Criteri di assoggettamento a bollo nelle fatture elettroniche

Provvedimento direttoriale n. 34958 pubblicato ieri, 5 febbraio 2021

Il documento di specifiche tecniche allegato al provvedimento indica le modalità con cui l’elenco B viene predisposto dal fisco. Si tratta di indicazioni di assoluto rilievo in quanto permettono ai contribuenti di comprendere ed anticipare, mutuandole nei propri sistemi informatici, le regole applicative così da essere in grado di rispondere per tempo ad eventuali indicazioni e richieste dell’amministrazione diverse dalle risultanze dei documenti in contabilità. In via generale, l’elenco B si compone dei dati di tutte le fatture ordinarie verso le pubbliche amministrazioni, quelle tra privati nonché quelle semplificate per le quali non è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag <BolloVirtuale> non presente nell’XML della fattura), quando per le operazioni di cessione di beni e/o fornitura di servizi documentate risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. la sommatoria degli importi (somma calcolata considerando il valore riportato nel tag 2.2.1.11<PrezzoTotale> se fattura ordinaria o 2.2.2<Importo> se fattura semplificata) è maggiore di 77,47 euro;
  2. è stata indicata la “natura”:
    1. N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette IVA), oppure
    2. N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA), oppure
    3. N4 (operazioni esenti IVA)
  3. non è stata indicata nessuna codifica per il non assoggettamento all’imposta di bollo.

L’elenco B non comprende invece mai le fatture elettroniche caratterizzate dall’indicazione dei tipi documento relativi alle integrazioni ovvero alle autofatture TD16, TD17, TD18 e TD19. Né sono selezionate ai fini del controllo e del potenziale inserimento nell’elenco B, le fatture elettroniche emesse da contribuenti assoggettati a regimi fiscali speciali, quali editoria, gestione servizi di telefonica pubblica, agenzie viaggi e turismo. Allo stesso modo non rientrano nell’elenco neppure le fatture elettroniche scambiate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo IVA o quelle scambiate tra pubbliche amministrazioni.

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda alcune specifiche ipotesi in cui pur trattandosi di operazioni che sono formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo ne sono escluse per particolari disposizioni normative. 

In particolare, le specifiche tecniche chiariscono che per queste ipotesi al fine di evitare di essere inserite tra quelle operazioni in cui il bollo è dovuto, ma non inserito dal contribuente è necessario riportare delle dettagliate indicazioni nel blocco 2.2.16<Altri DatiGestionali>.  Ad esempio: 

  • per il caso in cui l’imposta di bollo non è applicabile ai documenti assicurativi in quanto assorbita nell’imposta sulle assicurazioni nel campo 2.2.1.16.1<TipoDato> va valorizzato con il codice “NB1”; 
  • per i documenti emessi da soggetti appartenenti al terzo settore in cui l’imposta di bollo non è dovuta è necessario valorizzare nel campo 2.2.1.16.1<TipoDato> il codice “NB2”.
  • per i documenti fra banca e correntista per i quali l’imposta di bollo è già assorbita dall’imposta di bollo assolta sull’estratto conto è necessario valorizzare nel campo 2.2.1.16.1<TipoDato> il codice “NB3”. 

Si ricorda che il blocco altri dati gestionali nonè presente nella fattura semplificata e quindi, per evidenziare le predette specifiche situazioni è, sempre,  necessario emettere solo fatture elettroniche ordinarie.

In pratica, il principio di alternatività comporta che siano esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto:
A) fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano
addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad
Iva (sia quando l’Iva è esposta sul documento, sia quando è riportata una
dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva);
B) fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di
merci (esportazioni dirette e triangolari – art. 8 lett. a) e b) Dpr. 633/1972)
ed a cessioni intracomunitarie di beni (art. 41, 42 e 58 Dl 331/1993);
C) sulle fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di
prodotti editoriali;
D) sulle fatture soggette al reverse charge (art. 17, comma 6 Dpr 633/1972) e
cessione di rottami (art. 74 comma 7 e 8 Dpr 633/1972).

Sono invece soggette alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da Iva, quali:
1) le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o
soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72)
2) le fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72;
3) le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che
emettono la dichiarazione d’intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
4) le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni
all’esportazione (art.8-bis, d.P.R. n.633/72), quali cessioni di navi,
aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e
prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e
311654/84);
5) le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi
internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
6) esenti (art.10 Dpr 633/72);
7) escluse (art.15 Dpr.633/72);
8) le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario (Circolare7/E/08).


