Mbox per aprire pec Aruba

Come salvare tutto il contenuto della casella PEC Aruba sul proprio pc.Prima di procedere alla cancellazione dei vecchi messaggi di posta certificata al fine di liberare spazio nella casella PEC, occorre effettuare il backup di tutte le cartelle in essa contenute (posta in arrivo, posta inviata, bozze, cestino, etc).L’operazione è molto semplice e avviene attraverso l’interfaccia web Aruba disponibile al link webmail.pec.it seguendo pochi passaggi1- Inserire username e password;2- Cliccare sulla voce Opzioni quindi sulla voce Gestione Cartelle 3- Selezionare la cartella da salvare cliccando sull’icona floppy (come indicato dalla freccia rossa) 4- Selezionare la casella Formato mbox e cliccare sulla voce Esporta cartella5- Ripetere il punto 3 per ogni cartella da salvarePer accedere ai file .mbox contenenti tutti i messaggi scaricati sul computer, si consiglia l’utilizzo del programma Mbox Viewer che può essere salvato direttamente nella cartella contenente il backup (il programma non richiede l’installazione). Per avviare il download fare click qui con il tasto destro e selezionare la voce “salva link con nome”.
Una volta eseguito il download e avviato il programma, bisogna comunicare al programma dove si trovano i file .mbox, premendo il tasto F2 sulla tastiera e selezionando, nell’apposita finestra, la cartella creata al punto 6 della procedura descritta sopra. Nell’interfaccia del programma apparirà la barra laterale a sinistra con l’elenco dei file .mbox presenti nella cartella selezionata e, cliccando su ciascuno di essi, nella parte centrale della schermata apparirà l’elenco dei messaggi (in alto) e l’anteprima del messaggio selezionato (in basso). Sempre dalla stessa schermata sarà possibile accedere alle funzioni per la ricerca, il salvataggio, l’esportazione e la stampa, di tutti i messaggi e degli allegati.

Termini di accertamento e sanzioni ridotti con i pagamenti elettronici

L’impiego di strumenti elettronici, per gestire incassi e pagamenti, è incentivato dal legislatore tributario, principalmente nell’ottica di contrastare l’evasione dell’IVA.

Una delle agevolazioni più rilevanti consiste nella riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA (nonché dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo) nel caso in cui sia garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro (art. 3 del DLgs. 127/2015), da parte di chi documenta le operazioni con fattura elettronica via SdI e/o con memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 331/2021).

L’agevolazione non riguarda, ad esempio, i soggetti in regime “di vantaggio” o forfetario, salvo che questi emettano fatture elettroniche su base volontaria. Attualmente, infatti, non è stato ancora previsto, a livello interno, l’obbligo di fatturazione elettronica per questi soggetti, nonostante sia stata concessa la relativa deroga a livello comunitario, come da decisione del Consiglio Ue n. 2251/2021 (si veda “Fattura elettronica ancora non obbligatoria per i forfetari” di oggi). Qualora tale obbligo venisse introdotto in corso d’anno, potrebbe comunque essere accordato il beneficio della riduzione dei termini di accertamento per i soggetti in regime di vantaggio e forfetario che abbiano emesso e-fatture volontariamente dall’inizio del periodo d’imposta.
La valutazione è da effettuarsi per singolo periodo d’imposta. Pertanto, con l’avvio dell’anno solare, i soggetti passivi possono adeguare i propri comportamenti, garantendo la tracciabilità di incassi e pagamenti ai fini dell’agevolazione descritta.

La tracciabilità è garantita da carte di credito o debito, ma anche da altri mezzi di pagamento individuati dall’art. 3 del DM 4 agosto 2016, quali bonifico bancario o postale, o assegno bancario, circolare o postale non trasferibili.

Un altro beneficio consiste nella possibilità di riduzione al 50% delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 15 e 6 del DLgs. 471/97, in favore degli imprenditori e degli esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività, utilizzino esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e indichino, nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA, i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito (art. 2 comma 36-vicies ter del DL 138/2011).

Ulteriori agevolazioni sono legate all’assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati ex art. 22 del DPR 633/72. Ad esempio, il credito d’imposta previsto dall’art. 22 del DL 124/2019, per le commissioni relative alle transazioni B2C effettuate mediante strumenti di pagamento elettronico tracciabili, risulta innalzato dal 30% al 100% delle commissioni se tali strumenti sono collegati ai registratori telematici o a strumenti di pagamento evoluto che consentono anche la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (art. 2 comma 5-bis del DLgs. 127/2015). Per altro verso, si segnala che la previsione di tale credito d’imposta si accompagna all’obbligo, per gli operatori finanziari, di inviare all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli strumenti di pagamento in parola, comunicazione che dovrebbe costituire un nuovo strumento per l’analisi del rischio di evasione.

