Author: salvatore.crapanzano
Deducibilità per cassa di tasse ed imposte
In base al comma 1 dell’art. 99 TUIR “Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”.
Dunque, secondo il principio generale, non sono deducibili dal reddito:
- le imposte sul reddito;
- le imposte per le quali è prevista la rivalsa (ad esempio l’IVA).
Le altre imposte, invece, sono deducibili e la deducibilità avviene secondo “il principio di cassa” ossia nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento anche se si tratta di tributi di competenza di altri esercizi. Dunque, nel Modello Unico/2016 sono deducibili le imposte pagate nel 2015. Tuttavia, come si vedrà, tale principio in alcuni casi subisce delle deroghe, rendendo applicabile il principio di competenza economica (ossia le imposte si deducono nel periodo della loro imputazione a bilancio).
Una precisazione fondamentale da tener presente è che nel concetto di “imposta” è da intendersi contenuto anche quello di “Tassa”. Quindi, anche le tasse (ad esempio la tassa di occupazione di suolo pubblico è deducibile) segue la regola fissata dall’art. 99 TUIR.
Principi generali deducibilità imposte e tasse | ||
Indeducibili | Deducibili | Regola |
Imposte sui redditi e Imposte per le quali è prevista la rivalsa | Altre imposte e tasse | La deducibilità avviene secondo il principio di cassa (con deroga in alcuni casi) |
Imposte sui redditi ed IVA
Le imposte sui redditi sono “indeducibili, con alcune eccezioni riguardanti l’IRAP. Infatti, con riferimento a tale tributo, il legislatore consente di dedurre dall’IRES/IRPEF:
- la quota IRAP commisurata all’ammontare d’imponibile corrispondente al costo per lavoro dipendente e assimilato non ammesso in deduzione;
- il 10% dell’IRAP complessiva versata, a condizione che concorrano alla determinazione della base imponibile interessi passivi e oneri assimilati indeducibili.
Anche per quanto riguarda l’IVA, è stabilito come regola generale la sua indeducibilità ai fini IRES/IRPEF. L’unica eccezione è rappresentata dall’IVA indetraibile, la quale diviene deducibile “indirettamente” in quanto portata ad incremento del costo del bene cui si riferisce. Si pensi, ad esempio, a chi opera in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (ex minimi), i quali non applicano l’IVA sulle fatture emesse e per i quali diviene “indetraibile” l’IVA assolta sugli acquisti. Per essi l’IVA pagata sugli acquisti, diviene un onere “deducibile” dal reddito d’impresa, insieme al costo del bene cui l’IVA stessa si riferisce.
Imposte sui redditi e IVA | |
Imposte sui redditi | IVA |
Indeducibili con qualche eccezione in merito all’IRAP | Indeducibile (ad eccezione dell’IVA indetraibile). Non è altresì deducibile la maggiorazione dell’1% dovuta in caso di liquidazione IVA trimestrale (comma 11 art. 66 D.l. n. 331/1993) |
IMU e TASI degli immobili strumentali
L’IMU, relativa agli immobili strumentali, può essere dedotta ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20% dell’importo versato.
Riguardo alla TASI, invece, il legislatore non pone alcuna limitazione alla deduzione, con la conseguenza che l’onere sostenuto è deducibile nella misura del 100% di quanto versato.
Deducibilità IMU e TASI immobili strumentali | ||
IMU | TASI | Principio di deducibilità |
20% | 100% | Cassa (per entrambi i tributi) |
La tabella che segue riporta i soggetti che possono beneficiare della deduzione e i soggetti esclusi.
