l 30 aprile 2021 è il termine per la presentazione della dichiarazione IVA 2021 relativa al 2020, come previsto in via ordinaria dall’art. 8 comma 1 del DPR 322/98.
Nell’ambito del modello di dichiarazione annuale IVA, è previsto, tra gli altri, il quadro VO, ove comunicare le opzioni e le revoche in materia di IVA e di imposte dirette, come disposto dagli artt. 1 e 2 del DPR 442/97.
Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2021 relativa al 2020, il quadro VO dovrà essere trasmesso in allegato al modello REDDITI 2021, entro il termine del 30 novembre 2021 se la dichiarazione è inviata in modalità telematica.
Si rammenta che, in linea generale, per effetto dell’art. 1 e dell’art. 3 del DPR 442/97, le opzioni per i regimi di determinazione dell’imposta sono manifestate mediante comportamento concludente e vincolano il soggetto passivo per un triennio.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, se non viene esercitata la revoca nel quadro VO, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, in presenza dei requisiti necessari, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Ad esempio, le imprese minori che avevano esercitato l’opzione per la tenuta dei registri IVA senza annotare le date dei singoli incassi e pagamenti (art. 18 comma 5 del DPR 600/73) nella dichiarazione IVA 2018 relativa al 2017 sono vincolate al mantenimento dell’opzione esercitata sino al compimento del triennio, vale a dire l’anno d’imposta 2019.
Nel quadro VO del modello IVA 2021 (rigo VO26) dovrà essere indicata l’eventuale revoca, trattandosi della prima dichiarazione IVA successiva alla scelta operata (art. 2 comma 1 del DPR 442/97).
È da rammentare che il vincolo triennale dell’opzione persiste in costanza di applicazione del regime di cassa, mentre viene meno in caso di transito a un diverso regime “naturale”, come nel caso in cui il soggetto minore decida di applicare il regime forfetario di cui all’art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014 (si veda la ris. Agenzia delle Entrate 14 settembre 2018 n. 64).
Tra le novità più significative del quadro VO, per la dichiarazione IVA 2021, si evidenzia l’introduzione del rigo VO16, dedicato ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (c.d. “TTE”). Nello specifico, il rigo è riservato ai soggetti nazionali che, pur potendo beneficiare della deroga prevista dall’art. 7-octies comma 3 del DPR 633/72, e quindi applicare l’IVA in Italia in relazione ai servizi “TTE” resi a privati consumatori di altri Stati membri, decidono di applicare l’IVA nello Stato membro del committente.
Infatti, l’art. 7-octies del DPR 633/72, introdotto nell’ordinamento nazionale con il DLgs. 45/2020, a partire dal 10 giugno 2020 (anche se la relativa disciplina è efficace dal 1° gennaio 2019 ai sensi della direttiva 2017/2455/Ue) consente ai soggetti passivi nazionali di optare per l’applicazione dell’imposta nello Stato membro dell’Unione europea ove è domiciliato (o residente senza domicilio all’estero) il committente del servizio.
Nel rigo VO16 vi è, quindi, la possibilità di comunicare l’opzione esercitata con riferimento al periodo d’imposta 2020, individuando il singolo Stato membro di “destinazione” del servizio prestato.
L’opzione ha effetto dall’anno in cui è esercitata, fino a revoca, e comunque per almeno due anni. Il modello dichiarativo, però, non riporta ancora una specifica casella per comunicare la revoca dell’opzione in quanto, come evidenziato, quest’ultima è esercitabile soltanto dal 2020.La compilazione può riguardare anche i forfetari
La compilazione del quadro VO della dichiarazione IVA può interessare anche i soggetti che sono transitati dal regime forfetario (L. 190/2014) al regime ordinario o viceversa.
Nello specifico, i soggetti che, essendo in possesso dei requisiti per avvalersi del regime forfetario, hanno optato nell’anno 2020 per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari devono barrare la casella 1 del rigo VO33. L’opzione rimane valida per almeno un triennio (ossia fino al 2022) e, successivamente, per ciascun anno successivo fino a revoca.
Il vincolo triennale, però, non si applica alle imprese in contabilità semplificata, in quanto il regime di cassa e quello forfetario sono entrambi naturali per i contribuenti minori (cfr. ris. n. 64/2018 e circ. n. 9/2019, § 3.1). Il vincolo permane, invece, per gli imprenditori che abbiano optato per la contabilità ordinaria e per i professionisti.
La casella 2 del rigo VO33, infine, dovrà essere barrata dai soggetti che dal 2020 hanno applicato (o riapplicato) il regime forfetario, revocando l’opzione per quello ordinario. Tuttavia, poiché in tal caso opera l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, il quadro VO, come già ricordato, dovrà essere allegato al modello REDDITI 2021.