Password VBA excel

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Sub SbloccaFogliExcel()
‘Sblocca i fogli excel bloccati da password.
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox(“Foglio Excel sbloccato. “)
Exit Sub
End If
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
End Sub

Reverse Charge interno ed esterno dylog

Come posso registrare una fattura di acquisto da un fornitore italiano in reverse charge?

  • 2 anni fa
  • Aggiornato

Nel caso in cui si riceva una fattura rientrante nel meccanismo dell’inversione contabile (cd. Reverse Charge), per una corretta registrazione è necessario procedere per step.

Step 1 – VERIFICA CAUSALE CONTABILE ACQUISTI
Accedere al menu CONTABILITA’ 

  • se si utilizza OM accedere a: TABELLE DI BASE – TABELLE
  • se si utilizza ExpertUP accedere a: DATI BASE – TABELLE DI BASE

nel box di ricerca inserire “Causali Contabili”.

Una volta aperta la tabella, verificare che esista almeno una causale contabile che abbia come causale abbinata una con annotazione sul registro vendite.

1.png

Nell’immagine di esempio è stata analizzata la causale contabile precaricata “108 – REVERSE CHARGE (ACQUISTO)”.

Step 2 – VERIFICA CAUSALE CONTABILE VENDITE FITTIZIE
Accedere ora in modifica della causale contabile abbinata, verificare che sia collegata alla sezione vendite e abbia attive le opzioni “Accetta importo contropartite a zero” e “Movimento solo iva”.

1.png

Nell’immagine di esempio è stata analizzata la causale contabile precaricata “109 – REVERSE CHARGE X REGISTRO VEND”.

Step 3 – VERIFICA CATEGORIA DI BENE
Accedere al menu CONTABILITA’

  • Se si utilizza OM accedere a: TABELLE DI BASE – TABELLE
  • Se si utilizza ExpertUP accedere a: DATI BASE – TABELLE DI BASE.

Nel box di ricerca inserire “Categorie di Bene”.
Una volta aperta la tabella, verificare che esista almeno una categoria di bene avente tipo bene tra i seguenti:

7 o 107 – Rottami
106 – Acquisti/Cessioni Fabbricati
108 – Subappalto Edilizia
112 – Telefoni Cellulari
113 – Microprocessori
212 – Telefono Cellulari Ammortizzabili
213 – Microprocessori Ammortizzabili
31 – Prestazione di servizi pulizia
32 – Trasferimento quote emissione gas e effetto serra
33 – Trasferimento altre unità
34 – Cessione gas e energia elettrica
35 – Cessione bancali in legno
118 – Oro industriale e argento piro
218 – Oro da investimento
131 – Installazione impianti edifici in reverse charge-bene ammortizzabile
231 – Installazione impianti edifici in reverse charge-spese di manutenzione

1.png

Nell’immagine di esempio è stata analizzata la categoria precaricata “108 – SUBAPPALTO EDIL. ACQ. REVERSE CHARGE” avente tipo bene “108”

Step 4 – VERIFICA CODICI IVA

Accedere al menu CONTABILITA’ 

  • Se si utilizza OM accedere a: TABELLE DI BASE – TABELLE
  • Se si utilizza ExpertUP accedere a: DATI BASE – TABELLE DI BASE.

Nel box di ricerca inserire “Codici Iva e Titoli Esenzione”.
Una volta aperta la tabella, verificare che esista almeno un codice per il movimento acquisti avente le seguenti caratteristiche:
– aliquota corretta
– opzione ESCLUSO DAI MODELLI INTRA attivata

1.png

E uno per il movimento vendite avente le seguenti caratteristiche:
– aliquota corretta
– opzione GENERA VOLUME D’AFFARI disattivata
– opzioni ESCLUSO DAI MODELLI INTRA / ESCLUDI DA COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA attivate

1.png

Nell’immagini di esempio sono stata analizzati i codici iva precaricati 332 per gli acquisti e 232 per le vendite.

Step 5 – REGISTRAZIONE IN PRIMA NOTA
Procedere ora con la registrazione in prima nota della parte relativa al documento fornitore, utilizzando la causale contabile, il codice iva e la categoria di bene specifici.
Il totale documento da inserire nel movimento è quello effettivo della fattura, ovvero al netto dell’iva da integrare, sarà il gestionale a calcolarsi autonomamente l’imposta ed effettuare il giroconto.