Soggetti ammessi/esclusi | ||
Soggetti ammessi | Soggetti esclusi | Note |
– tutte le società di capitali; – gli enti; – gli esercenti attività d’impresa, inclusi gli imprenditori individuali; – le società di persone; – gli enti non commerciali in relazione ai beni immobili per l’attività commerciale esercitata; – i soggetti in contabilità semplificata; – gli esercenti arti e professioni. | – imprese (e/o professionisti) che assolvono l’IMU su beni immobili non strumentali (es. immobili patrimonio); – imprese e professionisti che detengono l’immobile al di fuori della sfera imprenditoriale o soggetti che operano in regime forfettario. | Quindi, ad esempio il lavoratore autonomo, che ha estromesso l’ufficio nel 2015, non potrà considerare deducibile il 20% dell’IMU 2015 pagata, anche se effettivamente utilizza l’immobile per l’attività, in quanto il soggetto detiene l’immobile al di fuori della sfera professionale ossia in qualità di privato. Il soggetto che opera in regime forfettario non può beneficiare della deduzione poiché in linea generale egli non è ammesso a dedurre i costi inerenti l’attività ad esclusione degli oneri previdenziali ed assistenziali assolti per disposizione di legge. È, altresì esclusa la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente (Circolare n. 10/E/2014). La TASI, invece, può essere dedotta nella misura del 50% in caso di uso promiscuo. |
Le altre imposte e tasse
Di seguito una tabella riepilogativa delle altre imposte e tasse deducibili.
Imposte sui redditi e IVA | ||
Deducibili | Principio di deducibilità | Note |
Imposta di registro | Cassa | Se l’imposta di registro ha valenza pluriennale, allora occorre capitalizzarla (ad esempio nel caso di acquisto di azienda). Nel caso di acquisto di un bene immobile (es. terreno o fabbricato) è imputata come onere accessorio. |
Diritto camerale | Cassa | |
TARI (tassa sui rifiuti) | Cassa | |
Occupazione aree pubbliche | Cassa | |
Imposta di bollo | Cassa | |
Tassa di concessione governativa | Cassa | |
Imposta sostitutiva sulle operazioni di finanziamento | Competenza (Circolare n. 36/E/2000) | Le imposte sostitutive (es. imposta sostitutiva del regime forfettario) in genere sono “indeducibili”, salvo che lo stesso legislatore ne disponga esplicitamente la loro deducibilità |
Accise prodotti petroliferi | Competenza (Risoluzione n, 182/E/2001) | |
Antitrust | Competenza (Risoluzione n, 182/E/2001) | |
Imposta di pubblicità | Cassa | |
Imposte da condono | Non deducibili | |
Imposte da rivalutazione | Non deducibili | Salvo che lo stesso legislatore ne disponga esplicitamente la loro deducibilità |
Tassa sui contratti di borsa | Competenza |
Le sanzioni
In merito alla deducibilità dal reddito d’impresa, a differenza che delle imposte e delle tasse, per le sanzioni amministrative non è previsto uno specifico riferimento normativo.
Mancando un riferimento normativo, occorre, quindi, avere riguardo al principio generale dell’inerenza al reddito d’impresa per desumerne la possibilità o meno di deduzione. Volendo richiamare la prassi, l’Agenzia delle Entrate si è sempre espressa nella direzione della “indeducibilità” giustificando tale orientamento con la natura funzionale delle stesse sanzioni: “la natura afflittiva delle sanzioni verrebbe svilita qualora fosse riconosciuta la loro deducibilità nella determinazione del reddito d’impresa” (Risoluzione n. 89/E/2001). L’Amministrazione ha riconfermato tale posizione nella successiva Circolare n. 42/E/2005 sostenendo che le sanzioni mancano di qualunque nesso funzionale con l’attività aziendale, rispondendo per definizione ad una finalità repressiva e preventiva del comportamento illecito che esula dalla sfera imprenditoriale.
In altre parole, poiché, la sanzione (anche da ravvedimento operoso) è volta a punire una violazione tributaria del contribuente, l’Agenzia delle Entrate non ne ammette la conseguente deducibilità. Si ritengono, invece, ammessi in deduzione gli interessi dovuti.
Sanzioni ed interessi | |
Sanzioni (anche da ravvedimento) | Interessi (anche da ravvedimento) |
NON DEDUCIBILI | DEDUCIBILI |
Si potrebbe eccepire il principio dell’inerenza almeno per quanto riguarda le sanzioni comminate in seguito a violazioni che sono state commesse “per lo svolgimento dell’attività” (si pensi ad esempio ad una sanzione comminata all’imprenditore per infrazioni del codice stradale mentre si stava facendo una consegna ad un cliente). In tal caso la sanzione si potrebbe ritenere deducibile. |
Contabilizzazione INAIL e ferie e permessi non goduti in bilancio
Su Expertup e’ stato creato il conto acconti INAIL (160.13.110) inserito con collegamento automatico in bilancio.