L’art. 22-bis del DL 124/2019 prevede, poi, un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di detti strumenti di pagamento. 
Va però ricordato che, recentemente, l’art. 5 comma 12-bis del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021) ha rinviato dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022 la possibilità di adempiere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi mediante sistemi “evoluti” di incasso.Concluso il programma “cashback”

Nel quadro delle agevolazioni per l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico, si evidenzia, invece, la conclusione del c.d. “cashback”, vale a dire il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per gli acquisti effettuati mediante pagamenti elettronici (art. 1 commi 288-290 della L. 160/2019 e DM 24 dicembre 2020). Lo prevede l’art. 1 commi 637-644 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), dopo che il programma era già stato sospeso, per il secondo semestre 2021, ai sensi dell’art. 11-bis del DL 73/2021 (conv. L. 106/2021). 

Infatti, come evidenziato nella relazione ministeriale del 20 dicembre scorso (predisposta nell’ambito degli interventi previsti dal PNRR e diretta a orientare le azioni del Governo per ridurre l’evasione da omessa fatturazione), il programma “cashback”, pur avendo incentivato i pagamenti elettronici, non ha avuto effetti significativi sul recupero dell’evasione, soprattutto in rapporto ai costi sopportati, per cui una sua riproposizione non è stata considerata efficiente.

La congruità.

Nel caso di opere particolari i limiti dei massimali di costo posti dall’Allegato I del DM 6 agosto 2020 possono essere superati ricorrendo all’asseverazione di un tecnico abilitato, anche per i lavori da Ecobonus per serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari

Il ricorso all’ asseverazione di un tecnico abilitato per i lavori di efficienza energetica non è fatto limitato ai lavori da Superbonus, come impone l’articolo 119 del DL n. 34 coordinato con la legge di conversione n.77 del 17 luglio 2020, concetto ripreso dal DM 6 agosto 2020 Decreto Requisiti ecobonus. Fatto meno noto è che l’asseverazione può essere utilizzata anche nei lavori da Ecobonus che coinvolgono serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari.

Lo ha precisamente poco tempo fa Enea in una sua nota ufficiale (clicca qui). Per il Superbonus l’asseverazione è il documento da inviare ad Enea tramite l’apposito portale che riguarda:
-i requisiti tecnici
-la congruità delle spese.

Per l’ecobonus le cose stanno in un modo leggermente diverso. Per i lavori la cui data di inizio è anteriore al 6 ottobre l’asseverazione riguarda solo gli aspetti tecnici. Per i lavori iniziati dopo il 5 ottobre l’asseverazione contempla:
– i requisiti tecnici dell’intervento
– la congruità delle spese (punto 13. 1 allegato A, DM 06 08 20) + computo metrico.

Per l’ecobonus l’istituto dell’asseverazione era stato introdotto dal Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica. Fino al 5 ottobre è stato utilizzato solo per gli aspetti tecnici (trasmittanze termiche ecc.).

Asseverazione per i lavori da ecobonus

L’idea che l’asseverazione posa essere utilizzata anche per l’ecobonus era stata più volte messa in luce in occasione del Serramentour d’autunno dall’ing. Domenico Prisinzano, responsabile del Laboratorio Supporto Attività Programmatiche per l’efficienza energetica di Enea. Ne riprendiamo le parole espresse in occasione dell’evento del 7 ottobre quando in diretta online affermò:

Quando sussistono motivi particolari, comunque l’utente può sempre fare giustificare i costi da un professionista e quindi a quel punto la Tabella 1 dell’Allegato I non conta più. L’utente dovrà, quindi, farsi rilasciare un’asseverazionePossono esserci casi più complessi o casi particolari dove la sostituzione del serramento può comportare spese più elevate. La procedura individuata sia dal decreto del 19 febbraio 2007 che dal Decreto Requisiti Ecobonus prevede che si possa fare ricorso all’asseverazione di un tecnico il quale può dimostrare la congruità dei costi sostenuti facendo riferimento ai prezzari regionali o nazionali o facendo l’analisi dei costi e in ultima analisi può fare riferimento a quelli riportati in tabella 1 dell’Allegato I”.

Che cosa vogliamo dire? Se siamo di fronte a interventi semplici come la sostituzione degli infissi nella singola unità immobiliare si usa la Tabella 1 dell’Allegato I. Nel caso del Superecobonus vi è sempre la figura dell’ asseveratore che redigerà un’asseverazione assicurata in merito ai lavori che sta dichiarando. Quindi, in questo caso, i costi vanno giustificati dall’asseveratore. La Tabella 1 dell’Allegato I è un’ultima chance ma non è il caso vostro perché l’asseveratore può dimostrare i costi sostenuti facendo ricorso a quanto previsto nell’Allegato A del Decreto Requisiti Ecobonus al punto 13.1″. (ripreso qui di seguito, a fondo pagina, NdR)

Asseverazione per l’ecobonus riconfermata

Se il concetto non fosse chiaro, ecco un’altra conferma. Sempre a Roma nel corso della sessione di domande e risposte in diretta con l’ing. Prisinzano, la serramentista Dominici chiede: “Per quanto riguarda il 110% abbiamo la figura dell’asseveratore ma per quanto riguarda la semplice sostituzione degli infissi per l’ecobonus 50% non mi pare che ci sia la figura dell’asseveratore…”

L’ing. Prisinzano risponde: “No. Il certificato rilasciato dal fornitore è sostitutivo dell’asseverazione. Nei casi in cui c’è necessità, si può sempre fare ricorso a un professionista che può dimostrare e giustificare il prezzo dell’intervento. Il concetto è che ci vuole sempre un’asseverazione. Nei casi semplici l’asseverazione è sostituita da un documento alternativo che nel caso degli infissi consiste nella certificazione rilasciata dal fornitore. In questo documento sono riportati tutti gli infissi, i valori delle trasmittanze termiche di ogni singolo infisso e il valore, anche stimato, delle trasmittanze degli infissi precedenti”.

