Python: data

Semplice esempio di trattamento date in Python:

# Data e ora di oggi

order_date = datetime.now()

# Aggiungiamo 15 giorni
order_due = order_date + timedelta(days=15)

# Formattiamo in formato stringa all’occorrenza

order_due_date = order_due.strftime(“%Y-%m-%d”)

# Inviamo l’output a schermo

print(order_due_date)

# Output

2019-07-19

Rilevazione imposta sostitutiva TFR

Il prossimo 18 dicembre scadrà il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione del TFR maturata nel 2017. Al fine di approfondire i diversi aspetti dell’adempimento, nell’edizione di Euroconferencenews di lunedì prossimo verrà pubblicato un apposito contributo collegato a una specifica Scheda di studio di Dottryna. Il presente articolo si sofferma sugli aspetti contabili dell’obbligo.

L’articolo 2120 cod. civ. prevede che: “Il trattamento di fine rapporto, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.”

L’articolo 11 del D.Lgs. 47/2000 prevede, a sua volta, che sulla rivalutazione (incremento) effettuata è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17% (la misura, ai sensi dell’articolo 1, comma 623, della L. 190/2014, si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, in precedenza, l’imposta era pari all’11%).

L’imposta va versata con modello F24 in due scadenze:

  • la prima il 16 dicembre dell’anno in corso, quale acconto (codice tributo 1712);
  • la seconda il 16 febbraio dell’anno successivo, quale saldo (codice tributo 1713).

L’imposta sostitutiva riduce l’ammontare del fondo TFR, che verrà, quindi, erogato al dipendente al netto, in modo che la quota di rivalutazione risulti già tassata.

Si supponga il caso di un’azienda con meno di 50 dipendenti.

Contabilmente occorrerà dapprima registrare il versamento in acconto dell’imposta sostitutiva da effettuarsi nel mese di dicembre (per il 2017 in data 18/12 essendo il giorno 16 un sabato); in particolare, la rilevazione sarà la seguente:

Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp)                    a          Banca c/c (sp)                         600,00

Alla fine dell’esercizio, va rilevato l’accantonamento TFR dell’anno comprensivo della rivalutazione.

In questo caso la rilevazione contabile apparirà come segue:

Accantonamento TFR (ce)     a     Diversi                                                                             14.100,00

                                             a           Fondo TFR (sp)                                                13.200,00

                                           a           Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp)               900,00

Successivamente, in febbraio, all’atto del versamento del saldo dell’imposta di rivalutazione, verrà rilevata la seguente scrittura, stornando sostanzialmente il valore in acconto:

Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp)                    a          Banca c/c (sp)                         300,00

Potrebbe verificarsi il caso in cui l’acconto d’imposta versato si rilevi superiore al saldo a debito a fine esercizio. In questo caso la scrittura farà emergere nel conto Erario c/ritenute lavoratori dipendenti un credito. Tale eccedenza potrà essere utilizzata direttamente in compensazione al momento della compilazione e presentazione del modello F24.

Si supponga che l’importo dell’imposta sostitutiva da rilevare al 31/12 sia pari a 750,00 euro e che in dicembre sia stato versato un acconto pari a 925,00; la differenza tra i due importi, pari ad euro 175,00 costituirà un credito nei confronti dell’Erario utilizzabile, come detto, in compensazione. Le scritture contabili saranno le seguenti:

Accantonamento TFR (ce)      a          Diversi                                                                       15.000,00

                                               a          Fondo TFR (sp)                                                      14.250,00

                                               a          Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp)         750,00

All’atto dell’utilizzo del credito dell’imposta sostitutiva, ad esempio per il versamento dell’Iva, si eseguirà la seguente scrittura contabile:

Erario c/Iva (sp)                            a         Diversi                                                                    1.000,00

                                                    a         Banca c/c (sp)                                              825,00

                                                    a         Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp)      175,00

Non si procederà in questo caso al versamento del saldo.

Nuove specifiche tecniche per le Fatture Elettroniche: da 4 maggio 2020 si cambia!

Dal prossimo 4 maggio 2020 sarà utilizzabile lo schema di predisposizione delle fatture elettroniche e delle note di variazione previsto dalle nuove specifiche tecniche approvate con un provvedimento pubblicato ieri sera dall’Agenzia delle Entrate. Il Sistema di Interscambio accetterà ancora i documenti elettronici predisposti con le precedenti specifiche – attualmente utilizzate – solo sino al 30 settembre 2020. Le novità più significative, apportate su istanza degli operatori e delle associazioni di categoria, concernono, in particolare, le codifiche “Tipo Documento” e “Natura”, che saranno maggiormente rispondenti alle fattispecie previste dalla normativa fiscale.

