Professionista e contratti affitto. Secondo AdE non deducibili. Ma perchè?

I canoni pagati per un immobile utilizzato con un contratto di locazione non finanziaria sono deducibili al 100% (secondo il principio di cassa), qualora lo stesso sia strumentale, ovvero al 50%, se a uso promiscuo. A tal fine, è necessario che il professionista non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione (articolo 54 del Tuir). Il regime della cedolare secca trova applicazione in relazione ai contratti di locazione aventi a oggetto immobili a uso abitativo, locati per finalità abitative, e le relative pertinenze (articolo 3 del Dlgs 23/2011). Non possono invece usufruire del regime della cedolare secca i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo, così come le locazioni concluse con conduttori che agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione (circolare 26/E del 2011). Una unità immobiliare accatastata come A/2 rientra tra le abitazioni di tipo civile. Conseguentemente, non appare possibile per un professionista dedurre i costi sostenuti per un immobile di tipo residenziale.

Medici e odontoiatri

I soggetti passivi IVA che operano in regime di PRO-RATA (art. 19-bis del DPR 633/1972) possono trovarsi nella condizione di  dover  registrare acquisti in regime di inversione contabile (art. 17 del DPR 633/1972) .

Come è noto la fattura acquisto soggetta ad l’inversione contabile o reverse charge deve essere registrata con la causale contabile “FARC” che genera automaticamente:

A) la registrazione della fattura di acquisto alla quale deve essere “fittiziamente” aggiunta l’IVA (con obbligo di annotazione sulla fattura stessa);

B) la registrazione di una fattura di vendita con IVA (che “annulla” l’IVA di cui al punto “A” e consente il rispetto degli obblighi di inversione contabile);

C) la registrazione di un giroconto che annulla le altre poste contabile generate dal reverse charge (ricavi e crediti di cui al punto “B”).

La registrazione delle fatture soggette ad inversione contabile nelle contabilita’ con IVA detraibile in prorata  puo’ determinare un minor credito IVA o anche un’IVA da versare. 

E’ il caso es. di medici che emettono fatture di vendita in esenzione di IVA. La registrazione di anche una sola fattura acquisti soggetta ad inversione contabile obbliga al versamento della relativa IVA e alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Contribuenti trimestrali speciali

Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%.

Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:

  • distributori di carburanti
  • autotrasportatori di merci conto terzi
  • esercenti attività di servizi al pubblico
  • esercenti arti e professioni sanitarie.

I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

IVA in eccesso da recuperare nelle liquidazioni periodiche

IVA in eccesso da recuperare nelle liquidazioni periodicheIl modello di comunicazione dovrebbe tenere conto degli errati versamenti mensili o trimestrali – da Eutekne

Lunedì 28 maggio 2018

    

Con il provvedimento n. 62214/2018 è stato aggiornato il modello per effettuare la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Uno degli aspetti che ancora non è stato definito, stando alla struttura del modello e alla lettura delle relative istruzioni, attiene alla possibilità di scomputare – mediante la compilazione del quadro VP – le eventuali eccedenze di versamento nelle liquidazioni periodiche successive.
Il caso che tipicamente può verificarsi è quello per cui, in conseguenza di un errore materiale, il versamento dell’IVA periodica sia diverso (ed eccedente) rispetto a quello dell’IVA dovuta per il mese o trimestre di riferimento.

La formulazione letterale dell’art. 30 comma 1 del DPR 633/72 sembrerebbe riconoscere il recupero degli importi versati in eccesso rispetto al dovuto solamente in sede di dichiarazione annuale.
La norma infatti stabilisce che “se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile (…), aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili (…), il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo” (ovvero di richiederne il rimborso alle condizioni di cui allo stesso art. 30).

Sul piano procedurale, nel modello di comunicazione delle liquidazioni, l’IVA dovuta risulta dal rigo VP6 come differenza tra l’IVA esigibile e l’IVA detratta. Nel rigo VP14, invece, viene esposto il dato relativo all’IVA da versare, in ragione di una serie di “aggiustamenti” rispetto all’importo dell’IVA dovuta.
Il più significativo di questi “aggiustamenti” è generalmente costituito dal riporto del credito del periodo precedente (rigo VP8). Le istruzioni precisano che nel rigo VP8 deve essere indicato l’ammontare dell’IVA computata in detrazione risultante dalla liquidazione precedente dello stesso anno solare (senza considerare i crediti che sono stati chiesti a rimborso o in compensazione presentando il modello TR).
Non appare, invece, possibile includere nel rigo in questione anche un eventuale versamento effettuato in eccesso nel periodo precedente a quello oggetto della comunicazione.

