Modelli Iva agevolata

Modulistica per richiedere l’applicazione di aliquote IVA ridotte

Dichiarazione per appalto di interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria

Oggetto: richiesta di applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta.Il sottoscritto ……………………. dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che l’intervento edilizio concernente l’immobile sito in ……………………. rientra nella previsione di cui all’art. 7 co. 1 lett. b) della L. 23.12.99 n. 488 e, pertanto, chiede l’applicazione dell’aliquota del 10% nei limiti ivi previsti.A maggior chiarimento, allega fotocopia del permesso di costruire (DIA o denuncia di opere interne) rilasciato dal sindaco del Comune di ……………………..Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentire l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’art. 26 co. 1 del DPR 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni.

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Dichiarazione per appalto di interventi di manutenzione straordinaria
effettuati su edifici di edilizia residenziale pubblica

Oggetto: richiesta di applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta.Il sottoscritto ……………………. dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che l’intervento edilizio concernente l’immobile sito in ……………………. rientra nella previsione del n. 127-duodecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26.10.72 n. 633 e, pertanto, chiede l’applicazione dell’aliquota del 10% sui corrispettivi d’appalto (o subappalto) che andrete a fatturare.A maggior chiarimento, allega fotocopia del permesso di costruire rilasciato dal sindaco del Comune di ……………………..Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentire l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’art. 26 co. 1 del DPR 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni.

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Dichiarazione per appalto di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica

Oggetto: richiesta di applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta.Il sottoscritto ……………………. dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che l’intervento edilizio concernente l’immobile sito in ……………………. rientra nella previsione del n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26.10.72 n. 633 e, pertanto, chiede l’applicazione dell’aliquota del 10% sui corrispettivi d’appalto che andrete a fatturare.A maggior chiarimento, allega fotocopia del permesso di costruire rilasciato dal sindaco del Comune di …………………….. (oppure altro documento autorizzativo).Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentire l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’art. 26 co. 1 del DPR 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni.

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Dichiarazione per appalto
di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche

Oggetto: richiesta di applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta.Il sottoscritto ……………………. dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che le opere interne sull’immobile sito in ……………………., effettuate in ottemperanza della L. 9.1.89 n. 13 e del decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 14.6.89 n. 236, presentano le caratteristiche oggettive per poter beneficiare dell’aliquota del 4%, in virtù di quanto previsto dal n. 41-ter della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 26.10.72 n. 633.A maggior chiarimento, allega fotocopia del permesso di costruire rilasciato dal sindaco del Comune di ……………………..Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentire l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’art. 26 co. 1 del DPR 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni.

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Dichiarazione per i casi di acquisto di beni finiti
diversi dalle materie prime e semilavorate

Oggetto: richiesta di applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta.Il sottoscritto ……………………. dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che l’acquisto di ……………………. effettuato presso la vostra ditta è destinato alla ristrutturazione di un fabbricato ai sensi dell’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001, con le caratteristiche per potere beneficiare dell’aliquota del 10%) in virtù di quanto previsto dal n. 127-sexies (nuova costruzione)/127-terdecies (ristrutturazione) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26.10.72 n. 633.Chiede, pertanto, l’applicazione dell’aliquota IVA nella misura indicata.A maggior chiarimento, allega fotocopia del permesso di costruire rilasciato dal sindaco del Comune di …………………….. (oppure altro documento autorizzativo).Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentire l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’art. 26 co. 1 del DPR 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni.

Bilancio d’esercizio: il trattamento fiscale applicabile alle autovetture (e non solo)

Bilancio d’esercizio: il trattamento fiscale applicabile alle autovetture (e non solo)

scritto il venerdì, 19 febbraio 2021

Il fine ultimo di questo approfondimento è quello di fare una panoramica generale sul trattamento fiscale applicabile alle auto (e non solo…) sia in materia di imposizione diretta che indiretta in un contesto specifico, quale quello dell’impresa e, quindi, del bilancio d’esercizio.

I temi trattati riguarderanno quindi le percentuali di detraibilità dell’iva e la deducibilità dei costi in ambito aziendale.

