Cfsoft – Edilizia

Egr. dott. Crapanzano,

indichiamo i passaggi da seguire  per generare il file da importare nel MUT:

1) nel menu “Cassa Edile”, procedere con la scelta “Elaborazione
prospetto mensile”;

2) terminata l’elaborazione, scegliere dal menu precedente, la scelta
“Generazione file telematico formato XML – MUT”;  Strike salverà il file
nella cartella “Telematici”

3) importare il file nella procedura MUT.

Si rammenta che, per una corretta generazione del file, nell’anagrafica
dipendente e dell’azienda, ancor prima di elaborare le buste paga,
dovevano essere presenti i seguenti dati:

1) in azienda:

     a) il cantiere con codice della cassa edile abbinato (icona in alto),

     b) nella sezione “Cassa edile” (sezione centrale della pagina
anagrafica): il codice della cassa edile, il codice attibuito dalla
medesima cassa, all’impresa ed al consulente, attribuiti e, il ccnl
applicato.

2) in anagrafica dipendente:

     a) il codice filiale cantiere, che si precisa essere necessario,
già prima dell’inserimento eventi nel calendario presenze.

     b) i dati occorrenti, nei vari campi dell’icona “Settore Edilizia”
(in alto nell’anagrafica).

cfsoft – irap ed ISA

deve fare riferimento a \Menu\Adempimenti_Annuali\Cuneo_Fiscale

1) eseguire il calcolo

2) effettuare la stampa.

Sempre nel programma di stampa cliccando invece sulle altre icone ( facilmente riconoscibili) viene data la possibilità di estrarre i dati in foglio elettronico dove è possibile verificare i dati mese per mese.

saluti

Bollo auto per cassa e non competenza

Le spese relative alla tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) vanno annoverate tra le spese di impiego degli autoveicoli e seguono, quindi, il trattamento fiscale del relativo veicolo in base all’art. 164 del TUIR (in tal senso, Vasapolli G., Vasapolli A. “Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa”, RT Editore, 2020, § 3.14.31).
Il costo sostenuto per il bollo auto è deducibile secondo il principio di cassa.

IRAP

Così come ai fini delle imposte sui redditi, anche in ambito IRAP le spese relative alla tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) vanno annoverate tra le spese di impiego degli autoveicoli e seguono, quindi, il trattamento fiscale del relativo veicolo.

Società di capitali

Al pari delle altre spese relative agli autoveicoli, le società di capitali, gli enti commerciali e i soggetti IRPEF che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 446/97 possono dedurre la tassa automobilistica integralmente (o, comunque, in misura superiore alle soglie fissate dal TUIR), atteso che il principio di inerenza applicabile ai fini IRAP è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili (circ. Agenzia delle Entrate 16.7.2009 n. 36, § 1.2, e 22.7.2009 n. 39, Cass. 11.6.2018 n. 15115).

Società di persone e imprenditori individuali

Per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali che, per obbligo o per scelta, determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 446/97, la tassa automobilistica è deducibile secondo le stesse regole applicabili ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Esercenti arti e professioni

In capo agli esercenti arti e professioni, la tassa automobilistica è deducibile secondo la medesima disciplina prevista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF (art. 8 del DLgs. 446/97).

Polizze Fideiussorie appalti

Deducibilità delle polizze ( ITALIAOGGI)

I costi sostenuti per le polizze fideiussorie a garanzia degli obblighi inerenti alla partecipazione a gare di appalto di opere pubbliche, sono deducibili nell’esercizio in cui si sostengono? E con quale voce di costo?

Sossio Farina – Frattamaggiore (Napoli)

Risponde Christina Feriozzi

Se la partecipazione a gare di appalto configura operazioni di gestione nell’ambito dell’attività svolta dall’impresa, tale costo può ritenersi inerente alla stessa e quindi deducibile.

Per quanto concerne, inoltre, la tempistica di deducibilità dello stesso bisognerà valutare se il costo sostenuto può essere considerato a valenza pluriennale e per quanti esercizi può protrarsi l’influsso dello stesso o se, invece, tale costo può essere considerato spesa dell’esercizio in quanto andrà a esaurire i propri effetti nell’ambito dello stesso anno di sostenimento.

All’art. 2424 c.c..’, punto b.1.7) è prevista, nell’ambito delle immobilizzazioni immateriali, la voce residuale ´altre’ deputata ad accogliere gli altri eventuali costi capitalizzabili che non trovano collocazione specifica. In questa voce, come specificato nel documento n. 24 dei principi contabili statuiti dai consigli nazionali dei dottori e ragionieri commercialisti, possono rientrare i ´costi per l’acquisizione di commesse e relativi costi preoperativi’ i quali includono anche le spese per partecipazioni a gare. Essi debbono essere imputati al conto economico dell’esercizio in cui vengono sostenuti in quanto rappresentano costi per attività di natura ricorrente e necessaria per lo svolgimento della normale attività gestionale o di procacciamento degli affari dell’impresa.

Come contabilizzare ratei ferie del personale dipendente

FERIE MATURATE E NON GODUTE

Alla chiusura dell’esercizio deve procedersi alla contabilizzazione del costo relativo alle ferie non godute dal personale dipendente, che rappresentano un costo di competenza dell’esercizio in cui sono maturate, e non dell’esercizio in cui siano liquidate o fruite.