1.png

Al salvataggio del movimento acquisti verrà generato il movimento relativo alla parte vendite, nel quale andare ad inserire il codice iva specifico (cliente fittizio, causale contabile, numero e totale del documento verranno inizializzati automaticamente).
Il movimento abbinato verrà generato senza contropartite, evitando così di dover effettuare ulteriori giroconti.

1.png

Nell’immagini di esempio è stata registrata una fattura di 1.000€ (iva esclusa) relativa ad un subappalto edilizio, generando una doppia scrittura per il registro iva acquisti e vendite.

Fatture professionisti a cavallo d’anno

Dei professionisti, miei clienti, hanno pagato delle fatture passive datate ed emesse e pagate (con bonifico) nel 2021. Le fatture però sono state consegnate nel 2022, ai fini iva sono pertanto nel 1 trimestre 2022.  Ai fini reddituali sono invece da considerare ai fini della determinazione del reddito 2021 (principio di cassa stretto). 

Come procedere?

1 – registrare la fattura nel 2022 senza flag “pagamento contestuale” (l’IVA verrà conteggiata nel 2022);

2 – registrare nel 2021 i pagamenti utilizzando la causale 062 – Pagamento fattura (P)…. All’inserimento del codice del fornitore si aprirà il saldaconto professionisti… impostando il flag ”Pagamenti con data documento fino al 31/01/2022” visualizzerà anche le fatture di cui al punto 1. In tal modo il reddito verrà influenzato nel 2021.

Cordiali saluti

Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus del 110% – Unità immobiliari “indipendenti e autonome” nei condomini – Valutazioni di convenienza – Facoltà di scelta

Quesito del 24.2.2022
In riferimento alle agevolazioni c.d. super-ecobonus, per interventi di risparmio energetico effettuati da persone fisiche proprietarie di unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo, ma le quali siano situate nell’ambito di un condominio (presenza di parti comuni), si chiede di conoscere se tali unità possano beneficiare delle agevolazioni con le regole dei condomìni (proroga al 2023, massimali calcolati comprendendo anche le pertinenze) in ipotesi di interventi trainanti relativi a lavori condominiali aventi ad oggetto il cappotto esterno e l’installazione dell’impianto di climatizzazione centralizzato in sostituzione degli impianti autonomi preesistenti.