Deducibilità costi auto 

L’art. 164 del Tuir (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni) , al comma 1 prevede che “Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili:

  • Per il 100% se destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attivita’ propria dell’impresa e se i veicoli sono adibiti ad uso pubblico;
  • Per il 20% in generale (80% per gli agenti di commercio ed i rappresentanti) ma con un importo predeterminato che costituisce il limite fiscalmente deducibile.;
  • Per il 70%: veicoli concessi ai dipendenti

In linea generale, quindi, per le autovetture viene prevista una deducibilità del costi sostenuti pari al 20% ed in sede di acquisto la deducibilità viene riconosciuta solo per un determinato ammontare: per autovetture e autocaravan, il tetto massimo deducibile è pari a  18.075,99 euro (elevato a 25.822,84 per i veicoli di agenti e rappresentanti), per i motocicli è pari a 4.131,66 euro e per ciclomotori è pari a 2.065,82 euro. A titolo esemplificativo, una società che acquista un’autovettura ad uso promiscuo si vedrà riconoscere fiscalmente un costo pari a 18.075,99 con un costo massimo fiscalmente deducibile pari a 3.615,20 (20% di 18.075,99).

Attenzione che, per determinare il corretto valore del costo di acquisto per la verifica del suddetto limite, è necessario tenere conto degli oneri accessori di diretta imputazione quali, ad esempio, l’Iva indetraibile e la tassa di immatricolazione.

Ad esempio:

  • Acquisto autovettura: 12.000 euro (di cui 2.200 di iva) €. 10.000 + €. 2.200 di Iva per un totale di €. 12.200. 
  • Iva indetraibile – vedi paragrafo successivo – (60% di 2.200): 1.320
  • Costo utile per il calcolo del tetto fiscale deducibile: 11.320 euro (10.000 + 1320).  Tale cifra rispetta il tetto imposto per legge di 18.075.99 euro e pertanto si potrà dedurre il 20% di 11.320. Nel caso, invece, si fosse superata la cifra di 18.075,99 la deducibilità rimaneva ferma a 3.615,20 euro. 

Tale limite di deducibilità si applica, dunque, alle quote di ammortamento (durata: 5 anni); per determinare la quota di ammortamento fiscalmente deducibile si deve moltiplicare il costo massimo fiscalmente riconosciuto  per il limite di deducibilità (20%) per il coefficiente di ammortamento (25%). 

In caso di noleggio/locazione il “tetto” annuo massimo di costo fiscalmente riconosciuto è il seguente: 

  • per autovetture e autocaravan, 3.165,20 euro (Attenzione: dal 2017 elevato a 5.164,57 euro per i veicoli di agenti e rappresentanti);
  • per motocicli, 774,69 euro;
  • per ciclomotori, 413,17 euro.

La società in caso di noleggio autovettura si vedrà riconoscere un costo fiscalmente deducibile annuo pari a 773, 04 (20% di 3.165,70).

Una volta entrato a far parte del mondo aziendale le spese di utilizzo ed impiego verranno considerate fiscalmente deducibili secondo le stesse percentuali, ossia:

  • 100%:bene utilizzato ad uso esclusivo o adibito ad uso pubblico;
  • 20%: in linea generale
  • 70%: uso promiscuo ai dipendenti;

senza alcun limite di importo fiscalmente rilevante; tali spese sono soggette solo al limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili che risultano all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili senza considerare i beni acquistati o ceduti in corso d’anno.

In caso di noleggio/ leasing anche gli interessi passivi applicati seguono la stessa impostazione fiscale in materia di deducibilità.

Si sottolinea che, per le società di capitali, ai fini Irap, i costi relativi agli autoveicoli si dovrebbero considerare, a differenza di quanto appena esposto in materia di imposte sul reddito, integralmente deducibili.

Detraibilità Iva

L’art. 19 bis-1 lettera c del DPR 633/72 (Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi) prevede che “ l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi e’ ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa nonche’ per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e’ superiore a otto” .

Il comma fornisce le seguenti informazioni:

  • per i veicoli adibiti a trasporto su strada con peso inferiore a 3.500 kg l’iva, in sede di acquisto è ammessa una detrazione Iva pari al 40% (vedi esempio paragrafo precedente); si ricorda che l’iva non detratta rientra a far parte del costo ai fini delle imposte dirette;
  • l’iva è totalmente detraibile in caso in cui i veicoli formano oggetto dell’attivita’ propria nonche’ per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Tali percentuali vengono mantenute nel corso dell’anno anche relativamente al sostenimento delle spese di impiego ed utilizzo del mezzo di trasporto.

