L`INPS E L`INAIL PER I SOCI [FARMACISTI E NON FARMACISTI] DELLE SOCIETÀ TITOLARI DI FARMACIE

L’apertura ai non farmacisti della partecipazione a società (di persone o di capitali) titolari di farmacie amplia evidentemente anche il tema dell’inquadramento previdenziale/assistenziale dei soci, secondo che siano soci farmacisti o soci non farmacisti, che svolgano o non svolgano abitualmente e/o continuativamente attività (professionale o non professionale) nella o per la farmacia sociale, e così via.
Dapprima alcune note descrittive distinguendo tre aspetti diversi, per poi riportare in “calce” un quadro riassuntivo/riepilogativo.

  • Soci “lavoratori” e soci “capitalisti” [farmacisti e non farmacisti]

In linea generale si può affermare che i soci che prestino in via prevalente attività lavorativa nell’impresa sociale sono tenuti alla contribuzione INPS – Gestione IVS Commercianti qualora però, per la stessa attività, non siano soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
In concreto, quindi, i soci-lavoratori di una società titolare di farmacie:

  1. devono essere iscritti all’INPS (Gestione IVS-Commercianti) se non farmacisti iscritti all’albo professionale;
  2. non devono essere iscritti all’INPS (dato che per tale attività scontano la contribuzione all’ENPAF) se farmacisti iscritti all’albo.

Di contro, difettandone il presupposto, i soci che non prestano attività prevalente a favore della società (c.d. soci “capitalisti”) non sono soggetti all’obbligo di iscrizione INPS ma in tal caso – se si vuole evitare l’iscrizione “automatica” all’ente previdenziale per effetto della sola iscrizione della società nel Registro delle imprese presso la CCIAA – è necessario:

a) specificare in termini non equivoci, nell’atto costitutivo/statuto della società, che il tale o tal altro socio non svolgerà per o nella farmacia sociale prestazioni lavorative/professionali, nonché:

b) rendere noto – a cura del Notaio rogante – alla CCIAA, mediante la piattaforma COMUNICA – Sezione AC, i nominativi dei soci per i quali l’atto costitutivo/statuto esclude espressamente [come detto sub a)] prestazioni lavorative professionali a favore della società e indicare per la stessa via la ragione della loro non iscrivibilità all’Inps, ragione che in realtà sta nella partecipazione del socio/soci in questione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente mediante conferimento di capitale; tale adempimento, però, è necessario anche per i soci lavoratori quando siano farmacisti iscritti all’Albo [v. sopra sub 2] e in questo caso, come ragione della loro non iscrivibilità all’Inps, dovrà verosimilmente essere indicato proprio l’assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria (ENPAF).

  • I soci amministratori

I soci che siano amministratori della società – nel caso, e solo nel caso in cui una disposizione statutaria, ovvero convenuta successivamente alla costituzione della società, preveda espressamente un compenso specifico per l’attività di amministrazione – devono iscriversi alla Gestione separata dell’Inps e questo vale per tutti loro, farmacisti non farmacisti, dato che tale Gestione riguarda oggettivamente tutte le attività di collaborazione coordinata e continuativa [tra le quali rientra infatti anche l’incarico di amministratore].
Vanno quindi iscritti alla Gestione separata, sempre nel solo caso in cui sia previsto un compenso a loro favore, anche i soci-farmacisti che assumano la veste di amministratori [generalmente tutti i soci delle snc e i soci accomandatari nelle sas], perché secondo l’Inps – anche se questa posizione dell’Istituto è tutt’altro che convincente – l’incarico di amministratore di una società titolare di farmacie non rientrerebbe nell’attività professionale [di farmacista] svolta quale socio lavoratore e come tale “coperta” dalla contribuzione ENPAF.
Quindi, per costoro – sempre nella ridetta eventualità – l’iscrizione alla Gestione si aggiunge a quella obbligatoria all’ENPAF.
Allo stesso modo, il socio non farmacista che sia anche amministratore – ma ribadendo fino alla noia che deve trattarsi di un amministratore retribuito per tale incarico in virtù di una specifica previsione statutaria [e che pertanto in caso di mandato gratuito non è comunque dovuto alcun contributo] – verrà iscritto all’Inps sia alla Gestione separata e sia alla Gestione IVS Commercianti.
Un’ultima precisazione: l’obbligo scatta con riguardo all’anno di effettiva corresponsione [perciò, con il c.d. “criterio di cassa”] del compenso per l’incarico di amministratore.