Asseverazione anche le chiusure oscuranti e le schermature

Ma ci sono anche le chiusure oscuranti e le schermature, che possono essere fornite e installate anche separatamente dagli infissi. Anche per esse vale l’asseverazione, sempre nel caso si sia di fronte a opere speciali e a situazioni in cui i costi reali delle opere non collimino con quelli della Tabella 1 dell’Allegato I, e sempre che sia conveniente il costo del ricorso all’asseverazione.
Recentemente chi scrive ha posto la seguente domanda Enea:

Domanda: L’Allegato I, Tabella 1, parla solo di “Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione”. Come interpretare questa frase.
Ovvero la spesa massimale di 230,00€/m2 è comprensiva di fornitura e installazione o solo di installazione?

La risposta, scritta, dell’ing. Prisinzano è:
ENEA: “Si consiglia di porre la domanda al MiSE. Ovviamente, nel caso che il costo specifico unitario sia superiore a 230,00/m2, il problema si supera con l’asseverazione e il relativo computo metricoAnche le spese professionali sono detraibili.

Quindi, l’asseverazione è confermata anche per le schermature solari e le chiusure oscuranti, e confermata anche nel caso di supero di massimali di spesa previsti dall’Allegato I. Il rivolgersi al MiSE è relativo invece alla formulazione poco chiara del testo dell’Allegato I che parla di installazione ma non accenna ai costi di fornitura, come se questi fossero extra. Presto vedrete domanda e risposta pubblicata all’interno di uno Speciale.

Quale criterio seguire nel formulare l’asseverazione?

La risposta, sempre scritta, di Prisinzano alla domanda di chi scrive indica: “I criteri da rispettare per la congruità dei costi sono riportati nel punto 13 dell’allegato A del decreto 06/08/2020 “Requisti Ecobonus”.
Quindi, opere speciali che riguardano serramenti, schermature solari possono essere asseverate anche nei lavori da Ecobonus. Come dicevamo nell’articolo Persiane e scuri finalmente nel Prezzario DEI un primo terreno di applicazione dell’asseverazione è il caso, abbastanza frequente, di contemporanea installazione di serramenti e chiusure oscuranti (tapparelle, persiane, scuri).

Due casi concreti di applicazione dell’asseverazione

I soli 100€ extra riconosciuti dall’Allegato I , tabella 1, per opere comrensive di serramenti e chiusure oscuranti, non coprono assolutamente i costi di persiane e scuri in alluminio, legno o pvc. E allora potrebbe essere conveniente ricorrere a un asseveratore il quale può ricorrere al manuale DEI che finalmente include le persiane in alluminio e in pvc (o anche ai prezzari regionali).
Il costo dell’asseverazione per serramenti + persiane e/o scuri che varia tra 300 e 500€ a livello nazionale. In fondo, potrebbe rappresentare una spesa accettabile se si sforano i massimali dell’Allegato I. Per di più la spesa dell’asseverazione, come conferma Enea, è detraibile.

Un altro caso tipico di utilizzo dell’asseverazione è quando ci trovi di fronte a specifiche di commessa di serramenti e chiusure da parte del committente e/o del suo progettista che non sono riportate all’interno dei prezzari regionali o DEI. Facciamo un esempio concreto. Supponiamo di dover fornire una porta di ingresso blindata in zona climatica E. All’interno del prezzario regionale di competenza o del prezzario DEI non troviamo la voce porta o portoncino di ingresso blindato, ovvero dotato di resistenza antieffrazione di una certa classe, dotato di trasmittanza termica Ud inferiore o uguale a 1 W/m2k. In questo caso è legittimo ricorrere all’istituto dell’asseverazione. Starà al tecnico abilitato compiere un’analisi dei prezzi che porterà al costo definitivo, eventualmente anche ricorrendo, residualmente, all’Allegato I del DM 6 agosto 2020 Requisiti Ecobonus.


Decreto Requisiti Ecobonus, Asseverazione e Asseveratore

Dall’Allegato A del DM 6 Agosto 2020 Requisiti Ecobonus

13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’ asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;

b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8;

c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

fatture medici strutture sanitarie

LA CORRETTA FATTURAZIONE DEL CENTRO MEDICO PRIVATO

da Sole 24 ore – risposta 2584

D – Un poliambulatorio medico privato acquista la prestazione di dottori specialisti, tutti lavoratori autonomi, i quali fatturano la prestazione al poliambulatorio a fine mese in esenzione (articolo 10, Dpr 633/72) con ritenuta d’acconto del 20%.
Il poliambulatorio trattiene le somme e le bonifica dietro presentazione della fattura dello specialista.
Al cliente finale viene rilasciata fattura dal poliambulatorio in esenzione per l’erogazione della visita effettuata dallo specialista.
Si chiede se è corretta l’impostazione data e se ci sono ulteriori adempimenti per la corretta gestione della struttura medica.