Bilancio 31/12 registrazione
E’ importante che si vedano gli acconti e i debiti esistenti
Diritti camerali e deduzione per cassa
TCG per cassa
Negli ultimi mesi le aziende stanno ricevendo numerosi atti di recupero relativi a carenti od omessi versamenti dei diritti camerali di annualità passate. Supponendo che tali richieste siano legittime, si pone il problema di valutarne la deducibilità ai fini fiscali, ragionando sia in termini di criterio applicabile (cassa o competenza), sia in termini di certezza e di determinabilità oggettiva dell’ammontare.
Le due questioni sono ovviamente tra loro antitetiche, nel senso che, ove si reputi che tali diritti siano deducibili per cassa, appare del tutto irrilevante l’analisi sulla certezza e sulla oggettiva determinabilità.
L’articolo 99 del TUIR disciplina le regole di deduzione applicabili agli oneri fiscali e contributivi e, al secondo periodo del comma 1 prevede che le altre imposte [cioè quelle diverse dalle imposte sui redditi e dal quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa] sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento. La dottrina tradizionale definisce:
- l’imposta come un prelievo connesso alla esistenza di una capacità contributiva,
- mentre la tassa come un prelievo tributario ritenuto necessario a fronte di una prestazione resa da una pubblica amministrazione.
Il tenore letterale della norma è riferito esclusivamente alle imposte, ma è ormai opinione comune che sia più corretto riferire il termine utilizzato alla più ampia categoria dei tributi.
Pertanto, sempre secondo le più diffuse elaborazioni della dottrina, divengono deducibili per cassa tutti i tributi per i quali si porrebbe concretamente un problema di riferibilità a periodo, in quanto non direttamente imputabili a beni e servizi o non autonomamente “correlabili” a ricavi. Così, ad esempio, l’imposta di registro sui canoni di locazione, pagata in via anticipata per l’intera durata contrattuale, andrebbe dedotta per cassa (in quanto non riferibile direttamente ad alcun ricavo), così come la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali.
Diversamente, seguirebbero:
- il principio di competenza le imposte di bollo o sostitutive sui finanziamenti sopportate dagli enti creditizi, in quanto riaddebitate alla controparte (quindi correlate ai ricavi),
- piuttosto che le imposte di fabbricazione sui prodotti per le compagnie petrolifere,
- le imposte di consumo ed i diritti doganali (considerati quali onere accessori di diretta imputazione al costo dei beni)
- o le imposte d’atto qualora “cumulabili” con il costo di acquisto dei beni.
Ad esempio, dunque, ove si corrisponda imposta di registro per l’acquisto di un immobile strumentale, il tributo viene capitalizzato sul costo del bene e la deduzione dello stesso avviene sotto forma di quote di ammortamento.
Fatte queste considerazioni generali, proviamo ad analizzare il caso del diritto camerale, affermando, innanzitutto, che il medesimo non possa essere ritenuto quale remunerazione diretta di un servizio, posto che il pagamento risulta dovuto anche in caso di completa assenza di qualsivoglia prestazione a favore del soggetto.
Se si condivide tale inquadramento, si può svolgere un ulteriore passo nel ragionamento per riscontrare l’assoluta indipendenza della voce rispetto ai ricavi prodotti dal soggetto, con la conseguente impossibilità di individuare qualsiasi collegamento con i ricavi prodotti. Quindi, non resterebbe che la soluzione “residuale” di utilizzare il criterio di deduzione per cassa.
Se, viceversa, si volesse attribuire al diritto camerale la funzione di remunerazione di un ipotetico servizio (tesi che a noi pare assai problematica), si dovrebbe privilegiare la deduzione per competenza. Ne deriverebbe, pertanto, la indeducibilità dei pagamenti avvenuti in esercizi diversi rispetto a quello di riferimento, poiché l’effettivo importo poteva essere tranquillamente determinato dal soggetto, secondo le prescrizioni legislative vigenti.