  • E per l’INAIL?

Quanto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il pagamento del premio è dovuto per tutti i soci che prestino attività professionale/lavorativa per la società, sia iscritti all’Inps che ad altre forme di previdenza obbligatorie: quindi, attenzione, il contributo va versato anche per i soci farmacisti soggetti all’ENPAF, nonché per i soci-amministratori che non prestino altra attività professionale/lavorativa per la società e/o quando per il loro incarico non sia prevista alcuna retribuzione [si tenga conto, del resto, che anche in tali casi il rischio professionale che è insito nell’attività esiste, sia pur minimo, e deve allora trovare necessaria copertura assicurativa].
Da ultimo, per completezza di esposizione più che per attinenza al tema, ricordiamo che il titolare individuale di farmacia – che anche dopo la legge sulla concorrenza continua ad essere (ma per quanto tempo ancora?) un farmacista idoneo, dunque soggetto all’ENPAF per l’attività professionale svolta nella/per la propria farmacia – non deve essere iscritto all’INAIL.
Egli non è perciò obbligato ad assicurare il rischio professionale che corre nello svolgimento dell’attività quotidiana, niente e nessuno impedendogli però – evidentemente – di dotarsi di una copertura assicurativa volontaria.
Infine, come detto all’inizio, riportiamo qui di seguito un prospetto utile a riassumere gli obblighi INPS/INAIL secondo le diverse “posizioni” dei soci.

Tipologia socio/iscrizione INPS/INAILGestione IVS INPSGestione Separata INPSINAIL
Socio lavoratore non farmacista e non amministratoreSI NOSI
Socio lavoratore non farmacista e amministratore con incarico retribuitoSI SISI
Socio lavoratore non farmacista e amministratore con incarico gratuitoSINOSI
Socio non lavoratore non farmacista e non amministratoreNONONO
Socio non lavoratore non farmacista e amministratore con incarico retribuitoNOSISI
Socio non lavoratore non farmacista e amministratore con incarico gratuitoNONOSI
Socio lavoratore farmacista e non amministratoreNONOSI
Socio lavoratore farmacista e amministratore con incarico retribuitoNOSISI
Socio lavoratore farmacista amministratore con incarico gratuitoNONOSI
Socio non lavoratore farmacista e amministratore con incarico retribuitoNOSISI
Socio non lavoratore farmacista e amministratore con incarico gratuitoNONOSI
Socio non lavoratore farmacista e non amministratoreNONONO 

quali sono le imprese turistico ricettive?

Vedere anche: Strutture ricettive extralberghiere; Strutture ricettive all’aperto.

Il D.Lgs. 79/2011, entrato in vigore il 21/06/2011, ha provveduto al riordino della disciplina in tema di strutture ricettive. Si distingue fra : 1) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; 2) strutture ricettive extralberghiere; 3) strutture ricettive all’aperto; 4) strutture ricettive di mero supporto.

Per attività ricettiva si intende l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito dell’attività ricettiva  rientra altresì la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonchè la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate. Inoltre nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche quella per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura.

Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:

  1. gli alberghi;
  2. i motels;
  3. i villaggi-albergo;
  4. le residenze turistico alberghiere;
  5. gli alberghi diffusi;
  6. le residenze d’epoca alberghiere;
  7. i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
  8. le residenze della salute – beauty farm;
  9. ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o piu’ delle precedenti categorie.
  • Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, in camere ubicate in uno o piu’ stabili o in parti di stabile.
  • motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti.
  • villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di piu’ stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
  • Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o piu’ stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unita’ abitative arredate, costituite da uno o piu’ locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
  • Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive caratterizzati dal fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo piu’ in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali servizi accessori.
  • Le residenze d’epoca alberghiere sono le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare livello artistico, idonee ad un’accoglienza altamente qualificata.
  • bed and breakfast in forma imprenditoriale sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unita’ immobiliare purche’ funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
  • Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.