R – Si ricorda che dal 1° marzo 2007 è stato introdotto, per le strutture sanitarie, l’obbligo della riscossione accentrata dei corrispettivi spettanti ai medici e paramedici che operano, privatamente, presso le strutture sanitarie private (articolo 1, commi da 38 a 42, della legge 27 dicembre 2006, numero 296).
In particolare, la riscossione dei compensi dovuti al professionista per attività medica e paramedica resa nell’ambito di una struttura sanitaria privata deve essere effettuata in modo unitario dalle strutture sanitarie, che pertanto hanno l’obbligo, per ciascuna prestazione resa, di incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e riversano contestualmente al medesimo.
Sono interessate a tale sistema le cosiddette “strutture sanitarie private” che mettono a disposizione o concedono in affitto ai professionisti i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche, relativamente ai compensi correlati alle prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto “direttamente con il paziente” (risoluzioni del 13 luglio 2007, n. 17, del 15 marzo 2007, n. 13/E e del 21 luglio 2008, n.304).
Ne consegue che tale obbligo non sussiste nelle ipotesi in cui il professionista esegue la prestazione a favore del paziente, ma nell’ambito di un rapporto contrattuale intrattenuto con la struttura sanitaria.
Sulla base di quanto sopra, rispondendo al quesito posto dal lettore, nel caso in cui il professionista (medico) esegua le prestazioni di natura sanitaria in esecuzione di un rapporto intrattenuto “direttamente con il paziente” dovrà essere lo stesso ad emettere fattura nei confronti del paziente in esenzione da Iva ai sensi dell’articolo 10 del Dpr n. 633/1972 (la fattura potrà essere emessa anche dall’ambulatorio in nome e per conto del professionista).
In tale ipotesi, dovrà essere seguita la procedura delineata dalla circolare n. 13/E del 15 marzo 2007 (che ha commentato le modalità di applicazione del sistema di riscossione accentrata dei corrispettivi spettanti ai medici e paramedici).
Invece, se il professionista esegue la prestazione a favore del paziente nell’ambito di un rapporto contrattuale intrattenuto con la struttura sanitaria, è corretta la procedura delineata nel quesito; si tenga comunque presente che l’ambulatorio fatturerà con esenzione Iva purché la direzione tecnica dello stesso sia affidata ad un medico abilitato all’esercizio delle stesse (risoluzione 39/E del 16 marzo 2004 e sentenze della Corte di giustizia Ue del 6 novembre 2003, nella causa C-45/01, e del 10 settembre 2002 nella causa C-141/00).
In presenza di questa condizione, il regime di esenzione tornerà applicabile sia alle fatture emesse dalla struttura nei confronti del paziente che a quelle che il medico, a sua volta, emette alla struttura stessa.

Ecobonus per installazione di nuova tenda da sole e contestuale motorizzazione di una tenda già esistente

Ecobonus per installazione di nuova tenda da sole e contestuale motorizzazione di una tenda già esistente

Un cliente ha intenzione di montare sulla propria terrazza una nuova tenda da sole motorizzata al fine di ridurre l’irraggiamento solare sulle superfici vetrate del suo appartamento. Contestualmente, vorrebbe installare anche sulla schermature solare già presente un motore.

Per le spese sostenute potrà accedere alla detrazione prevista per risparmio energetico? In caso di risposta affermativa, che adempimenti dovrà effettuare il contribuente?La soluzione

In relazione alle spese sostenute dal cliente, possono usufruire della detrazione per risparmio energetico solo quelle relative alla fornitura e la posa in opera della nuova tenda da sole, compresa l’installazione del sistema motorizzato. L’agevolazione è ammessa a condizione che la tenda abbia orientamento da est a ovest, passando per sud: vengono, infatti, esclusi nord, nord-est e nord-ovest.

Le tende, inoltre devono:

  • essere mobili;
  • essere posizionate a protezione di superfici vetrate;
  • applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • essere installate all’interno, esterno della superficie vetrata;
  • essere schermature “tecniche”.

Diversamente, le spese relative agli interventi effettuati sulla schermatura solare già presente non sono agevolabili in quanto non sostenute contestualmente all’installazione.

Come confermato anche dall’ENEA nel proprio vademecum, il contribuente, per gli interventi iniziati dopo il 6 ottobre 2020, in base a quanto previsto dall’art. 5, D.M. 6 agosto 2020, potrà detrarre gli importi sostenuti per:

  • fornitura e posa in opera;
  • eventuale montaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
  • fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
  • opere provvisionali e accessorie;
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti, il contribuente dovrà inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dal collaudo esclusivamente attraverso l’apposito sito web. Il contribuente riceverà dall’ente un’email di conferma con il codice CPID che dovrà essere conservato per fruire della detrazione (50% della spesa sostenuta, con detrazione massima pari a € 60.000). Si ricorda che è necessario effettuare il pagamento con l’apposito bonifico “parlante” (postale o bancario) dal quale deve risultare:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento;
  • il numero e la data della fattura.

