Indicazione ISA

TRATTASI DI MERA ELABORAZIONE STATISTICA, CON MEDIE ARITMETICHE SEMPLICI, CHE PRESUME FATTI NOTI RICAVATI DA ANALISI DI DATI ELABORATI E PROVENIENTI DA ALTRO STRUMENTO STANDARDIZZATO (STUDI DI SETTORE), CONSIDERATO IN UN PERIODO TEMPORALE E PREGRESSO DI 8 E/O 9 ANNI CHE NON PESA LE PECULIARITA’ DI OGNI ANNUALITA’, CON UNA NORMALIZZAZIONE DEI REDDITI DA VERIFICARE, CHE RENDONO INCOMPRENSIBILE IL RISULTATO DELLA PAGELLA FISCALE, CHE E’ UN’ELABORAZIONE STANDARDIZZATA CON LA FUNZIONE DI REGRESSIONE CHE NON GARANTISCE L’APPARTENENZA AL SINGOLO MODELLO DI BUSINESS, IN CONTRASTO CON LA REALE ATTIVITA’ ESERCITATA CON I LIMITI RILEVATI ANCHE DAI GARANTI DEL CONTRIBUENTE. UN RISULTATO SPERIMENTALE, CHE DOVRA’ ESSERE RICALCOLATO SULLA BASE DEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI, IN UN CONTRADDITTORIO PREVENTIVO UTILE PER LA COMPRENSIONE E VERIFICA DEI DATI E DEI RISULTATI. UN ESITO CHE NON RISULTA IDONEO NE’ PER GLI EVENTUALI ADEGUAMENTI RICHIESTI, NE’ PER L’ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONTROLLO, IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA

Architetti ed Ingegneri, niente CASSA solo se lavoratori dipendenti

L’INPS fornisce i criteri generali per la corretta individuazione dell’Ente competente in materia di previdenza per i liberi professionisti che svolgano attività professionale di ingegnere o architetto, alla luce del combinato disposto dell’art. 18 co. 11 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) con l’art. 7 dello Statuto di INARCASSA, in base al quale coloro che, pur essendo iscritti all’Albo e in possesso di partita IVA, esercitino la professione di cui si tratta in maniera abituale ma non esclusiva, affiancandola ad un’attività di lavoro dipendente o, comunque, ad un’attività soggetta ad altra forma di previdenza obbligatoria:
– sono esclusi dalla possibilità di iscriversi ad INARCASSA;
– devono iscriversi alla Gestione separata INPS e versare a quest’ultima, alla stregua dei professionisti “senza Cassa”, i contributi previdenziali obbligatori sui redditi di lavoro autonomo professionale percepiti.
In particolare, la circolare in commento richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui é possibile ricondurre al concetto di “esercizio della libera professione produttivo di redditi professionali”, oltre all’espletamento delle prestazioni “riservate” ai professionisti iscritti agli Albi, anche l’esercizio di attività che, pur non soggette a riserva, presentino un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, richiedendo il ricorso alle medesime cognizioni e competenze tecniche utilizzate nell’esercizio di quest’ultima.
In considerazione di ciò – fermo restando che quanto sopra vale per gli ingegneri e architetti che intrattengano anche un rapporto di lavoro subordinato – viene proposto, in forma tabellare, un elenco di attività di lavoro autonomo, distinguendo tra:
– attività che, se svolte in aggiunta all’attività professionale “tipica”, presentando una “connessione” con la stessa (nel senso sopra evidenziato), risultano “attratte” alla professione e produttive di redditi riconducibili ai redditi professionali costituenti la base imponibile per il pagamento dei contributi obbligatori ad INARCASSA (es. attività di consulente gestionale, amministratore di condominio, consulente e programmatore informatico, amministratore di società esercenti attività tecnica e/o tecnologica od operanti nel settore edile);
– attività che, se svolte in aggiunta all’attività professionale “tipica”, non presentando alcuna “connessione” con la stessa, né risultando subordinate all’iscrizione ad un Albo, sono soggette a contribuzione alla Gestione separata, precludendo l’iscrizione a INARCASSA e determinando l’assoggettamento di tutti i redditi percepiti al prelievo contributivo a favore della suddetta Gestione (es. procacciatore d’affari e consulente commerciale, consulente bancario e assicurativo).