Quanto alla tipologia del documento, è previsto un codice peculiare per i diversi tipi di integrazione della fattura:
– integrazione fattura a seguito di reverse charge interno (TD16);
– integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero (TD17);
– integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari (TD 18);
– integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72 (TD 19).

Con riferimento all’autofattura si segnala l’introduzione del codice TD21, usabile in caso di “splafonamento”, mentre nell’ipotesi di estrazione di beni da depositi IVA si potrà scegliere fra il codice TD23 o TD22, a seconda che sia o meno previsto il versamento dell’imposta.

Se il soggetto passivo dovrà emettere una fattura differita (art. 21 comma 4 lettera a) del DPR 633/72) o “super differita” (art. 21 comma 4, lettera b) del DPR 633/72), avrà modo di indicare, nel campo “Tipo Documento”, rispettivamente i codici TD24 e TD25.
È, infine, prevista anche una codifica particolare – TD26 – per la cessione di beni ammortizzabili e per i passaggi interni.

Molte novità attengono anche i codici che identificano la natura dell’operazione, che devono essere indicati laddove nel campo “Aliquota” sia riportato il valore zero.
Per quanto concerne le operazioni non soggette il codice N2.1 identificherà le operazioni elencate negli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72, mentre tutte le altre saranno comprese all’interno della codifica N2.2.
Molte anche le scelte riferite alle operazioni non imponibili. In particolare sarà effettuata la distinzione fra:
– esportazioni (N3.1);
– cessioni intracomunitarie (N3.2);
– cessioni verso San Marino (N3.3);
– operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4);
– operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento (N3.5);
– altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).

Novità interesseranno anche le ipotesi di inversione contabile, essendo state introdotte diverse opzioni in relazione alla cessione di rottami (N6.1), alla cessione di oro e argento (N6.2), al subappalto nel settore edile (N6.3), alla cessione di fabbricati (N6.4), ecc…

Non può cogliere di sorpresa, invece, l’ennesimo rinvio, operato dall’Agenzia delle Entrate, del termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici. Così come già accaduto, più volte, nei mesi scorsi, anche in questa occasione si è reso necessario un ampliamento del periodo transitorio di adesione, che ora viene prorogato sino al 4 maggio 2020, per effetto del provvedimento pubblicato ieri dall’Agenzia.

Si tratta di una misura, per certi versi, inevitabile posto l’evidente contrasto fra una procedura che comporterebbe, in assenza di adesione, la memorizzazione dei soli “dati fattura”, con conseguente eliminazione delle indicazioni previste dall’art. 21 comma 2 lettera g) del DPR 633/72 (“natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”) e una disposizione, l’art. 14 del DL 124/2019, in base alla quale i file delle fatture elettroniche transitati mediante Sistema di Interscambio devono essere memorizzati – nella loro interezza – sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o fino alla definizione di eventuali giudizi.

Il servizio di consultazione resterà, quindi, ancora fruibile, sino al 4 maggio 2020, anche ai soggetti che non abbiano manifestato alcuna scelta, mentre, grazie al provvedimento approvato ieri, i consumatori finali che abbiano già aderito, potranno consultare, a partire dal 1° marzo, le proprie fatture ricevute.

Si evidenzia, infine, che il servizio di consultazione deve essere tenuto distinto rispetto a quello di conservazione delle fatture elettroniche, anch’esso offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate; quest’ultimo, infatti, consente di adempiere agli obblighi previsti dall’art. 3 del DM 17 giugno 2014. A tal proposito si ricorda che il prossimo 2 marzo 2020 scadrà il termine per concludere il processo di conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al 2018.

Compensazioni, solo se presentata la dichiarazione e dopo 10 giorni se l’importo compensato con F24 telematico è superiore a 5000 euro

Il decreto collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. 124/2019) ha introdotto una nuova stretta finalizzata a contrastare frodi e illeciti.