Si ricorda che, anche per tali spese, se sostenute entro la fine del 2021, il contribuente, può optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione.

Superbonus in condominio minimo: intestazione dei documenti di spesa

Superbonus in condominio minimo: intestazione dei documenti di spesa

I proprietari delle tre unità abitative che compongono un edificio (condominio minimo) hanno intenzione di effettuare interventi di riqualificazione energetica che porteranno ad un miglioramento di due classi energetiche dell’immobile e che quindi saranno idonei ad essere agevolati con la maxi detrazione del 110%.

Trattandosi di fatto di un condominio minimo (non c’è nomina dell’amministratore o codice fiscale), i clienti si chiedono se sia ammessa la possibilità che l’impresa che curerà i lavori emetta tre fatture distinte, una per ciascun condomino; ogni condomino effettuerebbe quindi il pagamento dal proprio conto corrente.La soluzione

La soluzione sembra essere positiva, si precisano tuttavia di seguito alcuni aspetti d’interesse.

La Circolare 25 giugno 2021, n. 7, chiarisce che possono beneficiare del superbonus, ai sensi dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, i condomini minimi, vale a dire condomini costituiti da due a otto unità immobiliari, per i quali non è necessario nominare l’amministratore di condominio né richiedere il codice fiscale.

In tali casi, al fine di beneficiare dell’agevolazione per i lavori realizzati sulle parti comuni, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.

Con la recente Risposta ad Interpello 14 dicembre 2021, n. 809, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti richiesti ai condòmini in caso di interventi sulle parti comuni del condominio minimo, in particolare riguardo alla corretta intestazione dei documenti di spesa e di pagamento.

Richiamata la citata Circolare n. 7/2021, l’Agenzia ha precisato che le fatture devono essere emesse nei confronti del condòmino, o dei condòmini, che effettua, ovvero effettueranno, anche i correlati adempimenti.

Sembra quindi ammessa la possibilità che il fornitore emetta fatture distinte ai condomini, i quali, tuttavia, devono corrispondere a coloro che effettuano gli adempimenti.

Analogamente a quanto previsto in ambito di ecobonus e sismabonus, è tuttavia ulteriormente precisato che il superbonus spetta anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui abbia effettivamente sostenuto le spese, a patto che tali documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale. Si tratta di una integrazione che deve essere apposta il primo anno di utilizzo della detrazione.

Si ricorda infine che l’Agenzia delle Entrate ha ricordato anche che ciascun condòminoindipendentemente dalla scelta operata dall’altropuò decidere di beneficiare direttamente della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, o di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Impianti e IVA

APPROFONDIMENTI NORMATIVI

Aliquota IVA agevolata 10%

si consiglia di consultare sull’argomento:

– Agenzia delle Entrate: circolare 71_2000 (circolare di riferimento)

 IVA agevolata nel caso di serramenti costruiti da artigiani

 IVA agevolata per persiane e tapparelle

 Legge di Bilancio 2018, art. 1 comma 19

Premessa

– La normativa che disciplina l’imposta IVA per gli interventi edilizi ed impiantistici su edifici esistenti prescinde da quella che regola le detrazioni 55% – 65% o 36% – 50%.

– In altre parole, le cessioni di beni (materiali, prodotti) e le prestazioni di servizi (manodopera, prestazioni professionali), per la realizzazione dei suddetti interventi, sono assoggettate all’IVA in base alle aliquote previste per i cosiddetti interventi di recupero del patrimonio immobiliare.

– Non è rilevante se successivamente queste spese siano o meno detratte dall’imposta.

– Per i suddetti interventi è comunque prevista, in generale, ma con alcune eccezioni, l’aliquota agevolata del 10%.

 Per gli impianti a pannelli solari, esiste una norma particolare di seguito trattata.

– La definizione dei casi in cui l’aliquota agevolata è applicabile è piuttosto complessa. Un riferimento è senz’altro la circolare 71-2000 dell’Agenzia delle Entrate.

Casi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria

– Nei casi, molto frequenti, in cui l’intervento si configura come manutenzione ordinaria o straordinaria, su immobili residenziali (categorie catastali da A1 ad A9 e A11) e parti comuni di edifici prevalentemente composti da unità di queste categorie), fatturati ad un soggetto non passivo d’imposta IVA (una persona fisica) si può applicare IVA 10% a:

1- l’importo in fattura relativo alla manodopera per realizzare l’intervento;

2- l’importo in fattura relativo ai prodotti ed ai materiali impiegati, forniti dall’installatore (non acquistati direttamente dal committente), con l’eccezione dei cosiddetti “beni significativi” che, nei casi più frequenti, sono da intendersi le caldaie ed i serramenti;

3- la parte dell’importo in fattura, relativo a caldaie o serramenti, equivalente alla somma totale degli importi relativi ai punti 1 e 2. Ne consegue che, nel caso che la somma 1 + 2 sia maggiore dell’importo relativo a caldaie o serramenti, tutto l’importo in fattura è assoggettato all’aliquota del 10% .