Criteri di assoggettamento a bollo nelle fatture elettroniche

Provvedimento direttoriale n. 34958 pubblicato ieri, 5 febbraio 2021

Il documento di specifiche tecniche allegato al provvedimento indica le modalità con cui l’elenco B viene predisposto dal fisco. Si tratta di indicazioni di assoluto rilievo in quanto permettono ai contribuenti di comprendere ed anticipare, mutuandole nei propri sistemi informatici, le regole applicative così da essere in grado di rispondere per tempo ad eventuali indicazioni e richieste dell’amministrazione diverse dalle risultanze dei documenti in contabilità. In via generale, l’elenco B si compone dei dati di tutte le fatture ordinarie verso le pubbliche amministrazioni, quelle tra privati nonché quelle semplificate per le quali non è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag <BolloVirtuale> non presente nell’XML della fattura), quando per le operazioni di cessione di beni e/o fornitura di servizi documentate risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. la sommatoria degli importi (somma calcolata considerando il valore riportato nel tag 2.2.1.11<PrezzoTotale> se fattura ordinaria o 2.2.2<Importo> se fattura semplificata) è maggiore di 77,47 euro;
  2. è stata indicata la “natura”:
    1. N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette IVA), oppure
    2. N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA), oppure
    3. N4 (operazioni esenti IVA)
  3. non è stata indicata nessuna codifica per il non assoggettamento all’imposta di bollo.

L’elenco B non comprende invece mai le fatture elettroniche caratterizzate dall’indicazione dei tipi documento relativi alle integrazioni ovvero alle autofatture TD16, TD17, TD18 e TD19. Né sono selezionate ai fini del controllo e del potenziale inserimento nell’elenco B, le fatture elettroniche emesse da contribuenti assoggettati a regimi fiscali speciali, quali editoria, gestione servizi di telefonica pubblica, agenzie viaggi e turismo. Allo stesso modo non rientrano nell’elenco neppure le fatture elettroniche scambiate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo IVA o quelle scambiate tra pubbliche amministrazioni.

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda alcune specifiche ipotesi in cui pur trattandosi di operazioni che sono formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo ne sono escluse per particolari disposizioni normative. 

In particolare, le specifiche tecniche chiariscono che per queste ipotesi al fine di evitare di essere inserite tra quelle operazioni in cui il bollo è dovuto, ma non inserito dal contribuente è necessario riportare delle dettagliate indicazioni nel blocco 2.2.16<Altri DatiGestionali>.  Ad esempio: 

  • per il caso in cui l’imposta di bollo non è applicabile ai documenti assicurativi in quanto assorbita nell’imposta sulle assicurazioni nel campo 2.2.1.16.1<TipoDato> va valorizzato con il codice “NB1”; 
  • per i documenti emessi da soggetti appartenenti al terzo settore in cui l’imposta di bollo non è dovuta è necessario valorizzare nel campo 2.2.1.16.1<TipoDato> il codice “NB2”.
  • per i documenti fra banca e correntista per i quali l’imposta di bollo è già assorbita dall’imposta di bollo assolta sull’estratto conto è necessario valorizzare nel campo 2.2.1.16.1<TipoDato> il codice “NB3”. 

Si ricorda che il blocco altri dati gestionali nonè presente nella fattura semplificata e quindi, per evidenziare le predette specifiche situazioni è, sempre,  necessario emettere solo fatture elettroniche ordinarie.

In pratica, il principio di alternatività comporta che siano esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto:
A) fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano
addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad
Iva (sia quando l’Iva è esposta sul documento, sia quando è riportata una
dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva);
B) fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di
merci (esportazioni dirette e triangolari – art. 8 lett. a) e b) Dpr. 633/1972)
ed a cessioni intracomunitarie di beni (art. 41, 42 e 58 Dl 331/1993);
C) sulle fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di
prodotti editoriali;
D) sulle fatture soggette al reverse charge (art. 17, comma 6 Dpr 633/1972) e
cessione di rottami (art. 74 comma 7 e 8 Dpr 633/1972).