Se il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 vuole agevolare i controlli, è già evidente l’impatto sulle tasche delle piccole partite Iva italiane. La norma in commento ha infatti allineato i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette a quelli già vigenti per i crediti derivanti dalle dichiarazioni Iva.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 31.12.2019, n. 110/E, ha chiarito che, oltre l’Iva, le imposte interessate dall’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito per le compensazioni sono le imposte sostitutive, le imposte sui redditi e addizionali e l’Irap. I contribuenti prima di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, crediti superiori a 5.000 euro, hanno il duplice obbligo di attendere il 10° giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito e di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La norma si applica anche ai soggetti non titolari di partita Iva che, per utilizzare i crediti in compensazione mediante delega F24, dovranno utilizzare i sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
È stata prevista una specifica disciplina sanzionatoria da applicare alle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020 nei casi in cui venga individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili. Se a seguito delle attività di controllo i crediti indicati nei modelli F24 risultano in tutto o in parte inutilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che l’ha trasmessa e applica nei confronti del contribuente una sanzione per ciascuna delega non eseguita o F24 scartato, pari al 5% dell’importo per somme fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro per importi superiori. La sanzione non viene iscritta a ruolo a titolo definitivo se il contribuente paga entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Al contrario, se il contribuente non si ravvede, la sanzione è iscritta a ruolo a titolo definitivo e la relativa cartella di pagamento può essere notificata entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione del modello.
Dalla relazione illustrativa del D.L. 124/2019, l’obbligo di presentazione della dichiarazione per le compensazioni superiori a 5.000 euro è esclusa solo per i crediti delle ritenute alla fonte. Quindi, tali crediti anche se di importo superiore a 5.000 euro possono essere compensati dal 1.01 dell’anno successivo a quello di maturazione e dunque prima del termine di presentazione del modello 770.

CU ai forfetari solo se il compenso è ordinariamente soggetto a ritenuta

La compilazione delle Certificazioni Uniche 2020 da rilasciare ai soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2019 possono presentare alcuni profili di incertezza.

Innanzitutto è bene precisare che i sostituti d’imposta che hanno corrisposto nel 2019 somme a contribuenti forfetari non devono in ogni caso rilasciare loro e trasmettere all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica 2020. Come può evincersi anche dalle istruzioni alla compilazione della CU, tale obbligo sorge quando sono state erogate somme che, in base alle regole ordinarie, avrebbero dovuto essere assoggettate a ritenuta d’acconto, ma per le quali nessuna ritenuta è stata operata per effetto della specifica disposizione di esonero prevista dal regime forfetario (art. 1 comma 67 della L. 190/2014).

Pertanto, la Certificazione Unica non deve essere rilasciata in relazione ai corrispettivi erogati a soggetti esercenti attività d’impresa, a meno che si tratti di provvigioni (ordinariamente soggette a ritenuta ai sensi dell’art. 25-bis del DPR 600/73) o di corrispettivi erogati dal condominio (ordinariamente soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 25-ter del DPR 600/73).
La Certificazione Unica, invece, deve essere sempre rilasciata per le somme costituenti, per il percipiente, redditi di lavoro autonomo professionale (ordinariamente soggette a ritenuta ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/73).

Occorre, inoltre, evidenziare che le Certificazioni Uniche 2020 riguardano le somme corrisposte nel 2019, indipendentemente dal regime contabile e fiscale applicato dal sostituto d’imposta che potrebbe, invece, determinare il concorso al reddito delle medesime somme in un periodo d’imposta diverso da quello di effettivo pagamento.

Volendo esemplificare, si consideri l’impresa Alfa in regime di contabilità semplificata con opzione per il regime delle registrazioni IVA (art. 18 comma 5 del DPR 600/73) che abbia ricevuto e registrato nel 2019 una fattura per prestazioni professionali rese da un commercialista in regime forfetario, provvedendo al pagamento del corrispettivo nel 2020. In tale ipotesi, l’impresa Alfa dovrà certificare il compenso utilizzando la Certificazione Unica 2021, riferita alle somme erogate nel 2020. Ciò vale indipendentemente dal fatto che, per il regime contabile e fiscale applicato dall’impresa, il compenso professionale concorra quale componente negativo di reddito dell’annualità 2019.

Per quanto concerne la compilazione della Certificazione Unica 2020 rilasciata a contribuenti forfetari, deve essere compilata la parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi:
– specificando la tipologia reddituale cui afferiscono le somme corrisposte (es. A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale; Q o R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio; W – corrispettivi per prestazioni relative a contratti d’appalto);
– indicando il medesimo importo nel punto 4 “Ammontare lordo corrisposto” e nel punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”;
– compilando il punto 6, nel quale va indicato, a seconda della natura delle somme, il codice 7 – erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta, oppure il codice 8 – erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito (nelle CU 2019 era contemplato il solo codice 7 – erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti).Separata indicazione delle spese anticipate in nome e per conto del cliente

Si ipotizzi che, per effetto dell’avvio di una pratica giudiziaria, l’impresa Beta abbia corrisposto nel 2019 ad un avvocato in regime forfetario la somma di 1.000 euro, di cui 800 euro a titolo di onorario professionale e 200 euro a titolo di rimborso del contributo unificato.