Nell’una e nell’altra ipotesi, invece, resterebbero non deducibili (nell’ottica ormai consolidata della amministrazione finanziaria) le eventuali sanzioni addebitate per il ritardo.
Dichiarazione 200 euro – bonus
Forfettari e General Contractor ed IVA
Nel caso in cui il general contractor stipuli un mandato senza rappresentanza con il committente finale per le spese professionali per le asseverazioni del super bonus del 110%, il general contractor a monte riceverà una fattura dal professionista forfettario (o minimo) senza Iva, mentre a valle, in base all’articolo 3, comma 3, ultimo periodo del Dpr 633/1972, rifatturerà al committente, privato consumatore o condominio, con aliquota Iva ordinaria.
Con il mandato senza rappresentanza, infatti, il riaddebito costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi che mantiene la «stessa natura intrinseca dell’operazione riaddebitata» (risposta n. 575/2020, risoluzioni n. 13/E-VII-15-6011-1998 e n. 6/E/1998). Questa stessa natura Iva è solo a livello «oggettivo», mentre l’esclusione da Iva delle prestazioni fornite dai forfettari deriva da ragioni «soggettive» degli stessi. Pertanto, il «general contractor» deve rifatturare al committente il costo sostenuto per le spese professionali, con mandato senza rappresentanza, con Iva ordinaria.
—————————– da IPSOA —————————
Riaddebito delle spese professionali con trattamento IVA a due vie.
La conferma emerge dalla risposta a interpello n. 623 del 2021, resa dalle Entrate a una rete d’impresa, ma verosimilmente suscettibile di un’applicazione più ampia, in tema di interventi che possono beneficiare dei vari bonus edilizi (110% compreso). La risposta è importante perché precisa che il modello dell’intermediazione fiscalmente opaca (mandato senza rappresentanza) con ribaltamento assoggettato a IVA è utilizzabile “anche qualora i professionisti siano individuati dal committente”; e perché completa la risposta a interpello n. 480 del 2021 confermando la fruibilità del bonus anche nel caso di riaddebito secondo il modello del mandato con rappresentanza. In entrambi i casi, rimane esclusa dai bonus qualsiasi forma di “ricarico” o compenso spettante al mandatario.
La gestione del riaddebito delle spese professionali ai fini dei bonus e superbonus previsti (anche per lo sconto in fattura) per gli interventi agevolati in edilizia ha formato oggetto di analisi in particolare nelle risposte a interpello n. 254, n. 261, n. 480 e n. 623 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Ciò premesso, proviamo a ripercorrere i casi suddetti al fine di individuare, anche dal versante IVA, il comportamento più coerente per il caso in cui, in luogo della gestione diretta del contribuente, pagamento e fatturazione delle spese suddette avvengano con l’intervento di un mandatario (appaltatore principale, general contractor, rete d’impresa) allo scopo di semplificare la gestione del bonus nel caso di sconto in fattura o cessione del credito ex art. 121 del D.L. n. 34/2020.
Mandato senza rappresentanza: le risposte a interpello n. 254 e n. 261
Nel caso affrontato con la risposta a interpello n. 254 del 2021, il General Contractor (General Contractor) offre al committente un contratto unico sia per gli interventi che per la progettazione dell’opera. Tutti i professionisti coinvolti nelle varie prestazioni (APE, DDLL, responsabile lavori, asseverazione, visto, etc.) sono incaricati dal committente ma fatturano al General Contractor e costui ribalta i costi al committente secondo lo schema del mandato senza rappresentanza regolato, ai fini IVA, dall’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 ovvero mantenendo la medesima qualificazione oggettiva della prestazione (fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi) e quindi, nel caso di specie, fatturando con l’IVA.
L’istante (il committente), nel precisare che il General Contractor non riceverà alcun compenso né per l’attività di coordinamento né per lo sconto in fattura, chiede se possa ricevere da un unico contraente generale fattura sia per i servizi di progettazione e realizzazione sia per gli ulteriori servizi professionali connessi (asseverazione e visto di conformità).
L’Agenzia delle Entrate risponde in senso affermativo “a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in questione avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell’agevolazione” e precisando che nella fattura di ribaltamento “deve essere descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso”.
Analoghe le conclusioni del caso affrontato con la risposta a interpello n. 261 (interpellante, questa volta, il General Contractor) in cui il fornitore unico (una E.S.Co. ex D.M. n. 263/2016) intende offrire:
(i) sia la fornitura e posa degli interventi di riqualificazione energetica (direttamente o tramite subappalto) con la progettazione dell’opera (direttamente con professionisti abilitati dipendenti o tramite collaboratori propri),
(ii) sia i servizi dei professionisti abilitati, indicati direttamente dal committente, necessari per l’ottenimento del superbonus con sconto in fattura, tramite lo schema del mandato senza rappresentanza, riaddebitando al committente – senza ricarico – i costi dei servizi assegnati ai suddetti professionisti.
Mandato senza rappresentanza: la risposta a interpello n. 480 (prima parte)
L’interpellante è un operatore delle costruzioni generali e chiede conferma della possibilità di considerare le spese dello “studio di fattibilità” (non vincolante, preventivo e propedeutico alle decisioni del condominio), eseguite da un tecnico indipendente, fra le spese agevolabili con lo sconto in fattura gestendo il rapporto secondo lo schema del già citato mandato senza rappresentanza. In tal caso il tecnico, incaricato dall’impresa medesima e non dal condominio, fattura (in tal caso coerentemente, n.d.A.) le proprie prestazioni all’impresa mandataria che a sua volta, mantenendo la medesima qualificazione oggettiva, fattura con IVA la prestazione al condominio.
Per il caso in cui il condominio deliberi l’esecuzione dei lavori, ferma restando la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti per la detrazione, l’Agenzia conferma l’agevolabilità con sconto in fattura del riaddebito delle spese suddette al netto (come negli interpelli retro citatati) di qualsiasi ricarico eventualmente spettante al mandatario.
Mandato con rappresentanza: la risposta a interpello n. 480 (seconda parte)
Il condominio committente, assunte le relative deliberazioni, oltre ad affidare l’appalto dei lavori all’impresa suddetta, affida in prima persona separato e diretto incarico al progettista e agli altri professionisti quali, ad esempio, il commercialista che rilascerà il visto di conformità e curerà le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate. In tal caso l’interpellante, cambiando impostazione rispetto ai precedenti interpelli, prospetta (a giudizio di chi scrive coerentemente per le motivazioni che indicheremo nelle osservazioni a seguire) l’utilizzo dello schema del mandato con rappresentanza per riaddebitare con l’esclusione dalla base imponibili (art. 15, comma 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972) le somme anticipate in forza di un mandato con rappresentanza (delegazione di pagamento) a pagamento della fattura che il progettista fattura (con IVA ordinaria se non forfettario) al condominio committente.
Mandato con e mandato senza rappresentanza: la risposta a interpello n. 623
Nella fattispecie esaminata nella risposta a interpello n. 623 del 2021, l’istante (Alfa Srl) è una rete d’impresa mista, con soggettività giuridica, di cui alla legge n. 122/2010 (art. 3, comma 4-ter e ss., D.L. n. 5/2009 s.m.i.) a cui aderiscono imprese e professionisti (i “retisti”) quali, nel caso in analisi, “imprese esecutrici e tecnici incaricati dal committente nei rispettivi contratti sottoscritti dal Presidente della Rete che li impegna individualmente facendo loro assumere la responsabilità soggettiva del lavoro svolto”.
I singoli “retisti”, in un’ottica consortile di pareggio fra entrate e uscite (ovvero di copertura delle spese di gestione), fatturano alla rete con una riduzione marginale del proprio corrispettivo (fra l’1% e il 5%) sulla base di un bilancio previsionale condiviso, mentre la Rete (Alfa) emette fattura al committente finale per l’attività complessivamente svolta.
