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Enti strumentali ordini
Superbonus e 110 con general contractor
l ribaltamento dei costi pagati dal general contractor in favore dei professionisti incaricati dai committenti segue regole ben precise che dipendono dalla tipologia di mandato sottoscritto.
Lo sconto in fattura porta con sé, oltre che un indescrivibile entusiasmo, problematiche da risolvere per poi beneficiare della stessa opzione e delle detrazioni fiscali note come superbonus.
Le risposte agli interpelli nn. 254, 261 e 480/2021 hanno stabilito le modalità da seguire in presenza del general contractor incaricato di completare l’intero progetto e occuparsi di tutti gli adempimenti connessi. Facciamo chiarezza.
In presenza di interventi ammessi a godere del superbonus, il committente che incarica la ditta appaltatrice deve provvedere ad incaricare anche i tecnici e i professionisti essenziali affinché l’agevolazione possa essere riconosciuta e si possa correttamente procedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito.
Con riguardo al pagamento della parcella del professionista, il committente può decidere quindi di seguire 3 opzioni:
- pagamento diretto;
- mandato con rappresentanza;
- mandato senza rappresentanza.
Nel primo caso (pagamento diretto), il professionista incaricato dal committente sulla base di apposito mandato di incarico professionale, emette una fattura nei confronti del cliente stesso, con l’applicazione dell’aliquota Iva del 22%. Il cliente, dopo aver pagato il professionista mediante bonifico parlante, potrà considerare l’onorario tra le spese ammesse all’agevolazione qualora fosse capiente rispetto ai massimali di spesa riconosciuti.
Nel secondo caso (mandato con rappresentanza):
- il committente incarica il professionista e il general contractor;
- il professionista emette la fattura nei confronti del committente;
- il committente, con apposito mandato, incarica il general contractor di pagare il professionista;
- il general contractor dopo aver pagato il professionista, riaddebita l’onorario professionale al committente quale rimborso spese.
In tal caso, il general contractor è esclusivamente un soggetto delegato al pagamento anticipato della prestazione professionale, in nome e per conto del committente. La fattura emessa dal general contractor per il riaddebito al committente/beneficiario della detrazione, non solo deve descrivere in maniera puntuale il servizio reso indicando anche il soggetto che ha reso la prestazione, ma deve essere emessa senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 15, c. 1, n. 3 D.P.R. 633/1972.
Resta ancora dubbia però l’ipotesi se, essendo il riaddebito dei costi professionali un mero rimborso spese, possa essere applicato lo sconto in fattura da parte del general contractor.
La terza e ultima opzione riguarda la sottoscrizione di un mandato senza rappresentanza mediante il quale:
- il committente incarica il general contractor;
- è il general contractor a scegliere ed incaricare i professionisti;
- il professionista pertanto fattura direttamente al general contractor, applicando un’aliquota Iva del 22%;
- il general contractor, mediante ribaltamento, rifattura i costi professionali al committente applicando la medesima aliquota Iva del 22%, in quanto le prestazioni professionali intercorse tra mandante (committente), mandatario (general contractor) e professionista sono caratterizzate dalla medesima natura oggettiva.
Inoltre, nell’ipotesi di mandato senza rappresentanza, lo sconto in fattura è sempre riconosciuto anche sui compensi professionali ribaltati. Affinché il ribaltamento dei costi sia effettivo e inoppugnabile, è necessario che sia il general contractor a incaricare i professionisti, pena la decadenza dal beneficio fiscale.
Infatti le risposte agli interpelli rese dall’Agenzia delle Entrate hanno confermato la possibilità per il general contractor di riaddebitare i compensi professionali “a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti avessero direttamente effettuato lo sconto al committente beneficiario dell’agevolazione”.
Pertanto, nel caso in cui sia il committente a incaricare il professionista, l’istituto del mandato senza rappresentanza perderebbe la sua validità giuridica, con la naturale conseguenza che verrebbero meno anche tutti i presupposti legali per la detrazione fiscale e per l’applicabilità dello sconto in fattura.
Fatturazione servizi pubblici locali
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 476 dell’8 novembre 2019, ha fornito chiarimenti in ordine alla fatturazione elettronica dei servizi di pubblica utilità rientranti nelle disposizioni del Dm. n. 370/2000.
Nel caso di specie il Comune istante, che gestisce in forma diretta il “Servizio idrico integrato”, ha ricordato che, fino al 31 dicembre 2018, ha addebitato la fornitura di acqua e diritti di depurazione e fognatura tramite bollette/fatture ai sensi del Dm. n. 370/2000.