In sede di compilazione della CU 2020 da rilasciare al professionista, l’impresa Beta dovrà necessariamente utilizzare due moduli di certificazione indicando:
– nel primo, tipologia reddituale A, 800 euro ai punti 4 e 7, codice 7 al punto 6;
– nel secondo, tipologia reddituale A, 200 euro ai punti 4 e 7, codice 8 (trattandosi di spese anticipate in nome e per conte del cliente che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo) al punto 6.

Bonus Facciate 2020

Bonus facciate, istruzioni del Mibact per zona A e B

Percorso semplificato: una circolare dei Beni Culturali in risposta ai Comuni che non applicano il D.M. 1444/1968 sulla classificazione delle aree urbanizzate.

  • Per godere del bonus facciate, l’immobile deve rientrare nelle sole zone A e B ai sensi del D.M. 2.04.1968, n. 1444.
  • Classificazioni differenti – Tuttavia, tali denominazioni in alcuni Comuni non esistono più e sono state sostituite da altre sigle. Il Mibact (Ministero per i beni culturali), con lettera 19.02.2020, n. 4961, ha affermato che per ottenere il beneficio è necessario che gli edifici si trovino in aree che, a prescindere dalla loro classificazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal D.M. 1444/1968 (vedi oltre).
  • Zone assimilabili – Il Mibact, inoltre, ha affermato che la certificazione urbanistica richiesta dalle Entrate con la circolare n. 2/2020 (pag. 7) è indispensabile per l’assimilazione alle zone A e B solo in alcuni casi limitati, ossia quando un Comune non ha mai adottato un qualsiasi atto che abbia applicato il D.M. 1444/1968 sul proprio territorio.
    • Pertanto, il bonus è fruibile in zone assimilabili alle zone A e B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, così come risulta dalle certificazioni urbanistiche.
    • I Comuni, su richiesta del contribuente, sono tenuti a rilasciare la certificazione urbanistica richiesta dall’Agenzia delle Entrate.
  • La normativa: il D.M. 144/1968: le zone territoriali omogenee A e B:
    • zona A) – comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
    • zona B) – comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 metri cubi/metri quadri.
    • Zone escluse dal bonus – Restano escluse dal bonus facciate le spese sostenute per interventi effettuati su edifici ubicati in:
    • zona C) o assimilate: parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lett. B);
    • zona D) o assimilate: parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o assimilati.

Professionista e contratti affitto. Secondo AdE non deducibili. Ma perchè?

I canoni pagati per un immobile utilizzato con un contratto di locazione non finanziaria sono deducibili al 100% (secondo il principio di cassa), qualora lo stesso sia strumentale, ovvero al 50%, se a uso promiscuo. A tal fine, è necessario che il professionista non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione (articolo 54 del Tuir). Il regime della cedolare secca trova applicazione in relazione ai contratti di locazione aventi a oggetto immobili a uso abitativo, locati per finalità abitative, e le relative pertinenze (articolo 3 del Dlgs 23/2011). Non possono invece usufruire del regime della cedolare secca i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo, così come le locazioni concluse con conduttori che agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione (circolare 26/E del 2011). Una unità immobiliare accatastata come A/2 rientra tra le abitazioni di tipo civile. Conseguentemente, non appare possibile per un professionista dedurre i costi sostenuti per un immobile di tipo residenziale.

Medici e odontoiatri

I soggetti passivi IVA che operano in regime di PRO-RATA (art. 19-bis del DPR 633/1972) possono trovarsi nella condizione di  dover  registrare acquisti in regime di inversione contabile (art. 17 del DPR 633/1972) .

Come è noto la fattura acquisto soggetta ad l’inversione contabile o reverse charge deve essere registrata con la causale contabile “FARC” che genera automaticamente:

A) la registrazione della fattura di acquisto alla quale deve essere “fittiziamente” aggiunta l’IVA (con obbligo di annotazione sulla fattura stessa);

B) la registrazione di una fattura di vendita con IVA (che “annulla” l’IVA di cui al punto “A” e consente il rispetto degli obblighi di inversione contabile);

C) la registrazione di un giroconto che annulla le altre poste contabile generate dal reverse charge (ricavi e crediti di cui al punto “B”).