L’importo dovrà essere determinato, per ciascun dipendente, prendendo in considerazione: (i) il numero di giorni di ferie maturati sino alla data di chiusura dell’esercizio, e (ii) il costo giornaliero del dipendente. Il costo da rilevare dovrà tenere conto sia della retribuzione lorda, che dei contributi previdenziali e assistenziali a carico della società.

Il debito per ferie non godute rappresenta l’importo che l’azienda dovrebbe corrispondere ai dipendenti e agli enti previdenziali nell’ipotesi in cui, alla data di chiusura dell’esercizio, cessasse il rapporto di lavoro (indennità sostitutiva delle ferie non godute).

LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

Al termine dell’esercizio (anno t) si dovrà, quindi, procedere alla rilevazione delle relative scritture di assestamento.

a) Rilevazione del costo relativo all’indennità per ferie maturate ma non godute:

Si noti che l’indennità per ferie maturate e non godute rappresenta un debito, maturato in modo definitivo alla fine dell’esercizio, e non un rateo passivo.
L’importo sarà esposto in bilancio fra gli “Altri debiti” alla voce D.14 del Passivo dello Stato Patrimoniale.

LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

Il costo confluirà nella voce B.9.a del Conto Economico.

b) Rilevazione del costo per contributi a carico dell’azienda:

L’importo sarà esposto in bilancio fra i “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” alla voce D.13 del Passivo dello Stato Patrimoniale, mentre il costo confluirà nella voce B.9.b del Conto Economico.

L’indennità per ferie maturate e non godute è fiscalmente deducibile nell’esercizio di maturazione (cfr. Cassazione 871/2009).

LE SCRITTURE NELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO

Nell’esercizio successivo (anno t+1), qualora il dipendente cessi il rapporto di lavoro senza aver fruito delle ferie maturate nell’esercizio precedente (t), l’azienda pagherà l’indennità sostitutiva e rileverà contabilmente l’uscita finanziaria.

Qualora, invece, il dipendente fruisca delle ferie maturate nell’esercizio precedente, il relativo debito sarà stornato rilevando un componente positivo di reddito, che confluirà nella voce A.5 «Altri ricavi e proventi» del Conto Economico e costituirà una sopravvenienza attiva imponibile (cfr. Cassazione 871/2009).

Nell’ipotesi, infine, in cui le ferie maturate nell’esercizio (t) non siano state ancora fruite dal dipendente alla fine dell’esercizio (t+1), il debito resterà iscritto in bilancio, e dovrà essere eventualmente adeguato in base alle retribuzioni correnti. Al termine dell’esercizio (t+1) si procederà comunque alla rilevazione delle ferie maturate e non godute in tale esercizio, come sopra illustrato.

FERIE GODUTE NON MATURATE

Nell’ipotesi in cui il dipendente abbia, invece, usufruito anticipatamente di ferie non maturate, alla chiusura dell’esercizio dovrà procedersi alla rilevazione delle scritture di assestamento per i relativi importi, determinati come sopra illustrato, di competenza dell’esercizio successivo.

a) Rilevazione del risconto attivo per ferie godute ma non maturate:

FERIE GODUTE NON MATURATE

b) Rilevazione del risconto attivo per contributi a carico dell’azienda per ferie godute ma non maturate:

Gli importi saranno esposti in bilancio alla voce D “Ratei e Risconti” dell’Attivo dello Stato Patrimoniale.

Esportazioni estero ed IntraCEE

a) Esempio di esportazione extra UE diretta

Supponiamo che un’impresa vende un bene ad soggetto residente in Cile (estero), curandone anche la spedizione. L’impresa in questione deve fare la fattura indicando in essa la dicitura “non imponibile IVA, ex articolo 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72”. Fatto ciò, è compito dell’azienda cedente conservare la bolletta doganale dei prodotti ceduti e destinati in Cile.

N3.1 fatturazione elettronica –

Non Imponibile Art. 8 lett. a D.P.R.26 – Cessione all’esportazione non imponibile

Causale Contabile 014

Tipo bene 001

causale iva 700 n3.1 – non imponibile art. 8

b) Esportazione indiretta extra ue

Si parla di esportazione indiretta quando il trasporto del bene è effettuato dal cessionario residente o per suo conto. La prerogativa principale di questa vendita è che, entro 90 giorni, la merce da destinare, deve uscire dal territorio UE. L’intermediazione, in questo caso, viene delegata ad imprese specializzate di trasporto.

Anche qua, per quanto riguarda la fatturazione, è necessario indicare in fattura  la dicitura “non imponibile IVA, ex articolo 8, comma 1, lettera b) del DPR n. 633/72”.

Causale Contabile 014

Tipo bene 001

causale iva 700 n3.1 – non imponibile art. 8

c) CESSIONI INTRACOMUNITARIE NON IMPONIBILI – art. 41 D.L. n. 331/93

Causale Contabile 133

Tipo bene 001

causale iva 041 n 3.2 – non imponibile art. 41 DL N 331/93