Risposta
La categoria delle “unità funzionalmente indipendenti” è stata introdotta dal Legislatore affinché per le unità situate all’interno di edifici plurifamiliari, dotate tuttavia di indipendenza nella funzionalità degli impianti ed autonomia di accesso, venga agevolata la fruizione del superbonus al 110% nelle ipotesi di interventi di efficienza energetica “trainanti”, qualora non sia possibile procedere ad un intervento riguardante l’intero edificio, o non vi sia una volontà condivisa in tal senso da parte dei proprietari delle altre unità. Tale fine è stato attuato mediante l'”equiparazione” delle unità indipendenti con accesso autonomo site in edifici plurifamiliari agli edifici unifamiliari autonomi (in tal senso Zanetti E., “Superbonus con tetti di spesa delle parti comuni anche per unità indipendenti e autonome“, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 7.10.2021; per un approfondimento si rinvia all’analisi a cura di Zanetti E. Zeni A., “Superbonus al 110%”, in “Detrazioni per gli interventi “edilizi” e superbonus 110%”, Monografie on line, www.eutekne.it).
Per quanto riguarda invece la qualifica di “condominio”, si rinvia alla circ. Agenzia Entrate 8.8.2020 n. 24, al § 1.1, che, richiamando la disciplina del codice civile, configura il condominio quale forma peculiare di comunione in cui coesistono “la proprietà individuale dei singoli condòmini costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile”. Per la qualifica dell’edificio come condominio è richiesto che la proprietà delle singole unità faccia riferimento a soggetti diversi.
Altresì in via di premessa, si richiamano le differenze, in materia di disciplina del superbonus del 110%, tra la fattispecie delle unità immobiliari indipendenti dotate di accesso autonomo e quella del condominio:
– in primo luogo, sotto il profilo della determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione, in quanto, per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio effettuati dal condominio, gli stessi vengono determinati moltiplicando il limite unitario di spesa per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (incluse le pertinenze, in tal senso circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2020 n. 30, § 4.4.4 e 4.4.5);
– in secondo luogo, sotto il profilo della finestra temporale entro la quale le spese sostenute danno diritto al superbonus del 110%, in quanto, ai sensi del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, da un lato, per gli interventi effettuati da proprietari delle unità funzionalmente indipendenti il termine viene attualmente individuato nel 30.6.2022 (prorogabile al 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo); mentre, dall’altro lato, per i condomìni il termine per la fruizione della detrazione al 110% viene fissato al 31.12.2023, prevedendosi poi detrazioni con aliquota al 70% nel 2024 e 65% nel 2025.
Ciò premesso, nel caso di specie, si ritiene che per gli interventi di efficientamento energetico “trainanti” posti in essere sul descritto edificio possa trovare applicazione la disciplina propria dei condomìni poc’anzi evidenziata, ancorché le unità immobiliari che compongono l’edificio siano funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo.
Non vi sono, infatti, elementi del dettato dell’art. 119 del DL 34/2020 che si pongono nel senso di precludere l’applicazione (qualora ne sussistano i presupposti) della disciplina degli interventi sulle parti comuni del condominio anche nel caso in cui il complesso condominiale sia costituito da una pluralità di unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo.
Ciò anche in coerenza con la sopra richiamata ratio della previsione normativa della categoria delle unità funzionalmente indipendenti, che, lo si ribadisce, è quella di facilitare l’accesso al superbonus per la singola unità immobiliare indipendente quando, in mancanza di interventi sull’intero edificio plurifamiliare, il proprietario non possa accedervi in qualità di “condomino”, e non quella di precludere l’applicazione della disciplina per gli interventi condominiali quando ne sussistano i presupposti (così Zanetti E., “Superbonus con tetti di spesa delle parti comuni anche per unità indipendenti e autonome“, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 7.10.2021).
Tale conclusione trova avallo nella risposta interpello Agenzia Entrate 6.10.2021 n. 665, nella quale è stato anzitutto precisato che “la sussistenza dei requisiti dell’autonomia funzionale e della presenza di accesso autonomo dall’esterno rileva al solo fine di identificare le unità immobiliari unifamiliari o le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari ma non rileva, ovviamente, ai fini dell’individuazione degli edifici in condominio o composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni”. Da tale premessa l’Agenzia ha riconosciuto la facoltà dei proprietari delle unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo all’esterno di accedere al superbonus del 110%, relativamente ad interventi di isolamento termico, facendo riferimento, per la determinazione dei limiti massimi di spesa agevolata, alla disciplina propria degli interventi sulle parti comuni di un condominio.

Rateizzazione Saldo Iva

Il 16 marzo 2022 scade il termine per il versamento in un’unica soluzione, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2021 (art. 6 del DPR 542/99).

In alternativa, è possibile effettuare il versamento entro il termine stabilito per le imposte sui redditi(30 giugno), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (art. 17 comma 1 del DPR 435/2001). Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).

Pertanto, il saldo IVA per il 2021 può essere versato entro:
– il 16 marzo 2022, termine ordinario;
– il 30 giugno 2022, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
– il 22 agosto 2022 (in quanto il 30 luglio 2022 è sabato e, pertanto, si applica il differimento al 1° agosto 2022 nonché, in applicazione della sospensione feriale, un ulteriore differimento al 20 agosto 2022 che, però, cade anch’esso di sabato, con slittamento a lunedì 22 agosto 2022), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).

In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 deve essere compilato indicando:
– con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
– nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.

Il versamento del saldo IVA per il 2021 può essere anche rateizzato in massimo nove rate mensili di pari importo completando la rateazione entro il mese di novembre 2022 (art. 20 del DLgs. 241/97). Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009).Più tempo per enti sportivi e allevatori

Ai sensi dell’art. 1 comma 923 lett. c) della L. 234/2021, i termini dei versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 sono sospesi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2022, § 2.1), ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.

I citati versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
– in un’unica soluzione, entro il 30 maggio 2022;
– oppure, per il 50%, in sette rate mensili (di pari importo) da maggio a novembre 2022 e, per il restante 50%, entro il 16 dicembre 2022.

Con l’art. 3 comma 6-quater del DL 228/2021 (conv. L. 15/2022), inoltre, sono stati prorogati al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti IVA, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, per i soggetti che svolgono attività di allevamentoavicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana.