Proroghe

PREMESSA

La Camera dei Deputati, nella seduta di ieri, 14 luglio 2021, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto Sostegni Bis (D.L. n. 73/2021). Il provvedimento passa ora al Senato, per essere convertito entro il 24 luglio 2021.

Con detta approvazione,

viene spostato al 15 settembre il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.

Non vi sarà la possibilità di posticipare ulteriormente la scadenza mediante l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%, in quanto la proroga deroga alla norma che ne prevede l’applicazione.

Soggetti interessati

La proroga trova applicazione nei confronti dei contribuenti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

  • Esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA;
  • Dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a euro 5.164.569.

La proroga si applica inoltre a:

  • soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA;
  • soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1, cc. da 54 a 89, L. 190/2014);
  • i c.d. “contribuenti minimi” (art. 27, c. 1, D.L. 98/2011).

Versamenti oggetto di proroga

Sono oggetto di proroga per espressa previsione normativa i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA. Tale previsione implica l’estensione anche ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette (es. contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti, diritto camerale, ecc.).

La proroga è applicabile anche ai contributi INPS dovuti dai soci di SRL artigiane o commerciali, qualora interessate dalla proroga, in quanto direttamente dipendenti dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

N.B. Detto differimento si applica esclusivamente ai contributi INPS, mentre le altre imposte dovute (es. IRPEF e addizionali regionali e comunali) vanno versate alle scadenze ordinarie (quindi entro il 30.07.2021 con la maggiorazione dello 0,4%).

Rateazioni

Per effetto della proroga, i soggetti che pagano a rate sono tenuti a ricalcolare gli interessi per i soli pagamenti rateali successivi al 15.09.2021. La proroga sarà gratuita, ma le rate successive saranno, come di consueto, maggiorate di interessi.

Schematizzazione

Per praticità, si riporta una schematizzazione di quanto previsto:

Tipologia contribuenteScadenza originariaScadenza per effetto della prima prorogaScadenza per effetto della proroga attuale
Forfetario o minimo30.06.2021
30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%)
20.07.2021
20.08.2021 (con maggiorazione 0,4%)
15.09.2021
Ditta individuale o società di persone che applica gli ISA e ricavi < 5.164.569 €30.06.2021
30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%)
20.07.2021
20.08.2021 (con maggiorazione 0,4%)
15.09.2021
Socio di società di persone soggetta a proroga30.06.2021
30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%)
20.07.2021
20.08.2021 (con maggiorazione 0,4%)
15.09.2021
Società di capitali che applica gli ISA e ricavi < 5.164.569 €, e approvazione bilancio entro il mese di maggio 202130.06.2021
30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%)
20.07.2021
20.08.2021 (con maggiorazione 0,4%)
15.09.2021
Società di capitali che applica gli ISA e ricavi < 5.164.569 €, e approvazione bilancio entro il mese di giugno 202120.08.2021 (la scadenza sarebbe stata il 31.07.2021, ma cadendo di sabato entrava nella sospensione feriale)20.08.2021 (la scadenza sarebbe stata il 31.07.2021, ma cadendo di sabato entrava nella sospensione feriale)15.09.2021
Ditta individuale, società di persone o società di capitali con ricavi > 5.164.569 €30.06.2021
30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%)
30.06.2021
30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%)
30.06.2021
30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%)
Socio di società di capitali artigiana o commerciale soggetta a proroga30.06.2021
30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%)
30.06.2021
30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%)
30.06.2021
30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%)
15.09.2021 per i soli contributi INPS
Ditta individuale o società agricola che determina le imposte sulla base del reddito dominicale e agrario30.06.2021
30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%)
30.06.2021
30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%)
30.06.2021
30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%)
Socio di società agricola che determina le imposte sulla base del reddito dominicale e agrario30.06.2021
30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%)
30.06.2021
30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%)
30.06.2021
30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%)

AIUTI DI STATO DR2021_2020

Bonus 600 euro INPS artigiani e commercianti, CODICI RS401

Con l’art. 28 del D.L. 18/2020, c.d decreto Cura Italia, riconosce un bonus di 600 euro in favore degli iscritti INPS ossia alle gestione speciali dell’AGO. Rientrano nella gestione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria ( AGO) anche gli artigiani e i commercianti.

ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

Inizialmente il bonus è stato riconosciuto per il solo mese di marzo 2020; il Dl 34/2020, decreto Rilancio, estende il bonus anche al mese di aprile 2020.

Il bonus di 600 euro INPS deve essere indicato in dichiarazione dei redditi, modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020. dr 2021 reddito 2020

In merito ai quadri reddituali, tali indennità sono indicate:

  • con il codice 84 al rigo RF55 (contabilità ordinaria);
  • codice 48 al rigo RG22 (contabilità semplificata);
  • in colonna 2 del rigo LM 33 per i contribuenti in regime forfettario
  • Nello specifico, nel rigo RS 401 deve essere indicato il codice 24. Con il relativo importo, nell’apposita colonna.

La complicazione della corretta compilazione per i professionisti.

Nei modelli dichiarativi per il periodo d’imposta 2020 la vera complicazione riguarda la corretta compilazione dei prospetti relativi agli aiuti di Stato, alla cui presentazione sono obbligate tutte le imprese a prescindere dalla dimensione, oltre i liberi professionisti. Restano quindi esclusi tutti i soggetti non titolari di partita Iva, pur essendo stati beneficiari di aiuti o indennità.

Tanti gli aiuti ricevuti da imprese e liberi professionisti per fronteggiare gli effetti della pandemia da coronavirus. Tutto ciò complica la compilazione dei 2 prospetti per il periodo d’imposta 2020. Due sono infatti i prospetti da compilare perché le informazioni sono richieste sia nel modello Redditi, contenuti nel rigo RS401, che nel modello Iraprigo IS201.
Le istruzioni per la compilazione indicano il diverso scopo e la diversa finalità per l’utilizzo delle informazioni. L’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati per la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti. Ne deriva che, se gli aiuti ricevuti sono già stati inseriti nel Registro, il contribuente è esonerato dall’obbligo di compilazione dei prospetti. Dalle istruzioni si desume poi che il prospetto deve essere compilato secondo il principio di competenza e non della cassa. Gli aiuti vanno quindi indicati nei dichiarativi del periodo d’imposta 2020 anche se non fruiti nel medesimo periodo.
Ciò significa che se il contribuente ha inoltrato istanza per accesso a uno dei contributi a fondo perduto ma ha materialmente ricevuto le somme nel corso del 2021, il rigo RS401 va comunque compilato. Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. Da ciò deriva che il prospetto aiuti di Stato va compilato anche se tali importi sono già stati indicati in altri quadri del modello di dichiarazione, quadro RU compreso. Ovviamente la maggior parte degli aiuti Covid che assumono anche la qualifica di aiuti di Stato, sono da indicare nel rigo RS401.

Numerosi sono i codici che contraddistinguono gli aiuti in base al decreto di emanazione. Tra i più significativi:

  • codice aiuto “20” per il contributo a fondo perduto D.L. “Rilancio, art. 25 D.L. 34/2020;
  • codice aiuto “22” per il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, art. 59 D.L. 104/2020;
  • codice aiuto “23” per il contributo a fondo perduto D.L. “Ristori, art. 1 D.L. 137/2020;
  • codice aiuto “27”, per il contributo a fondo perduto destinato agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3.11.2020, indicato ancora con la “vecchia” disposizione di cui al D.L. 149/2020, confluita, in sede di conversione nel D.L. “Ristori”, art. 1-bis D.L. 137/2020;
  • codice aiuto “28”, per il contributo a fondo perduto destinato all’attività dei servizi di ristorazione, art. 2 D.L. 172/2020;
  • codice aiuto “24”, per la detassazione prevista dall’art. 10-bis D.L. 137/2020 di contributi, indennità e ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid-19.

Ovviamente in entrambi i prospetti è presente il codice residuale “999 nel quale devono essere indicati gli aiuti che non risultano identificati con il relativo codice.

Quanto alle misure sotto forma di crediti d’imposta, viene prevista l’indicazione nel modello Redditi con il codice aiuto “60“, per il credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 D.L. 34/2020; con il codice aiuto “63“, per il credito d’imposta adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 D.L. 34/2020.