L’istante chiede pertanto chiarimenti sia in merito alle imposte dirette (bonus ristrutturazione, ecobonus, etc. per il committente) che per l’IVA in merito al suddetto “ribaltamento” prospettando l’applicazione, ai fini della fatturazione, dello schema espresso nella risposta a interpello n. 254 per il mandato senza rappresentanza (pur agendo sulla base di un mandato con rappresentanza) ma ritenendo che il differenziale fra la fattura dei retisti e della rete non sia assimilabile al ricarico del Contraente Generale e che pertanto – lato committente – anche detto differenziale rimanga agevolabile ai fini del bonus.
Su tale ultimo aspetto la posizione dell’Agenzia è, però, negativa giacché la risposta precisa che “anche l’eventuale importo che la Rete addebiterebbe al committente quale copertura delle spese di gestione annuale della Rete stessa, trattandosi di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’interno”, è in ogni caso escluso dall’agevolazione.
Dal versante dello schema di fatturazione – pur evitando di approfondire il nodo aliquota agevolata e fermo restando che nella fattura di riaddebito (o in altra idonea documentazione) deve essere descritto in modo puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso – l’Agenzia (a fronte del difficile inquadramento del rapporto fra rete e retisti) dimostra invece apprezzabile apertura riconoscendo il bonus al committente sia nel caso in cui la Rete agisca “sulla base di mandato senza rappresentanza, in forza del quale i Retisti (imprese e i professionisti) anche qualora siano individuati dal committente medesimo” sia “nella diversa ipotesi in cui il beneficiario della stessa affidi direttamente l’incarico per la realizzazione degli interventi agevolabili ai professionisti e alle imprese (con fattura di costoro emessa sul committente, nda) e deleghi la Rete al pagamento del compenso dovuto in suo nome e per suo conto, in forza di un mandato con rappresentanza” con riaddebito escluso ai sensi dell’art.15.
Osservazioni
In tutte le risposte citate, l’Agenzia delle Entrate ha assunto acriticamente quanto rappresentato dagli istanti in merito agli schemi negoziali adottati. Ciò premesso va osservato che l’Agenzia, fin dalle risposte n. 254 e n. 261, ha riconosciuto, ai fini dei bonus, la praticabilità dello schema del mandato senza rappresentanza anche nel caso di professionisti incaricati direttamente dal committente “a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in questione avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell’agevolazione”.
Dal versante della disciplina IVA, però, non si può non osservare come la rivalsa (art. 18) e la relativa fatturazione (art. 21, D.P.R. n. 633/1972) andrebbe sempre operata nei confronti del cliente ovvero sulla controparte del rapporto sinallagmatico, anche laddove il pagamento avvenga ad opera di un terzo (cfr. circolare 7 maggio 2018 n. 9/E, § 4.2; C.M. 6 dicembre 1994, n. 203/E; R.M. 13 giugno 1981, n. 331350) così come i contributi e le sovvenzioni non ne riducono la base imponibile IVA (e in tal senso anche il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 283847/2020 per lo sconto in fattura ex art. 121 del decreto Rilancio).
Per l’effetto di ciò, a giudizio di chi scrive, non si può non osservare come, dei primi interpelli, non sia completamente convincente (al di là della comprensibile ricerca di semplificazione gestoria) la prospettazione degli interpellanti stessi che, nel precisare come i professionisti siano incaricati e contrattualizzati direttamente dal committente (anche per via – per taluni incarichi – dell’opportuna/necessaria terzietà nel rapporto committente-professionista-appaltatore), propongono la fatturazione secondo lo schema del mandato senza rappresentanza.
Di tale aspetto deve avere evidentemente tenuto conto l’impresa dell’interpello n. 480 che – cambiando impostazione – ha invece prospettato l’addebito in esclusione dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15 della somma anticipata in pagamento della fattura che il progettista (coerentemente) fattura al condominio committente. In tale interpello (così come riconosciuto nella più recente risposta n. 623 del 2021) l’Agenzia ha ovviamente confermato quanto prospettato ma, nonostante la richiesta ben formulata dall’istante, non si è invece esplicitamente espressa (né confermando né rigettando) anche sulla “scontabilità” (o cedibilità) ex art. 121, D.L. n. 34/2020 dei suddetti riaddebiti in articolo 15.