La marca da bollo, se assolta tramite contrassegno telematico, deve essere
applicata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente; sulle altre copie andrà riportata la seguente dicitura: “imposta di bollo assolta sull’originale”.
Sulla fattura deve essere riportata una specifica annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014” SE l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale.

Fattura a soggetto estero privo di partita iva e di codice fiscale. Pensate e cinesi ovvero turisti russi

L’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro).


La fattura elettronica predisposta deve riportare:
– nel campo Codice destinatario il 7 caratteri “XXXXXXX”
– nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
-nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
-nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità);
se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” con il medesimo valore riportato nel campo “IdCodice”.

Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.

BUONI OMAGGIO NATALIZI o buoni spesa MONOUSO E MULTIUSO – Trattamento fiscale degli omaggi natalizi 2021

BUONI OMAGGIO NATALIZI MONOUSO E MULTIUSO

L’art. 2425-ter C.C. distingue gli sconti di natura commerciale dagli omaggi, imponendo la loro indicazione in bilancio come elementi rettificativi dei ricavi, sia pure avendo natura differenziata. Gli omaggi, invece, devono essere indicati nella voce B.14 del conto economico, tra gli oneri …

  • L’art. 2425-ter C.C. distingue gli sconti di natura commerciale dagli omaggi, imponendo la loro indicazione in bilancio come elementi rettificativi dei ricavi, sia pure avendo natura differenziata. Gli omaggi, invece, devono essere indicati nella voce B.14 del conto economico, tra gli oneri diversi di gestione, sia nel caso siano destinati a soggetti terzi, sia ai dipendenti. E’ necessario verificare se esiste un accordo contrattuale alla base dello sconto applicato e se la cessione gratuita è conseguenza di un comportamento commerciale o di un atto di mera liberalità.
  • In alternativa al regalo tradizionale, è sempre più diffusa la pratica di consegnare un buono che attribuisce il diritto a ricevere un bene o un servizio con valore facciale pari a quello del buono stesso. Gli articoli 6-ter e 6-quater, D.P.R. 633/1972 distinguono i buoni monouso da quelli multiuso ai fini Iva:
    • buono monouso: la sua consegna è rilevante ai fini dell’imposta:
    • buoni multiuso: la rilevanza è rinviata al momento della spesa, in cui sarà nota l’aliquota Iva del bene o servizio ottenuto a fronte del buono.

La gestione fiscale e amministrativa dei buoni alimentari distribuiti dai Comuni

a cura di: Meli e Associati

PDFLa gestione fiscale e amministrativa dei buoni alimentari distribuiti dai Comuni

A seguito della grave emergenza sanitaria ed economica, molti enti locali hanno attivato misure a sostegno delle fasce più deboli.

Ma anche in tale contesto sono sorti dubbi di natura commerciale e fiscale.

L’Istituto IFEL (una Fondazione per la Finanza e l’Economia Locale istituita nel 2006 dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI) ha pubblicato una interessante nota.

L’articolo 2, comma 4, dell’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658/2020 stabilisce che ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

  1. di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune;
  2. di generi e prodotti di prima necessità.

Le scelte applicative dei Comuni possono essere decise con ampia discrezionalità, in deroga alle norme del Codice degli appalti: dall’acquisto di strumenti tipo “buoni pasto” di ampia spendibilità locale, a convenzioni con esercizi commerciali, all’acquisto diretto di generi alimentari e relativa distribuzione.

Diversi Comuni, in prevalenza di medie e piccole dimensioni, si stanno orientando alla “emissione diretta” di documenti del tipo “buoni spesa”, spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari, resisi disponibili a questo tipo di collaborazione. Questa modalità, pur non espressamente prevista dall’Ordinanza, appare secondo l’IFEL certamente ammissibile e risponde alle istanze di celerità e flessibilità per l’utilizzo del contributo in particolare per quanto riguarda i Comuni di minori dimensioni.

Sotto il profilo strettamente fiscale, in caso di emissione “diretta” di buoni spesa, lo strumento si può configurare quale voucher multiuso ai sensi dell’articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972.

In questo caso, l’acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l’intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell’operazione, attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell’esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell’operazione.

Per i buoni multiuso, l’IVA si applica solo al momento del riscatto, ovvero, quando il buono viene consegnato al negoziante dal cittadino indigente beneficiario del buono, in luogo del pagamento in denaro.