Ai sensi dell’art. 1, del Provvedimento Agenzia delle Entrate 28 dicembre 2018, i soggetti che prestano i servizi disciplinati dal citato Decreto sono inclusi – ancorché emettano bollette/fatture – tra i destinatari dell’obbligo della fattura elettronica.
Ciò posto, il Comune istante ha chiesto di sapere se l’obbligo della fatturazione elettronica faccia venir meno la semplificazione prevista dall’art. 2 del citato Decreto in merito alla registrazione dei corrispettivi, che consente di annotare il totale dei corrispettivi riscossi e delle bollette/fatture non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare. Se venisse meno tale agevolazione i Comuni, come rilevato dall’istante, sarebbero infatti obbligati ad istituire e annotare nello specifico registro le fatture emesse e, soprattutto, ad anticipare all’Erario l’Imposta esigibile non riscossa.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Dm. n. 370/2000 – recante particolari modalità di applicazione dell’Iva nei confronti di contribuenti che gestiscono il “Servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” ed il “Servizio di fognatura e depurazione”, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta (il Decreto riguarda anche in realtà il “Servizio di illuminazione votiva”, ma per tale Servizio il problema in esame non sussiste più essendo stato collocato, se svolto dai Comuni, all’interno dell’art. 22, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, e quindi tra i Servizi esonerati da fatturazione) – all’art. 1, comma 1, dispone che per l’addebito dei corrispettivi relativi, tra le altre, alle somministrazioni di acqua, nonché per le operazioni relative al “Servizio di fognatura e depurazione”, “possono essere emesse bollette che tengono luogo delle fatture”, anche agli effetti previsti dall’art. 26 del Dpr. n. 633/1972, “sempreché contengano tutti gli elementi di cui all’art. 21 del medesimo Decreto”.
La Risoluzione n. 68/E del 21 settembre 2018 ha chiarito che, “stante il disposto dell’art. 1 del Dm. n. 370/2000, le bollette emesse per l’addebito dei corrispettivi relativi alle diverse somministrazioni (di acqua, gas, energia elettrica, ecc.) tengono luogo delle fatture e, dunque, sono da considerarsi tali sotto ogni profilo”.
L’equiparazione tra bollette e fatture implica, a parere dell’Agenzia che, con l’entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica, i soggetti (inclusi i Comuni) che prestano i servizi di cui al citato art. 1, comma 1 del Decreto, sono tenuti all’emissione di fatture elettroniche.
Tale obbligo è confermato dall’art. 1, comma 6-quater, del Dlgs. n. 127/2015, che dispone che, “al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le regole tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il ‘Sistema di interscambio’ da parte dei soggetti passivi dell’Iva che offrono i servizi disciplinati dai Regolamenti di cui ai Decreti del Ministro delle Finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione”.
In attuazione della norma citata, il predetto Provvedimento Agenzia delle Entrate 28 dicembre 2018 ha previsto specifiche disposizioni per le “fatture elettroniche, emesse nei confronti di persone fisiche residenti in Italia che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione, riferite a prestazioni di servizi di pubblica utilità disciplinate (…) dal Decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370”, al fine di consentirne l’emissione anche in assenza del Codice fiscale del destinatario.
Per quanto concerne le modalità di registrazione dei corrispettivi, l’art. 2 del Dm. n. 370/2000 dispone che “l’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse in ciascun giorno sono annotate nel registro previsto dall’art. 24 del Dpr. n. 633/1972, e s.m., con le modalità ivi previste. Le annotazioni devono essere effettuate comunque non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell’operazione…2. Entro lo stesso termine le bollette-fatture emesse possono essere singolarmente annotate, anziché nel registro di cui al comma 1, in quello previsto dall’art. 23 del Dpr. n. 633/1972, e s.m., con le modalità ivi indicate…3. I soggetti di cui all’ultimo comma dell’art. 1 possono effettuare le prescritte annotazioni indicando i totali delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette-fatture emesse nel corso di ciascun trimestre solare, entro il mese successivo al trimestre stesso con riferimento alla data della loro emissione”.
Le semplificazioni previste dalla norma citata si applicano ai servizi i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta/fattura.
Alla luce di quanto precede, l’Agenzia ha chiarito che l’assimilazione delle bollette/fatture alle fatture elettroniche – con conseguente obbligo di fatturazione elettronica in capo al Comune istante – non fa venir meno la loro sostanziale riconducibilità all’ambito applicativo del Dm. n. 370/2000.
Ciò in quanto, come già chiarito in precedenti Documenti di prassi, la disciplina in materia di fattura elettronica “non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ‘ordinaria’, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore” (vedasi Risoluzioni n. 88/E del 19 ottobre 2015 e n. 98/E del 25 novembre 2015).
