Verbale SRL unico socio

VERBALE DI DECISIONE DELL’UNICO SOCIO DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE, che potrà per esempio essere del seguente tenore:

“Con il presente verbale, il Sig. Mario Rossi, nato a ………..il ……….., unico socio ed amministratore unico della “Mario Rossi s.r.l.” società unipersonale, con sede in ……….., Via ………………… n….., dà atto che oggi ……………alle ore…… , nella sede sociale, lo stesso, nella qualità di unico socio della predetta società, ha assunto le deliberazioni in merito a quanto segue:

  1. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016.

In relazione al punto n. 1), visto il bilancio chiuso al 31.12.2016 e il risultato d’esercizio portante un utile di € 1.000, il predetto unico socio, delibera

  1. di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2016, portante un utile d’esercizio di € 1.000;
  2. di destinare l’utile dell’esercizio 2016, come segue:
  • € 50,00 alla riserva legale;
  • € 450,00 in distribuzione all’unico socio;
  • € 500,00 alla riserva straordinaria.

Non essendoci altro su cui deliberare, il sottoscritto nella qualità di amministratore si impegna ad eseguire la delibera di cui sopra.

Il presente verbale, dopo essere stato letto, viene chiuso e sottoscritto alle ore ………

Il socio unico

(Mario Rossi)

Lavori in Corso di ordinazione

INFRANNUALI: Lavori a cavallo d’anno ma inferiori a 12 mesi (art. 92 TUIR)

Foglio Excel – Valutazione rimanenze

Operazione: Commessa 100.000 Ricavo, 1 acconto agosto anno X (fatt anticipo per 25.000 euro) e 1 SAL per 20.000 euro (fatt. emessa entro l’anno X. cioè Dicembre X)

In primo luogo rilevato che si tratta di un’opera commissionata da terzi di durata infrannuale (cioè meno di 12 mesi, aspetto fiscale: valutazione al costo [rispecchiando il metodo contabile della commessa completata]), dovendosi quindi applicare le disposizioni dell’art. 92 Tuir (ATTENZIONE: non quelle del successivo art. 93 che trova applicazione per le commesse ultrannuali).

Tanto premesso, si procede rispettivamente come segue:

1) sia l’anticipo che il 1° SAL non possono essere contabilizzati a ricavo (ciò sarebbe ammesso nel solo caso in cui intervenisse la fatturazione di una prestazione che vada considerato ultimata, ancorché prevista sempre nell’ambito di un medesimo contratto, evento che si può verificare solo in casi estremamente rari).

L’art. 92 c.6, (i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione sono valutati
al termine dell’esercizio in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso) può andare bene per le
opere infrannuali non è lo stesso per quelle ultrannuali dove interviene specificatamente l’art. 93
c.2, secondo cui nel caso di opere e i servizi ultrannuali la valutazione è fatta sulla base dei
corrispettivi pattuiti e maturati, quindi non basta più il criterio del costo come parametro di
valutazione ma bisogna aggiungere anche la parte di profitto corrispondente all’avanzamento ad un
determinato esercizio dell’opera. La motivazione è evidente in quanto se si utilizzasse il criterio del
costo, tutto il profitto della commessa sarebbe attribuito all’ultimo esercizio di ultimazione
dell’opera con evidente squilibrio economico ma anche fiscale in quanto la tassazione graverebbe
per intero nell’ultimo anno costituendo un onere eccessivamente gravoso.

Come per molte le componenti reddituali, anche per le rimanenze dei lavori in corso, esistono
tuttavia possibili divergenze tra di principi civilistici e regole fiscali, per cui in caso di scostamento
si dovranno effettuare le opportune riprese in sede di dichiarazione dei redditi.

Per il codice civile il valore delle opere ultrannuali va fatta a scelta tra il costo complessivo e i
corrispettivi maturati con ragionevole certezza (art. 2426 n. 11), mentre fiscalmente per le opere
ultrannuali si fa riferimento ai soli corrispettivi pattuiti contrattualmente.

Impresa appaltatrice: gli importi vanno quindi contabilizzati quale acconto (cioè debito verso terzi):

Banca C/C (180.1.1  a    Acconti Clienti 240.11.1 (SP lettera D.6.1)    (IN DARE A AVERE)      €. 45.000.

Al contrario l’impresa al 31/12/X deve contabilizzare delle rimanenze finali di opere in corso valutate “al costo specifico art. 92 c.6 TUIR”. 

Ad esempio supponendo che il contribuente abbia acquistato materiale per €. 25.000 ed abbia sostenuto spese per i dipendenti di cantiere per €. 10.000, dovrà contabilizzare un “magazzino” per €. 35.000. 

Lavori in corso su ordinaz. Italia (cod. conto 150.3.1) a   Rimanenze finali lav. (cod conto 415.3.1) 35.000

Appare evidente che il margine maturato (di 10.000 €) risulterà contabilizzato, e reso imponibile ai fini reddituali, solo nell’anno di ultimazione della commessa (cioè l’anno dopo, dove risulterà tassato anche il margine relativo all’ultimo SAL), dove verranno effettuate le seguenti operazioni:

Rimanenze Iniziali (335.2.5 infrannuali)    a    Magazzino (150.3.1 Lavori in corso ordinaz. Italia) 35.000

Acconti Clienti 240.11.1 (SP lettera D.6.1)         a      Ricavo   45.000 (si tralascia l’Iva)

2) Non ci si deve porre alcuna domanda su come è stato determinato il SAL.  Appare evidente che, dal punto di vista contrattuale, questo viene parametrato (anche in via orientativa) al livello di completamento dell’opera.   Tuttavia, dal punto di vista fiscale non è possibile applicare tali concetti (applicabili solo nell’ambito del citato art. 93 Tuir), ancorché, dal punto di vista civilistico, l’OIC 13 ritenga tale criterio quello “naturale”.

3) Per quanto infine attiene le ritenute garanzia:
*) nel caso di specie hanno una mera valenza finanziaria (non economica)
*) proprio in quanto non si applica il concetto delle opere ultrannuali (in tal caso l’art. 93 Tuir prevede che i SAL non accettati, tra i quali rientrano tutti i SAL che prevedono delle “ritenute garanzia”, non possono essere contabilizzate tra i ricavi, ma tra le opere in corso, anche se allo stesso medesimo valore “di completamento dell’opera”, cioè secondo il valore del SAL).

Tanto premesso si è chiarito che nel caso di specie le rimanenze vanno valutate “al costo”; pertanto l’unico effetto della ritenuta garanzia è (oltre agli aspetti Iva) il fatto che verrà contabilizzato un minor credito quando si incassa (nel punto 1) il credito contabilizzato non sarà esattamente di 45.000 € ma di un importo leggermente inferiore, per effetto della ritenuta garanzia).  Anche allo svincolo della ritenuta non si avrà alcun effetto economico, ma solo finanziario.

Lavori a cavallo d’anno ma superiori a 12 mesi ULTRANNUALI (art. 93 TUIR)

Alle opere ultrannuali si applica l’articolo 93 Tuir, dedicato espressamente alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, che prevede come unico criterio di valutazione ammesso quello dei corrispettivi pattuiti, in cui l’utile della commessa viene assoggettato ad imposizione nei diversi periodi d’imposta in base al grado di realizzazione dei lavori (rispecchiando il metodo contabile della percentuale di completamento).

Puo’ essere usata la seguente proporzione:

x : margine di commessa (ricavi presunti tot. – costi tot.) = costo esercizio : costi complessivi commes.

Esempio proporzione sviluppata con i dati di esempio

x : 750 = 2000 : 4.250

Articolo Ratio

ASPETTI FISCALI

In data 9 agosto 2019 la Fondazione Nazionale Commercialisti e il CNDCEC hanno pubblicato un nuovo Documento di ricerca – IV° versione – sulla fiscalità delle imprese Oic Adopter.

Nell’elaborato, dopo una sintesi delle principali novità in ambito civilistico recate dal D.Lgs. 139/2015, sono analizzati gli effetti fiscali derivanti dalla recente riforma che ha riguardano il bilancio, al fine di fornire ai professionisti un adeguato strumento di ausilio.

Tra le casistiche prese in considerazione è presente una disamina sulla fiscalità delle commesse. In particolare, per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, l’analisi trae origine dai dubbi che erano sorti sul relativo trattamento fiscale in caso contabilizzazione secondo il criterio della commessa completata, a seguito dell’introduzione del principio della derivazione rafforzata anche per i soggetti Iresdiversi dalle micro-imprese, che applicano i principi contabili nazionali.

Sotto il profilo contabile va, infatti, ricordato che le opere ultrannuali possono essere valutate in base al criterio della commessa completata, rilevando in tal caso i costi di produzione sostenuti, oppure in base al criterio della percentuale di completamento, secondo cui assumono rilevanza i corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.

L’Oic 23 individua quale criterio base quello della percentuale di completamento che, tuttavia, può essere applicato al verificarsi di alcune condizioni (Oic 23, par. 43-46); in assenza dei requisiti richiesti la valutazione della commessa va effettuata secondo il criterio della commessa completata.

Dal punto di vista fiscale, invece, l’articolo 93 Tuir prevede che i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale debbano essere valutati in base ai corrispettivi pattuiti, quindi, in proporzione alla percentuale di esecuzione dei lavori misurabile al termine di ogni esercizio interessato dal compimento dell’opera. È agevole notare come il criterio di valutazione fiscale sia, di fatto, analogo a quello civilistico della percentuale di completamento.

Ecco spiegato il motivo per cui il dubbio interpretativo sulla valutazione fiscale delle commesse ultrannuali nasce in caso di contabilizzazione dell’opera secondo il criterio della commessa completata: in tale circostanza trova applicazione il principio della derivazione rafforzata, rilevando il criterio della commessa completata anche ai fini fiscali, oppure l’articolo 93 Tuir e quindi il criterio della percentuale di completamento?

Sul punto il Documento in analisi precisa che l’articolo 93 Tuir, essendo una previsione di valutazione, si applica in deroga alla derivazione rafforzata. È appena il caso di notare che alla medesima conclusione era giunta l’Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2018, laddove era stato chiarito che la valutazione civilistica con il metodo della commessa completata non assume rilievo fiscale.

Da ciò deriva che in caso di adozione in bilancio del criterio della commessa completata si genera un doppio binario civile e fiscale “in quanto contabilmente i ricavi ed il margine di commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato o i servizi sono resi, mentre fiscalmente si applica l’articolo 93 Tuir”.

Da ultimo il Documento osserva che un doppio binario si genera anche in caso di valutazione contabile di commesse infrannuali con il criterio della percentuale di completamento, dal momento che ai fini fiscali l’articolo 92, comma 6, Tuir stabilisce, invece, che la valutazione di tali opere debba essere effettuata avendo riguardo alle spese sostenute nell’esercizio (criterio della commessa completata).

DA DEFINIRE E COMPLETARE E PUBBLICARE

Come noto, l’art. 93 Tuir, relativo alle opere ultrannuali, dispone che i SAL fatturati dall’appaltatore (nell’esempio il general contractor):
*) accettati in via definitiva dal committente: vanno considerati i ricavi
*) in caso contrario: rientrano nell’ambito delle rimanenze finali (sempre con la medesima valutazione “al corrispettivo”, cioè in base alla percentuale di completamento dell’opera)

In relazioni contratti di appalti che prevedono delle “ritenute a garanzia”, la RM 260/2009 ha ritenuto ciò non permette di considerare “definitivi” i SAL fino allo svincolo della ritenuta stessa (cioè, in generale fintantoché non sia stato eseguito il collaudo dell’opera); in tal caso i SAL sono da intendersi provvisori e, dunque, devono rientrare nell’ambito delle rimanenze finali.

A questo punto si poneva il problema, in presenza di un subappalto, se i SAL ricevuti dai subappaltatori (utilizzati dall’appaltatore principale per emettere i propri SAL al committente) risultassero da contabilizzare quali crediti (in quanto anch’esse non accettati in via definitiva) o fossero in qualche modo deducibili (aumentando le rimanenze iniziali).

Tanto premesso, al fine di evitare che tali SAL immessi sul committente risultino tassati dall’appaltatore principale, mentre quelli ricevuti dai subappaltatori non risultino deducibili in quanto da considerare crediti, la RM 117/2010 ha chiarito che assume prevalenza il cd. “principio di correlazione” tra costi e ricavi di cui all’art. 109 Tuir e, pertanto:
*) se nei costi per la determinazione della percentuale di avanzamento sono compresi quelli di subappalto liquidati tramite SAL provvisori
*) tali costi assumono divengono deducibili in capo all’appaltatore.

Il concetto va certamente esteso anche alle ritenute garanzia.

Esempio: per un contratto pluriennale nel 2017 il general contractor (tralasciando l’Iva):
*) ha emesso fatture al committente per €. 350.000 su cui è stata applicata la ritenuta del 5%
*) ha ricevuto SAL dal subappaltatore per €. 300.000, su cui ha applicato la ritenuta del 5%
a conto economico il general contractor rileverà rimanenze finali per €. 350.000 e costi indeducibili per servizi per €. 300.000
a nulla rilevando che verranno gestite dal punto di vista finanziario i crediti per le ritenute a garanzia subite e applicate.

Opere ultrannuali: corrispettivo pattuito deroga alla derivazione rafforzata

In caso di contabilizzazione di un’opera ultrannuale secondo il criterio della commessa completata, ai fini fiscali, trova applicazione il principio della derivazione rafforzata, rilevando il criterio della commessa completata, oppure l’articolo 93 Tuir e quindi il criterio della percentuale di completamento?

Si ritiene che l’articolo 93 Tuir, essendo una previsione di valutazione, si applica in deroga alla derivazione rafforzata. Nel caso prospettato trova quindi applicazione (ultrannuali), ai fini fiscali, il criterio del corrispettivo pattuito. È appena il caso di notare che alla medesima conclusione è giunta l’Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2018, laddove è stato chiarito che la valutazione civilistica con il metodo della commessa completata non assume rilievo fiscale.

Da ultimo, si evidenzia che, qualora, ai fini fiscali, vi siano gli estremi per qualificare la commessa come ultrannuale, quest’ultima non può che essere valutata ai corrispettivi pattuiti, non essendo più contemplata, dal 2007, la possibilità di avvalersi del criterio della commessa completata.
Pertanto, se ai fini contabili fosse adottato quest’ultimo criterio, l’eventuale differenza tra l’ammontare fiscalmente rilevante (valutato in base ai corrispettivi pattuiti) e quanto iscritto a Conto economico deve essere oggetto di una variazione in aumento nel rigo RF13 in sede di dichiarazione dei redditi (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 3.4.2008 n. 129; circ. CNDCEC 16.11.2010 n. 21/IR; documento CNDCEC novembre 2015, § 10). Quanto sopra vale anche nel caso di applicazione del principio di derivazione rafforzata, che non consente in ogni caso di derogare al criterio dei corrispettivi pattuiti (cfr. Fornero L. “Commesse pluriennali mai fiscalmente valutate al costo”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 15.6.2018).

La valutazione delle opere in corso alla fine dell’esercizio dipende dalla durata della commessa stessa:

  • se questa è ultrannuale, si applica la metodologia definita “percentuale di completamento” che tiene conto del margine in corso di formazione,
  • al contrario, se la durata è inferiore, questa viene valutata con il metodo della “commessa completata” rilevando i soli costi materialmente sostenuti ed imputabili all’opera.

Malgrado manchino posizioni ufficiali, a tale fine si deve ritenere che il riferimento debba essere alla “durata contrattuale”: quindi eventi esogeni come eventuali ritardi imputabili alla pandemia, che non incidono sull’essenza dall’opera e delle relative pattuizioni, devono considerarsi irrilevanti ai fini di tale valutazione.

La valutazione della durata della commessa

In tema di rilevanza fiscale delle valutazioni delle commesse sono due le norme a cui occorre riferirsi:

  • nell’articolo 92, comma 6, Tuir è previsto che i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell’articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale;
  • il successivo articolo 93 Tuir stabilisce che le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale devono essere valutate sulla base dei corrispettivi pattuiti.

Quindi, per innescare l’articolo 93 Tuir è necessario che l’esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi derivi da un contratto e che le obbligazioni contrattuali, sebbene distinte e individuabili singolarmente, siano oggettivamente collegate tra loro in modo da perdere autonoma rilevanza, costituendo un’unica complessa prestazione volta al conseguimento di un risultato diverso e ulteriore rispetto alle singole prestazioni rese.

Vale la pena di ricordare che tali previsioni non sono totalmente allineate con le indicazioni civilistiche dell’articolo 2426, punto 11, cod. civ.in quanto potrebbe verificarsi il caso per cui una commessa di durata ultrannuale non abbia i requisiti (individuati nei paragrafi da 43 a 46 del documento Oic 23) per consentire in bilancio la rilevazione sulla base della percentuale di completamento.

Ciononostante, il principio di derivazione rafforzata comunque non permette di derogare all’articolo 93 che impone, per le commesse ultrannuali, di effettuare una valutazione tenendo conto del corrispettivo pattuito (si veda sul punto il chiarimento fornito nel corso del forum Telefisco del 2018).

Veniamo ora a ragionare circa il reale significato di “durata” della commessa.

Il primo aspetto da rammentare è che nessuna rilevanza deve essere attribuita alla data di stipula del contratto, tanto ai fini civilistici (il paragrafo 6 del documento Oic 23 sul punto osserva che le rilevazioni vanno effettuate “indipendentemente dalla data in cui si è perfezionato il contratto”) quanto ai fini fiscali (tale aspetto venne espressamente esaminato nella risoluzione 342/E/2000); pertanto, il lasso di tempo che intercorre tra la data di sottoscrizione dell’accordo e l’inizio dei lavori è contabilmente e fiscalmente non rilevante.

Il tema più delicato è quello riguardante un differimento della consegna rispetto a quanto originariamente pattuito, il che ha comportato un allungamento della durata effettiva della commessa.

Nessun problema potrebbe porsi se tale allungamento si fosse verificato dopo l’approvazione del bilancio in cui la commessa è stata valutata sulla base del costo, in quanto tale evento successivo non era noto al momento della chiusura del bilancio.

Maggiori dubbi si pongono invece quando la commessa subisce la dilatazione temporale già al momento della chiusura e comunque al momento dell’approvazione del bilancio di esercizio.

Su questo punto non vi sono posizioni ufficiali, ma la tesi più condivisa (e condivisibile), basata anche sul tenore letterale del principio contabile Oic 23, che fa riferimento alla durata “contrattuale” della commessa, porta ad affermare che l’unico elemento da considerare per valutare la commessa deve essere quanto pattuito nel contratto.

Pertanto, solo proroghe legate a modifiche sostanziali del contratto (ci si accorda per realizzare un’opera diversa da quella inizialmente pattuita) sono idonee a modificare la valutazione della commessa; al contrario, fattori esogeni quali alluvioni, scioperi, ritrovamento di reperti archeologici, non dovrebbero risultare rilevanti a tal fine.

Tra questi eventi esogeni pare lecito iscrivere anche i rallentamenti legati alla pandemia Covid, derivanti da sospensioni imposte dai diversi provvedimenti che si tanno susseguendo nel corso del 2020, oppure semplicemente legati alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali o da contagi tra il personale dipendente.

Questo tema è di strettissima attualità, in quanto, in talune situazioni, il problema si potrebbe essere posto in sede di approvazione dello scorso bilancio 2019, ma, sicuramente, si riproporrà in maniera ancora più significativa in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in corso.
 

Lavori in corso su ordinazione (DOMANDA)

Una  impresa di costruzione e lavori edili riceve appalti per

A) costruzioni  e  lavori servizi (ripristino,ecc)  di durata inferiore a 365 giorni (valutazione rimanenze al costo): in bilancio in forma abbreviata li metto
*) nello stato patrimoniale  nell’unica voce  c1- rimanenze (chiaramente non distinguendo le sottovoci 2 e 3 -abbreviato
+) nel conto economico in a2 (il programma prima evidenzia la somma di a2 + a3 e poi li distingue mettendoli in a2 variazione prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti)
*) negli studi settore f12 ed f13

B) costruzioni  e  lavori (ripristino,ecc)  di durata superiore  a 365 giorni (valutazione rimanenze al ricavo): in bilancio in forma abbreviata li metto:
*) nello stato patrimoniale nell’unica voce c 1 rimanenze
*) nel conto economico in a2 il programma prima evidenzia la somma di a2 + a3 e poi li distingue mettendoli in a3 variazioni lavori in corso su ordinazione (in teoria andrebbero solo i lavori oltre 365 giorni o anche quelli inferiori a 365 giorni?)
*) negli studi settore f6 f 7

Sia per il caso A che B  l’impresa riscuote nel corso  dell’appalto parti dei ricavi pattuiti fatturandoli  come sal in base all’avanzamento dei  lavori  EFFETTUATI    (sarebbero acconti se i lavori non sono ancora effettuati) e li metto a ricavi anche se sal relativi a lavori in corso inferiori a 365 giorni –possono esistere sal per lavori inferiori a 365 giorni?anche per tali lavori inferiori a 365 giorni si deve avere a disposizione    un prospett tipo  allegato   A con costi diretti indiretti come per maggiori 365 giorni?

E’ corretto ?

Grazie

rispostaRisposta

In primo luogo occorre chiarire che non vi è differenza nella modalità di esposizione in bilancio (abbreviato o meno) delle rimanenze finali riferite alle opere in corso per conto terzi di durata infrannuale rispetto a quelle di durata ultra annuale (la differenza sta solo nella loro quantificazione).

Solo ai fini degli studi di settore occorre indicare tali rimanenze negli appositi righi, come correttamente indicato nel quesito.

Per quanto attiene l’incasso delle prestazioni eseguite, ai fini della quantificazione delle rimanenze finali non rileva tali modalità di incasso laddove le opere siano di durata infrannuale; in tal caso tutto quanto incassato deve essere contabilizzato tra i debiti (acconti), che vengono poi girati a ricavo nel momento in cui l’opera viene ultimata.

Al contrario, per quanto riguarda le opere ultrannuali tali SAL possono essere contabilizzati tra i ricavi (e non tra i debiti), ma nel solo caso in cui vi sia l’accettazione definitiva del saldo (caso raro ed è comunque esclusa, secondo l’Agenzia, nel caso in cui vi siano delle cd. “ritenuta garanzia”).  Laddove tale accettazione definitiva non risulti verificata, occorre comportarsi come per le opere infrannuali (quanto incassato  va contabilizzato tra i debiti).

Per quanto riguarda le opere infrannuali, il fatto di doverle contabilizzare “al costo” (e non alla corrispettivo relativo alla percentuale di opera completata) comporta il fatto di dover tenere un apposito prospetto riferito a tutti i costi necessari per la realizzazione del cantiere  fino al 31/12 di ciascun esercizio.

Cordiali saluti

Gent.mi Consulenti,

abbiamo un cliente che e’ un idraulico che nel corso del 2015 ha emesso fatture per acconti  inerenti a lavori che verranno completati nel 2016 ci chiediamo se a livello fiscale sarebbe possibile portare tali ricavi in competenza 2016 anno in cui le commesse saranno concluse e se si ,se potete indicarci come procedere correttamente,forse il cliente dovra’ redarre un inventario del materiale utilizzato nel 2015 in queste commesse in modo che oltre allo storno dei ricavi ci sia anche lo storno dei costi tutti da imputare quindi al 2016.

Ringraziando anticipatamente per la cortese collaborazione porgo cordiali saluti

rispostaRisposta

La questione attiene al fatto se la commessa vada considerata ultra annuale (cioè di durata complessiva superiore a 12 mesi) o meno:

a) in caso di risposta affermativa:  l’impresa ha l’obbligo di contabilizzare gli stati avanzamento lavoro; indipendentemente che ciò avvenga con contabilizzazione di un ricavo (è il caso – raro – in cui il committente abbia accettato senza riserve i lavori fino a quel momento eseguiti) oppure alimentando le rimanenze di opere in corso (sempre per il medesimo importo), è evidente che entrambe le poste (ricavo o rimanenza finale) parteciperanno al reddito di esercizio

b) in caso di risposta negativa: vi è l’obbligo di contabilizzare delle opere in corso:
*) non in funzione del corrispettivo maturato, come nel caso precedente (in questo caso, infatti, vi è una percentuale di utile d’impresa ricompreso nel SAL)
*) ma quantificando i soli costi di produzione (quindi per i materiali impiegati e il costo di eventuali dipendenti impiegate nel cantiere); è evidente che in questo caso non vi è alcun “margine” che viene tassato nel periodo (la rimanenza semplicemente annulla i costi), tassazione che sarà totalmente rimandata nel periodo 2016.

Video Dylog Expertup

Nuovi filmati Dylog interamente rivisti per tutta l’area contabile e in parte per quella gestionale.

PILLOLE FORMATIVE MODULO CONTABILITA’ OPEN MANAGER
Link YouTube (2020)
DEFINIZIONE AMBIENTE CONTABILE
A.1 Installazione, creazione Ditta ed Esercizi contabili https://youtu.be/5+C5MgDTcXH7Zs
A.2 Piano dei conti: inserimenti/modifiche/stampe https://youtu.be/gXBl3q-2J7Q
A.3 Anagrafiche Clienti https://youtu.be/27B-fVqRCWo
A.4 Anagrafiche Fornitori https://youtu.be/D8RgxpQGofo
PRIMA NOTA ORDINARIA
B.1 Fatture Attive/Passive generiche – Operazioni prima noa non fattura https://youtu.be/h-tsYsKCI9c
B.2 Incassi e Pagamenti da Prima Nota e da Saldaconto https://youtu.be/ESkRcTpRDMo
B.3 Corrispettivi Mensili e Giornalieri – Fatture Speciali https://youtu.be/3khcQvRTDuo
B.4 Ratei/Risconti https://youtu.be/0Zl9s3mMrkY
B.5 Iva per Cassa: registrazioni contabili e stampe https://youtu.be/V-iRTfMNriY
B.6 Fatture Reverse Charge https://youtu.be/piZUm8_keBs
B.7 Beni Usati: Analitico – Globale -Forfettario https://youtu.be/2114nPWFVlY
B.9 Chiusure/Riaperture dei conti https://youtu.be/QjTqvYRdCnY
B.10 Movimenti in valuta https://youtu.be/1cU2Pr5UKJc
B.11 Filiali multi punto https://youtu.be/37i7YSGb1Dg
B.12 Gestione conti a Partite https://youtu.be/EYPTOc2lqJc
INCASSI/PAGAMENTI DA SALDACONTO
C.1 Tabella Condiz. Pagamento – Scadenze – Operatività Incassi/pagamenti https://youtu.be/H2T6bd_GR78
C.2 Bonifici Fornitori e Telematico https://youtu.be/xETHxW5tE84
C.3 E/conto – Scadenzario – Partitario e Gestione Partite Aperte https://youtu.be/Z8LUW7LBQb4
RITENUTE D’ACCONTO
D.1 Fatture/Prestaz. Occasionali da Pnota – Pagamento da Pnota e Saldaconto – Versamento https://youtu.be/_nLe0Fz2ph0
D.2 F24 – CU e generazione Telematico https://youtu.be/ggqq0bapOJs
GESTIONE INTRASTAT
E.1. Fatture Attive/Passive da Pnota – Dati Intra – Stampe e generazione Tlematico https://youtu.be/c7xVKst7cqc
CENTRI DI COSTO
F.1. Creazione Piano dei Conti – Ripartizioni % https://youtu.be/q1bDfqTV-kA
F.2 Pnota Generale – Pnota CDC – Stampe https://youtu.be/tS7aZ2KZPH0
GESTIONE CESPITI
G.1 Creazione Gruppi Merceologici – Inserimento Cespiti da Pnota e da Anagrafica Cespiti https://youtu.be/9W10lMtYeC0
G.2 Calcolo Ammortamenti e Scritture automatiche in Pnota https://youtu.be/I9PTyh11PEc
G.3 Operazioni cespiti: Alienazioni/Dismissioni/Incrementi e Scritture automatche in Pnota https://youtu.be/Uniu5Q9zH4I
G.4 Gestione Maxi Cespite https://youtu.be/uUSgddpzdOY
G.5 Stampa Libro Cespiti – Altre stampe
BILANCIO CEE
H.1 Collegamenti con Piano dei conti – Generazione e stampa Bilancio Cee https://youtu.be/4hO9I1aZf20
GESTIONE SOLLECITI
I.1 Iter- Stati sollecito – Lettere sollecito e Stampe https://youtu.be/C1HVfoYRhUU

UNILAV

CHE COS’É

Sono adempimenti previsti a carico del datore di lavoro che, dal 1 marzo 2008, è tenuto a inviare la comunicazione obbligatoria per via telematica ai Servizi competenti in caso di proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, art. 4 bis, comma 5, come modificato dal Decreto legislativo 19 Dicembre 2002, n. 297 e dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007, art. 1, comma 1183; Collegato lavoro 2010, art. 5).

La trasmissione delle comunicazioni avviene mediante i servizi informatici messi a disposizione, con standard omogenei, dalle Regioni e Province Autonome (https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Comunicazioni-Obbligatorie.aspx); DM 30 ottobre 2007).Torna al sommarioSOGGETTI OBBLIGATI

I soggetti obbligati a inviare le comunicazioni sono:

Con riferimento ai tirocini, così come in fase di attivazione del tirocinio stesso, fermo restando l’obbligo di comunicazione in capo al soggetto ospitante, è ammesso anche che la comunicazione sia effettuata al suo posto dal soggetto promotore del tirocinio.Torna al sommarioSOGGETTI ABILITATI

Oltre ai soggetti obbligati, automaticamente abilitati ad effettuare le comunicazioni operando mediante il servizio informatico competente, anche alcuni intermediari possono effettuare le comunicazioni mediante il servizio informatico in nome e per conto dei datori di lavoro, in qualità di soggetti abilitati.

Tali soggetti sono (Circolare del Ministero del lavoro 21 dicembre 2007):

Torna al sommarioVARIAZIONE DATI AZIENDA

A partire da Maggio 2021 sul portale Comunicazioni Online della Regione Toscana sono state introdotte
le seguenti funzionalità:
• Presa in carico azienda
• cambio codice fiscale azienda
• cambio indirizzo sede legale azienda
• cessazione attività di un’azienda o di una UP
• abilitazione Rettifica ed Annullamento su tutte le CO
• variazione ragione socialeTorna al sommarioPROROGA

Il soggetto obbligato deve effettuare la comunicazione in caso di proroga con il modello Unilav – quadro Proroga nei casi in cui il rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, e il tirocinio o altra esperienza assimilata si prolunghi oltre il termine inizialmente fissato, senza che sia intervenuta una trasformazione del contratto (Dlgs 181/2000, art. 4 bis, comma 5 e successive integrazioni e modificazioni; Circolare ministeriale 21 dicembre 2007, n. 8371).

La sospensione del rapporto di lavoro non è soggetta agli obblighi di comunicazione telematica ai sensi del D.M. 30 ottobre 2007, tranne il caso in cui avvenga lo slittamento del termine finale del rapporto di lavoro. In quest’ultimo, si dovrà utilizzare per la comunicazione il modello Unificato Lav-Quadro Proroga.Torna al sommarioPROSECUZIONE DI FATTO

Nel caso di continuazione del rapporto a tempo determinato senza alcuna comunicazione scritta di proroga è prevista una estensione dell’arco temporale (legge 92/2012, art. 1, c. 9, lett. E) che modifica Dlgs 368/2001, art. 5, c. 2):

  • sino a 30 giorni per i contratti inferiori ai 6 mesi
  • sino a 50 giorni per i contratti superiori ai 6 mesi

In caso di continuazione del rapporto di lavoro non oltre tali termini, il datore di lavoro non ha l’onere di effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga ai servizi competenti (DL. 76/2013, art. 7, come modificato dalla L. 99/2013 di conversione).Torna al sommarioTRASFORMAZIONE

Il soggetto obbligato deve effettuare la comunicazione in caso di (Dlgs 181/2000, art. 4 bis, comma 5 e successive integrazioni e modificazioni; Circolare ministeriale 21 dicembre 2007, n. 8371) trasformazione (con il modello Unilav – quadro Trasformazione), solo nei casi indicati dalla normativa ovvero qualora il prolungamento del rapporto iniziale comporti una trasformazione legale:

La trasformazione deve essere effettuata sia che l’evento si verifichi in corso di svolgimento sia che si verifichi al termine del rapporto, senza interruzione.In tutti gli altri casi, non trattandosi di trasformazioni in senso tecnico, occorre procedere con una nuova assunzione, inviando l’Unificato Lav entro il giorno antecedente l’inizio del nuovo rapporto.Non devono essere comunicate le variazioni di qualifica e di livello e la variazione di orario di lavoro.

Con riferimento ai tirocini, si precisa che, per esperienze assimilate al lavoro, si intendono le borse lavoro, i lavori socialmente utili e le borse post-dottorato di ricerca; non rientrano in questa definizione le esperienze, anche se denominate tirocini, promosse da soggetti ed istituzioni formative per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro a favore dei propri studenti. 

TRASFERIMENTO E DISTACCO SETTORE PRIVATO

Il soggetto obbligato deve effettuare la comunicazione in caso di:

  • trasferimento del lavoratore (con il modello Unilav – quadro Trasferimenti), allorchè si verifichi lo spostamento definitivo del lavoratore da una sede di lavoro ad un’altra del medesimo datore di lavoro (art. 2103 c.c.),solo nel caso in  le due sedi si trovino in due comuni diversi. Nel caso le due sedi si trovino nello stesso comune, il trasferimento non è da comunicare (Nota Circolare 21 dicembre 2007, n. 8371). In caso di cantieri mobili lo spostamento del cantiere non prevede nuove comunicazioni.
  • distacco (con il modello Unilav – quadro Trasferimenti), in caso di temporanea messa a disposizione del lavoratore presso un altro datore di lavoro per svolgere una determinata attività nell’interesse del distaccante.
  • Il distacco del lavoratore all’estero deve essere comunicato entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE reperibile sul sito web del Ministero del Lavoro http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Distacco-transnazionale/Pagine/default.aspx .

Dal 26 dicembre 2016 sono soggetti a questo adempimento anche i prestatori di servizi (datori di lavoro) stranieri che distaccano i propri lavoratori in Italia art 10 Dlgs  17 luglio  2016 n. 136 e nelle Circolari INL n.3/2016 e n.1/2017.)

La comunicazione deve essere effettuata dal datore di lavoro inviante e non da quello che riceve il lavoratore.

Nel settore edile, il cantiere mobile è considerato sede di lavoro, essendo lo stesso una vera e propria unità produttiva. In questo caso, il datore di lavoro comunicherà l’assunzione del lavoratore al servizio competente del comune dove è stata fissata l’apertura del cantiere mobile e a nulla rileveranno i successivi spostamenti   fisici   del   cantiere   medesimo.   Le   comunicazioni   modificative   dovranno   riguardare esclusivamente i casi di distacco e trasferimento del lavoratore e non già del cantiere. (Nota MLPS del 4 gennaio 2007).TRASFERIMENTO E COMANDO PUBBLICA AMMINISTAZIONE 

Con riferimento alle pubbliche amministrazioni occorre comunicare: 

  • Comando (con il modello Unilav – quadro Trasferimenti), in caso di temporanea messa a disposizione del lavoratore presso un altro ente ricevente per svolgere una determinata attività lavorativa nell’interesse dell’ente ricevente stesso. La comunicazione deve essere effettuata dall’ente inviante e non da quello che riceve il lavoratore; il termine per effettuare la comunicazione decorre dalla data di perfezionamento del provvedimento.
  • Distacco Si distingue dal comando proprio perché l’impiegato non viene destinato ad altra amministrazione, ma viene temporaneamente assegnato ad un ufficio, diverso, della stessa amministrazione di appartenenza, in questo caso non deve essere fatta nessuna comunicazione. (Nota Circolare UPPA n. 33/08).
  • Nel caso di assunzione per mobilità l’amministrazione che cede il lavoratore comunicherà una cessazione mentre l’amministrazione che lo acquisisce comunicherà l’assunzione. ( Nota Circolare UPPA n. 01/08) 

In merito allo scavalco condiviso ( art. 1, comma 557 della Legge 311/2004)  essendo un istituto previsto dall’art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018, secondo cui gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza non è soggetto a Comunicazioni Obbligatorie

Devono essere comunicate anche le “progressioni verticali” nella pubblica amministrazione (Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 3519 dell’ 11 giugno 2009).

In riferimento al settore dell’Istruzione, 

  • Nel caso di contratto a completamento orario ovvero quando il docente firma un solo contratto dove si prevede che lavori in istituti comprensivi diversi la comunicazione obbligatoria deve essere inviata dall’Istituto dove viene svolto il maggior numero di ore (Prevalente), mentre l’istituto presso il quale il docente svolge le ore “a completamento d’orario” non è soggetto agli obblighi di comunicazione telematica. 
  • Nel caso di stipula di due contratti in due istituti diversi entrambe le scuole comunicano l’assunzione per le ore che gli competono.

Per le caratteristiche dell’autonomia scolastica, il cambio di sede, definitivo o temporaneo, da parte del personale con contratto a tempo indeterminato non può essere gestito come una trasformazione del rapporto in essere. Quindi, poiché in realtà si verifica una variazione del datore di lavoro (il nuovo istituto presso cui presterà servizio) occorre gestirlo con il modello Vardatori, utilizzando come causale la cessione di contratto. In questa fattispecie vanno ricompresi sia i cd. trasferimenti definitivi, sia la c.d. assegnazione provvisoria (o “utilizzo”) temporanea. In quest’ultimo caso la comunicazione va effettuata dell’Istituto che prende in carico il personale e non da quello che lo cede. In caso di ritorno alla sede di origine dopo l’assegnazione provvisoria va inviata un’altra comunicazione a cura dell’istituto dove il lavoratore torna a prestare servizio (Nota del Ministero del Lavoro n.6009 del 17 settembre 2008).Torna al sommarioVARDATORI

Il modulo “Vardatori” viene utilizzato per le seguenti tipologie di comunicazioni:

  • modifica della ragione sociale dell’impresa (con il modello Unificato-Vardatori), in caso di semplice variazione della ragione/denominazione sociale dello stesso soggetto giuridico (ditta individuale, società, associazione o fondazione, ente pubblico o pubblica amministrazione).
  • trasferimento d’azienda o di ramo di essa (con il modello Unificato-Vardatori), in caso di operazione che comporti il mutamento della titolarità dei rapporti di lavoro, che continuano con il cessionario.Le ipotesi sono:
    • cessione di ramo d’azienda
    • incorporazione della società
    • cessione di contratto/trasferimento di contratto 
    • usufrutto d’azienda
    • affitto ramo d’azienda
    • fusione

E’ onere del Cessionario effettuare la comunicazione obbligatoria utilizzando il modello Vardatori – quadro Trasferimenti per la cessione di contratto o trasferimento di contratto tra le due aziende interessate da tali CO.

La proroga di un contratto d’affitto d’azienda o ramo di essa va comunicata inviando un nuovo modello Vardatori con la data inizio originaria e la nuova data fine. Se la data di cessazione dell’affitto coincide con la data di fine affitto precedentemente comunicata non deve essere inviata nessun’altra comunicazioneTorna al sommarioCESSAZIONE

I soggetti obbligati devono comunicare la cessazione di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di altra esperienza assimilata al lavoro attraverso il modello Unificato Lav/quadro cessazione, nel caso di (L. 264/1949, art. 21, comma 1, come modificato dal Dlgs 181/2000, art. 6, comma 1; Circolare ministeriale 21 dicembre 2007, n. 8371):

  • rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si risolve per qualsiasi causa
  • rapporto di lavoro a termine, tirocinio o altra esperienza assimilata, di durata o comunque con scadenza temporale, che si interrompa in data antecedente alla data di fine comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione

Qualora il termine non sia determinato ma determinabile, come nell’ipotesi di contratto a termine per ragioni sostitutive, va sempre indicata la data presunta.Torna al sommarioOFFERTA DI CONCILIAZIONE

Con la Nota prot. 2788 del 27 maggio 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso operativa la comunicazione obbligatoria in caso di intervenuta conciliazione dopo un licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a Tutele Crescenti.

Tale comunicazione, prevista dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è obbligatoria dal 1° giugno 2015 (data di attivazione del sistema informatico) e deve essere effettuata in caso di attivazione della procedura conciliativa facoltativa per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi.

Tale procedura consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata in modo certo al lavoratore in cambio della rinuncia all’impugnazione del licenziamento.

La norma si applica nei seguenti casi:

  • lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015
  • lavoratori trasformati da un rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015
  • lavoratori qualificati da un rapporto di apprendistato dal 7 marzo 2015
  • lavoratori presenti in aziende che dal 7 marzo 2015 hanno superato la soglia dei 15 dipendenti

PROCEDURA

Tutti i datori di lavoro devono comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione attraverso un’applicazione denominata “UNILAV_Conciliazione” disponibile nella sezione “ADEMPIMENTI” del portale cliclavoro.

Per effettuare tale comunicazione, i datori di lavoro devono registrarsi al portale cliclavoro e accedere all’applicazione, inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione.

Questo dato serve a collegare l’offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato.

Il sistema proporrà i dati già presenti, comunicati con il modello “UNILAV_Cess”, relativi al lavoratore, al  datore di lavoro e al rapporto di lavoro e dovranno essere compilati i seguenti campi:

  • data di proposta dell’offerta di conciliazione
  • esito (SI/NO) di tale offerta

In aggiunta, in caso di esito positivo:

  • sede presso la quale il procedimento di offerta viene effettuato (tra quelle previste dalla normativa)
  • importo offerto
  • esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l’importo offerto

Al termine della procedura, il sistema dà la possibilità di visualizzare e stampare un riepilogo della comunicazione effettuata.

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE E SANZIONI PER OMESSA COMUNICAZIONE

La comunicazione integrativa relativa all’offerta di conciliazione deve essere effettuata entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L’omessa comunicazione prevede una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
Torna al sommarioTERMINI DI COMUNICAZIONE PER PROROGA, TRASFORMAZIONE E CESSAZIONE

Il termine di comunicazione nel settore privato per la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro è di cinque giorni dal verificarsi dell’evento.

Se il quinto giorno è festivo, il termine slitta al primo giorno successivo non festivo (Nota MLPS del 14 febbraio 2017, n. 4746).

Le Agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, la proroga dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente (Legge 296/2006 – Finanziaria 2007, art. 1, comma 1180, che modifica DL 510/1996, art. 9 bis, convertito in L. 608/1996), utilizzando la procedura informatica, con il Modello Unificato Somm.

Restano valide le disposizioni previste da normative speciali quali quelle del collocamento mirato: nel caso di cessazione di rapporto di lavoro con disabili obbligatoriamente assunti, il datore di lavoro deve darne comunicazione ai servizi competente entro dieci giorni (Legge 12 marzo 1999, n. 68).

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE: CASI PARTICOLARI

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o licenziamento disciplinare al termine della procedura di conciliazione (prevista dalla L. 604/1966, art. 7), i cinque giorni entro cui va comunicata la cessazione del rapporto di lavoro partono dalla data di effettiva risoluzione del rapporto e non dal giorno della comunicazione di inizio del procedimento di licenziamento (Nota Ministero del Lavoro 12 ottobre 2012, n. 18273).

In caso di risoluzione consensuale o di dimissioni (Legge 92/2012, art. 4, commi da 16 a 22), i cinque giorni decorrono dal giorno in cui le parti intendono far decorrere giuridicamente la risoluzione del rapporto. In caso di revoca delle dimissioni, nel termine dei sette giorni previsti dalla norma, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione al Centro per l’impiego, deve effettuarne un’altra di revoca: a tal proposito, verranno fornite le indicazioni operative da parte della Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro (Nota Ministero del Lavoro 12 ottobre 2012, n. 18273).Torna al sommarioTERMINI DI COMUNICAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le pubbliche amministrazioni sono tenute alla comunicazione telematica ai Servizi competenti nel cui ambito si verifica la trasformazione, proroga e cessazione entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell’evento stesso (Decreto legge 1 ottobre 1996, conv. Legge 28 novembre 1996, n. 608, modificato dal Collegato lavoro 2010, art. 5, comma 1).
Torna al sommarioTERMINI PER LE RETTIFICHE

É possibile rettificare tutti i campi comunicati in precedenza entro cinque giorni dall’invio della comunicazione di proroga, trasformazione o cessazione. Trascorsi i cinque giorni la comunicazione non potrà più essere rettificata (CO – Modelli e regole novembre 2011). 

A partire dal 16 giugno 2012 sarà possibile rettificare i dati essenziali entro 5 giorni. Tutti i dati non essenziali potranno essere rettificati in qualunque momento.

I dati essenziali sono indicati nella Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 maggio 2012.

È consentita la rettifica d’ufficio, tramite richiesta al Centro per l’impiego, esclusivamente nei seguenti casi (Nota operativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 novembre 2012):

  • rettifica a seguito di verbale di ispezione
  • rettifica per variazione di agevolazione
  • rettifica per variazione dati del permesso di soggiorno

Torna al sommarioPLURIEFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE

Le comunicazioni sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti di:

Torna al sommarioSANZIONI

Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in base agli adempimenti modificati o introdotti dal Decreto Legislativo 181/2000 (come modificato dal Dlgs 297/2002 e dalla successiva Legge Finanziaria 2007), ha indicato il valore delle sanzioni relative ad assunzioni di lavoratori e cessazioni di rapporti di lavoro.

In caso di illeciti relativi all’obbligo di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro si applicano le seguenti sanzioni:

Importazione ed Esportazione INTRA eXtraCEE

Il 2022 è un anno pieno di novità in materia di gestione contabile e di fatturazione elettronica.

La Legge di Bilancio 2021 aveva stabilito che a far data dal  01/01/2022 diveniva obbligatoria  la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) dell’autofattura relativa al “reverse charge interno” che per il “reverse charge esterno” (intracomunitario ed extracomunitario)“, ma il  il Decreto Fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022 ha rinviato tale la data al 01/07/2022 per le l’autofattura o integrazione delle fatture da e verso l’estero.

Riassumendo:

  • dal 01/01/2022 le integrazioni “reverse charge interno” (fatture emesse da soggetti italiani che comportano l’applicazione del meccanismo di reverse charge) devono essere gestite unicamente con fatturazione elettronica (si pensi agli acquisti interni di oro industriale, le provvigioni richieste agenzie di viaggio ai loro intermediari, i servizi resi da subappaltatori nel settore edile, gli acquisti di telefoni cellulari prima della vendita finale agli utilizzatori, i servizi nel comparto edile, gli acquisti nel settore energetico, ecc);
  • dal 01/01/2022 al 30/06/2022 le integrazioni/autofatture per acquisti di beni e servizi intra ed extra comunitari possono essere gestiti in cartaceo come in passato oppure con fatturazione elettronica;
  • dal 30/06/2022 le integrazioni/autofatture per acquisti di beni e servizi intra ed extra comunitari possono essere gestiti unicamente con fatturazione elettronica.

Tenuto conto che le integrazioni/autofatture ”reverse charge” a gestione cartacea sono ampiamente conosciute, nel presente articolo analizzeremo unicamente la gestione delle integrazioni/autofatture “reverse charge” con la gestione mediante l’emissione di fatturazione elettronica.

Prima d’iniziare la disamina dei singolo casi sopra evidenziati, si ritiene opportuno fare un breve riassunto in materia di tempi di emissione e tempi di trasmissioni al Sistema di interscambio delle fatture elettroniche.  La Legge 178/2020 cd. Manovra 2021, evidenzia che i termini per l’emissione dei file XML relativi alle operazioni transfrontaliere sono:

  • le fatture attive dovranno essere emesse alla data di effettuazione dell’operazione  e trasmesse al SdI ed ai soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura, se si tratta di fattura elettronica differita;
  • per le fatture passive ricevute da soggetti esteri occorrerà emettere l’integrazione o l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l’effettuazione dell’operazione.

REVERSE CHARGE PER ACQUISTI CON FATTURE ELETTRONICHE NAZIONALI (TD16)

Qualora si riceva una fattura nazionale, cioè una fattura per transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano,  da un fornitore italiano operante in settori come ad esempio edilizia, compravendita dell’oro, rottami, prodotti elettronici, cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, del gas ed energia, ecc; la stessa sarà una fattura elettronica,con codice Tipodocumento TD01 o TD02 o TD24 senza applicazione dell’IVA,  con uno dei nuovi “codici natura”  N6 (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato).

Il soggetto ricevente dovrà emettere un’autofattura elettronica integrativa con codice  Tipodocumento TD16, dell’aliquota IVA e l’imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio (SdI) .

La fattura elettronica emessa avrà le seguenti caratteristiche:

  • Tipo documento TD16
  • Campo cedente/prestatore: dati del fornitore italiano che ha emesso la fattura in reverse charge;
  • Campo cessionario/committente: dati del soggetto ricevente italiano che effettua l’integrazione;
  • Campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” deve riportare la data di ricezione della fattura in “reserve charge” o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.
  • Campo 2.1.1.4 Numero della fattura emessa: si consiglia adoperare una numerazione progressiva ad hoc con attivazione di apposito sezionale IVA.
  • Campo imponibile presente nella fattura inviata dal fornitore nazionale e della relativa imposta calcolata dal soggetto ricevente .Qualora si sia in presenza di aliquote diversificate, si compilerà il documento con più righi a seconda dei singoli imponibili e le singole imposte. Si ricorda che non è necessario ricopiare l’intera fattura ricevuta ma solo verificare che l’imponibile coincida con l’imponibile della fattura originale.
  • Campo 2.1.6 degli estremi della fattura originaria emessa dal fornitore nazionale e del numero attribuito alla fattura originaria dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
  • Emessa ai sensi del dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72 indicando aliquota e imposta dovuta;
  • Sarà recapitata solo al soggetto ricevente la fattura originaria
  • Il soggetto ricevente nazionale annoterà la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.

REVERSE CHARGE PER ACQUISTI DI SERVIZI DALL’ESTERO (TD17)

Qualora si riceva una fattura, extracomunitaria oppure intracomunitaria,  per acquisti di servizi, cioè una fattura per transazioni tra il fornitore dei servizi che è un soggetto UE oppure extra UE e l’acquirente che è un soggetto che risiede nel territorio italiano, il fornitore  emetterà una fattura (quasi sempre) cartacea che indicherà unicamente l’imponibile senza applicazione dell’IVA, poiché l’IVA è imponibile in Italia.

Il soggetto ricevente nazionale potrà

Dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (è una possibilità che lo scrivente sconsiglia)

  • se il fornitore dei servizi appartiene ad un paese UE, integrare la fattura ricevuta con un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura; e successivamente contabilizzare il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
  • se il fornitore è di un paese extra-UE emettere un’autofattura cartacea con l’integrazione l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura; e successivamente contabilizzare il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
  • In ogni caso il soggetto ricevente nazionale dovrà adempiere all’invio dell’esterometro quando dovuto.