Al momento della vendita il negoziante dovrà emettere lo scontrino elettronico/documento commerciale “non riscosso”. È opportuno che l’esercente effettui una doppia stampa dello scontrino, in modo da tenere agli atti copia di tutti gli scontrini riferiti ai buoni spesa del Comune.

Nel registro prima nota corrispettivi il commerciante dovrà evidenziare le vendite a credito riferite ai buoni spesa del Comune in una distinta colonna, in modo da avere un dettagliato riscontro.

La tipologia di documento fiscale che il negoziante dovrà poi emettere nei confronti del Comune per la riscossione del proprio credito deve essere verificata e concordata per ogni singolo Comune, in base a quanto deliberato dallo stesso.

Trattandosi di operazioni “fuori campo IVA”, la normativa prevede la NON obbligatorietà di emissione di fattura elettronica; ne consegue che il negoziante, se nulla osta da parte del Comune interessato, potrebbe emettere una nota di debito cartacea “fuori campo IVA art. 2 comma 3 lett.a)”, riportando nella stessa il dettaglio degli scontrini non riscossi a cui la stessa si riferisce, oppure il numero dei buoni spesa cartacei emessi dal Comune.

In caso contrario, il negoziante dovrà emetterà fattura elettronica PA (operazione fuori campo IVA art. 2 comma 3 lett.a) – codice N2); nel corpo della fattura dovrà dettagliare singolarmente gli scontrini a cui la fattura si riferisce.

IFEL, evidenzia ai Comuni l’opportunità di:

  • indicare espressamente sul buono che si tratta di un voucher multiuso, emesso secondo l’articolo 6-quater del Dpr 633/1972, al fine di attestare che la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, tra l’esercente e il beneficiario del voucher/buono;
  • indicare sullo stesso buono le condizioni generali per il suo utilizzo, ad esempio il riferimento ai prezzi di vendita esposti, l’impossibilità di erogazione del resto, la durata del voucher (non più di 10 giorni, per evitare aumento rischi contraffazione), le condizioni di sostituibilità in caso di smarrimento, il termine per il pagamento da parte dell’ente.

Segnaliamo infine che l’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con la deliberazione n. 313 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto la citata “Ordinanza della Protezione Civile n. 658” ha precisato che l’erogazione dei buoni spesa legata all’emergenza Coronavirus precisando che è esente dall’obbligo di acquisizione del CIG (codice identificativo di gara) generato dal sistema SIMOG dell’ANAC.

In particolare la delibera n. 313/2020 prevede che “I buoni spesa e gli acquisti diretti di generi alimentari e prodotti di prima necessità consentiti in base all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno. Per l’effetto, alle erogazioni dirette di tali contributi da parte della pubblica amministrazione non si applicano le disposizioni contenute nella determina n. 556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari”.

Nel caso in cui, invece, il Comune affidi a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa (ad es. acquistando i voucher sociali sul MEPA), si configura un appalto di servizi. Tale affidamento, in applicazione della citata Ordinanza, potrà avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016, ma resterà assoggettato all’obbligo di acquisizione di un CIG semplificato (smartCIG), ai fini della tracciabilità, rimanendo esonerato da ogni altro obbligo contributivo e informativo verso l’Autorità.

iunti a questo periodo dell’anno potrebbe essere utile ripercorrere brevemente la normativa delle spese per omaggi a clienti e ai lavoratori dipendenti, sotto il profilo Iva e delle imposte dirette.


Trattamento fiscale degli omaggi natalizi 2021

È prassi ormai diffusa tra le imprese omaggiare clienti e dipendenti in occasione delle festività natalizie. Occorre distinguere:

  • omaggi a clienti:
    • di beni non oggetto dell’attività dell’impresa:
      • valore unitario non superiore a € 50,00;
      • valore unitario superiore a € 50,00;
    • di beni prodotti o rientranti nell’attività dell’impresa;
      • valore unitario non superiore a € 50,00;
      • valore unitario superiore a € 50,00;
  • omaggi ai lavoratori dipendenti.

Ma andiamo per gradi e analizziamo ogni casistica.

I costi sostenuti per gli omaggi a clienti di beni non oggetto dell’attività d’impresa:

  • se aventi un valore unitario non superiore a € 50,00 sono totalmente deducibili (ex art. 108, c. 2 del Tuir). Da notare che nel computo del costo complessivo di acquisto va considerata anche l’eventuale Iva indetraibile;
  • se aventi un valore unitario superiore a € 50,00 sono deducibili entro i limiti di cui all’art. 108, c. 2 del Tuir, e cioè pari:
    • all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni;
    • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a 50 milioni;
    • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni.

