GGETTO: Istanza di interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. XY – Articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Articolo 62 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Con istanza di interpello del 6 maggio 2002, inoltrata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e indirizzata alla Direzione Regionale per la …, il Sig. XY ha chiesto un parere in merito all’esatta applicazione dell’art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente “incentivi per l’incremento dell’occupazione” e dell’art. 62 del Tuir approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente “spese per prestazioni di lavoro”.
QUESITO
Il Sig. XY intende instaurare, nella sua qualità di titolare di una impresa artigiana, un rapporto di lavoro dipendente con il figlio maggiorenne, di età superiore ai 25 anni, e non convivente.
Chiede, pertanto, di conoscere se tale rapporto di lavoro rientri o meno tra i casi di preclusione individuati dall’art. 62 del Tuir e, conseguentemente:
1. se siano ammesse in deduzione le spese a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dal figlio;
2. se debba operare, su tale compenso, le ritenute fiscali.
Chiede, inoltre, di sapere se possa beneficiare, relativamente a tale assunzione, del credito di imposta di cui all’art. 7 della l. n. 388 del 2000.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che il rapporto di lavoro instaurato con il figlio maggiorenne non rientri tra i casi di preclusione previsti dall’art. 62 del Tuir e, pertanto, ritiene di poter dedurre le spese a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dal figlio ed operare le ritenute fiscali sul compenso erogato.
Conseguentemente, ritiene di poter usufruire del credito di imposta di cui all’art. 7 della legge n. 388 del 2000.
RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AL CONTRIBUENTE ISTANTE
L’art. 62, comma 2, del Tuir, stabilisce che non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta, tra gli altri, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro, precisando che tali compensi, proprio perché non ammessi in deduzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei percipienti.
Come risulta dalla relazione ministeriale al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l’indeducibilità stabilita per i compensi dei figli minori è prevista non perché si tratta di persone per le quali può spettare la detrazione per carichi di famiglia, bensì per evitare artificiose manovre di contrazione degli utili con conseguente erosione della materia imponibile.
Tale indeducibilità ha carattere sostanziale, nel senso che è fatto divieto all’imprenditore di dedurre in sede di determinazione del reddito di impresa le somme corrisposte a titolo di compenso per il lavoro dei figli minori.
Attesa la specificità del riferimento normativo ai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro, sembra potersi desumere una tassatività della previsione della disposizione stessa.
Di conseguenza, si ritiene che la disposta esclusione non valga per i figli, affidati o affiliati maggiorenni e non permanentemente inabili al lavoro, nonché per gli altri parenti ivi non indicati, con la conseguenza che i compensi a costoro spettanti sono deducibili subordinatamente alla loro registrazione nel libro paga e nel libro matricola ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori effettivamente versati.
Tutto ciò considerato, in relazione al primo quesito proposto, questa Agenzia ritiene che l’istante possa dedurre, ricorrendo le condizioni sopra citate, il compenso del lavoro prestato dal figlio maggiorenne e debba conseguentemente operare sul predetto compenso le ritenute fiscali.
Relativamente al secondo quesito, si fa presente che l’art. 7 della legge n. 388 del 2000 prevede il riconoscimento di un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1°ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
In particolare, il comma 5 dell’art. 7 stabilisce che il credito di imposta è concesso a condizione che i lavoratori assunti nel periodo agevolato:
1. siano di età uguale o superiore a 25 anni e non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei 24 mesi antecedenti la data di assunzione;
2. siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 indipendentemente dal verificarsi della condizione sub 1.
Nulla dice la norma sulla possibilità di agevolare l’assunzione dei familiari.
Considerato, però, che l’assunzione del figlio maggiorenne (di età superiore ai 25 anni) rileva ai fini della determinazione del reddito, allo stesso modo essa dà luogo ad una fattispecie rilevante anche ai fini dell’agevolazione di cui all’art. 7 della legge n. 388 del 2000.
In virtù di quanto affermato, il contribuente istante ha diritto ad usufruire del credito di imposta di cui al citato art. 7.
Si fa presente, peraltro, che il d.l. n. 138 dell’ 8 luglio 2002, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ha posto dei limiti all’operare dell’agevolazione.
In particolare, l’art. 5, comma 1, del citato decreto stabilisce che le agevolazioni concesse nella forma del credito di imposta possono essere fruite nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, delle autorizzazioni di spesa, ovvero delle previsioni di minori entrate.
Stabilisce, inoltre, che i soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all’esaurimento delle risorse finanziarie.
In applicazione di quanto previsto dal suddetto articolo 5, è intervenuto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1°agosto 2002, fissando le modalità per il controllo dei flussi e il tetto di risorse disponibili per il 2002.
Tale decreto, con riferimento alle modalità di controllo ha previsto la presentazione di una istanza di autorizzazione al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, e, contestualmente, ha fissato il limite massimo di spesa nella misura di € 652.138.210,00 relativamente all’esercizio finanziario 2002.
Accertato, alla data del 29 luglio 2002, che il suddetto limite è stato già raggiunto per il 2002 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato, il 1°agosto 2002, un altro decreto per la comunicazione dell’esaurimento delle risorse disponibili.
In considerazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l’anno in corso, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con circolare n. 73 del 3 settembre 2002, escludendo la possibilità di fruire del credito d’imposta i cui presupposti si siano realizzati successivamente al 30 giugno 2002.
Tuttavia, l’art. 2 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, ha successivamente riattivato il bonus assunzioni per i crediti maturati nel periodo luglio-dicembre 2002, limitatamente agli incrementi occupazionali realizzati alla data del 7 luglio 2002.
In particolare, ha stabilito che, ai fini del credito, rilevano le nuove assunzioni fatte entro il 7 luglio mentre gli incrementi della base occupazionale realizzati dall’8 luglio al 31 dicembre fanno maturare il bonus solo se le nuove assunzioni non fanno superare la base occupazionale di riferimento fissata al 7 luglio.
Pertanto, le assunzioni effettuate tra l’8 luglio e il 31 dicembre 2002 rilevano solo se l’incremento mensile dei dipendenti non supera la misura massima dell’incremento rilevato al 7 luglio.
Il credito maturato da luglio a dicembre, inoltre, in virtù del disposto dell’ultima parte dell’art. 2 del d.l. n. 209, potrà essere utilizzato solo a decorrere dal 1°gennaio 2003 e in quote mensili non superiori ad un terzo della somma totale maturata.
Tutto ciò premesso, questa Agenzia ritiene che il contribuente istante possa godere del credito di imposta di cui all’art. 7 della l. n. 388 del 2000 relativamente all’assunzione del figlio maggiorenne (di età superiore ai 25 anni) se, con tale assunzione, non viene superata la misura massima di incremento occupazionale rilevata alla data del 7 luglio 2002.
In tal caso il credito di imposta maturato tra il 1°luglio ed il 31 dicembre 2002 potrà essere utilizzato a decorrere dal 1°gennaio 2003 in quote costanti non superiori ad un terzo del totale.
La risposta di cui alla presente Risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale per la …, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.