Sono invece soggette alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da Iva, quali:
1) le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o
soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72)
2) le fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72;
3) le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che
emettono la dichiarazione d’intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
4) le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni
all’esportazione (art.8-bis, d.P.R. n.633/72), quali cessioni di navi,
aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e
prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e
311654/84);
5) le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi
internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
6) esenti (art.10 Dpr 633/72);
7) escluse (art.15 Dpr.633/72);
8) le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario (Circolare7/E/08).


La marca da bollo, se assolta tramite contrassegno telematico, deve essere
applicata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente; sulle altre copie andrà riportata la seguente dicitura: “imposta di bollo assolta sull’originale”.
Sulla fattura deve essere riportata una specifica annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014” SE l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale.

Fattura a soggetto estero privo di partita iva e di codice fiscale. Pensate e cinesi ovvero turisti russi

L’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro).


La fattura elettronica predisposta deve riportare:
– nel campo Codice destinatario il 7 caratteri “XXXXXXX”
– nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
-nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
-nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità);
se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” con il medesimo valore riportato nel campo “IdCodice”.

Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.

BUONI OMAGGIO NATALIZI o buoni spesa MONOUSO E MULTIUSO – Trattamento fiscale degli omaggi natalizi 2021

BUONI OMAGGIO NATALIZI MONOUSO E MULTIUSO

L’art. 2425-ter C.C. distingue gli sconti di natura commerciale dagli omaggi, imponendo la loro indicazione in bilancio come elementi rettificativi dei ricavi, sia pure avendo natura differenziata. Gli omaggi, invece, devono essere indicati nella voce B.14 del conto economico, tra gli oneri …

  • L’art. 2425-ter C.C. distingue gli sconti di natura commerciale dagli omaggi, imponendo la loro indicazione in bilancio come elementi rettificativi dei ricavi, sia pure avendo natura differenziata. Gli omaggi, invece, devono essere indicati nella voce B.14 del conto economico, tra gli oneri diversi di gestione, sia nel caso siano destinati a soggetti terzi, sia ai dipendenti. E’ necessario verificare se esiste un accordo contrattuale alla base dello sconto applicato e se la cessione gratuita è conseguenza di un comportamento commerciale o di un atto di mera liberalità.
  • In alternativa al regalo tradizionale, è sempre più diffusa la pratica di consegnare un buono che attribuisce il diritto a ricevere un bene o un servizio con valore facciale pari a quello del buono stesso. Gli articoli 6-ter e 6-quater, D.P.R. 633/1972 distinguono i buoni monouso da quelli multiuso ai fini Iva:
    • buono monouso: la sua consegna è rilevante ai fini dell’imposta:
    • buoni multiuso: la rilevanza è rinviata al momento della spesa, in cui sarà nota l’aliquota Iva del bene o servizio ottenuto a fronte del buono.

La gestione fiscale e amministrativa dei buoni alimentari distribuiti dai Comuni

a cura di: Meli e Associati

PDFLa gestione fiscale e amministrativa dei buoni alimentari distribuiti dai Comuni

A seguito della grave emergenza sanitaria ed economica, molti enti locali hanno attivato misure a sostegno delle fasce più deboli.

Ma anche in tale contesto sono sorti dubbi di natura commerciale e fiscale.

L’Istituto IFEL (una Fondazione per la Finanza e l’Economia Locale istituita nel 2006 dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI) ha pubblicato una interessante nota.

L’articolo 2, comma 4, dell’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658/2020 stabilisce che ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

  1. di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune;
  2. di generi e prodotti di prima necessità.

Le scelte applicative dei Comuni possono essere decise con ampia discrezionalità, in deroga alle norme del Codice degli appalti: dall’acquisto di strumenti tipo “buoni pasto” di ampia spendibilità locale, a convenzioni con esercizi commerciali, all’acquisto diretto di generi alimentari e relativa distribuzione.