Trattamento contabile e fiscale di software e siti web

Il trattamento contabile e fiscale connesso all’acquisto o alla realizzazione di software e siti web aziendali è argomento di interesse corrente che è analizzato dalla Nota operativa n. 11/2015 dell’Accademia Romana di Ragioneria. La determinazione dello stesso e dei relativi oneri sostenuti, non è sempre semplice dal punto di vista operativo, richiede quindi un esame delle caratteristiche del prodotto o delle finalità dello stesso. È necessaria una iniziale distinzione tra software di base, che si sostanziano nelle procedure e nei programmi diretti al funzionamento degli elaborati (sistemi operativi: Windows, Mac Os) e software applicativi, composti da procedure e istruzioni che permettono alla macchina di eseguire determinate funzioni in grado di rispondere alle esigenze dell’utente (elaboratori di testo, database, fogli di calcolo). 

software di base sono funzionali al corretto utilizzo dell’hardware e il relativo costo di acquisto rientra tra le “Immobilizzazioni materiali” di cui al Principio contabile OIC 16, in quanto è da considerarlo unito a quello del cespite sul quale viene installato. Dal punto di vista fiscale i criteri di determinazione delle quote di ammortamentosono disciplinate dall’art 102 T.U.I.R.

software applicativi, considerati come immobilizzazioni, sono diversamente articolati. Pertanto, ai fini di una corretta imputabilità nel bilancio devono essere distinti in:

  • software acquistato a titolo di proprietà o in licenza d’uso a tempo indeterminato: deve essere iscritto nell’attivo patrimoniale, tra i “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” riportandolo nella voce B.I.3. Fiscalmente, le quote di ammortamento sono quelle previste all’art. 103, co. 1, T.U.I.R., e non possono superare il 50% del costo complessivo sostenuto. L’impresa è libera nella scelta di determinare le quote di ammortamento con i criteri che ritiene più appropriati;
  • software acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo determinato: deve essere iscritto in bilancio alla voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” B.I.4. Fiscalmente si applica l’art. 103, co. 1, T.U.I.R., per cui la durata dell’ammortamento deve essere rapportata al periodo in cui si estende la licenza d’uso. I costi in tale caso sono imputati al conto economico secondo il principio di competenza;
  • software autoprodotto per uso interno e non giuridicamente tutelato: in questo caso i costi del softwarerealizzato all’interno del nucleo aziendale, per il quale non è stato richiesto un riconoscimento giuridico, possono essere imputati al conto economico relativo all’esercizio di effettivo sostenimento.

L’Accademia Romana di Ragioneria si sofferma anche sulla situazione dei costi sostenuti per la realizzazione e l’implementazione dei siti internet, che devono essere capitalizzati dimostrandone l’utilità futura, stimandone la recuperabilità, utilizzando in questo caso il principio della prudenza. Non esistono norme civilistiche e principi contabili nazionali che si occupino di tali argomenti, si lascia ai redattori del bilancio la possibilità di intrepretazione delle regole generali.

Si comprende come rilevi, tuttavia, la caratteristica del sito differenziando lo stesso in:

  • sito vetrina i cui relativi costi sono assimilabili alle spese di pubblicità, vendendo spesati nel conto economico dell’esercizio stesso in cui sono sotenuti. Sul piano fiscale si applica l’art. 108, co. 2, T.U.I.R.;
  • effettivo strumento di lavoro nell’esercizio di impresa “sito e-commerce” i cui costi di realizzazione devono essere iscritti tra i “Diritti di brevetto industriale utilizzazione delle opere di ingegno” B.I.3. Le quote di ammortamento del costo di utilizzazione sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo stesso. Se però il sito web è diretto ad un’espansione dell’attività aziendale, le spese dovranno essere indicate tra i “Costi di impianto e di ampliamento” B.I.1.

È anche possibile l’integrazione delle categorie dei siti tradizionali con sistemi di gestione utilizzabili tramite accesso all’area riservata del portale aziendale. Ai fini di una rilevazione contabile corretta, è necessario ripartire il costo complessivo tra le due componenti. Si precisa che in caso di appalto dei lavori di realizzazione a terzi, dovrà essere rilasciata una lettera di asttestazione che certifichi la quota di costo riferibile.

Le ritenute subite ma non pagate nessuna respon. contribuente

La risposta della Cassazione per le ritenute non versate

La solidarietà tra sostituto d’imposta e sostituito è un principio fissato dall’art. 35 D.P.R. 602/1973. Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sanzioni e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato le ritenute né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido. Questo in sostanza dispone la norma. Il percipiente si trova quindi di fronte al dilemma su quale sia il comportamento da tenere nel caso in cui non sia in possesso della certificazione relativa alla ritenuta subita.
D’altronde si trova nell’impossibilità di verificare se le ritenute subite siano state effettivamente versate. A fronte di una giurisprudenza piuttosto ferma sull’impossibilità di scomputare le ritenute non versate dal sostituto d’imposta, seppur subite dal percipiente (non mancano comunque sentenze di parere opposto), si contrappone una posizione critica della dottrina che ha da sempre sostenuto la possibilità del sostituito di scomputare le ritenute subite.
Una diversa interpretazione condurrebbe all’evidente duplicazione dell’imposta, in quanto il percipiente prima subisce la ritenuta e successivamente è chiamato a riversare le imposte a causa dell’inadempimento del sostituto d’imposta, fermo restando il diritto di regresso nei confronti di quest’ultimo. Le controversie che in passato hanno animato le aule delle commissioni tributarie sembrano aver trovato la soluzione definitiva. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 12.04.2019, n. 10378, ha affrontato il tema in questione. In particolare, la Suprema Corte fa una distinzione tra i due concetti di sostituzione e di solidarietà. Occorre raffrontare il contenuto dell’art. 35, D.P.R. 602/1973, con l’art. 64, D.P.R. 600/1973. Il primo si riferisce alla solidarietà di imposta che viene collegata a una duplice condizione: la mancata effettuazione della ritenuta ed il suo mancato versamento.
La seconda norma definisce i concetti di sostituto e responsabile d’imposta, disciplinando il giudizio di accertamento dell’imposta e in particolare il diritto di rivalsa di chi, in forza delle disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri. In particolare, l’art. 64, D.P.R. 600/1973 è applicabile alla sostituzione a titolo di acconto, mentre l’art. 35 D.P.R. 602/1973 si riferisce alla sostituzione a titolo di imposta.
La Cassazione, accogliendo il ricorso del contribuente che aveva effettivamente subito la ritenuta, non versata dal sostituto, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 D.P.R. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”. La posizione dei giudici di legittimità non può che essere condivisa. Il sostituto d’imposta, avendo effettuato la ritenuta, dispone della provvista necessaria al versamento e rimane unico obbligato nei confronti del Fisco. Le ritenute subite quindi sono scomputabili liberamente, a prescindere dal versamento. Si aggiunge che l’eventuale mancata certificazione da parte del sostituto d’imposta può essere superata dalla produzione di idonea documentazione che attesti che la ritenuta è stata effettivamente subita (fattura, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Principio di competenza e criterio di cassa, l’eccezione della cassa allargata

Ci sono diverse questioni complesse ed anche un po’ tortuose da seguire tra quelle che non di rado il nostro fisco ci presenta.

All’origine la distinzione tra criterio di cassa e criterio di competenza in materia di rilevanza agli effetti delle modalità temporali di percezione del reddito e conseguente tassazione non sarebbe tra queste, però è certo che diventa complessa e complicata per effetto delle interpretazioni o delle eccezioni che a questo criterio si fanno, come appunto avviene nel caso del criterio di cassa allargato di cui si parla in questa nota.

Intanto vediamo cos’è cassa e cos’è competenza.
Si parla di criterio di cassa quando vengono considerati tutti quei fenomeni numerari che avvengono materialmente nel periodo, solitamente annuale, preso a riferimento; si parla invece di criterio di competenza quando si considerano le operazioni che sono da ricondurre a quel periodo, anche se la traduzione in termini numerari non è avvenuta. Tipica rilevazione contabile che obbedisce al criterio di cassa è il cash flow, mentre nei bilanci delle aziende costi, ricavi ed altre manifestazioni del conto economico obbediscono al criterio di competenza. Dal punto di vista fiscale il reddito d’impresa è individuato e tassato in base al bilancio, quindi con il criterio di competenza; diversamente il reddito di lavoro dipendente o assimilato ed il reddito di lavoro autonomo sono individuati e tassati con il criterio di cassa. Riferimenti normativi sono il Titolo secondo del DPR 917/86 per quanto riguarda il reddito d’impresa, gli artt. 51 e 52 per i redditi rispettivamente da lavoro dipendente e assimilato, l’art. 54 per i redditi da lavoro autonomo.

Il principio di cassa allargato.
Fin qui tutto a posto finché non interviene l’art. 51 comma primo del DPR 917/86 che istituisce il cosiddetto principio di cassa allargato[1], per mezzo del quale “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme ed i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Tale disposizione normativa prende evidentemente atto che in molte aziende l’erogazione materiale delle retribuzioni avviene nei primi giorni del mese, anziché nel tradizionale ventisette degli statali e delle imprese di grandi dimensioni e pertanto si punta, limitatamente a quel periodo, ad una identificazione di competenza e cassa, almeno per i casi in cui le retribuzioni vengano erogate normalmente e secondo un criterio costante. Di modo che nella certificazione CUD il lavoratore troverà, se effettivamente corrisposti, i compensi e le annesse ritenute relativi all’annualità trascorsa nella misura intera, mentre i compensi non percepiti o percepiti dopo la scadenza del 12 gennaio non potranno far parte della certificazione.
La questione sarebbe semplice se si risolvesse qui, ossia nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente. In realtà, oltre i redditi di lavoro dipendente, sono assoggettati allo stesso trattamento anche i redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 52 del TUIR ed anche all’interno di questa categoria c’è da fare una distinzione tra i redditi delle collaborazioni coordinate e continuative nella forma a progetto o assimilabile [es. le collaborazioni dei pensionati di vecchiaia] e quelli degli amministratori delle società che sono sempre collaborazioni coordinate e continuative, ma che si svolgono con altre modalità, almeno dal punto di vista del trattamento fiscale. Vediamo con ordine le diverse fattispecie ed i problemi che si presentano.

Lavoro dipendente o assimilato.
Questo tipo di trattamento riguarda i lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi nella forma a progetto o altre forme consentite dalla legge con esclusione del compenso agli amministratori di società, ma con inclusione di tirocini, borse di studio, assegni di ricerca. Su dipendenti e assimilati non si pongono particolari problemi interpretativi. Basterà ricordare che, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, il criterio vale per tutte le retribuzioni erogate entro quella data, che per il 2012 si estende al 14 gennaio 2013 cadendo il 12 di sabato, comprese quelle assoggettate alla detassazione con imposta sostitutiva, ossia le voci retributive collegate ai premi incentivanti percepiti per il periodo 2012 e corrisposte entro il limite della cassa allargata[2].
C’è inoltre da evidenziare che il criterio di cassa allargato produce per i dipendenti effetti anche da un punto di vista sia fiscale che previdenziale. Infatti per gli emolumenti in questione continuano ad applicarsi sia le aliquote che le detrazioni dell’anno di competenza, come per l’Inps riguardo alle aliquote contributive; di notevole rilievo questa parte contributiva soprattutto per i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, per le quali si sono registrati nel corso degli anni aumenti non indifferenti. Da un punto di vista reddituale, per il datore di lavoro, con l’eccezione dei dipendenti da lavoratori autonomi che esamineremo in seguito, saranno costi di competenza dell’anno di riferimento.

Compensi degli amministratori e altre figure.
Per quanto riguarda il compenso degli amministratori di società esistono due linee di valutazione. La prima riguarda gli amministratori tout court, ossia coloro che ricoprono la carica non in collegamento con uno status professionale che in qualche modo preveda questa attività tra gli oggetti della professione: questi sono da considerare collaboratori coordinati e continuativi a tutti gli effetti e pertanto seguiranno le regole degli assimilati al lavoro dipendente sia dal punto di vista fiscale che contributivo[3]. Nel caso invece in cui l’attività di amministratore costituisca oggetto o componente della professione esercitata, il reddito sarà da considerare reddito di lavoro autonomo e pertanto resta inapplicabile il principio della cassa allargata. Stessi principi valgono per le cariche di sindaco o di revisore della società.
C’è da notare che, dal punto di vista fiscale, per quanto riguarda il compenso degli amministratori e a differenza dalle spese per il lavoro dipendente o delle collaborazioni coordinate e continuative di cui sopra, anche per le società vige, agli effetti fiscali, un principio di cassa, anziché quello di competenza, nel senso che, a norma dell’art. 95 del Testo unico i compensi spettanti agli amministratori delle società e formalmente deliberati sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, mentre agli effetti civilistici costituiscono componenti negative del risultato d’esercizio per competenza; sarà perciò necessario, se corrisposti oltre il termine della cassa allargata, operare una ripresa fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.

Lavoro dipendente degli studi professionali.
Il reddito di lavoro autonomo, a norma dell’art. 54 del Testo Unico, si determina rigorosamente per cassa, con eccezioni importanti, tra l’altro, a proposito di ammortamenti, canoni leasing e accantonamento del trattamento di fine rapporto. Non trova perciò accoglimento per la determinazione dei redditi del professionista il criterio di cassa allargata fin qui commentato applicato ai costi per i dipendenti, quindi saranno considerati costi deducibili solo le retribuzioni materialmente erogate nell’anno solare. Diversamente per quanto riguarda il reddito dei dipendenti il principio di cassa allargato troverà applicazione e quindi le retribuzioni che saranno state erogate entro il termine previsto faranno parte del reddito dell’anno precedente e come tali ricomprese nella relativa certificazione CUD.

Ulteriori particolari relativi all’erogazione del compenso.
Si è già detto che la scadenza del 12 gennaio non fa eccezione al trattamento riservato per legge a tutte le scadenze, ossia se cadenti di sabato, domenica o altra festività vengono rinviate al primo giorno utile non considerato festivo. Restano invece da chiarificare alcuni dubbi che possono sorgere in merito alla data da attribuire agli strumenti di pagamento.
Premesso che – restrizioni sull’uso del denaro liquido a parte – nessun dubbio può sussistere se il pagamento è effettuato in contanti, con relativa ricevuta confirmatoria da parte del ricevente, restano da esaminare i termini di validità dei pagamenti effettuati a mezzo assegno o altro strumento bancario. In questi casi bisogna prestare attenzione ad alcuni accorgimenti che si elencano di seguito.
Assegno di conto corrente o circolare: deve recare la data, che deve essere entro la scadenza del principio di cassa allargato e a niente rileva se l’assegno è incassato successivamente; ulteriore condizione è che la registrazione contabile deve essere rilevata nello stesso giorno di cui porta la data, ovviamente entro il termine di scadenza del criterio di cassa allargato. Quest’ultima condizione vale anche per i pagamenti effettuati in contanti.
Accredito a mezzo bonifico bancario: occorre fare attenzione al giorno in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario, che non può essere successivo alla scadenza della cassa allargata.
Cambiale (mezzo inconsueto, ma possibile in determinate circostanze): la data è quella del momento di ricevimento del titolo, da attestarsi con ricevuta confirmatoria; ma se si tratta di cambiale non trasferibile la data da osservare deve essere quella di effettiva scadenza del titolo.

Professionisti dove imputare i compensi? in quale anno e le ritenute

Note:
[1] Prima della risistemazione del Testo Unico nella formulazione attuale l’articolo in questione portava il n. 48, che fu oggetto di modifica proprio nel senso dell’introduzione del criterio di cassa allargato per il lavoro dipendente per effetto della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, legge finanziaria per l’anno 1996.
[2] Forse è opportuno aggiungere, dato che l’art. 51 parla di somme e valori, che in qualche caso per effettiva corresponsione o retribuzione erogata si dev far riferimento anche a prestazioni non numerarie, ma quantificate, per esempio nel caso dei benefit, ossia servizi erogati che vanno a far parte della retribuzione e quindi ricompresi nella certificazione CUD che tiene conto del criterio di cassa allargato. E’ intuitivo che tali servizi debba essere stati erogati nell’anno di riferimento.
[3] Un caso particolare può essere costituito dagli amministratori che sono retribuiti con una percentuale sugli utili. Ma anche per questo particolare compenso c’è necessità di una delibera formale dell’assemblea o di una formale decisione dei soci. Rientrano comunque nella previsione di cui all’art. 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR.

Fuori campo Iva gli importi da risarcimento ed interessi

Se le spese hanno natura risarcitoria sono sempre escluse dall’ambito di applicazione IVA. A dare questo chiarimento è stata l’Agenzia delle Entrate nella risposta 74 del 13 marzo 2019 qui allegata.

Nel documento di prassi l’istante ha chiesto conferma del fatto che le somme corrisposte a titolo esclusivamente risarcitorio, nonché per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi siano escluse dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972.

Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate ha ricordato come ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 1) del Testo Unico IVA (DPR 633/72) non conconcorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente. Pertanto, presupposto stringente per l’esclusione dal campo IVA è l’esistenza di un risarcimento in senso proprio,dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali. Inoltre, già ca risoluzione 23 aprile 2004, n. 64/E era stato precisato che “le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo”.

Nel caso di specie, considerato che come rappresentato nell’istanza, l’importo complessivo delle somme recuperate dal soggetto moroso comprendano gli interessi moratori e le spese per il recupero crediti, tali somme abbiano “natura risarcitoria” e debbano, pertanto, considerarsi escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972.

Fonte: Fisco e Tasse