Per quanto concerne gli omaggi a clienti di beni la cui produzione o scambio è oggetto dell’attività d’impresa, è necessario:

  • individuare il valore di mercato dell’omaggio: se non superiore a € 50,00 trattasi di “piccolo omaggio”, se superiore a € 50,00 trattasi di spese di rappresentanza;
  • individuare il costo di produzione sostenuto dall’impresa che rappresenterà il quantum deducibile.

Invece, il costo d’acquisto degli omaggi ai lavoratori dipendenti è deducibile come spesa per prestazione di lavoro (ex art. 95 del Tuir) in quanto rappresenta una retribuzione per il lavoratore. Allo stesso modo, tali omaggi non verranno tassati in busta paga al dipendente se, unitamente agli altri fringe benefits, non verrà superato il limite di € 516,46 (art. 112 D.L. 104/2020). Viceversa, tutto quanto erogato (e non solo la quota eccedente) concorrerà a formare il reddito del dipendente.

Ripercorriamo a questo punto la normativa dell’imposta sul valore aggiunto.
In primo luogo, l’Iva sugli omaggi a clienti di beni non oggetto dell’attività d’impresa si applica secondo i criteri seguenti:

  • è interamente detraibile se il valore unitario non è superiore a € 50,00 (art. 19-bis-1, c.1, lett. h), D.P.R. 633/1972);
  • è interamente indetraibile se il valore unitario è superiore a € 50,00.

In secondo luogo, l’Iva sugli omaggi a clienti di beni oggetto dell’attività d’impresa sarà interamente detraibile, non trovando applicazione il limite dell’art. 19 bis-1, c. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972 (circ. 16.07.1998, n. 188/E, paragrafo 6).
In terzo luogo, l’Iva sugli omaggi ai lavoratori dipendenti è, stando alla tesi prevalente, interamente indetraibile (risoluzione n. 666305/1990) in caso di beni non rientranti nell’attività d’impresa e interamente detraibile in caso di beni la cui produzione e/o scambio rientra nell’attività dell’impresa.

Facciamo infine un breve cenno all’istituto della rivalsa che, ai sensi dell’art. 18, c. 3 D.P.R. 633/1972, non è obbligatoria per le cessioni di cui all’art. 2, c. 2, n. 4) D.P.R. 633/1972 e cioè per le cessioni a titolo gratuito.
L’operazione di vendita senza rivalsa Iva di beni prodotti e/o scambiati dall’impresa può essere certificata alternativamente con le seguenti modalità:

  • mediante l’emissione di un’“autofattura per omaggi” che dovrà indicare il prezzo d’acquisto dei beni ceduti, l’aliquota Iva applicabile e la relativa imposta;
  • mediante la predisposizione di un registro degli omaggi sul quale verranno annotati i prezzi d’acquisto dei beni ceduti gratuitamente riferiti alle cessioni effettuate giorno per giorno.

Qualora invece si intendesse effettuare la rivalsa, dovrà essere emessa una normale fattura con l’indicazione che trattasi di “cessione per omaggi”.

L’IVA NELLE PRESTAZIONI DI TRASPORTO AEREO

Per approfondire il trattamento IVA delle prestazioni di trasporto aereo è necessario distinguere se la compagnia aera è italiana oppure straniera. Quanto la compagnia è stabilita in Italia, anche per mezzo di una stabile organizzazione, la stessa è considerata italiana, altrimenti è considerata straniera. La semplice nomina di un rappresentante fiscale italiano oppure l’identificazione diretta non sono elementi che consentono di considerare italiana una compagnia aerea.

Caso di compagnia aerea italiana

Quando l’emissione del biglietto aereo è effettuata da una compagnia aerea italiana, l’impresa o il professionista acquirente non deve porre in essere alcun adempimento ai fini dell’Iva. All’impresa o al professionista è sufficiente l’e-ticket emesso dalla compagnia aerea per dedurre il costo dal proprio reddito, senza necessità di richiedere l’emissione della fattura (risoluzione A.d.E. 349/E/2007).