Adempimenti, mandato con rappresentanza e senza e modalità diretta

Molti committenti, a causa della complessità che scaturisce dalle norme e dagli adempimenti concernenti il Superbonus – soprattutto per lavori molto articolati e/o afferenti grandi complessi immobiliari – si rivolgono ai cc.dd. “General contractors” (abbreviato GC, in italiano “Contraenti generali”), che si occupano di gestire tutti i rapporti con le diverse imprese e con i professionisti coinvolti.

In relazione all’incarico e al pagamento della parcella del professionista si delineano tre diverse opzioni, che verranno di seguito approfondite:
1) la modalità diretta, in cui il committente “reale” conferisce direttamente l’incarico al professionista;
2) il mandato senza rappresentanza, in cui il GC agisce in nome proprio e per conto del committente;
3) il mandato con rappresentanza, in cui il GC agisce in nome e per conto del committente.

MODALITÀ DIRETTA– Tale modalità consente di bypassare il General contractor conferendo l’incarico direttamente dal committente “reale” al professionista, con conseguente emissione della fattura del professionista al committente.
In tale maniera, tuttavia, qualora il committente voglia optare per lo sconto o la cessione, costringerebbe anche i professionisti alla gestione burocratica dei relativi adempimenti e a sopportarne l’onere finanziario.
D’altra parte, in caso di rinuncia da parte del committente all’opzione dello sconto sulle spese professionali, vi sarebbe un esborso finanziario per il pagamento di tali fatture.

Qualora dunque il committente voglia optare per lo sconto in fattura e il professionista non abbia intenzione di offrire tale possibilità, lo schema suggerito e maggiormente adottato in questo momento è quello del mandato senza rappresentanza, in cui il GC incarica il professionista in nome proprio ma per conto del committente

MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA– Questa modalità si articola invece in tre fasi:
1) il committente dà mandato al GC di provvedere all’incarico del professionista;
2) il professionista fattura le prestazioni al GC, che provvede al pagamento;
3) il GC rifattura le prestazioni al committente senza ricarico, distinguendole dal compenso fatturato direttamente dal GC per i lavori.

La strada del mandato senza rappresentanza appare percorribile a condizione che il riaddebito delle prestazioni professionali sia reso completamente trasparente sia a livello di preventivo/contratto che di successiva fatturazione, tramite una precisa e dettagliata esposizione degli oneri tecnici.

Affinché il ribaltamento dei costi sia correttamente eseguito occorre che il mandatario si limiti al mero riaddebito, senza aggiungere ulteriori prestazioni diverse e nuove, che oltre a non essere detraibili (cfr. Interpelli 254 e 261/2021) andrebbero fatturate applicando il regime proprio della prestazione complessivamente resa.

Data poi la natura intellettuale, nonché riservata agli iscritti agli Albi, dei servizi tecnico-professionali erogati, si ritiene che il riaddebito debba essere eseguito con le stesse diciture di cui alle fatture dei professionisti e con indicazione dei nominativi dei medesimi.

Merita inoltre particolare attenzione il fatto che, da un punto di vista civilistico, l’art. 1705 del Codice civile, comma 2, preveda che il mandato sia senza rappresentanza solo se i terzi non entrano in rapporto con il mandante, di conseguenza si rivela necessario evitare che i terzi professionisti ricevano direttamente dal committente l’incarico di esecuzione delle loro prestazioni tecniche.

Mandato senza rappresentanza e sconto in fattura– Gli Interpelli 254 e 261/2021 hanno riconosciuto la praticabilità dello sconto in fattura, da parte del GC, anche per la rifatturazione dei compensi professionali, a condizione che “gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti avessero direttamente effettuato lo sconto al committente beneficiario dell’agevolazione”.

Un nodo da sciogliere resta quello relativo al concetto di “effetti medesimi”, richiamato dall’Agenzia delle entrate nel citato Interpello 254/2021.
A tal proposito, qualora la natura di mandatario senza rappresentanza in capo al GC non venga confermata dall’Agenzia delle entrate, verrebbero conseguentemente meno gli “effetti medesimi” a cui collegare la praticabilità dello sconto in fattura.
Per questo motivo è importante che nella fattispecie del mandato senza rappresentanza sia il GC ad incaricare il professionista.