“Ne deriva – conclude l’Agenzia – che, in mancanza di un’abrogazione espressa delle semplificazioni di cui all’art. 2 del Dm. n. 633/1972, le stesse possono continuare ad applicarsi alle bollette/fatture emesse in base all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972”.
Ma il richiamo esplicito all’art. 22, del Dpr. n. 633/72, norma che esonera i soggetti Iva da fatturazione – ma che per ciò che concerne specificamente gli Enti Locali è collegata anche all’esonero da certificazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. qq), del Dpr. n. 696/1996 (tranne che per l’attività delle Farmacie e per le attività spettacolistiche di volume d’affari sopra Euro 25.000 annui) – parrebbe significare 2 cose, ossia che:
- (come è nell’intento primario della Risposta in esame) laddove il Comune dal 1° gennaio 2019 abbia deciso di emettere, conformemente alle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria aventi valenza generale, bollette/fatture in formato elettronico per la riscossione delle tariffe del “Servizio idrico integrato”, possa comunque continuare ad applicare la disciplina agevolativa di cui al sopra richiamato art. 2 del Dm. n. 370/2000 (in merito alle modalità e tempi di annotazione dei corrispettivi ivi previste, evitando così di anticipare Iva all’Erario);
- (implicitamente) il Comune possa limitarsi all’emissione di avvisi di pagamento o bollettini di pagamento cartacei, evitando dunque l’emissione di fatture o bollette/fatture elettroniche, in virtù del “combinato disposto” dell’art. 22, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, del Dm. n. 370/2000, e della Circolare Mef n. 18/1976, in base al quale l’Ente Locale è esonerato da fatturazione – e quindi anche da certificazione dei corrispettivi ex art. 2, comma 1, lett. qq), Dpr. n. 696/1996 e da trasmissione telematica dei corrispettivi (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 10 maggio 2019) – potendo pertanto procedere alla registrazione dei corrispettivi del Servizio idrico integrato o al momento dell’emissione del ruolo (se più agevole, ma anticipando così Iva all’Erario), o al momento dell’incasso, in virtù delle caratteristiche di “uniformità, frequenza, importo limitato” delle entrate di tale Servizio, “tali da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi”.
L’Agenzia ha precisato infine che resta ferma l’applicazione dell’art. 4 del Dm. n. 370/2000, ai sensi del quale, ai fini delle liquidazioni periodiche – che possono essere effettuate “entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta senza corresponsione degli interessi” – deve tenersi conto di “tutte le operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel trimestre solare”, ancorché non riscossa.
Conferimento ditta individuale in SAS
1. DOMANDA
In data odierna una ditta individuale è stata conferita in una costituenda Sas, per quanto attiene agli adempimenti IVA: la sas invierà la richiesta di attribuzione della propria partita iva con modello AA7/10, dove contestualmente si chiederà la cessazione della partita iva della ditta individuale. La sas nella sua liquidazione periodica terrà conto delle operazioni fatte dalle ditta individuale nel periodo della liquidazione. Stesse modalità saranno applicate nella dichiarazione annuale IVA. Si chiede se è corretta l’impostazione. Grazie Cordiali saluti
2. RISPOSTA
In relazione all’operazione prospettata è corretto che la variazione dati Iva sia effettuata esclusivamente dalla società conferitaria la quale, con la compilazione del quadro D del mod. AA7, comunica la P. Iva dell’impresa individuale conferente (che risulterà cessata da parte dell’agenzia delle entrate laddove in tale quadro si è barrato la casella relativa ad un evento che comporta la cessazione di tale soggetto dante causa).
Per quanto invece attiene la dichiarazione annuale Iva, essa va presentata esclusivamente dalla società conferitaria con il criterio del cd. “doppio modulo”, nell’ambito dei quali andranno riportate tutte le operazioni effettuate nel 2015, suddivise tra i due moduli intestati alla società conferitaria ed l’impresa individuale conferente.
Da un punto di vista strettamente formale la società conferitaria è tenuta ad indicare nel proprio modulo tutte le operazioni effettuate dall’impresa individuale che non siano ricadute nell’ambito di una liquidazione periodica conclusa dallo stesso imprenditore individuale.
A titolo di esempio, si ponga il caso di una ditta individuale con liquidazione Iva trimestrale ed in conferimento d’azienda con efficacia dal 15/05/2015: in tal caso si è chiusa una sola liquidazione periodica, il 1° trimestre 2015; dunque nel modulo intestato:
*) alla ditta individuale: va riportato solo tale trimestre
*) alla società conferitaria: vanno riportate tutte le altre operazioni (e dunque anche quelle effettuate dal 1/04/2015 fino al 15/05/2015 da parte della ditta individuale, oltre alle proprie operazioni effettuate post conferimento).