E’ necessario distinguere le seguenti situazioni:

  1. per i voli interni, il corrispettivo deve essere assoggettato ad Iva con l’aliquota del 10%;
  2. per i voli esteri, l’operazione è fuori dal campo di applicazione dell’Iva italiana;
  3. per i voli misti, il 38% del corrispettivo dovrà essere considerata come “non imponibile Iva” ex art. 9, comma 1, n. 1) D.P.R. 633/1972, mentre il 62% del corrispettivo dovrà essere considerato come “fuori campo Iva” ex art. 7-quater, comma 1, lett. b), D.P.R. 633/1972.

Per l’impresa o il professionista acquirente del biglietto aereo l’IVA è sempre oggettivamente indetraibile ai sensi dell’19-bis1, lettera e) del D.P.R. 633/1972.

Caso di compagnia aerea straniera

Se l’acquisto del biglietto aereo è effettuato da una compagnia straniera le cose di complicano; è sempre necessario distinguere i seguenti casi:

  1. in caso di voli interni, il corrispettivo deve essere assoggettato ad Iva con l’aliquota del 10%;
  2. in caso di voli esteri, l’operazione non rileva ai fini Iva in Italia;
  3. in caso di voli misti, l’operazione rileva ai fini Iva in Italia per il 38% del corrispettivo.

Nei casi b) e c) (voli esteri e voli misti), ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972, il debitore dell’imposta non è la compagnia aerea, ma il soggetto passivo Iva che ha acquistato il biglietto; quindi, in questi casi, l’impresa o il professionista dovrà:

  1. se la compagnia estera è stabilita in un Paese extra-Ue, emettere autofattura con applicazione dell’Iva del 10% per i voli interni, oppure con indicazione del regime di non imponibilità sul 38% del corrispettivo, per i voli misti;
  2. integrare (cd. “reverse charge”) la fattura emessa dalla compagnia estera stabilita in altro Paese Ue, con applicazione dell’Iva del 10%, per i voli interni, oppure con indicazione del regime di non imponibilità sul 38% del corrispettivo, per i voli misti. In particolare, in questo secondo caso, la parte nazionale, pari al 38% del corrispettivo, dovrà essere considerata come “non imponibile Iva” ex art. 9, comma 1, n. 1) D.P.R. 633/1972, la parte estera, pari al 62% del corrispettivo, dovrà essere considerata come “fuori campo Iva” ex art. 7-quater, comma 1, lett. b), D.P.R. 633/1972. Dal 1° gennaio 2019 tale procedura ha continuato ad essere gestita in forma analogica, in quanto la controparte dell’operazione è un soggetto non stabilito in Italia, quindi non tenuto alla fatturazione elettronica. Di conseguenza, l’operazione dovrà esser riepilogata nel c.d. “esterometro”.

Questi adempimenti devono essere posti in essere indipendentemente dal fatto che la compagnia straniera abbia emesso l’e-ticket o un biglietto cartaceo (in tal caso trova applicazione l’autofattura).

Per l’impresa o il professionista acquirente del biglietto aereo l’IVA è sempre oggettivamente indetraibile ai sensi dell’19-bis1, lettera e) del D.P.R. 633/72.

Dichiarazione integrativa a favore, note operative

Il credito derivante dal minore debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore del contribuente”, presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva, deve essere indicato:

  • nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa;
  • in relazione a tutte le tipologie di dichiarazioni (redditi, IRAP, IVA e sostituti d’imposta).

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 193/2016, non è più prevista l’indicazione, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, dell’ammontare del credito eventualmente già utilizzato in compensazione.

Ad esempio, se nel 2017 viene presentata la dichiarazione integrativa di UNICO 2015, relativa al periodo d’imposta 2014, dalla quale emerge un credito, i dati richiesti dovranno essere indicati nel modello UNICO 2018, relativo al periodo d’imposta 2017, in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nota di credito anche senza certezza dell’infruttuosità della procedura (con calma)!

Tra le diverse misure nella bozza del c.d. decreto agosto”, che in base a quanto annunciato ieri dal Ministro dell’Economia Gualtieri dovrebbe arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri, si registra la nuova disciplina dell’art. 26 del DPR 633/72, che si connota per garantire una maggiore certezza circa il momento di emissione delle note di variazione nelle ipotesi di procedure concorsuali e con ciò, probabilmente, ponendo fine agli annosi dibattiti sul tema. Con un decisivo mutamento di indirizzo, la modifica interverrebbe ispirandosi – per certi versi – a quanto introdotto, per breve periodo (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016), dall’art. 1 comma 126 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

Per effetto dell’intervento legislativo, la disciplina delle note di variazione nelle ipotesi di procedure concorsuali, espunta dal comma 2, sarebbe inserita nel nuovo comma 4, in base al quale il diritto del cedente/prestatore di portare in detrazione (art. 19 del DPR 633/72) l’IVA corrispondente alla variazione (di cui al comma 2) troverebbe applicazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, ad opera del cessionario/committente, in primo luogo, “a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale” o dalla data del decreto che omologa un adr (art. 182-bis del RD 267/42; cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 31/2014), o da quella di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato (art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42).
A tali fini, in base al nuovo comma 11 (con previsione in linea con quanto disposto, per altre ragioni, dall’art. 101 comma 5 del TUIR), il debitore si considererebbe assoggettato alla procedura dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la LCA o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.