Diversi Comuni, in prevalenza di medie e piccole dimensioni, si stanno orientando alla “emissione diretta” di documenti del tipo “buoni spesa”, spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari, resisi disponibili a questo tipo di collaborazione. Questa modalità, pur non espressamente prevista dall’Ordinanza, appare secondo l’IFEL certamente ammissibile e risponde alle istanze di celerità e flessibilità per l’utilizzo del contributo in particolare per quanto riguarda i Comuni di minori dimensioni.

Sotto il profilo strettamente fiscale, in caso di emissione “diretta” di buoni spesa, lo strumento si può configurare quale voucher multiuso ai sensi dell’articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972.

In questo caso, l’acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l’intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell’operazione, attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell’esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell’operazione.

Per i buoni multiuso, l’IVA si applica solo al momento del riscatto, ovvero, quando il buono viene consegnato al negoziante dal cittadino indigente beneficiario del buono, in luogo del pagamento in denaro.

Al momento della vendita il negoziante dovrà emettere lo scontrino elettronico/documento commerciale “non riscosso”. È opportuno che l’esercente effettui una doppia stampa dello scontrino, in modo da tenere agli atti copia di tutti gli scontrini riferiti ai buoni spesa del Comune.

Nel registro prima nota corrispettivi il commerciante dovrà evidenziare le vendite a credito riferite ai buoni spesa del Comune in una distinta colonna, in modo da avere un dettagliato riscontro.

La tipologia di documento fiscale che il negoziante dovrà poi emettere nei confronti del Comune per la riscossione del proprio credito deve essere verificata e concordata per ogni singolo Comune, in base a quanto deliberato dallo stesso.

Trattandosi di operazioni “fuori campo IVA”, la normativa prevede la NON obbligatorietà di emissione di fattura elettronica; ne consegue che il negoziante, se nulla osta da parte del Comune interessato, potrebbe emettere una nota di debito cartacea “fuori campo IVA art. 2 comma 3 lett.a)”, riportando nella stessa il dettaglio degli scontrini non riscossi a cui la stessa si riferisce, oppure il numero dei buoni spesa cartacei emessi dal Comune.

In caso contrario, il negoziante dovrà emetterà fattura elettronica PA (operazione fuori campo IVA art. 2 comma 3 lett.a) – codice N2); nel corpo della fattura dovrà dettagliare singolarmente gli scontrini a cui la fattura si riferisce.

IFEL, evidenzia ai Comuni l’opportunità di:

  • indicare espressamente sul buono che si tratta di un voucher multiuso, emesso secondo l’articolo 6-quater del Dpr 633/1972, al fine di attestare che la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, tra l’esercente e il beneficiario del voucher/buono;
  • indicare sullo stesso buono le condizioni generali per il suo utilizzo, ad esempio il riferimento ai prezzi di vendita esposti, l’impossibilità di erogazione del resto, la durata del voucher (non più di 10 giorni, per evitare aumento rischi contraffazione), le condizioni di sostituibilità in caso di smarrimento, il termine per il pagamento da parte dell’ente.

Segnaliamo infine che l’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con la deliberazione n. 313 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto la citata “Ordinanza della Protezione Civile n. 658” ha precisato che l’erogazione dei buoni spesa legata all’emergenza Coronavirus precisando che è esente dall’obbligo di acquisizione del CIG (codice identificativo di gara) generato dal sistema SIMOG dell’ANAC.

In particolare la delibera n. 313/2020 prevede che “I buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari e prodotti di prima necessità consentiti in base all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno. Per l’effetto, alle erogazioni dirette di tali contributi da parte della pubblica amministrazione non si applicano le disposizioni contenute nella determina n. 556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari”.

Nel caso in cui, invece, il Comune affidi a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa (ad es. acquistando i voucher sociali sul MEPA), si configura un appalto di servizi. Tale affidamento, in applicazione della citata Ordinanza, potrà avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016, ma resterà assoggettato all’obbligo di acquisizione di un CIG semplificato (smartCIG), ai fini della tracciabilità, rimanendo esonerato da ogni altro obbligo contributivo e informativo verso l’Autorità.

iunti a questo periodo dell’anno potrebbe essere utile ripercorrere brevemente la normativa delle spese per omaggi a clienti e ai lavoratori dipendenti, sotto il profilo Iva e delle imposte dirette.