L’Agenzia non ha mai chiarito se richieda anche il riporto di tali operazioni (1/04 – 15/05) nell’ambito delle liquidazioni periodiche; considerato che la norma nulla dice nel merito, si deve ritenere che ciò non risulti obbligatorio, anche se dal punto di vista meccanografico risulterà difficile poter effettuare il riporto “in automatico” nel modulo corretto (in sostanza occorre effettuare una modifica manuale nell’ambito dei due moduli).
Dal punto di vista “sostanziale”, la compilazione dei due moduli rispettando la data di efficacia del conferimento non modifica la posizione di debito credito complessiva, nel presupposto che comunque la posizione provvisoria a debito/credito della ditta individuale transiti sulla società; tuttavia ciò potrebbe comportare una contestazione da parte dell’Agenzia.
Si torni all’esempio sopra: operare come indicato significherebbe effettuare una liquidazione Iva “straordinaria” al 15/05/2015 facendo transitare la posizione Iva di debito/credito sulla società. Supponendo che la ditta individuale abbia registrato un debito del primo trimestre per € 5.000 ed un debito per le operazioni 1° aprile – 15 maggio per € 2.000, comporta che nel quadro VL del suo modulo risulterà un debito complessivo per € 2.000, in quanto a VL29 risulta solo versamento di € 5000 del primo trimestre. Ciò potrebbe comportare una contestazione per tardivo versamento da parte dell’agenzia.
Il reddito di lavoro autonomo e il principio di cassa
Il reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR deve essere determinato in base al principio di cassa, cioè effettuando la differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute. Dispone in tale senso il successivo art. 54.
Il “principio di cassa” può sembrare di più facile applicazione rispetto alla competenza temporale, ma non è così. L’evolversi dei mezzi di pagamento, le rilevanti limitazioni all’uso del contante e la crescente diffusione dei mezzi di pagamento virtuali ha alimentato nel tempo i dubbi e le incertezze sull’individuazione del momento in cui l’incasso di un compenso può considerarsi operazione effettuata, quindi in grado di concorrere alla formazione del reddito. Lo stesso dicasi per le spese.
Le incertezze più rilevanti non riguardano le operazioni effettuate in contanti, bensì tramite l’utilizzazione di altri strumenti di pagamento come, ad esempio, gli assegni bancari, circolari, carte di debito (bancomat), carte di credito, ricevute bancarie, etc. In numerosi casi è possibile che l’incasso sia effettuato con uno strumento che non consente di ottenere l’immediata disponibilità della somma da parte dell’imprenditore o del professionista. L’individuazione del momento di avvenuto incasso, soprattutto per le operazioni che si pongono a cavallo tra due periodi d’imposta, diventa essenziale al fine di comprendere quando un componente reddituale attivo debba concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Incasso con denaro contante
I compensi relativi a prestazioni pagate con denaro contante si considerano percepiti nel momento in cui le somme entrano nella disponibilità del professionista. In questo caso sussiste perfetta coincidenza tra il momento del pagamento da parte del cliente e quello dell’incasso da parte del professionista. La medesima soluzione riguarda le spese.
Incasso con assegno bancario o postale
I compensi devono considerarsi percepiti quando il titolo entra nell’effettiva disponibilità, tramite la consegna o spedizione, del soggetto beneficiario della somma. Non rileva, quindi, il successivo versamento sul conto corrente bancario. Non è possibile differire l’avvenuto incasso semplicemente posticipando ad un esercizio diverso il versamento della somma sul conto corrente.
Il problema è stato preso in esame dall’Agenzia delle Entrate con riferimento agli esercenti arti e professioni.
L’Amministrazione finanziaria rispondendo ad un quesito con Risoluzione 29 maggio 2009, n. 138, ha affermato che l’esercente arte e professione deve considerare incassati i compensi nel momento in cui riceve materialmente l’assegno e non nel momento (successivo) in cui l’assegno viene materialmente versato sul conto corrente. In pratica l’assegno, quale mezzo di pagamento, equivale alla moneta corrente.
Analogamente, la consegna dell’assegno al creditore equivale all’effettuazione del relativo pagamento.
Incasso con assegno circolare
La soluzione è la stessa già esaminata con riferimento agli assegni bancari. Trattandosi di un mezzo di pagamento equivalente al denaro contante è irrilevante il materiale versamento sul conto corrente. Il principio è stato affermato non solo dalla citata Risoluzione n. 138/2009, ma anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/2010. Assume rilevanza, invece, il momento in cui l’assegno circolare entra nell’effettiva disponibilità del beneficiario.
Assegni bancari insoluti
Nell’ipotesi in cui gli assegni bancari ricevuti in pagamento siano insoluti, i compensi contabilizzati si considereranno di fatto come mai percepiti. Ai fini fiscali si richiede, come è intuibile, il buon fine dell’assegno bancario. Pertanto l’eventuale insoluto all’atto del versamento produce effetti retroattivi.
Incasso con bonifico bancario o postale
I dubbi sono stati chiariti dall’Agenzia delle Entrate. A tal fine non assume rilevanza la data di valuta risultante dall’estratto conto. Tale data è significativa ai soli fini bancari per il computo degli interessi. Si deve fare riferimento alla data di effettivo accredito, cioè al momento in cui il soggetto interessato acquista effettivamente la disponibilità della somma accreditata (data dell’operazione). In tal senso si è espressa la citata Circolare n. 38/2010.
La data di valuta interessa esclusivamente il rapporto tra il correntista e l’istituto di credito in quanto riguarda il conteggio degli interessi maturandi.
Incasso con carta di debito (bancomat)
La medesima soluzione di cui al punto precedente vale per gli incassi effettuati con carta di debito (bancomat). Si deve fare riferimento al momento in cui la somma di denaro è effettivamente disponibile sul conto corrente.
Analogamente, per l’effettivo sostenimento delle spese è necessario fare riferimento al momento in cui il professionista perda la disponibilità della somma giacente sul conto corrente.
Incasso mediante ordine di addebito (RID)
Anche per gli incassi effettuati mediante ordine di addebito (modello RID) valgono gli stessi principi ora esaminati per le operazioni effettuate tramite bonifico. Assumerà rilievo la data in cui il denaro è effettivamente disponibile sul conto corrente. La data di valuta è ancora una volta irrilevante.
Solitamente per le operazioni di incasso (accredito) la data di valuta è successiva rispetto a quella dell’operazione. Gli interessi iniziano a maturare successivamente rispetto al momento in cui la somma di denaro è effettivamente disponibile sul conto corrente.
Ad esempio se la data dell’operazione (di accredito) è il 30 dicembre dell’anno X e la data di valuta è il 2 gennaio dell’anno X + 1, il compenso si deve considerare percepito, ai fini fiscali, nell’anno X. Nello stesso anno il predetto componente reddituale concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Per ciò che riguarda il versante delle spese, il professionista potrebbe utilizzare tale forma di pagamento per i canoni di locazione dell’immobile utilizzato quale sede dello studio professionale.
Pagamento con RIBA all’incasso o salvo buon fine
Un’altra forma di incasso frequentemente utilizzata è costituita dalla ricevuta bancaria all’incasso o salvo buon fine.
La ricevuta non costituisce, in effetti, una vera e propria forma di pagamento, ma se emessa con la clausola “salvo buon fine”, è utilizzata unicamente dal cedente prestatore al fine di ottenere dalla banca l’anticipazione del compenso della prestazione che, nella sostanza, non risulta ancora incassata. In ogni caso, che sia emessa “salvo buon fine” o “all’incasso”, viene trasferito sulla banca l’onere di avvisare con alcuni giorni di anticipo il cessionario/committente del pagamento che deve essere eseguito e della data in cui scade il termine. Indipendentemente dall’eventuale anticipazione, la ricevuta costituisce solo un avviso di scadenza, che può anche non essere ottemperato dal debitore, e non certamente un titolo di credito.
Il momento in cui il compenso può considerarsi percepito è quello dell’accredito sul conto corrente dell’avvenuto pagamento da parte del cessionario/committente che ha, di fatto, provveduto al ritiro della ricevuta bancaria. Non rileva, invece, la data in cui è avvenuta l’anticipazione dei fondi da parte della banca che costituisce, nella sostanza, una forma di finanziamento. La medesima soluzione vale per lo sconto fatture, l’anticipazione su documenti, etc.
Incasso con carta di credito
Per l’incasso dei compensi dovrebbe rilevare il momento in cui il professionista consegue l’effettiva disponibilità delle somme sul proprio conto corrente. Si deve fare riferimento ancora una volta alla data di accredito e non alla data di valuta.
Per i pagamenti effettuati è irrilevante il momento in cui il titolare della carta di credito registra (solitamente nel mese successivo) l’addebito sul proprio estratto conto delle spese effettuate (solitamente nel mese precedente). Il soggetto titolare del rapporto chiude il proprio debito con il fornitore nel momento in cui utilizza la carta di credito. In questa ipotesi il pagamento deve considerarsi in ogni caso effettuato anche se, successivamente, il titolare della carta è debitore di una somma pari a tutte le spese effettuate nei confronti del “gestore” della carta di credito stessa.
Ad esempio, se il professionista effettua il pagamento delle spese di cancelleria utilizzando la carta di credito il 30 dicembre del 2021, la spesa si considererà effettivamente sostenuta nel medesimo periodo di imposta. Ciò anche laddove il saldo addebito risultante dall’estratto conto della carta di credito sarà addebitato durante il mese di gennaio dell’anno successivo (il 2022).
Ulteriori chiarimenti sul tema sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 23 aprile 2007, n. 77. L’istante chiedeva se i contributi previdenziali versati da un professionista con utilizzo della carta di credito il 15 dicembre, ma addebitati sul conto corrente il 15 gennaio dell’anno successivo, potessero essere considerati in deduzione con riferimento alla prima data, vale a dire quella relativa all’ordine di pagamento, oppure dovevano considerarsi dedotti con riferimento alla seconda data di addebito sul conto corrente. L’Agenzia delle Entrate ha esaminato preliminarmente la questione sotto il profilo civilistico, precisando come il pagamento effettuato con carta di credito integri una delegazione passiva di pagamento allo scoperto, disciplinata dagli artt. 1269 e ss. del c.c. Pertanto, si verifica una modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio tale che, se il delegato esegue il pagamento, la prestazione da lui eseguita al delegatario vale come effettuata dal delegante e vale, contemporaneamente, come effettuata dal delegato al delegante. Conseguentemente, il momento rilevante, ai fini del versamento effettuato con carta di credito, è quello in cui la stessa viene utilizzata. Il successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente riguarda, secondo l’Agenzia delle Entrate, un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante e il delegato, ed è irrilevante ai fini fiscali.
L`INPS E L`INAIL PER I SOCI [FARMACISTI E NON FARMACISTI] DELLE SOCIETÀ TITOLARI DI FARMACIE
L’apertura ai non farmacisti della partecipazione a società (di persone o di capitali) titolari di farmacie amplia evidentemente anche il tema dell’inquadramento previdenziale/assistenziale dei soci, secondo che siano soci farmacisti o soci non farmacisti, che svolgano o non svolgano abitualmente e/o continuativamente attività (professionale o non professionale) nella o per la farmacia sociale, e così via.
Dapprima alcune note descrittive distinguendo tre aspetti diversi, per poi riportare in “calce” un quadro riassuntivo/riepilogativo.
- Soci “lavoratori” e soci “capitalisti” [farmacisti e non farmacisti]
In linea generale si può affermare che i soci che prestino in via prevalente attività lavorativa nell’impresa sociale sono tenuti alla contribuzione INPS – Gestione IVS Commercianti qualora però, per la stessa attività, non siano soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
In concreto, quindi, i soci-lavoratori di una società titolare di farmacie:
- devono essere iscritti all’INPS (Gestione IVS-Commercianti) se non farmacisti iscritti all’albo professionale;
- non devono essere iscritti all’INPS (dato che per tale attività scontano la contribuzione all’ENPAF) se farmacisti iscritti all’albo.
Di contro, difettandone il presupposto, i soci che non prestano attività prevalente a favore della società (c.d. soci “capitalisti”) non sono soggetti all’obbligo di iscrizione INPS ma in tal caso – se si vuole evitare l’iscrizione “automatica” all’ente previdenziale per effetto della sola iscrizione della società nel Registro delle imprese presso la CCIAA – è necessario:
a) specificare in termini non equivoci, nell’atto costitutivo/statuto della società, che il tale o tal altro socio non svolgerà per o nella farmacia sociale prestazioni lavorative/professionali, nonché:
b) rendere noto – a cura del Notaio rogante – alla CCIAA, mediante la piattaforma COMUNICA – Sezione AC, i nominativi dei soci per i quali l’atto costitutivo/statuto esclude espressamente [come detto sub a)] prestazioni lavorative professionali a favore della società e indicare per la stessa via la ragione della loro non iscrivibilità all’Inps, ragione che in realtà sta nella partecipazione del socio/soci in questione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente mediante conferimento di capitale; tale adempimento, però, è necessario anche per i soci lavoratori quando siano farmacisti iscritti all’Albo [v. sopra sub 2] e in questo caso, come ragione della loro non iscrivibilità all’Inps, dovrà verosimilmente essere indicato proprio l’assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria (ENPAF).
- I soci amministratori
I soci che siano amministratori della società – nel caso, e solo nel caso in cui una disposizione statutaria, ovvero convenuta successivamente alla costituzione della società, preveda espressamente un compenso specifico per l’attività di amministrazione – devono iscriversi alla Gestione separata dell’Inps e questo vale per tutti loro, farmacisti e non farmacisti, dato che tale Gestione riguarda oggettivamente tutte le attività di collaborazione coordinata e continuativa [tra le quali rientra infatti anche l’incarico di amministratore].