In base al modificato comma 5 secondo periodo, inoltre, nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4 lett. a), l’obbligo di registrazione della variazione per il cessionario non troverebbe applicazione.

Per comprendere l’impatto della novità legislativa – che in questa sede si condivide – si ricorda che il momento di emissione della nota di variazione è oggetto di interpretazioni opposte: l’una maggioritaria, verso la quale da sempre si attesta la prassi amministrativa, che lo ricollega alla “definitiva infruttuosità” della procedura; l’altra minoritaria, invece, che lo anticipa alla “ragionevole certezza” che il credito non potrà essere incassato (cfr. C.T. Prov. di Vicenza n. 145/2/2019, Corte Ue causa C-246/16, Norma di comportamento AIDC n. 192/2015 ).
L’infruttuosità della procedura, secondo l’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi di fallimento, sussiste alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto (art. 110 del RD 267/42), ovvero, in assenza del piano, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura (ex multis, circ. Min. Finanze n. 77/2000, risposte Agenzia Entrate nn. 33/2020 e 192/2020, circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2017 e Cass. n. 1541/2014).

Con riferimento al concordato preventivo, ai fini dell’infruttuosità, occorre aver riguardo, oltre al decreto di omologazione definitivo, anche al momento in cui il debitore adempie agli obblighi assunti in sede di concordato, poiché, fino a questa data, è possibile la risoluzione del concordato e l’apertura del fallimento. In caso di liquidazione coatta amministrativa, invece, è necessario il decorso dei termini ex art. 213 L. fall.

L’intervento legislativo si pone apertamente in senso contrario alla prassi amministrativa e recepisce una soluzione che ricollega la variazione al momento in cui il debitore (cessionario/committente) è “assoggettato” alla procedura, ossia alla sua apertura.
La modifica verrebbe dotata anche di efficacia “retroattiva”, trovando applicazione alle procedure in corso, con ciò confermando l’intentio legis di dirimere le controversie sul tema. L’art. 26 comma 4 lett. a) e comma 5, secondo periodo del DPR 633/72, nel testo risultante dalle modifiche, infatti, si applicherebbe anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della norma.
Il comma 4 legittima la variazione di cui al comma 2 – oltreché nell’ipotesi di procedure esecutive individuali infruttuose (lett. b) – “in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso”. A tal fine, il credito si considera di modesta entità quando ammonta a un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (art. 27 comma 10 del DL 185/2008 conv. L. 2/2009) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Anche sotto tale profilo la nuova disciplina, quindi, è allineata all’art. 101 comma 5 del TUIR (circ. Assonime n. 5/2016).

In base al nuovo comma 6, infine, nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applicherebbe la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di registrazione cui al comma 5 avrebbe diritto di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione in aumento.