Dal 01/07/2022 (lo scrivente sconsiglia di applicare questo regime sin dal 01/01/2022)

  • emetterà un’autofattura elettronica con codiceTipodocumento TD17, contenente l’imponibile, la/le aliquote IVA e l’imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio (SdI). La fattura elettronica emessa avrà le seguenti caratteristiche:
    1. Tipo documento TD17
    2. Campo cedente/prestatore: dati del fornitore estero con indicazione del paese di residenza dello stesso;
    3. Campo cessionario/committente: dati del soggetto ricevente italiano che effettua l’integrazione/autofattura;
    4. Campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” deve riportare:
      • Se acquisto di servizi intra UE la data di ricezione della fattura;
      • Se acquisti di servizi extra UE, San Marino o Vaticano la data di effettuazione dell’operazione.
    5. Campo 2.1.1.4 Numero della fattura emessa: si consiglia adoperare una numerazione progressiva ad hoc con attivazione di apposito sezionale IVA.
    6. Campo 2.1.6 degli estremi della fattura originari emessa dal fornitore nazionale e del numero attribuito alla fattura originaria dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
    7. Campo imponibile presente nella fattura inviata dal fornitore nazionale e della relativa imposta calcolata dal soggetto ricevente nazionale. Si ricorda che non è necessario ricopiare l’intera fattura ricevuta ma solo verificare che l’imponibile coincida con l’imponibile della fattura originale.
    8. Emessa ai sensi del dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72 indicando aliquota e imposta dovuta;
    9. Sarà recapitata solo al soggetto ricevente la fattura originaria
    10. Il soggetto ricevente nazionale annoterà la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.

REVERSE CHARGE PER ACQUISTI DI BENI INTRA COMUNITARI (TD18)

Qualora si riceva una fattura, da un soggetto intracomunitario,  per acquisti di beni, cioè una fattura per transazioni tra il fornitore di beni che è un soggetto UE e l’acquirente che è un soggetto che risiede nel territorio italiano, ed i beni saranno trasferiti da una nazione UE ad altra nazione UE, il fornitore  emetterà una fattura (quasi sempre) cartacea che indicherà unicamente l’imponibile senza applicazione dell’IVA, poiché l’IVA è imponibile in Italia.

Il soggetto ricevente nazionale potrà

Dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (è una possibilità che lo scrivente sconsiglia)

  • Essendo il fornitore dei beni appartenente ad un paese UE, integrare la fatturaricevuta con un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura; e successivamente contabilizzare il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
  • In ogni caso il soggetto ricevente nazionale dovrà adempiere all’invio dell’esterometro quando dovuto.

Dal 01/07/2022 (lo scrivente sconsiglia di applicare questo regime sin dal 01/01/2022)

  • emetterà un’autofattura elettronica con codiceTipodocumento TD18, contenente l’imponibile, la/le aliquote IVA e l’imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio (SdI). La fattura elettronica emessa avrà le seguenti caratteristiche:
  1. Tipo documento TD18
  2. Campo cedente/prestatore: dati del fornitore intracomunitario con indicazione del paese di residenza dello stesso;
  3. Campo cessionario/committente: dati del soggetto ricevente italiano che effettua l’integrazione/autofattura;
  4. Campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” deve riportare la data di ricezione della fattura
  5. Campo 2.1.1.4 Numero della fattura emessa: si consiglia adoperare una numerazione progressiva ad hoc con attivazione di apposito sezionale IVA.
  6. Campo 2.1.6 degli estremi della fattura originari emessa dal fornitore nazionale e del numero attribuito alla fattura originaria dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
  7. Campo imponibile presente nella fattura inviata dal fornitore nazionale e della relativa imposta calcolata dal soggetto ricevente nazionale. Si ricorda che non è necessario ricopiare l’intera fattura ricevuta ma solo verificare che l’imponibile coincida con l’imponibile della fattura originale.
  8. Emessa ai sensi del dell’articolo 46 del D.L. n. 331 del 1993 indicando aliquota e imposta dovuta;
  9. Sarà recapitata solo al 17 c.2 del D.P.R. la fattura originaria
  10. Il soggetto ricevente nazionale annoterà la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.

REVERSE CHARGE PER INTEGRAZIONE O AUTOFATTURA PER “ACQUISTO DI BENI CHE SI TROVANO GIA’ NEL TERRITORIO NAZIONALE” DA SOGGETTI ESTERI (INTRA ED EXTRA UE)  (TD19)

Qualora si riceva una fattura, extracomunitaria oppure intracomunitaria,  per acquisti di beni già presenti nel territorio Italiano, cioè una fattura per transazioni tra il fornitore di beni che è un soggetto UE oppure extra UE e l’acquirente che è un soggetto che risiede nel territorio italiano ma i beni sono già nel territorio Italiano, il fornitore  emetterà una fattura (quasi sempre) cartacea che indicherà unicamente l’imponibile senza applicazione dell’IVA, poiché l’IVA è imponibile in Italia.

Il soggetto ricevente nazionale potrà

Dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (è una possibilità che lo scrivente sconsiglia)

  • se il fornitore dei servizi appartiene ad un paese UE, integrare la fattura ricevuta con un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura; e successivamente contabilizzare il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
  • se il fornitore è di un paese extra-UE emettere un’autofattura cartacea con l’integrazione l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura; e successivamente contabilizzare il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
  • In ogni caso il soggetto ricevente nazionale dovrà adempiere all’invio dell’esterometro quando dovuto.

Dal 01/07/2022 (lo scrivente sconsiglia di applicare questo regime sin dal 01/01/2022)

  • emetterà un’autofattura elettronica con codiceTipodocumento TD19, contenente l’imponibile, la/le aliquote IVA e l’imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio (SdI). La fattura elettronica emessa avrà le seguenti caratteristiche:
  1. Tipo documento TD19
  2. Campo cedente/prestatore: dati del fornitore estero con indicazione del paese di residenza dello stesso;
  3. Campo cessionario/committente: dati del soggetto ricevente italiano che effettua l’integrazione/autofattura;
  4. Campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” deve riportare:
    • Se acquisto di servizi intra UE la data di ricezione della fattura;
    • Se acquisti di servizi extra UE, San Marino o Vaticano la data di effettuazione dell’operazione.
  5. Campo 2.1.1.4 Numero della fattura emessa: si consiglia adoperare una numerazione progressiva ad hoc con attivazione di apposito sezionale IVA.
  6. Campo 2.1.6 degli estremi della fattura originari emessa dal fornitore nazionale e del numero attribuito alla fattura originaria dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
  7. Campo imponibile presente nella fattura inviata dal fornitore nazionale e della relativa imposta calcolata dal soggetto ricevente nazionale . Si ricorda che non è necessario ricopiare l’intera fattura ricevuta ma solo verificare che l’imponibile coincida con l’imponibile della fattura originale.
  8. Emessa ai sensi del dell’articolo 17 c.2 del d.P.R. n. 633/72 indicando aliquota e imposta dovuta;
  9. Sarà recapitata solo al soggetto ricevente la fattura originaria
  10. Il soggetto ricevente nazionale annoterà la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.

Sanzione, quando c’è danno erariale

Con Ordinanza 3 maggio 2022, n. 13908la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità di applicare sanzioni tributarie al contribuente, pur in assenza di danno erariale.
In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che, con riferimento alle sanzioni amministrative tributarie, è necessario verificare concretamente,  al fine di distinguere tra violazione formale e sostanziale, se la condotta del contribuente abbia arrecato un danno erariale incidendo sulla determinazione:

  • della base imponibile;
  • dell’imposta;
  • del versamento del tributo

Qualora tale pregiudizio non sussista, la violazione va considerata meramente formale, in quanto lesiva per l’esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.