Il rapporto ai fini IVA– Ai fini IVA, il rapporto tra il mandante e il mandatario, che in questo caso unisce committente e GC, è caratterizzato da una sorta di “finzione giuridica” in base alla quale le prestazioni rese o ricevute tra il mandante (committente) e il mandatario (GC) e tra il mandatario (GC) e il terzo (professionista) – e viceversa – mantengono la stessa natura oggettiva e il medesimo regime IVA (Risoluzione Agenzia Entrate 30/07/2002, n. 250/E, Risoluzione Ministero delle finanze 11/02/1998 n. 6).
Ne segue che, il servizio oggetto del contratto di mandato ai fini IVA rimane lo stesso in entrambi i passaggi, dal terzo prestatore del servizio al mandatario e da quest’ultimo al mandante.

Sul punto si ricorda poi che la Circolare 71/E/2000 ha precisato che alle prestazioni professionali si applica l’aliquota IVA del 22% perché non relative alla realizzazione dell’intervento, ma a questo collegate in maniera indiretta (non possono quindi essere fatturate con la stessa aliquota IVA dei lavori, che nella maggior parte dei casi sarà quella ridotta del 10%).
Quanto sopra influisce pure sul calcolo dei massimali, poiché l’IVA (se il committente è un privato o un condominio, comunque non un soggetto IVA) rientra nel plafond di spesa a disposizione.

In altri termini, la rifatturazione delle prestazioni professionali da parte del GC al committente, nel caso di mandato senza rappresentanza, è dunque soggetta alla medesima aliquota IVA del 22% (salvo il regime forfettario), considerato che il flusso delle prestazioni di servizi tra terzi, mandatario e mandante è caratterizzato dalla medesima natura oggettiva e medesimo regime IVA.

MANDATO CON RAPPRESENTANZA– Una terza strada si ipotizza invece nella situazione in cui il committente dia mandato al GC di provvedere al pagamento della parcella del professionista, ponendosi in questo caso il GC come un mero delegato a pagare i professionisti in via anticipata, in nome e per conto del committente.
Tale situazione, dal punto di vista giuridico, andrebbe a configurare un mandato con rappresentanza, con la conseguenza che la sua fatturazione al committente dovrebbe essere effettuata in base all’art. 15 del D.P.R. 633/1972, comma 1, come rimborso delle anticipazioni compiute in nome e per conto del committente, in quanto somme escluse dalla base imponibile IVA.
Appare dunque probabile che qualora il rapporto tra GC e committente venga qualificato come “mandato con rappresentanza”, lo sconto in fattura possa non essere concesso da parte del GC, dovendosi considerare la sua fatturazione nei confronti del committente come un mero rimborso spese.

In conclusione, qualora il GC provveda al pagamento della fattura in virtù di una “delega di pagamento” compresa nel mandato, la criticità sarebbe dovuta al fatto che gli importi rifatturati dal GC al committente dovrebbero qualificarsi come “rimborsi spese”, per i quali non è certa la detraibilità, dato che non sono ancora pervenuti chiarimenti da parte dell’Agenzia entrate.

Seguono schemi grafici esemplificativi del funzionamento delle opzioni descritte.

IVA agevolata – beni significativi – Infissi appunti

Link software http://www.fgpsoftware.it/stampe/bene-significativo.php

L’IVA agevolata al 10% in base al contratto di appalto

Per meglio chiarire su quali beni si applica l’IVA al 4% al 10%, abbiamo effettuato il seguente schema:

IVA al 4%: su tutti i lavori che prevedono un abbattimento delle eliminazioni delle barriere architettoniche (montascale, abbattimento di scalini, installazione di rampe, ecc.)

IVA al 10%: su interventi di manutenzione ordinaria e straordinarie (manodopera); beni solo relativi alla fornitura e posa in opera nell’ambito di contratto di appalto. Questo significa che l’IVA al 10% si potrà applicare se i beni sono inclusi in un contratto di appalto, che il committente ha stipulato con l’impresa che esegue i lavori. Nello specifico l’azienda acquisterà i materiali con IVA al 22% e poi applicherà al committente l’IVA agevolata al 10%. In questo caso l’azienda rileva un credito nei confronti dello Stato.