A tal riguardo qualche dubbio nei mesi scorsi è stato sollevato dalla dottrina giacché, alla lettera, non si realizzerebbe lo sconto sul “corrispettivo dovuto” ma sul recupero di un’anticipazione esclusa da IVA. A giudizio di chi scrive, tuttavia, una conclusione favorevole pare sostenibile sulla base delle seguenti argomentazioni:
(i) ciò che forma oggetto dell’addebito in articolo 15 – da parte del mandatario – corrisponde comunque ad un corrispettivo (quello fatturato dal prestatore – IVA compresa – direttamente al committente mandante);
(ii) il principio, più volte ribadito, che governa i chiarimenti ad oggi resi dall’Agenzia delle Entrate è quello che l’intervento di un mandatario, General Contractor o rete che sia, non può determinare benefici superiori a quelli di cui il committente avrebbe fruito se avesse agito in proprio e il ribaltamento puntuale, in articolo 15, di quanto fatturato dal professionista al committente beneficiario è la rappresentazione plastica di detto principio.
Non da ultimo, le spese del progettista (ma lo stesso può dirsi per l’asseveratore e il professionista che appone il visto) riaddebitate in articolo 15 in virtù di un mandato “trasparente” sono chiaramente connesse e funzionali agli interventi agevolabili con bonus e superbonus e tale riaddebito – proprio perché riferibile a un corrispettivo già “ivato” dal prestatore – può avvenire (previa indicazione di detta natura) in esenzione da imposta di bollo ai sensi dell’art. 6 della Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972.
Registrazione fatture a cavallo d’anno
Modello ricevuta Occasionale
Per le imprese è necessaria una preventiva comunicazione telematica, per gli altri no
Cassa edile AGrigento Coordinate
Bilanci 2021
Per i bilanci chiusi al 31/12/2021 non è più applicabile la deroga prevista dall’art. 106 del D.L. 18/2020, emanata a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, che disponeva la possibilità di convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche se tale maggior termine non era statutariamente previsto.
Pertanto, l’assemblea per l’approvazione dei bilanci chiusi al 31/12/2021 deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro il 30/04/2022.
Il bilancio può essere approvato oltre tale data in caso di:
- assemblea deserta o non validamente costituita per poter deliberare (mancato raggiungimento del numero legale);
- previsione statutaria di possibilità di approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in caso di redazione del bilancio consolidato o per particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società. Quindi, entro il 29/06/2022 per i bilanci chiusi al 31/12/2021.
In ogni caso, il deposito al Registro Imprese deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell’assemblea.
Versamento delle imposte
Come previsto dall’art. 17, c. 1, D.P.R. 435/01, il versamento (a saldo e in acconto) delle imposte IRES, IRAP e del Diritto Annuale alla CCIAA, indipendentemente dalla data di approvazione, deve avvenire entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura dell’esercizio.
Per i bilanci approvati beneficiando del differimento ai 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento (a saldo e in acconto) delle imposte IRES, IRAP e del Diritto Annuale alla CCIAA, deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione.
Pertanto, per i bilanci approvati, in prima o seconda convocazione,
– entro il 31/05/2022, il versamento deve essere eseguito entro il 30/06/2022 oppure entro il 30/07/2022 con la maggiorazione dello 0,40%. Considerando che il 30/07/22 è un sabato, la scadenza slitta al 22/08/2022, poiché si beneficia anche della “proroga di Ferragosto”;
– entro/oltre il 29/06/2022, il versamento deve essere eseguito entro il 22/08/2022 (essendo il 31/07/2021 una domenica) oppure entro il 21/09/2022 con la maggiorazione dello 0,40%.
Nel Frontespizio del modello Redditi SC:
- nel campo “Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione” bisogna indicare esattamente la data di approvazione del bilancio;
- nel campo “Termine legale per l’approvazione del bilancio o rendiconto”, per i bilanci chiusi al 31/12/2021, bisogna indicare il 30/04/2022, oppure il 29/06/2022, in caso di approvazione entro i 180 giorni.