Trattamento fiscale degli omaggi natalizi 2021

È prassi ormai diffusa tra le imprese omaggiare clienti e dipendenti in occasione delle festività natalizie. Occorre distinguere:

  • omaggi a clienti:
    • di beni non oggetto dell’attività dell’impresa:
      • valore unitario non superiore a € 50,00;
      • valore unitario superiore a € 50,00;
    • di beni prodotti o rientranti nell’attività dell’impresa;
      • valore unitario non superiore a € 50,00;
      • valore unitario superiore a € 50,00;
  • omaggi ai lavoratori dipendenti.

Ma andiamo per gradi e analizziamo ogni casistica.

I costi sostenuti per gli omaggi a clienti di beni non oggetto dell’attività d’impresa:

  • se aventi un valore unitario non superiore a € 50,00 sono totalmente deducibili (ex art. 108, c. 2 del Tuir). Da notare che nel computo del costo complessivo di acquisto va considerata anche l’eventuale Iva indetraibile;
  • se aventi un valore unitario superiore a € 50,00 sono deducibili entro i limiti di cui all’art. 108, c. 2 del Tuir, e cioè pari:
    • all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni;
    • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a 50 milioni;
    • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni.

Per quanto concerne gli omaggi a clienti di beni la cui produzione o scambio è oggetto dell’attività d’impresa, è necessario:

  • individuare il valore di mercato dell’omaggio: se non superiore a € 50,00 trattasi di “piccolo omaggio”, se superiore a € 50,00 trattasi di spese di rappresentanza;
  • individuare il costo di produzione sostenuto dall’impresa che rappresenterà il quantum deducibile.

Invece, il costo d’acquisto degli omaggi ai lavoratori dipendenti è deducibile come spesa per prestazione di lavoro (ex art. 95 del Tuir) in quanto rappresenta una retribuzione per il lavoratore. Allo stesso modo, tali omaggi non verranno tassati in busta paga al dipendente se, unitamente agli altri fringe benefits, non verrà superato il limite di € 516,46 (art. 112 D.L. 104/2020). Viceversa, tutto quanto erogato (e non solo la quota eccedente) concorrerà a formare il reddito del dipendente.

Ripercorriamo a questo punto la normativa dell’imposta sul valore aggiunto.
In primo luogo, l’Iva sugli omaggi a clienti di beni non oggetto dell’attività d’impresa si applica secondo i criteri seguenti:

  • è interamente detraibile se il valore unitario non è superiore a € 50,00 (art. 19-bis-1, c.1, lett. h), D.P.R. 633/1972);
  • è interamente indetraibile se il valore unitario è superiore a € 50,00.

In secondo luogo, l’Iva sugli omaggi a clienti di beni oggetto dell’attività d’impresa sarà interamente detraibile, non trovando applicazione il limite dell’art. 19 bis-1, c. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972 (circ. 16.07.1998, n. 188/E, paragrafo 6).
In terzo luogo, l’Iva sugli omaggi ai lavoratori dipendenti è, stando alla tesi prevalente, interamente indetraibile (risoluzione n. 666305/1990) in caso di beni non rientranti nell’attività d’impresa e interamente detraibile in caso di beni la cui produzione e/o scambio rientra nell’attività dell’impresa.

Facciamo infine un breve cenno all’istituto della rivalsa che, ai sensi dell’art. 18, c. 3 D.P.R. 633/1972, non è obbligatoria per le cessioni di cui all’art. 2, c. 2, n. 4) D.P.R. 633/1972 e cioè per le cessioni a titolo gratuito.
L’operazione di vendita senza rivalsa Iva di beni prodotti e/o scambiati dall’impresa può essere certificata alternativamente con le seguenti modalità:

  • mediante l’emissione di un’“autofattura per omaggi” che dovrà indicare il prezzo d’acquisto dei beni ceduti, l’aliquota Iva applicabile e la relativa imposta;
  • mediante la predisposizione di un registro degli omaggi sul quale verranno annotati i prezzi d’acquisto dei beni ceduti gratuitamente riferiti alle cessioni effettuate giorno per giorno.

Qualora invece si intendesse effettuare la rivalsa, dovrà essere emessa una normale fattura con l’indicazione che trattasi di “cessione per omaggi”.

L’IVA NELLE PRESTAZIONI DI TRASPORTO AEREO

Per approfondire il trattamento IVA delle prestazioni di trasporto aereo è necessario distinguere se la compagnia aera è italiana oppure straniera. Quanto la compagnia è stabilita in Italia, anche per mezzo di una stabile organizzazione, la stessa è considerata italiana, altrimenti è considerata straniera. La semplice nomina di un rappresentante fiscale italiano oppure l’identificazione diretta non sono elementi che consentono di considerare italiana una compagnia aerea.

Caso di compagnia aerea italiana

Quando l’emissione del biglietto aereo è effettuata da una compagnia aerea italiana, l’impresa o il professionista acquirente non deve porre in essere alcun adempimento ai fini dell’Iva. All’impresa o al professionista è sufficiente l’e-ticket emesso dalla compagnia aerea per dedurre il costo dal proprio reddito, senza necessità di richiedere l’emissione della fattura (risoluzione A.d.E. 349/E/2007).

E’ necessario distinguere le seguenti situazioni:

  1. per i voli interni, il corrispettivo deve essere assoggettato ad Iva con l’aliquota del 10%;
  2. per i voli esteri, l’operazione è fuori dal campo di applicazione dell’Iva italiana;
  3. per i voli misti, il 38% del corrispettivo dovrà essere considerata come “non imponibile Iva” ex art. 9, comma 1, n. 1) D.P.R. 633/1972, mentre il 62% del corrispettivo dovrà essere considerato come “fuori campo Iva” ex art. 7-quater, comma 1, lett. b), D.P.R. 633/1972.

Per l’impresa o il professionista acquirente del biglietto aereo l’IVA è sempre oggettivamente indetraibile ai sensi dell’19-bis1, lettera e) del D.P.R. 633/1972.

Caso di compagnia aerea straniera

Se l’acquisto del biglietto aereo è effettuato da una compagnia straniera le cose di complicano; è sempre necessario distinguere i seguenti casi:

  1. in caso di voli interni, il corrispettivo deve essere assoggettato ad Iva con l’aliquota del 10%;
  2. in caso di voli esteri, l’operazione non rileva ai fini Iva in Italia;
  3. in caso di voli misti, l’operazione rileva ai fini Iva in Italia per il 38% del corrispettivo.

Nei casi b) e c) (voli esteri e voli misti), ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972, il debitore dell’imposta non è la compagnia aerea, ma il soggetto passivo Iva che ha acquistato il biglietto; quindi, in questi casi, l’impresa o il professionista dovrà:

  1. se la compagnia estera è stabilita in un Paese extra-Ue, emettere autofattura con applicazione dell’Iva del 10% per i voli interni, oppure con indicazione del regime di non imponibilità sul 38% del corrispettivo, per i voli misti;
  2. integrare (cd. “reverse charge”) la fattura emessa dalla compagnia estera stabilita in altro Paese Ue, con applicazione dell’Iva del 10%, per i voli interni, oppure con indicazione del regime di non imponibilità sul 38% del corrispettivo, per i voli misti. In particolare, in questo secondo caso, la parte nazionale, pari al 38% del corrispettivo, dovrà essere considerata come “non imponibile Iva” ex art. 9, comma 1, n. 1) D.P.R. 633/1972, la parte estera, pari al 62% del corrispettivo, dovrà essere considerata come “fuori campo Iva” ex art. 7-quater, comma 1, lett. b), D.P.R. 633/1972. Dal 1° gennaio 2019 tale procedura ha continuato ad essere gestita in forma analogica, in quanto la controparte dell’operazione è un soggetto non stabilito in Italia, quindi non tenuto alla fatturazione elettronica. Di conseguenza, l’operazione dovrà esser riepilogata nel c.d. “esterometro”.

Questi adempimenti devono essere posti in essere indipendentemente dal fatto che la compagnia straniera abbia emesso l’e-ticket o un biglietto cartaceo (in tal caso trova applicazione l’autofattura).

Per l’impresa o il professionista acquirente del biglietto aereo l’IVA è sempre oggettivamente indetraibile ai sensi dell’19-bis1, lettera e) del D.P.R. 633/72.