Quest’ultimo punto, il cui contenuto può risultare non subito comprensibile, può essere esemplificato come segue:

Ipotesi di intervento sostituzione caldaia

Un procedimento mnemonico può essere il seguente:

 si considera il totale, esclusa la caldaia (nel caso suddetto € 1300 + € 1500 = € 2800);

 si raddoppia (€ 2800 x 2 = € 5600) e si ottiene l’ammontare assoggettabile al 10%;

 quello che rimane si assoggetta alla aliquota 22%

Ipotesi di intervento sostituzione serramenti

Se è il caso fosse attinente, consultare:

 IVA agevolata nel caso di serramenti costruiti da artigiani

 IVA agevolata per persiane e tapparelle

Si ribadisce che, per le regole sopra indicate, quando manodopera, prodotti e bei non significativi (negli esempi le caldaie e i serramenti), superano il 50% del totale, l’intera fattura è assoggetta all’aliquota del 10%.

Eventualmente utilizzare questo semplice foglio Excel: Calcolo IVA agevolata.xls

L’aliquota agevolata non si applica nei seguenti casi:

– materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori ovvero acquistati direttamente dal committente (tranne nei casi di interventi classificati nella pratica edilizia di ristrutturazione edilizia o di recupero e restauro conservativo);

– prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio.

Impianti solari termici e fotovoltaici

Norme specifiche riguardano questi impianti per i quali sia la manodopera che i beni sono sempre assoggettati alla aliquota IVA del 10%. Questo anche nei casi in cui i beni siano acquistati direttamente dal committente e non forniti dall’installatore.

Dettagli ulteriori sono indicati nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 269-2007; Circolare Agenzia delle Entrate 36-2013

Dichiarazione

A volte il fornitore richiede una formale richiesta dell’applicazione dell’IVA agevolata ovvero una dichiarazione sul possesso dei diritti per poterne usufruire. La richiesta è spesso pretestuosa. Il diritto di godere dell’agevolazione è infatti determinato dalla destinazione d’uso abitativa dell’immobile (come scritto in capo alla pagina). Comunque questa dichiarazione può essere redatta con i contenuti del seguente modello: dichiarazione requisiti iva agevolata.

Beni significativi

L’elenco completo dei beni significativi è il seguente:

– infissi interni ed esterni;

– caldaie;

– videocitofoni;

– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;

– sanitari e rubinetteria da bagno;

– impianti di sicurezza.

L’elenco è assoluto. Non è riducibile o ampliabile. La limitazione dell’agevolazione IVA si applica solo in presenza di questi beni intesi nel senso letterale del termine.

#
voce in fattura
prezzo senzaIVAimponibileIVAaliquotaIVA da applicareImporto IVA
aprezzo valvole termostatiche ed altri prodotti e materiali che non siano la caldaia(beni non significativi)    


€ 1.300



€ 1300



10 %



€ 130
bprezzo manodopera€ 1.500€ 1.50010 %€ 150


c


prezzo sola caldaia(bene significativo)



€ 4.000
il prezzo della caldaia si suddivide come di seguito
voci a + b(€ 1.300 + € 1.500)10 %€ 280
voci c – (a+ b)€ 4000 – € 2.80022 %€ 265
TOTALI€ 6800€ 825
#
voce in fattura
prezzo senzaIVAimponibileIVAaliquotaIVA da applicareImporto IVA
aprezzo di tapparelle, persiane ed accessori simili non strutturalmente accorpati al serramento(beni non significativi)


€ 1.300



€ 1300



10 %



€ 130
bprezzo manodopera€ 1.500€ 1.50010 %€ 150


c


prezzo dei soli serramenti: finestre, portee chiusure in genere(beni significativi)




€ 4.000
il prezzo della caldaia si suddivide come di seguito
voci a + b(€ 1.300 + € 1.500)10 %€ 280
voci c – (a+ b)€ 4000 – € 2.80022 %€ 265
TOTALI€ 6800€ 825

LUL ed numerazione unitaria INAIL

Devi andare in:

a) Delega Tenuta

b) numerazione unitaria

Quando si acquisisce un nuovo cliente entro trenta giorni si dove fare la
comunicazione unica che dice che sono il delegato al lul e che quella
azienda rientra nella stampa laser di cui sono autorizzato dall’inail
nazionale. Questa operazione si fa dal sito dell’inail alla voce libro unico e
cliccando su numerazione unitaria: con una sola operazione
si dichiarano le modalita’ di stampa la tenuta del lul. Questa è la procedura corretta.

Ricordiamo che la comunicazione di delega alla tenuta del libro unico è un adempimento, assolto per mezzo del canale telematico INAIL “Punto Cliente”,  con cui l’intermediario assolve gli obblighi di cui alle note MLPS e INAIL del 07/01/2009.

DELEGA IN CASO DI STAMPA CON NUMERAZIONE IN CAPO ALL’INTERMEDIARIO

L’intermediario deve prima di tutto aver acquisito delega alla vidimazione del LUL.

La numerazione può essere unitaria, ovvero unica per tutte le ditte in delega, altrimenti è facoltà dell’intermediario averne una per ogni datore di lavoro gestito.