La registrazione delle fatture soggette ad inversione contabile nelle contabilita’ con IVA detraibile in prorata  puo’ determinare un minor credito IVA o anche un’IVA da versare. 

E’ il caso es. di medici che emettono fatture di vendita in esenzione di IVA. La registrazione di anche una sola fattura acquisti soggetta ad inversione contabile obbliga al versamento della relativa IVA e alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Contribuenti trimestrali speciali

Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%.

Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:

  • distributori di carburanti
  • autotrasportatori di merci conto terzi
  • esercenti attività di servizi al pubblico
  • esercenti arti e professioni sanitarie.

I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

IVA in eccesso da recuperare nelle liquidazioni periodiche

IVA in eccesso da recuperare nelle liquidazioni periodicheIl modello di comunicazione dovrebbe tenere conto degli errati versamenti mensili o trimestrali – da Eutekne

Lunedì 28 maggio 2018

    

Con il provvedimento n. 62214/2018 è stato aggiornato il modello per effettuare la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Uno degli aspetti che ancora non è stato definito, stando alla struttura del modello e alla lettura delle relative istruzioni, attiene alla possibilità di scomputare – mediante la compilazione del quadro VP – le eventuali eccedenze di versamento nelle liquidazioni periodiche successive.
Il caso che tipicamente può verificarsi è quello per cui, in conseguenza di un errore materiale, il versamento dell’IVA periodica sia diverso (ed eccedente) rispetto a quello dell’IVA dovuta per il mese o trimestre di riferimento.

La formulazione letterale dell’art. 30 comma 1 del DPR 633/72 sembrerebbe riconoscere il recupero degli importi versati in eccesso rispetto al dovuto solamente in sede di dichiarazione annuale.
La norma infatti stabilisce che “se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile (…), aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili (…), il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo” (ovvero di richiederne il rimborso alle condizioni di cui allo stesso art. 30).

Sul piano procedurale, nel modello di comunicazione delle liquidazioni, l’IVA dovuta risulta dal rigo VP6 come differenza tra l’IVA esigibile e l’IVA detratta. Nel rigo VP14, invece, viene esposto il dato relativo all’IVA da versare, in ragione di una serie di “aggiustamenti” rispetto all’importo dell’IVA dovuta.
Il più significativo di questi “aggiustamenti” è generalmente costituito dal riporto del credito del periodo precedente (rigo VP8). Le istruzioni precisano che nel rigo VP8 deve essere indicato l’ammontare dell’IVA computata in detrazione risultante dalla liquidazione precedente dello stesso anno solare (senza considerare i crediti che sono stati chiesti a rimborso o in compensazione presentando il modello TR).
Non appare, invece, possibile includere nel rigo in questione anche un eventuale versamento effettuato in eccesso nel periodo precedente a quello oggetto della comunicazione.

Se non appare possibile riportare nel quadro VP del modello comunicativo le eccedenze di versamento del soggetto passivo, tuttavia, va osservato che una siffatta possibilità era offerta dal soppresso modello di dichiarazione IVA periodica.
Il rigo VP14 (“IVA non versata, comprensiva degli interessi, o versata in eccesso risultante da dichiarazioni periodiche precedenti) sezione 2 (“crediti”) di quest’ultimo modello (approvato, da ultimo, con provv. Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2001) consentiva, mediante uno specifico campo, l’indicazione dell’IVA erroneamente versata in eccesso rispetto all’imposta dovuta risultante da una dichiarazione periodica precedente. In tale sede erano specificati anche l’importo e gli estremi del versamento periodico.

In questo modo, veniva di fatto riconosciuta la possibilità di scomputare l’eccesso di versamento relativo a un mese o trimestre, mediante compensazione “verticale”, già dal mese o trimestre successivo.Per prudenza recupero del versamento solo in dichiarazione annuale

In mancanza di un’analoga previsione nell’attuale modello di riepilogo delle liquidazioni periodiche, cautelativamente l’IVA eventualmente versata in eccedenza rispetto al dovuto potrà essere recuperata solo:
– in sede di dichiarazione IVA annuale ex art. 30 comma 1 del DPR 633/72, compilando il rigo VL30 campo 3 (si veda “Nel modello IVA 2018 irrilevanti gli omessi versamenti periodici” del 22 febbraio 2018);
– compensando “orizzontalmente” ex art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97 il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale con eventuali debiti fiscali o contributivi già a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno di imposta nel quale l’ammontare in eccesso è stato versato, salvo sia dovuta l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito.