I bonus edilizi, riconosciuti sulle spese sostenute per gli interventi agevolati compresi nell’elenco di cui al co. 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, possono essere fruiti dal beneficiario, in alternativa alla modalità “naturale” della detrazione in dichiarazione dei redditi, esercitando le opzioni, di cui all’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, per lo sconto sul corrispettivo in fattura applicato dal fornitore, oppure per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante (v. “Riqualificazione energetica/Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo“).
Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche “optabili”
Si evidenzia che:
- le spese, per interventi di eliminazione di barriere architettoniche, agevolate con il “bonus casa 50%” previsto per gli interventi di recupero edilizio, ai sensi della lett. e) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR, non rientrano di per se stesse nel novero di quelle che possono essere oggetto delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, fermo restando però che, nella misura in cui detti interventi siano qualificabili, dal punto di vista urbanistico, alla stregua di interventi di manutenzione ordinaria (purché relativi a parti comuni dell’edificio e non a singole unità immobiliari), oppure di interventi di manutenzione straordinaria (potendo in tal caso essere sia relativi a parti comuni dell’edificio, sia a singole unità immobiliari), torna per esse in gioco la possibilità di essere oggetto delle opzioni ex art. 121 del DL 34/2020, in quanto riconducibili ad interventi di cui alla lett. a) del co. 2 dell’art. 121 (in questo caso, sul modello di comunicazione delle opzioni, che deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate, va riportato, nel campo “Tipologia intervento”, il codice identificativo “17”);
- le spese, per interventi di eliminazione di barriere architettoniche, agevolate con il superbonus, ai sensi dei co. 2 o 4 dell’art. 119 del DL 34/2020, pur non risultando espressamente contemplate nell’elenco di cui al co. 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, sono state considerate comunque ricomprese in via interpretativa, dalla prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (in questo caso, sul modello di comunicazione delle opzioni, che deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate, va riportato, nel campo “Tipologia intervento”, il codice identificativo “28”);
- le spese, per interventi di eliminazione di barriere architettoniche, agevolate con il bonus anti-barriere 75%, ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020, risultano espressamente contemplate nell’elenco di cui al co. 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, in corrispondenza della lett. f-bis) (in questo caso, sul modello di comunicazione delle opzioni, che deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate, va riportato, nel campo “Tipologia intervento”, il codice identificativo “32”).