Una volta acquisita la delega per la stampa, l’intermediario comunica alla rispettiva DTL la delega alla tenuta del LUL utilizzando apposito canale telematico su “Punto Cliente”.

Nel caso l’intermediario non abbia optato per la numerazione unitaria potrà scegliere tra:

  1. Nessuna delega (Flag No): l’intermediario non è delegato alla conservazione del Libro unico
  2. Delega Totale: l’intermediario è delegato alla conservazione di tutto il Libro unico
  3. Delega Parziale: l’intermediario è delegato alla conservazione di una sola sezione del Libro unico, sezione presenze o sezione retributiva.

Impresa Coniugale

L’azienda coniugale, disciplinata sotto il profilo civilistico dall’art. 177 c.c. (recante le disposizioni per la comunione legale), è definita come l’azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio.
Ai redditi derivanti dall’azienda coniugale si applica l’art. 4 co. 1 lett. a) del TUIR, in base al quale i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli art. 177 ss. c.c. sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto ovvero per la diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 c.c.
Le aziende appartenenti ad uno solo dei coniugi prima del matrimonio, ma gestite da entrambi, entrano in comunione solo in relazione agli utili ed agli incrementi (art. 177 c.c. ; cfr. anche Cass. 17.11.2010 n. 23170).
Pertanto, al fine di individuare il regime fiscale applicabile, occorre operare una distinzione in base a:

  • il momento in cui l’azienda è stata costituita (prima o dopo il matrimonio);
  • la circostanza che la gestione della stessa sia affidata ad uno solo o ad entrambi i coniugi.

Azienda costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi

L’azienda coniugale costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi è assimilata alle società di persone.
In tal caso, il reddito dell’azienda:

  • deve essere dichiarato nel modello REDDITI SP se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad esempio, coniugi cointestatari della licenza o entrambi imprenditori);
  • deve essere ripartito pro quota tra i coniugi, mediante indicazione nel quadro RH del modello REDDITI PF.

Azienda costituita dopo il matrimonio e gestita da un solo coniuge

Se l’azienda è stata costituita dopo il matrimonio ma viene gestita da uno solo dei coniugi:

  • il reddito dell’azienda deve essere dichiarato dal coniuge titolare dell’azienda nel quadro RF (contabilità ordinaria) o RG (contabilità semplificata) del modello REDDITI PF;
  • l’altro coniuge deve compilare il quadro RH per dichiarare la propria quota di reddito.

Azienda costituita prima del matrimonio e gestita da entrambi i coniugi

Nel caso in cui l’azienda appartenesse prima del matrimonio a un solo coniuge e successivamente venga gestita da entrambi i coniugi:

  • il reddito dell’azienda deve essere dichiarato dal coniuge titolare dell’azienda nel quadro RF (contabilità ordinaria) o RG (contabilità semplificata) del modello REDDITI PF;
  • l’altro coniuge deve compilare il quadro RH per dichiarare la propria quota di reddito.

L’azienda coniugale è prevista all’art. 177 co. 1 lett. d) c.c., dove si stabilisce che l’azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio è oggetto di comunione legale.
Dalla lettura della norma si evince che:

  • l’azienda (ossia i beni strumentali volti all’esercizio dell’attività), costituita dopo il matrimonio, è oggetto della comunione;
  • elemento necessario affinché si realizzi l’azienda coniugale è la cogestione della stessa da parte di entrambi i coniugi.

In generale, per gestione dell’azienda si intende la partecipazione alle scelte imprenditoriali, all’amministrazione e al controllo.
Tale elemento la distingue dall’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c.: in quest’ultima, al familiare che presta la propria attività a favore dell’impresa non compete la qualifica di imprenditore, mentre nell’impresa coniugale i coniugi sono coimprenditori.
È bene precisare che non sempre l’azienda costituita dopo il matrimonio, e gestita da entrambi i coniugi, cade in comunione legale. Occorre, infatti, verificare il titolo d’acquisto.

Ad esempio, nel caso in cui l’acquisto avvenga per successione, l’azienda rientra tra i “beni personali” (ex art. 179 c.c.) del coniuge che l’ha ereditata, anche se verrà gestita da entrambi i coniugi.

Disciplina applicabile

In linea di principio, l’orientamento maggioritario ritiene che all’azienda coniugale non si applichi la disciplina prevista per la società di fatto e che debba applicarsi, invece, la normativa in materia di comunione legale (cfr. Gorini M. sub art. 177 c.c. in “Codice Civile Ipertestuale”, a cura di Bonilini G., Confortini M., Granelli C., IPSOA, 2020).
In particolare, le norme che si applicano sono:

  • l’art. 180 c.c. relativo all’amministrazione dei beni; 
  • l’art. 186 c.c. in relazione ai limitati obblighi gravanti sui beni della comunione; 
  • l’art. 191 co. 2 c.c. in materia di scioglimento della comunione d’azienda.

Costituzione

L’azienda coniugale nasce per effetto della semplice gestione da parte di entrambi i coniugi di un’attività di impresa.

La cogestione dell’azienda potrebbe ravvisarsi quando entrambi i coniugi stipulano contratti di compravendita di beni o servizi gestiti dall’azienda o assumono obbligazioni.