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO
[ALFA] (di seguito istante) ha esposto la questione qui di seguito sinteticamente riportata.
L’istante ha eseguito forniture di merce in favore della [BETA] emettendo fatture, nel […] e nel […], per complessivi […] (di cui […] per IVA).
Con sentenza n. […] del 2017 il […] ha dichiarato il fallimento della [BETA] .
L’istante ha presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare, dichiarata inammissibile dal Giudice delegato in quanto proposta oltre il termine di cui all’articolo 101, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito legge fallimentare o L.F.).
L’istante chiede se sia possibile emettere nota di variazione in diminuzione di imponibile ed IVA ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione alle fatture emesse nei confronti della fallita [BETA] e non incassate.  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l’istante ritiene legittima l’emissione di note di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione alle fatture emesse nei confronti della società fallita e non incassate, nonostante il citato provvedimento di esclusione dal passivo fallimentare.
In merito, osserva che nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è stato previsto, con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 1°gennaio 2017, il diritto del cedente/prestatore di emettere note di variazione già a partire dalla data in cui il cessionario/committente viene assoggetto alla procedura concorsuale, senza dover attendere la conclusione della stessa. Secondo l’istante, il presupposto per l’emissione della nota di variazione non è, dunque, l’esito dell’insinuazione allo stato passivo del debitore, ma l’avvio della procedura concorsuale.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La soluzione interpretativa prospettata dall’istante non è condivisibile in quanto, in particolare, sembra fare riferimento alle modifiche all’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 apportate dall’articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Tali modifiche, tuttavia, non hanno mai esplicato i propri effetti perché soppresse dall’articolo 1, comma 567, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prima della loro applicabilità.
L’articolo 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, dispone che “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25″. 
Per quanto attiene, in particolare, all’ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, dell’importo fatturato,appaiono dirimenti i chiarimenti forniti dalla circolare n. 77/E del 17 aprile 2000, la quale ha puntualizzato come la richiamata circostanza del mancato pagamento venga giuridicamente ad esistenza “…allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte,per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo…”.
Il documento di prassi rileva come “Il verificarsi di tale evento postula, quindi,in via preventiva, da un lato l’acclarata insolvenza dell’importo fatturato e l’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, dall’altro – si sottolinea in modo inequivoco – la necessaria partecipazione del creditore al concorso…”.
Definita preliminarmente nella necessaria partecipazione alla procedura il presupposto che legittima, in astratto, il creditore alla variazione in diminuzione, si evidenzia come, in concreto, il diritto alla variazione sia subordinato alla”infruttuosità” delle procedure esecutive individuali o concorsuali, e non al mero avvio delle stesse.
Con diversi documenti di prassi (cfr. per tutti la citata circolare n. 77/E del 2000 e la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017) l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la condizione di infruttuosità della procedura concorsuale si realizza alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale oppure, in assenza, di quello per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento.  

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO
[ALFA] (di seguito istante) ha esposto la questione qui di seguito sinteticamente riportata.
L’istante ha eseguito forniture di merce in favore della [BETA] emettendo fatture, nel […] e nel […], per complessivi […] (di cui […] per IVA).
Con sentenza n. […] del 2017 il […] ha dichiarato il fallimento della [BETA] .
L’istante ha presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare, dichiarata inammissibile dal Giudice delegato in quanto proposta oltre il termine di cui all’articolo 101, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito legge fallimentare o L.F.).
L’istante chiede se sia possibile emettere nota di variazione in diminuzione di imponibile ed IVA ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione alle fatture emesse nei confronti della fallita [BETA] e non incassate.  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l’istante ritiene legittima l’emissione di note di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione alle fatture emesse nei confronti della società fallita e non incassate, nonostante il citato provvedimento di esclusione dal passivo fallimentare.
In merito, osserva che nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è stato previsto, con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 1°gennaio 2017, il diritto del cedente/prestatore di emettere note di variazione già a partire dalla data in cui il cessionario/committente viene assoggetto alla procedura concorsuale, senza dover attendere la conclusione della stessa. Secondo l’istante, il presupposto per l’emissione della nota di variazione non è, dunque, l’esito dell’insinuazione allo stato passivo del debitore, ma l’avvio della procedura concorsuale.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La soluzione interpretativa prospettata dall’istante non è condivisibile in quanto, in particolare, sembra fare riferimento alle modifiche all’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 apportate dall’articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Tali modifiche, tuttavia, non hanno mai esplicato i propri effetti perché soppresse dall’articolo 1, comma 567, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prima della loro applicabilità.
L’articolo 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, dispone che “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25″. 
Per quanto attiene, in particolare, all’ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, dell’importo fatturato,appaiono dirimenti i chiarimenti forniti dalla circolare n. 77/E del 17 aprile 2000, la quale ha puntualizzato come la richiamata circostanza del mancato pagamento venga giuridicamente ad esistenza “…allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte,per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo…”.
Il documento di prassi rileva come “Il verificarsi di tale evento postula, quindi,in via preventiva, da un lato l’acclarata insolvenza dell’importo fatturato e l’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, dall’altro – si sottolinea in modo inequivoco – la necessaria partecipazione del creditore al concorso…”.
Definita preliminarmente nella necessaria partecipazione alla procedura il presupposto che legittima, in astratto, il creditore alla variazione in diminuzione, si evidenzia come, in concreto, il diritto alla variazione sia subordinato alla”infruttuosità” delle procedure esecutive individuali o concorsuali, e non al mero avvio delle stesse.
Con diversi documenti di prassi (cfr. per tutti la citata circolare n. 77/E del 2000 e la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017) l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la condizione di infruttuosità della procedura concorsuale si realizza alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale oppure, in assenza, di quello per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento.  