Se non appare possibile riportare nel quadro VP del modello comunicativo le eccedenze di versamento del soggetto passivo, tuttavia, va osservato che una siffatta possibilità era offerta dal soppresso modello di dichiarazione IVA periodica.
Il rigo VP14 (“IVA non versata, comprensiva degli interessi, o versata in eccesso risultante da dichiarazioni periodiche precedenti) sezione 2 (“crediti”) di quest’ultimo modello (approvato, da ultimo, con provv. Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2001) consentiva, mediante uno specifico campo, l’indicazione dell’IVA erroneamente versata in eccesso rispetto all’imposta dovuta risultante da una dichiarazione periodica precedente. In tale sede erano specificati anche l’importo e gli estremi del versamento periodico.

In questo modo, veniva di fatto riconosciuta la possibilità di scomputare l’eccesso di versamento relativo a un mese o trimestre, mediante compensazione “verticale”, già dal mese o trimestre successivo.Per prudenza recupero del versamento solo in dichiarazione annuale

In mancanza di un’analoga previsione nell’attuale modello di riepilogo delle liquidazioni periodiche, cautelativamente l’IVA eventualmente versata in eccedenza rispetto al dovuto potrà essere recuperata solo:
– in sede di dichiarazione IVA annuale ex art. 30 comma 1 del DPR 633/72, compilando il rigo VL30 campo 3 (si veda “Nel modello IVA 2018 irrilevanti gli omessi versamenti periodici” del 22 febbraio 2018);
– compensando “orizzontalmente” ex art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97 il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale con eventuali debiti fiscali o contributivi già a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno di imposta nel quale l’ammontare in eccesso è stato versato, salvo sia dovuta l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito.

La contribuzione INPS per i soci di S.r.l. e S.r.l.s.

Sei un imprenditore e gestisci la tua azienda con una società a responsabilità limitata o una semplificata di cui sei socio?

lavori nella tua impresa e non conosci tutti gli obblighi legati alla contribuzione INPS?

Cercheremo di chiarire ogni dubbio.

Chi è considerato socio lavoratore (socio di Srl o Srls)
Sono considerati soci lavoratori coloro che prestano attività professionale nei settori del terziario, commercio e artigianato, personalmente e con carattere di abitualità e prevalenza nell’interesse della società.

Il socio lavoratore che svolge la sua prestazione lavorativa in qualità di titolare, se ne assume la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione.

Quale copertura previdenziale hanno i soci lavoratori?
I soci lavoratori sono obbligatoriamente iscritti alle apposite Gestioni istituite presso l’INPS (artigiani, commercianti e gestione separata), destinatarie dei relativi contributi. Vedremo quando l’iscrizione è obbligatoria e quando risulta compatibile con altre forme contrattuali e previdenziali.

Se la partecipazione societaria si configura come mera partecipazione agli utili, senza svolgimento di attività lavorativa in azienda, il socio non sarà obbligato all’iscrizione alla relativa cassa previdenziale e non sarà autorizzato a svolgere mansioni operative in azienda.

In caso di ispezione, il socio che viene accertato a partecipare all’attività operativa, viene iscritto d’ufficio nel limite della prescrizione quinquennale.

La gestione Commercianti o Artigiani INPS per soci di Srl e Srls – requisiti e caratteristiche
Devono essere iscritti alla Gestione commercianti o artigiani i soci di società a responsabilità limitata (la medesima cosa vale per i soci di società a responsabilità limitata semplificata c.d. Srls) che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Lo svolgimento di attività lavorativa con queste caratteristiche, da parte del socio, obbliga il medesimo all’iscrizione presso la gestione Commercianti o Artigiani INPS.

Questo a prescindere dalla quota societaria posseduta, che sia l’1% o il 100% ed a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell’impresa.

Il versamento dei contributi sarà a carico del socio lavoratore che avrà l’onere di versare con modello F24 una quota fissa (contributi sul minimale) di euro 3.825,00 annuali a prescindere dal reddito prodotto, in quattro rate annue (ogni 16 del mese di Febbraio, Maggio, Agosto e Novembre).

Per il reddito eccedente il minimale (15.878,00 euro nel 2019) sarà dovuta una contribuzione aggiuntiva pari al 24,09% del reddito da versare con le imposte sui redditi nel relativo modello UNICO.

Secondo l’INPS, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa della s.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili a prescindere dall’effettiva distribuzione degli stessi, al socio.

Il socio con l’iscrizione alla gestione commercianti o artigiani è coperto da previdenza obbligatoria ed è autorizzato a svolgere l’attività lavorativa autonoma con la qualità di socio lavoratore.

Compatibilità con il lavoro dipendente
Un socio di Srl o Srls potrà inoltre ricoprire il ruolo di lavoratore subordinato (quindi con contratto di lavoro dipendente), solo se verrà rispettato il requisito del mancato controllo societario (inteso come partecipazione alle quote societarie in grado di controllare la società).

Ciò renderebbe il contratto di lavoro subordinato non legittimo e quindi disconosciuto in fase ispettiva, a causa della sovrapposizione del potere esecutivo con quello direttivo.

Altro elemento discriminante riguardo la legittimità del contratto di lavoratore subordinato, è quello del socio amministratore. Ricoprire il ruolo di amministratore unico porterebbe alle medesime sorti e lo stesso vale anche in caso di pluralità di amministratori che hanno il potere di operare disgiuntamente.

Un lavoratore dipendente quindi potrà anche partecipare agli utili aziendali ma il rapporto di lavoro si dovrà svolgere con le caratteristiche proprie della subordinazione con l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare, al rispetto di un orario di lavoro imposto del datore ed avere in generale tutte quelle caratteristiche proprie di un lavoratore subordinato.

L’orientamento dell’INPS nel corso degli anni è stato quello di disconoscere i rapporti di lavoro subordinato instaurati con soci che, a prescindere dalla quota posseduta, o ricoprivano anche il ruolo di amministratore della società, o svolgevano la propria prestazione lavorativa con carattere di autonomia senza alcun assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro.

Al fine di rendere legittimo il ruolo di socio e lavoratore subordinato che ricopre anche la figura di amministratore, è necessaria la presenza di un organo amministrativo collegiale (consiglio di amministrazione) che non lasci il potere direttivo nelle mani di un unico soggetto (che avrebbe il doppio ruolo di dipendente ed amministratore unico della Srl).

Socio lavoratore e amministratore della Srl/Srls
Non va confuso inoltre il ruolo di amministratore con il ruolo di socio lavoratore e l’obbligo contributivo appena descritto.

L’eventuale compenso percepito nel ruolo di amministratore della società non autorizza lo svolgimento di attività lavorativa in azienda e non ha nessuna correlazione con il ruolo di socio di capitali esclusivo.

Resta quindi invariato l’obbligo o meno di contribuzione alla gestione commercianti o artigiani.

Il compenso amministratore sarà infatti soggetto ad una contribuzione aggiuntiva proporzionale a quanto percepito, dovuta alla Gestione separata. La duplice iscrizione (gestione commercianti/artigiani e gestione separata) è obbligatoria nei limiti della prescrizione quinquennale (C. Cost. 26 gennaio 2012 n. 15).

Si potrà quindi configurare una delle seguenti fattispecie:

Ruolo ricoperto Obbligo contributivo
Socio non amministratore con svolgimento di prestazione lavorativa Gestione commercianti
Socio e amministratore con svolgimento di prestazione lavorativa Gestione commercianti + Gestione separata INPS sul compenso percepito (aliquota agevolata al 24%)
Socio e amministratore senza svolgimento di prestazione lavorativa Gestione separata INPS sul compenso percepito (aliquota ordinaria al 33,72% *per l’anno 2019)

E se un lavoratore autonomo svolge più attività contemporaneamente?
Un lavoratore che esercita contemporaneamente più attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione INPS che corrisponde all’attività alla quale si dedica in maniera prevalente (art. 1, c. 208, L. 662/96).

Lo svolgimento di più attività autonome non farà scattare quindi una doppia imposizione in capo al lavoratore che verserà la sua contribuzione solo per l’attività svolta con prevalenza.

Restano, invece, esclusi dall’applicazione di detto principio i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla Gestione separata INPS ed il lavoratore è tenuto alla doppia contribuzione, come da tabella:

1a attività 2a attività Obbligo contributivo
Commerciale Artigiana Solo alla Gestione propria dell’attività svolta in prevalenza
Impresa commerciale o artigiana Lavoro autonomo soggetto alla contribuzione presso la Gestione Separata (ad es. liberi professionisti senza Cassa) Doppia: Gestione artigiani e commercianti + Gestione Separata
Coltivatore diretto Commerciale di vendita dei prodotti della coltivazione Solo alla Gestione propria dell’attività svolta in prevalenza
Consigliamo un’attenta valutazione sia in fase di costituzione di nuove società di capitali in generale che di nuovi rapporti di lavoro, autonomi o subordinati, al fine di inquadrare correttamente ogni lavoratore alla giusta contribuzione ed evitare sanzioni in caso di controlli ispettivi.

Le scelte sul tipo di società e sulla distribuzione delle quote societarie influenzerà inevitabilmente gli obblighi contributivi dei soggetti che ne faranno parte.

Compensi e provvigioni erogati ai forfetari nella Certificazione Unica 2020

La compilazione della Certificazione Unica 2020 interessa i soggetti in regime forfetario sotto due profili:
– quali destinatari della certificazione rilasciata dai sostituti d’imposta che abbiano corrisposto loro compensi o provvigioni nel corso del 2019;
– quali obbligati al rilascio della certificazione ai contribuenti-sostituiti cui abbiano erogato somme assoggettate a ritenuta alla fonte nel corso del 2019.

In relazione ai compensi e alle provvigioni erogati a persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che si sono avvalse nel 2019 del regime forfetario ex L. 190/2014 (oppure del regime di vantaggio ex DL 98/2011), i sostituti d’imposta sono tenuti a rilasciare e trasmettere la Certificazione Unica 2020, anche se non sono state operate ritenute.

A tale riguardo, in base alle istruzioni alla compilazione della modulistica, deve essere compilata la parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi:
– specificando la tipologia reddituale cui afferiscono le somme corrisposte (es. A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale; Q o R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio; W – corrispettivi per prestazioni relative a contratti d’appalto);
– indicando il medesimo importo nel punto 4 “Ammontare lordo corrisposto” e nel punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”.
Si ricorda che da tale ammontare è escluso il contributo integrativo alle Casse previdenziali private, mentre va computata la maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva dai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS.

Per quanto concerne gli adempimenti in qualità di sostituto d’imposta, i contribuenti in regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del DPR 600/73, ad eccezione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 comma 69 della L. 190/2014, come modificato dall’art. 6 del DL 34/2019).
Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, i soggetti in regime forfetario hanno comunque la facoltà di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfetario (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2019, § 4.2).

Da tale quadro si ricava come i soggetti in regime forfetario siano obbligati al rilascio della Certificazione Unica 2020 ai soggetti cui abbiano erogato nel 2019:
– somme a titolo di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, riportando, oltre ai dati previdenziali e assistenziali, anche quelli fiscali;
– somme a diverso titolo sulle quali è stata facoltativamente operata la ritenuta alla fonte (es. sul compenso per la prestazione resa nel 2019 al forfetario dal professionista in regime ordinario).

Invece, la Certificazione Unica non deve essere rilasciata con riferimento a quelle somme per le quali il soggetto forfetario non abbia rivestito la qualifica di sostituto d’imposta, non operando la ritenuta alla fonte ordinariamente prevista in forza della specifica dispensa riconosciuta dall’art. 1 comma 69 della L. 190/2014.
Per tali somme, nel quadro RS del modello REDDITI PF (righi da RS371 a RS373 nel modello REDDITI 2019), il contribuente forfetario indicherà il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

Il prospetto deve essere compilato facendo riferimento ai redditi e ai compensi pagati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non sia stata effettuata. La compilazione dei righi preposti deve avvenire, ad esempio, anche quando il soggetto percipiente sia a sua volta un soggetto forfetario per il quale la ritenuta non si applica ex art. 1 comma 67 della L. 190/2014 (circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016, § 4.2.3).

Fattura medico. Indicazione rivalsa ENPAM (NO!)

Domanda – Ferme restando le indicazioni previste in materia di fatturazione elettronica, un medico in regime “ordinario” che fattura le prestazioni ad una struttura privata (società) è tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto? Per quanto concerne, invece, la rivalsa della cassa ENPAM (4%) il suo inserimento è solo facoltativo?

Risposta – Prima di rispondere al suo quesito è opportuno richiamare le indicazioni operative previste in materia di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie; per il periodo d’imposta 2019, come da art. 9-bis del D.L. 135/2018 e ss.mm.ii, gli “operatori sanitari” hanno dovuto rispettare il divieto di emettere fattura in formato elettronico per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche indipendentemente dall’obbligo o meno dell’invio dei dati di spesa al S.t.s.; il decreto fiscale (D.L. 124/2019) ha esteso il divieto in parola anche per il periodo d’imposta 2020.

