Bollo auto per cassa e non competenza

Le spese relative alla tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) vanno annoverate tra le spese di impiego degli autoveicoli e seguono, quindi, il trattamento fiscale del relativo veicolo in base all’art. 164 del TUIR (in tal senso, Vasapolli G., Vasapolli A. “Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa”, RT Editore, 2020, § 3.14.31).
Il costo sostenuto per il bollo auto è deducibile secondo il principio di cassa.

IRAP

Così come ai fini delle imposte sui redditi, anche in ambito IRAP le spese relative alla tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) vanno annoverate tra le spese di impiego degli autoveicoli e seguono, quindi, il trattamento fiscale del relativo veicolo.

Società di capitali

Al pari delle altre spese relative agli autoveicoli, le società di capitali, gli enti commerciali e i soggetti IRPEF che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 446/97 possono dedurre la tassa automobilistica integralmente (o, comunque, in misura superiore alle soglie fissate dal TUIR), atteso che il principio di inerenza applicabile ai fini IRAP è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili (circ. Agenzia delle Entrate 16.7.2009 n. 36, § 1.2, e 22.7.2009 n. 39, Cass. 11.6.2018 n. 15115).

Società di persone e imprenditori individuali

Per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali che, per obbligo o per scelta, determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 446/97, la tassa automobilistica è deducibile secondo le stesse regole applicabili ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Esercenti arti e professioni

In capo agli esercenti arti e professioni, la tassa automobilistica è deducibile secondo la medesima disciplina prevista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF (art. 8 del DLgs. 446/97).

You must be logged in to post a comment.