Vanno quindi iscritti alla Gestione separata, sempre nel solo caso in cui sia previsto un compenso a loro favore, anche i soci-farmacisti che assumano la veste di amministratori [generalmente tutti i soci delle snc e i soci accomandatari nelle sas], perché secondo l’Inps – anche se questa posizione dell’Istituto è tutt’altro che convincente – l’incarico di amministratore di una società titolare di farmacie non rientrerebbe nell’attività professionale [di farmacista] svolta quale socio lavoratore e come tale “coperta” dalla contribuzione ENPAF.
Quindi, per costoro – sempre nella ridetta eventualità – l’iscrizione alla Gestione si aggiunge a quella obbligatoria all’ENPAF.
Allo stesso modo, il socio non farmacista che sia anche amministratore – ma ribadendo fino alla noia che deve trattarsi di un amministratore retribuito per tale incarico in virtù di una specifica previsione statutaria [e che pertanto in caso di mandato gratuito non è comunque dovuto alcun contributo] – verrà iscritto all’Inps sia alla Gestione separata e sia alla Gestione IVS Commercianti.
Un’ultima precisazione: l’obbligo scatta con riguardo all’anno di effettiva corresponsione [perciò, con il c.d. “criterio di cassa”] del compenso per l’incarico di amministratore.
- E per l’INAIL?
Quanto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il pagamento del premio è dovuto per tutti i soci che prestino attività professionale/lavorativa per la società, sia iscritti all’Inps che ad altre forme di previdenza obbligatorie: quindi, attenzione, il contributo va versato anche per i soci farmacisti soggetti all’ENPAF, nonché per i soci-amministratori che non prestino altra attività professionale/lavorativa per la società e/o quando per il loro incarico non sia prevista alcuna retribuzione [si tenga conto, del resto, che anche in tali casi il rischio professionale che è insito nell’attività esiste, sia pur minimo, e deve allora trovare necessaria copertura assicurativa].
Da ultimo, per completezza di esposizione più che per attinenza al tema, ricordiamo che il titolare individuale di farmacia – che anche dopo la legge sulla concorrenza continua ad essere (ma per quanto tempo ancora?) un farmacista idoneo, dunque soggetto all’ENPAF per l’attività professionale svolta nella/per la propria farmacia – non deve essere iscritto all’INAIL.
Egli non è perciò obbligato ad assicurare il rischio professionale che corre nello svolgimento dell’attività quotidiana, niente e nessuno impedendogli però – evidentemente – di dotarsi di una copertura assicurativa volontaria.
Infine, come detto all’inizio, riportiamo qui di seguito un prospetto utile a riassumere gli obblighi INPS/INAIL secondo le diverse “posizioni” dei soci.
Tipologia socio/iscrizione INPS/INAIL | Gestione IVS INPS | Gestione Separata INPS | INAIL |
Socio lavoratore non farmacista e non amministratore | SI | NO | SI |
Socio lavoratore non farmacista e amministratore con incarico retribuito | SI | SI | SI |
Socio lavoratore non farmacista e amministratore con incarico gratuito | SI | NO | SI |
Socio non lavoratore non farmacista e non amministratore | NO | NO | NO |
Socio non lavoratore non farmacista e amministratore con incarico retribuito | NO | SI | SI |
Socio non lavoratore non farmacista e amministratore con incarico gratuito | NO | NO | SI |
Socio lavoratore farmacista e non amministratore | NO | NO | SI |
Socio lavoratore farmacista e amministratore con incarico retribuito | NO | SI | SI |
Socio lavoratore farmacista e amministratore con incarico gratuito | NO | NO | SI |
Socio non lavoratore farmacista e amministratore con incarico retribuito | NO | SI | SI |
Socio non lavoratore farmacista e amministratore con incarico gratuito | NO | NO | SI |
Socio non lavoratore farmacista e non amministratore | NO | NO | NO |
quali sono le imprese turistico ricettive?
Vedere anche: Strutture ricettive extralberghiere; Strutture ricettive all’aperto.
Il D.Lgs. 79/2011, entrato in vigore il 21/06/2011, ha provveduto al riordino della disciplina in tema di strutture ricettive. Si distingue fra : 1) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; 2) strutture ricettive extralberghiere; 3) strutture ricettive all’aperto; 4) strutture ricettive di mero supporto.
Per attività ricettiva si intende l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito dell’attività ricettiva rientra altresì la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonchè la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate. Inoltre nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche quella per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura.
Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:
- gli alberghi;
- i motels;
- i villaggi-albergo;
- le residenze turistico alberghiere;
- gli alberghi diffusi;
- le residenze d’epoca alberghiere;
- i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
- le residenze della salute – beauty farm;
- ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o piu’ delle precedenti categorie.
- Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, in camere ubicate in uno o piu’ stabili o in parti di stabile.
- I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti.
- I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di piu’ stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
- Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o piu’ stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unita’ abitative arredate, costituite da uno o piu’ locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
- Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive caratterizzati dal fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo piu’ in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali servizi accessori.
- Le residenze d’epoca alberghiere sono le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare livello artistico, idonee ad un’accoglienza altamente qualificata.
- I bed and breakfast in forma imprenditoriale sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unita’ immobiliare purche’ funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
- Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.
Proroghe
PREMESSA
La Camera dei Deputati, nella seduta di ieri, 14 luglio 2021, ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto Sostegni Bis (D.L. n. 73/2021). Il provvedimento passa ora al Senato, per essere convertito entro il 24 luglio 2021.
Con detta approvazione,
viene spostato al 15 settembre il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
Non vi sarà la possibilità di posticipare ulteriormente la scadenza mediante l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%, in quanto la proroga deroga alla norma che ne prevede l’applicazione.
Soggetti interessati
La proroga trova applicazione nei confronti dei contribuenti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:
- Esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA;
- Dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a euro 5.164.569.
La proroga si applica inoltre a:
- soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA;
- soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1, cc. da 54 a 89, L. 190/2014);
- i c.d. “contribuenti minimi” (art. 27, c. 1, D.L. 98/2011).
Versamenti oggetto di proroga
Sono oggetto di proroga per espressa previsione normativa i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA. Tale previsione implica l’estensione anche ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette (es. contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti, diritto camerale, ecc.).
La proroga è applicabile anche ai contributi INPS dovuti dai soci di SRL artigiane o commerciali, qualora interessate dalla proroga, in quanto direttamente dipendenti dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
N.B. Detto differimento si applica esclusivamente ai contributi INPS, mentre le altre imposte dovute (es. IRPEF e addizionali regionali e comunali) vanno versate alle scadenze ordinarie (quindi entro il 30.07.2021 con la maggiorazione dello 0,4%).
Rateazioni
Per effetto della proroga, i soggetti che pagano a rate sono tenuti a ricalcolare gli interessi per i soli pagamenti rateali successivi al 15.09.2021. La proroga sarà gratuita, ma le rate successive saranno, come di consueto, maggiorate di interessi.
Schematizzazione
Per praticità, si riporta una schematizzazione di quanto previsto:
Tipologia contribuente | Scadenza originaria | Scadenza per effetto della prima proroga | Scadenza per effetto della proroga attuale |
---|---|---|---|
Forfetario o minimo | 30.06.2021 30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%) | 20.07.2021 20.08.2021 (con maggiorazione 0,4%) | 15.09.2021 |
Ditta individuale o società di persone che applica gli ISA e ricavi < 5.164.569 € | 30.06.2021 30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%) | 20.07.2021 20.08.2021 (con maggiorazione 0,4%) | 15.09.2021 |
Socio di società di persone soggetta a proroga | 30.06.2021 30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%) | 20.07.2021 20.08.2021 (con maggiorazione 0,4%) | 15.09.2021 |
Società di capitali che applica gli ISA e ricavi < 5.164.569 €, e approvazione bilancio entro il mese di maggio 2021 | 30.06.2021 30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%) | 20.07.2021 20.08.2021 (con maggiorazione 0,4%) | 15.09.2021 |
Società di capitali che applica gli ISA e ricavi < 5.164.569 €, e approvazione bilancio entro il mese di giugno 2021 | 20.08.2021 (la scadenza sarebbe stata il 31.07.2021, ma cadendo di sabato entrava nella sospensione feriale) | 20.08.2021 (la scadenza sarebbe stata il 31.07.2021, ma cadendo di sabato entrava nella sospensione feriale) | 15.09.2021 |
Ditta individuale, società di persone o società di capitali con ricavi > 5.164.569 € | 30.06.2021 30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%) | 30.06.2021 30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%) | 30.06.2021 30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%) |
Socio di società di capitali artigiana o commerciale soggetta a proroga | 30.06.2021 30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%) | 30.06.2021 30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%) | 30.06.2021 30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%) 15.09.2021 per i soli contributi INPS |
Ditta individuale o società agricola che determina le imposte sulla base del reddito dominicale e agrario | 30.06.2021 30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%) | 30.06.2021 30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%) | 30.06.2021 30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%) |
Socio di società agricola che determina le imposte sulla base del reddito dominicale e agrario | 30.06.2021 30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%) | 30.06.2021 30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%) | 30.06.2021 30.07.2021 (con maggiorazione 0,4%) |