In termini pratici, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n° 78/2019:

  • le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI, a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga, sia dall’invio o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria;
  • qualora, nell’erogare la prestazione, come nel suo caso, la struttura privata si avvalga di soggetti terzi esterni (ad esempio i medici), che fatturano il servizio reso alla struttura e non direttamente all’utente, gli stessi soggetti, fermi eventuali esoneri che li riguardino (cfr. l’articolo 1, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 127 del 2015), devono documentare la prestazione a mezzo fattura elettronica via SdI.

Venendo al suo quesito, per quanto riguarda la ritenuta d’acconto, il medico che fattura a una struttura privata deve puntualmente indicarla; il compenso percepito sarà dunque al netto della ritenuta con scomputo della stessa nella dichiarazione dei redditi.

In merito all’eventuale rivalsa, art. 8 comma 3 D.Lgs 103/96, in vigore per le altre casse di previdenza private, la stessa non deve essere indicata in fattura in quanto la cassa di previdenza di medici ed odontoiatri (ENPAM) non prevede alcun contributo a carattere di rivalsa.

Attenzione a non confondere il contributo in parola con quello previsto a carico di società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale; soggetti tenute a versare, un contributo pari al 2% del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale.

Deducibile il costo dell’acqua per i dipendenti

Una ditta acquista acqua minerale confezionata in bottiglie per il suo consumo, nel luogo di lavoro, da parte dei dipendenti e dei soci che vi prestano la loro opera. Detto costo si può considerare deducibile? L’Iva ad esso applicata è da considerare detraibile?L’Iva relativa all’acquisto o all’importazione di alimenti e di bevande non è ammessa in detrazione ad eccezione degli alimenti e bevande che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o che sono somministrati in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa (articolo 19-bis1, lettera f) del Dpr 633/1972).Si ritiene che il costo dell’acqua destinata ai dipendenti sia deducibile ai sensi e nei limiti dell’articolo 100, comma 1 del Tuir come spese per finalità ricreative, mentre non risulta deducibile quella destinata ai soci.

caffe’ e boccioni acqua

Acquisto delle cialde di caffè
La risoluzione 103/E/2016 ha ritenuto corretto applicare l’aliquota Iva del 10%, affermando, però, la – non detraibilità in capo all’acquirente: affermazione che non pare in linea con il dettato dell’articolo 19-bis.1 del Dpr 633/72, secondo il quale l’indetraibilità dell’Iva per somministrazione di alimenti e bevande prevede l’eccezione dell’erogazione mediante distributori automatici. 
– Erogazione di acqua tramite boccionila detraibilità dell’Iva dovrebbe essere motivata dalla somministrazione tramite distributori automatici.
COSTOPer quanto concerne la deducibilità del costo delle cialde e dell’acqua, va segnalato che, in linea generale, l’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/86) prevede che le somministrazioni di alimenti e bevande siano deducibili nella misura del 75%; ma, se vengono eseguite tramite distributori automatici, si ritiene che si possa dedurre la spesa nella misura integrale, in quanto inerente all’esercizio dell’attività professionale.
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Note di credito per merci difettose anche senza restituzione dei beni distrutti presso il cliente

In ambito commerciale può accadere che le merci acquistate da un soggetto passivo IVA presso un suo fornitore presentino vizi tali da rendere le stesse inutilizzabili e irrecuperabili.
Se il cessionario ha già pagato il corrispettivo pattuito, risultante dalla fattura di vendita, e rinuncia alla sostituzione dei beni, può comunque richiedere al fornitore il rimborso delle somme versate nonché di farsi carico delle spese di restituzione.

Tuttavia, è possibile che i costi di restituzione delle merci difettose o deteriorate siano tali da rendere più conveniente la distruzione delle merci medesime presso il cessionario, senza che i beni siano restituiti al cedente. In tale situazione, è necessario valutare quali siano gli obblighi a carico delle parti per la rettifica dell’operazione ai fini dell’IVA e se tali obblighi siano condizionati o meno alla restituzione dei beni dall’acquirente al fornitore.

