Bilancio d’esercizio: il trattamento fiscale applicabile alle autovetture (e non solo)
scritto il venerdì, 19 febbraio 2021
Il fine ultimo di questo approfondimento è quello di fare una panoramica generale sul trattamento fiscale applicabile alle auto (e non solo…) sia in materia di imposizione diretta che indiretta in un contesto specifico, quale quello dell’impresa e, quindi, del bilancio d’esercizio.
I temi trattati riguarderanno quindi le percentuali di detraibilità dell’iva e la deducibilità dei costi in ambito aziendale.
Deducibilità costi auto
L’art. 164 del Tuir (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni) , al comma 1 prevede che “Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili:
- Per il 100% se destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attivita’ propria dell’impresa e se i veicoli sono adibiti ad uso pubblico;
- Per il 20% in generale (80% per gli agenti di commercio ed i rappresentanti) ma con un importo predeterminato che costituisce il limite fiscalmente deducibile.;
- Per il 70%: veicoli concessi ai dipendenti
In linea generale, quindi, per le autovetture viene prevista una deducibilità del costi sostenuti pari al 20% ed in sede di acquisto la deducibilità viene riconosciuta solo per un determinato ammontare: per autovetture e autocaravan, il tetto massimo deducibile è pari a 18.075,99 euro (elevato a 25.822,84 per i veicoli di agenti e rappresentanti), per i motocicli è pari a 4.131,66 euro e per ciclomotori è pari a 2.065,82 euro. A titolo esemplificativo, una società che acquista un’autovettura ad uso promiscuo si vedrà riconoscere fiscalmente un costo pari a 18.075,99 con un costo massimo fiscalmente deducibile pari a 3.615,20 (20% di 18.075,99).
Attenzione che, per determinare il corretto valore del costo di acquisto per la verifica del suddetto limite, è necessario tenere conto degli oneri accessori di diretta imputazione quali, ad esempio, l’Iva indetraibile e la tassa di immatricolazione.
Ad esempio:
- Acquisto autovettura: 12.000 euro (di cui 2.200 di iva) €. 10.000 + €. 2.200 di Iva per un totale di €. 12.200.
- Iva indetraibile – vedi paragrafo successivo – (60% di 2.200): 1.320
- Costo utile per il calcolo del tetto fiscale deducibile: 11.320 euro (10.000 + 1320). Tale cifra rispetta il tetto imposto per legge di 18.075.99 euro e pertanto si potrà dedurre il 20% di 11.320. Nel caso, invece, si fosse superata la cifra di 18.075,99 la deducibilità rimaneva ferma a 3.615,20 euro.
Tale limite di deducibilità si applica, dunque, alle quote di ammortamento (durata: 5 anni); per determinare la quota di ammortamento fiscalmente deducibile si deve moltiplicare il costo massimo fiscalmente riconosciuto per il limite di deducibilità (20%) per il coefficiente di ammortamento (25%).
In caso di noleggio/locazione il “tetto” annuo massimo di costo fiscalmente riconosciuto è il seguente:
- per autovetture e autocaravan, 3.165,20 euro (Attenzione: dal 2017 elevato a 5.164,57 euro per i veicoli di agenti e rappresentanti);
- per motocicli, 774,69 euro;
- per ciclomotori, 413,17 euro.
La società in caso di noleggio autovettura si vedrà riconoscere un costo fiscalmente deducibile annuo pari a 773, 04 (20% di 3.165,70).
Una volta entrato a far parte del mondo aziendale le spese di utilizzo ed impiego verranno considerate fiscalmente deducibili secondo le stesse percentuali, ossia:
- 100%:bene utilizzato ad uso esclusivo o adibito ad uso pubblico;
- 20%: in linea generale
- 70%: uso promiscuo ai dipendenti;
senza alcun limite di importo fiscalmente rilevante; tali spese sono soggette solo al limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili che risultano all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili senza considerare i beni acquistati o ceduti in corso d’anno.
In caso di noleggio/ leasing anche gli interessi passivi applicati seguono la stessa impostazione fiscale in materia di deducibilità.
Si sottolinea che, per le società di capitali, ai fini Irap, i costi relativi agli autoveicoli si dovrebbero considerare, a differenza di quanto appena esposto in materia di imposte sul reddito, integralmente deducibili.
Detraibilità Iva
L’art. 19 bis-1 lettera c del DPR 633/72 (Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi) prevede che “ l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi e’ ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa nonche’ per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e’ superiore a otto” .
Il comma fornisce le seguenti informazioni:
- per i veicoli adibiti a trasporto su strada con peso inferiore a 3.500 kg l’iva, in sede di acquisto è ammessa una detrazione Iva pari al 40% (vedi esempio paragrafo precedente); si ricorda che l’iva non detratta rientra a far parte del costo ai fini delle imposte dirette;
- l’iva è totalmente detraibile in caso in cui i veicoli formano oggetto dell’attivita’ propria nonche’ per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Tali percentuali vengono mantenute nel corso dell’anno anche relativamente al sostenimento delle spese di impiego ed utilizzo del mezzo di trasporto.