I versamenti sospesi sono effettuati:
– in unica soluzione, entro il 16 settembre 2022;
– oppure, in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.
Le predette misure riguardano, quindi, anche il versamento del saldo IVA relativo al 2021, in scadenza il 16 marzo 2022.

Agriturismo, IVA detraibile per le spese di manutenzione ristrutturazione e deducibilita’ costo – separazione contabilità

Le spese sostenute per la ristrutturazione e manutenzione dei fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agrituristica sono ammesse al regime di detrazione IVA. Lo ha riaffermato, come principio di diritto, la Cassazione che, con sentenza n. 4606/2016 depositata ieri, ha accolto il ricorso di una società agricola esercente anche l’attività di agriturismo.

La società contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento con il quale l’ufficio ha preteso anche il recupero a tassazione, per l’anno 2003, dell’indebita detrazione IVA versata in rivalsa sui corrispettivi relativi ai lavori di ristrutturazione di appartamenti destinati allo svolgimento dell’attività turistico-ricettiva di case vacanze. I primi giudici tributari hanno accolto il ricorso della società, mentre i giudici del riesame hanno accolto l’appello dell’ufficio, tranne il recupero a tassazione IRPEG e IRAP dei costi relativi ai medesimi lavori di ristrutturazione, legittimamente portati in deduzione dalla società.
In buona sostanza, il Collegio regionale da una parte ha escluso la detrazione IVA per i lavori di ristrutturazione dei fabbricati aventi destinazione abitativa, dall’altra ha riconosciuto ai fini delle imposte dirette la deducibilità dal reddito d’impresa dei costi di ristrutturazione sostenuti per gli stessi fabbricati abitativi perché strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa.

Con una serie di motivi la società ha impugnato la pronuncia d’appello, sostenendo fra l’altro la tesi in virtù della quale la “destinazione abitativa”, di cui alla norma che dispone l’indetraibilità IVA (art. 19-bis1, comma 1, lett. i) del DPR n. 633/1972), non può intendersi riferita alla mera classificazione catastale (nel caso di specie i fabbricati oggetto di ristrutturazione erano censiti nella categoria A/3), ma deve interpretarsi in funzione dell’impiego per uso personale, cioè non commerciale, dell’immobile a destinazione abitativa acquistato o ristrutturato.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso perché fondato. Secondo la Suprema Corte, che ha confermato i precedenti propri pronunciamenti e avvalorato la tesi dell’Agenzia delle Entrate espressa nella risoluzione n. 18/2012, gli immobili abitativi, utilizzati dal contribuente nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (ad esempio, gestione di case vacanze e affitto camere) che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.
Ne consegue che le spese di acquisto, manutenzione e ristrutturazione relative ai medesimi immobili non risentono dell’indetraibilità di cui all’art. 19-bis1, comma 1, lett. i) del DPR n. 633/1972.

La stessa Cassazione ha altresì riaffermato che il riconoscimento della qualità agrituristica dell’attività di “ricezione ed ospitalità” richiede necessariamente la contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti (fra tante, Cass. nn. 16685/2015 e 490/2015): qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che svolge l’attività di agriturismo; esistenza di un “rapporto di connessione e complementarietà” con l’attività propriamente agricola; permanenza della principalità dell’attività agricola rispetto all’attività agrituristica.

Per la Suprema Corte, in sostanza, il complesso normativo mette in evidenza l’intenzione del legislatore di considerare in modo unitario l’attività agrituristica (in quanto connessa allo svolgimento dell’attività agricola in senso stretto), la quale include tipicamente l’attività di organizzazione ed esecuzione del servizio di ospitalità e alloggio, che non può essere fornito se non attraverso la realizzazione e messa a disposizione di immobili costruiti sul fondo e adibiti ad uso abitativo. Ne discende che anche le spese sostenute per la ristrutturazione e manutenzione di tali immobili, la cui funzione tipica (riconosciuta dalla legge) è “strumentale” all’esercizio dell’attività agrituristica, debbono godere dell’ordinario regime di detrazione IVA laddove la relativa opzione sia stata regolarmente esercitata.

Al riguardo gli stessi supremi giudici hanno già ribadito che non opera nemmeno la limitazione alla detraibilità dell’imposta per le spese di ristrutturazione degli immobili destinati ad uso abitativo, di cui al citato art. 19-bis1, comma 1, lett. i) del DPR n. 633/1972, la quale trova giustificazione solo quando il consumatore finale beneficia direttamente di tali lavori in quanto utilizzatore “in proprio” del bene immobile, a fini esclusivamente abitativi, ovvero allorché l’immobile ristrutturato sia destinato ad utilizzo promiscuo del soggetto passivo.