Si osserva, in primo luogo, che la fattispecie descritta può essere ricondotta all’ipotesi in cui l’operazione viene meno a causa della risoluzione del contratto dovuta a inadempimento di una delle parti (art. 1453 c.c.), nello specifico, del cedente. Infatti, quest’ultimo è normalmente tenuto a garantire che i beni ceduti siano immuni da vizi, sia in forza dell’art. 1490 c.c., sia in base alle previsioni contrattuali.
Nella fattispecie, dunque, può ritenersi applicabile la procedura di variazione di cui all’art. 26 comma 2 del DPR 633/72 che, fra le cause giustificative per la rettifica in diminuzione dell’IVA addebitata, contempla anche quella della risoluzione del contratto. Il cedente può perciò emettere una nota di credito nei confronti del cessionario, a “storno” degli importi addebitati originariamente.

Ipotizzando che l’operazione originaria sia già stata annotata sul registro IVA delle vendite (artt. 23 del DPR 633/72), la rettifica potrà essere effettuata, alternativamente:

  • mediante specifica annotazione (con segno negativo) nel suddetto registro delle vendite o dei corrispettivi (come dispone l’art. 26 comma 8 del DPR 633/72);
  • mediante annotazione nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/72 (modalità riconosciuta dalla C.M. n. 27/1975 e C.M. 23 febbraio 1994 n. 13).
    Ad analoga e opposta rettifica procede il cessionario ove abbia già annotato l’operazione di acquisto sul registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72.

La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui viene rilevato il vizio della merce consegnata, elemento che legittima la risoluzione del contratto e, dunque, presupposto al verificarsi del quale è possibile operare la variazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, ris. Agenzia delle Entrate n. 85/2009).
La validità della procedura di rettifica qui descritta non appare condizionata alla circostanza che le merci difettose siano restituite al fornitore. Si ritiene, infatti, che le parti siano libere di stabilire contrattualmente se i beni debbano o meno essere restituiti dal cessionario al cedente.

La restituzione dei beni non costituirebbe una condizione essenziale neanche ai fini dell’esclusione da IVA dell’eventuale operazione di sostituzione dei beni eseguita dal cedente nel periodo di validità della garanzia.
Pertanto, se la restituzione dei beni, a seguito di una valutazione delle parti, risulta antieconomica e si procede alla distruzione delle merci difettose presso l’acquirente, la procedura di rettifica in diminuzione dovrebbe ritenersi comunque applicabile.

Occorrerà in ogni caso fornire prova della distruzione ai fini del superamento della presunzione di cessione di cui all’art. 1 del DPR 441/97.
Con riferimento alla distruzione di prodotti difettosi (sul territorio italiano), la prassi amministrativa (R.M. n. 561445/91) ha ritenuto ammissibile, ad esempio, una procedura nell’ambito della quale:

  • il cedente invia presso la sede del cessionario un ispettore che accerta i vizi delle merci, effettua sui beni modifiche tali da renderli invendibili e redige relativo verbale di constatazione, consegnandone copia sia al cliente che al cedente;
  • quest’ultimo emette una nota di credito;
  • il cessionario provvede direttamente alla distruzione dei beni.
    Il caso esaminato dal documento di prassi aveva ad oggetto distruzioni causate da eventi che si ripetono con regolarità.

Invece, in caso di distruzioni effettuate in ragione di eventi eccezionali, la prova della distruzione deve essere fornita:

  • con i mezzi previsti dall’art. 2 comma 4 del DPR 441/97 (invio di tempestiva comunicazione agli Uffici, redazione del verbale da parte dei funzionari ovvero, in taluni casi, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, predisposizione del documento di trasporto per i beni risultanti dalla distruzione);
  • dal formulario di identificazione ex art. 193 del DLgs. 152/2006, se la distruzione è stata affidata a soggetti terzi, autorizzati allo smaltimento dei rifiuti.

Reverse Charge Tindeggiatura

L’attività di intonacatura e stuccatura e quella di tinteggiatura sono soggette a reverse charge. Il regime dell’inversione contabile si applica, infatti, anche alle prestazioni di completamento di edifici (lettera a-ter del sesto comma dell’articolo 17 del Dpr 633/1972). Il termine “completamento di edifici” è utilizzato dal legislatore in modo atecnico poichè l’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia non menziona la nozione di completamento, ma fa riferimento a interventi quali manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Ai fini dell’individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di completamento di edifici, pertanto, occorre fare riferimento alle classificazioni fornite dai codici attività Ateco 2007; vi rientrano anche le attività di intonacatura e stuccatura, codice Ateco 43.31.00, e quella di tinteggiatura, codice Ateco 43.34.00 (circolare 14/E del 2015).