Inoltre, la giurisprudenza ritiene che un’azienda gestita di fatto da entrambi i coniugi in regime di comunione legale, in assenza di precisi accordi formali, ricade nell’ipotesi di cui all’art. 177 co. 1 lett. d) c.c.

Debiti dell’azienda coniugale

In riferimento alla sorte dei debiti derivanti dalla gestione dell’azienda, la norma che occorre richiamare è l’art. 186 lett. d) c.c.
Tale norma stabilisce che i beni della comunione rispondono di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
Pertanto, i debiti contratti in ragione della gestione dell’azienda gravano sui beni della comunione ai sensi dell’art. 186, lett. d) c.c.

Scioglimento della comunione d’azienda

L’art. 191 co. 2 c.c. statuisce che, nel caso di azienda coniugale (ex art. 177 co. 2 lett. d) c.c.), lo scioglimento della comunione può essere deciso per accordo dei coniugi; tale norma è volta a consentire che uno solo dei coniugi continui l’attività di impresa.

Azienda gestita da un solo coniuge

La fattispecie dell’azienda gestita da un solo coniuge è ravvisabile all’art. 178 c.c.
Secondo tale norma i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa (c.d. comunione de residuo).

Azienda di un solo coniuge ma gestita da entrambi

L’art. 177 co. 2 c.c. prevede che qualora si tratti di aziende di proprietà di un solo coniuge (e quindi non appartenente alla comunione) ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Cos’è l’impresa coniugale

L’impresa coniugale è una particolare forma di impresa familiare. Nello specifico, si definisce impresa coniugale quell’impresa che viene gestita da entrambi i coniugi. Inoltre, questo tipo di impresa puó essere costituito sia prima che dopo il matrimonio.

  • Se l’azienda è stata costituita dopo il matrimonio ed é gestita da entrambi i coniugi, questa costituisce oggetto della comunione legale dei beni tra i coniugi. Di conseguenza, la proprietá dell’azienda, gli utili e gli incrementi vanno ripartiti al 50% tra i coniugi
  • Invece, se l’impresa coniugale è stata creata prima del matrimonio da un solo coniuge e dopo il matrimonio viene gestita da entrambi, la proprietá dell’azienda rimane al coniuge imprenditore. Oggetto della comunione saranno invece gli utili e gli incrementi successivi al matrimonio

Questa distinzione è stata fatta a partire da una legge del 1975 sul diritto di famiglia, in particolare sui matrimoni. Prima di questa data, infatti, i matrimoni supponevano un regime di separazione dei beni tra i coniugi. Invece, a partire dal 1975 i matrimoni vedono i coniugi in regime di comunione legale.

Le caratteristiche dell’impresa coniugale

Spesso, si tende a confondere l’impresa coniugale con l’impresa familiare o con la societá. Anche se queste forme imprenditoriali presentano caratteristiche simili, vi sono alcuni elementi che caratterizzano l’impresa coniugale rispetto alle altre. In primo luogo, un’impresa si definisce coniugale proprio perchè entrambi i coniugi gestiscono congiuntamente l’impresa. È proprio la cogestione il primo elemento che differenzia questa forma giuridica di impresa dalle altre. Diversamente, in un’impresa familiare, nonostante la collaborazione del coniuge, dei familari e degli affini, è unicamente il titolare a gestire l’azienda. In una societá, esiste anche la possibilitá che persone senza alcun legame di parentela possano gestire l’impresa.

Nell’impresa coniugale, dunque, i coniugi hanno lo stesso potere di amministrare l’azienda. Differentemente, nell’impresa familiare è il titolare che mantiene le redini dell’azienda. Invece, i familiari collaboratori, tra i quali anche il coniuge, avranno un ruolo subordinato rispetto al titolare, pur non essendo dipendenti.

Con riferimento alla creazione di queste imprese, solo i coniugi possono costitituire un’impresa coniugale: qualsiasi altra persona viene esclusa. Funziona diversamente nell’impresa familiare, in quanto l’impresa viene costituita unicamente dall’imprenditore. Egli infatti stipula un vero e proprio contratto di lavoro con il coniuge e con i familiari collaboratori. Ancora, le societá vengono costituite da piú persone, in qualitá di soci.

Ultima caratteristica riguarda le procedure per la costituzione del’impresa coniugale. L’impresa coniugale non necessita di Atto pubblico per essere creata nè della presenza del notaio, a differenza delle altre forme giuridiche.

Con riferimento alla creazione di queste imprese, solo i coniugi possono costitituire un’impresa coniugale: qualsiasi altra persona viene esclusa. Funziona diversamente nell’impresa familiare, in quanto l’impresa viene costituita unicamente dall’imprenditore. Egli infatti stipula un vero e proprio contratto di lavoro con il coniuge e con i familiari collaboratori. Ancora, le societá vengono costituite da piú persone, in qualitá di soci.

Ultima caratteristica riguarda le procedure per la costituzione del’impresa coniugale. L’impresa coniugale non necessita di Atto pubblico per essere creata nè della presenza del notaio, a differenza delle altre forme giuridiche.