Qualora invece le spese di ristrutturazione riguardino immobili utilizzati per l’esercizio dell’impresa avente ad oggetto l’attività agrituristica, per i quali la funzione abitativa dell’immobile (costituendo mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente l’ospitalità della clientela) sia direttamente strumentale allo svolgimento dell’attività economica assoggettata ad IVA, le stesse rientrano nel regime ordinario di detrazione ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633/1972 (per tutte, Cass. n. 3455/2014).

Spese professionali pagate tramite finanziamento al test dell’imputazione temporale, data bonifico finanziari

Nella pratica può capitare che le spese sostenute dal professionista nell’esercizio dell’attività siano materialmente pagate da una società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento.

Si pensi al medico che procede all’acquisto di alcune attrezzature e beni di consumo nel 2021, con fattura saldata dalla finanziaria al fornitore nel 2021 e rimborso rateale del finanziamento da parte del professionista nel 2022.
Ci si domanda se, in capo a quest’ultimo, il costo si intenda sostenuto nel 2021 oppure nel 2022, allorquando il professionista rimborserà l’anticipazione ricevuta.

In assenza – a quanto ci consta – di chiarimenti di fonte ufficiale, la questione va risolta alla luce dei principi generali che presiedono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo professionale.
In proposito, occorre innanzitutto valutare la tipologia dei beni acquistati.

Qualora si tratti di beni mobili strumentali all’esercizio della professione, la deduzione del costo avviene comunque per quote di ammortamento (per i medici, occorre fare riferimento alla categoria XXI “Servizi sanitari”, della Tabella allegata al DM 31 dicembre 1988), rendendo irrilevante la questione dell’intervenuto pagamento.
Nel caso dell’esempio, le quote di ammortamento sarebbero deducibili dal 2021.

Laddove, invece, si tratti di acquisti di differente natura o di un insieme di beni strumentali ciascuno di valore non superiore a 516,46 euro e, quindi, deducibili per cassa, occorre stabilire se rilevi il momento in cui è saldata la fattura del fornitore (2021) o quello in cui il professionista rimborsa il finanziamento ottenuto (vale a dire, il 2022).

In proposito, sembra utile richiamare la ris. Agenzia delle Entrate n. 77/2007, secondo la quale i contributi versati da un professionista alla propria Cassa di previdenza tramite carta di credito divengono deducibili all’atto dell’utilizzo della carta. È in questo momento, infatti, che il professionista impartisce l’ordine di pagamento alla banca, ottenendo contestualmente il rilascio della ricevuta telematica di avvenuto pagamento, firmata digitalmente dalla banca stessa che versa quindi l’importo sul conto dell’ente.
La conclusione dell’Agenzia si fonda sull’art. 1270 comma 1 c.c., ai sensi del quale “il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo”.

Da quanto esposto si evince che i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenerne l’onere dando ordine di pagamento alla banca.
Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene a un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante e il delegato, irrilevante ai fini fiscali.

Tali considerazioni sembrano estensibili anche all’analogo caso in cui le spese professionali siano pagate da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente. Anche in tale ipotesi, infatti, il rimborso del finanziamento da parte del professionista pare riguardare il rapporto tra il contribuente e società finanziaria, che non rileva fiscalmente.

Un’ulteriore conferma della bontà del ragionamento sembra rinvenirsi nella circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2014 (§ 4.4), che affronta la questione della detraibilità delle spese di ristrutturazione edilizia (ex art. 16-bis del TUIR) e riqualificazione energetica degli edifici (ex art. 1 commi 344-349 della L. 296/2006) in caso di pagamento effettuato da una società finanziaria a seguito del finanziamento della spesa del contribuente.
Secondo il documento di prassi, in tale ipotesi il contribuente può beneficiare delle citate detrazioni, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico.

Ai fini dell’imputazione temporale dell’onere detraibile, ad avviso dell’Agenzia, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della società finanziaria al fornitore della prestazione (e non quello in cui il contribuente beneficiario della detrazione rimborsa il finanziamento).

Analogo ragionamento pare estensibile al caso in esame, anche se, data la rilevanza della questione, sul punto appare opportuna una conferma di fonte ufficiale.