Saldi, contabili disponibili e per valuta

Il conto corrente permette all’azienda di gestire al meglio tutti i flussi di incassi e pagamenti relativi ai propri clienti, fornitori e dipendenti. Il tutto nei limiti del saldo del conto corrente, o nei limiti del fido concesso dalla banca, ed aggiungo, nei limiti del saldo disponibile. Ma che cosa è il saldo disponibile e perché è così importante? Può essere di 3 tipologie:
1 – Saldo contabile, che è anche il più facile da capire: è quello che contabilmente risulta in quel momento, il risultato della somma algebrica delle operazioni registrate sul conto fino a un certo momento.
2 – Saldo disponibile è quello che può essere speso, che può essere effettivamente utilizzato per pagamenti e per prelievi: è come se fosse dentro le nostre tasche e ne potessimo fare quello che vogliamo. Attenzione: è la voce più importante delle 3 (vedere esempio).
3 – Saldo per valuta (detto anche saldo liquido): è quello sul quale vengono pagati (saldo a credito) o addebitati (saldo a debito) gli interessi.
Ed ecco l’esempio. Vado in banca e verso i soliti € 900 in contanti, un assegno circolare emesso da altra banca di € 10.000 euro e un assegno bancario tratto, emesso su altra banca, sempre di € 10.000 (vedere tabella in allegato). In data 23.11.2020, il mio saldo disponibile e quindi spendibile sarà di € 900, mentre per gli altri 2 assegni dovrò aspettare: 3 giorni lavorativi per l’assegno circolare e 4 giorni lavorativi per l’assegno bancario.
Quindi € 900iniziano a produrre interessi da subito ma si possono anche spendere da subito; l’assegno circolare inizia a produrre interessi dal 24.11, ma si può spendere solo il 26.11; infine l’assegno di bancario comincia a produrre interessi dal 26.11 e si può spendere solo dal 27.11. Per completezza, faccio notare che nel calcolo dei giorni, sia di valuta che di disponibilità, non si considerano il sabato, la domenica e le feste infrasettimanali.
Tutto questo cosa vuol dire e perché è importante capirlo? Vuol dire che se utilizziamo prima della disponibilità quelle somme, è come se utilizzassimo denari che non sono nostri ma della banca: è come se ci facessimo prestare dalla banca questa somma, con addebito di interessi e penali pesanti, come per esempio la famigerata commissione di istruttoria veloce (CIV). Ecco perché è così importante tenere sotto controllo il saldo disponibile del conto corrente. Le condizioni sui versamenti praticate dalla banca sono sul Documento di sintesi.

Inps, CONTRIBUTI FISSI PAGATI NEI TERMINI

https://unioneartigiani.it/coronavirus/inps-errati-avvisi-di-regolarizzazione-per-le-proroghe-durc/

Segnaliamo che si sta verificando una problematica generata dall’Inps in relazione ad alcune richieste di Durc.

In virtù dell’art. 18 D.M. 08/04/2020 n. 23 i contributi fissi la cui scadenza era in precedenza prevista al 16/05/2020 sono stati prorogati al 16/09/2020, per cui molti imprenditori che hanno visto ridursi il proprio fatturato a causa dell’emergenza Covid-19, aderendo a tale possibilità e non hanno versato tali contributi, si vedono ora arrivare, una volta inviata la richiesta di Durc, un errato “invito a regolarizzare” da parte dell’Inps.

Se la non regolarità del Durc è causata da questo mancato pagamento, per ovviare a questo problema consigliamo la seguente procedura:

I contribuenti iscritti alla gestione commercianti e artigiani che necessitano dell’attestazione di regolarità contributiva (Durc) e che si sono avvalsi della proroga al 16/09/2020 per il versamento dei contributi fissi relativi al I° trimestre 2020, sono invitati ad inoltrare, tramite cassetto bidirezionale, una dichiarazione di responsabilità come da modello qui allegato (AP17_AttoNotorio), corredata da copia di valido documento di riconoscimento, attestante la sussistenza dei requisiti per avvalersi della sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 prevista dall’articolo 18 del DL 23/2020.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI ED ASSISTENZA CONTATTARE IL PROPRIO CONTABILE DI RIFERIMENTO DELL’UNIONE ARTIGIANI.