L’Iva al 10% sugli acquisti diretti è previsa solo nei lavori che ricadono negli interventi di restauro, ristrutturazione edilizia o risanamento conservatorio. Ma non in manutenzione straordinaria.

Per gli interventi di Superbonus 110% se ad intervento trainante che riguarda la pompa di calore, affiancato da un intervento per sostituzione di infissi, anche quest’ultimo rientra nell’aliquota IVA al 10%.

Quindi, in base all’elenco posto dal nostro Lettore, se gli interventi rientrano in un  contratto di appalto, si applica l’IVA al 10% sia per gli interventi trainanti che trainati.

L’IVA applicabile all’installazione del sistema antifurtoIl caso

Un cliente chiede conferma dell’applicabilità dell’IVA agevolata al 10% sull’intervento avente ad oggetto l’installazione di un sistema di antifurto.

Il cliente, in particolare, considerato che l’abitazione era già predisposta per l’impianto di antifurto, ha la possibilità di acquistare il kit per installarlo in autonomia, oppure di rivolgersi ad una ditta specializzata che provveda alla fornitura e posa in opera del sistema: chiede quindi cosa comporti ai fini IVA l’opzione per l’una o l’altra soluzione.La soluzione

L’articolo 7, comma 1, lettera b), Legge n. 488/1999 dispone (a regime) l’applicabilità dell’IVA al 10%, in luogo di quella ordinaria al 22%, sulle prestazioni fornite per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.

L’agevolazione in esame riguarda le prestazioni di servizi e non le cessioni di beni: pertanto, se il cliente sceglie di installare “in autonomia” il kit antifurto, sull’acquisto del bene sconterà l’IVA al 22% e non al 10%.

Nella diversa ipotesi in cui scelga di avvalersi della ditta specializzata sia per l’acquisto del bene che per la relativa installazione, è ammessa l’applicazione dell’IVA agevolata al 10%, tuttavia con la limitazione prevista per i cd. “beni significativi”, di cui al D.M. 29 dicembre 1999, ovvero:

  • ascensori e montacarichi,
  • infissi esterni ed interni,
  • caldaie,
  • video e citofoni,
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,
  • sanitari e rubinetterie dei bagni nonché
  • impianti di sicurezza.

Qualora la prestazione di servizi avente ad oggetto l’intervento di manutenzione comprenda la fornitura di un bene significativo (nel caso in esame, trattasi dell’impianto di sicurezza) l’IVA ridotta al 10% non si applica all’intero corrispettivo pattuito, ma solo:

  • sul valore dell’intera prestazione diminuita del valore del bene significativo (valore netto della prestazione);
  • sulla parte del valore del bene significativo corrispondente al valore netto della prestazione.

In linea generale, si può affermare che se il valore dei beni significativi è:

  • inferiore al 50% del valore dell’intera prestazione, si applica l’IVA agevolata (10%) sull’intero corrispettivo;
  • superiore al 50% del valore dell’intera prestazione, solo una parte dei beni significativi sono soggetti all’IVA agevolata e pertanto la prestazione è soggetta in parte al 10% ed in parte al 22%.

Ipotizzando che il costo dell’installazione ammonti ad € 1.800, a fronte del costo del kit antifurto di € 3.000, l’IVA al 10% sarà applicata su € 1.800 per l’installazione e su € 1.800 del prezzo del kit antifurto; i restanti € 1.200 relativi al costo di acquisto del bene sconteranno l’IVA ordinaria al 22%.

Diversamente, ipotizzando un costo dell’installazione pari a € 1.800, a fronte del costo del kit antifurto di € 1.000, l’IVA al 10% sarà applicata sull’intera prestazione (sia sull’acquisto che sull’installazione).

Si ricorda che generalmente l’impresa che effettua i lavori, per applicare l’IVA agevolata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), Legge n. 488/1999, richiede copia della documentazione edilizia oppure un’autocertificazione attestante che l’intervento rientra nelle casistiche per cui è prevista l’IVA ridotta al 10%.