Termini registrazione Fatture EMESSE

ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DATA DI EMISSIONE PER LE FATTURE EMESSE (agg. articolo al 03-10-2019)

In linea generale, i soggetti passivi IVA annotano le fatture emesse sul registro delle vendite ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/72.
Alternativamente, i commercianti al minuto e i soggetti assimilati ai sensi dell’art. 22 del DPR 633/72 possono registrare le fatture eventualmente emesse sul registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/72.
È prevista la possibilità di istituire registri sezionali per l’annotazione delle fatture, cui si aggiunge un registro riepilogativo contenente i risultati di tutti i sezionali. In alcuni casi, l’istituzione di detti registri è, di fatto, obbligatoria.

Procedura di registrazione
Ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/72 (modificato dal DL 119/2018), le fatture devono essere annotate sull’apposito registro secondo l’ordine della numerazione e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
Tale riferimento temporale è necessario ai fini delle liquidazioni IVA periodiche, nell’ambito delle quali occorrerà tenere conto dell’imposta divenuta esigibile nel periodo di riferimento.

Dati della registrazione
Ai sensi dell’art. 23 co. 2 del DPR 633/72, per ciascuna fattura devono essere indicati:

il numero progressivo;
la data di emissione del documento;
l’ammontare imponibile e l’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata (per le operazioni imponibili) o il titolo di inapplicabilità dell’imposta, ed eventualmente la relativa norma se indicata in fattura (per le operazioni non soggette, esenti o non imponibili di cui ai commi 6 e 6-bis dell’art. 21 del DPR 633/72);
le generalità del cessionario o committente (ditta, denominazione, ragione sociale, ecc., ovvero il nome e il cognome se si tratta di un privato).
Non sussiste l’obbligo di indicare le somme che, pur essendo incluse nella fattura, non concorrono al calcolo della base imponibile; tuttavia, è consigliabile provvedere alla loro annotazione distinta.
Nell’ipotesi in cui sia stata emessa fattura semplificata ai sensi dell’art. 21-bis del DPR 633/72, la stessa può essere registrata riportando la sola indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale del cessionario o committente, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale (circ. 18/E/2014).

Termini di registrazione
I termini di registrazione delle fatture emesse variano a seconda della modalità di fatturazione utilizzata (immediata, differita, ecc.) e al tipo di operazione effettuata.
In caso di omessa, tardiva o infedele registrazione si applica la sanzione nella misura prevista dall’art. 6 del DLgs. 471/97.

Fatture immediate
A partire dal 24.10.2018, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 12 del DL 119/2018, le fatture emesse sono annotate, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.
In base alla disciplina previgente, invece, le fatture immediate dovevano essere annotate, nell’ordine della loro numerazione, entro quindici giorni dalla loro spedizione o consegna alla controparte, con riferimento alla data di emissione.
La novità normativa “va letta alla luce dei principi generali dell’ordinamento, tra cui quello di tenuta di un’ordinata contabilità, così che numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell’imposta” (circ. 14/E/2019, § 3.2). Per effetto dei nuovi termini di emissione e registrazione delle fatture può accadere, ad esempio, che la fattura relativa a un’operazione di settembre sia emessa e registrata dopo una fattura relativa a un’operazione di ottobre. In tali ipotesi, i principi citati impongono che la fattura relativa al mese di settembre possa essere distinta da quelle emesse ad ottobre nelle more della registrazione. Il soggetto passivo è libero di scegliere la modalità per ottemperare all’obbligo (es. adottare una specifica codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di riferimento, istituire registri sezionali, ecc.).

Richiamando l’esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 14/2019, si ipotizzi che l’operazione sia stata effettuata in data 28.9.2019 (es. data del pagamento della prestazione di servizi):

  • la fattura viene emessa l’8.10.2019 (rispettando il termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione);
  • il documento deve essere registrato entro il 15.10.2019, con riferimento al mese precedente (settembre), concorrendo alla relativa liquidazione dell’IVA (ad esempio, per i contribuenti che liquidano l’imposta su base mensile, entro il 16.10.2019 con riferimento al mese di settembre).

La data della fattura da indicare nel registro delle vendite potrà essere quella riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, coerente con l’effettuazione dell’operazione, l’esigibilità dell’imposta e la relativa liquidazione. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, ciò sarà possibile anche nell’ipotesi di fattura cartacea o di fattura elettronica “extra SdI” (circ. 14/E/2019, § 3.2). Si ritiene, perciò, che anche per le fatture non trasmesse al SdI debba essere indicata, nel registro, la data del documento, purché corrisponda a quella di effettuazione dell’operazione.
In caso di avvenuta registrazione con successivo scarto del documento da parte del SdI saranno necessarie le conseguenti rettifiche, posto che la fattura si considera non emessa.

Fatture differite
Nulla cambia, per effetto del DL 119/2018, con riguardo ai termini di registrazione, per le fatture differite emesse a norma dell’art. 21 co. 4 terzo periodo, lett. a), c) e d) del DPR 633/72 per le quali era già previsto che l’annotazione avvenisse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ossia entro il termine di emissione della fattura differita) e con riferimento al mese di effettuazione.
Con riguardo alle fatture di cui all’art. 21 co. 4 lett. b) del DPR 633/72 (emesse dal secondo cedente nell’ambito di operazioni triangolari), il DL 119/2018 specifica che la registrazione è effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese di emissione.

Utilizzo congiunto dei sistemi di fatturazione immediata e differita
Se il soggetto passivo IVA utilizza sia la fatturazione immediata che la fatturazione differita e non è in grado di rispettare l’annotazione cronologica, le fatture relative a ciascun sistema devono essere numerate distintamente e registrate su due diversi registri o sezionali (C.M. 31.10.74 n. 42). Ciò non si applica se il soggetto è in grado di rispettare, in sede di registrazione, la progressione cronologica unica (R.M. 28.10.77 n. 360056).

Fatture ad esigibilità differita
Le fatture ad esigibilità differita emesse all’atto di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 co. 5 del DPR 633/72 sono soggette ai termini ordinari di registrazione. Le stesse dovranno essere evidenziate nel registro delle vendite, o in specifici registri sezionali, in modo da essere contabilizzate ai fini della liquidazione del periodo in cui si verifica l’esigibilità dell’imposta (ossia all’atto del pagamento del corrispettivo), fatta salva la facoltà di applicare le regole ordinarie in materia di esigibilità IVA.

Registrazione riepilogativa
Le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso dello stesso mese possono essere annotate cumulativamente, ai sensi dell’art. 6 co. 1 del DPR 695/96, mediante l’emissione di un documento riepilogativo, da registrarsi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. In tal caso, sul registro andranno distinti l’imponibile e l’imposta in base all’aliquota applicabile .

Tab. riepilogativa termini registrazione fatture emesse agg. a 29/12/2019

Casi particolari
L’art. 1 del DM 18.11.76 prevede che gli obblighi di fatturazione e registrazione possano essere assolti entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione nell’ipotesi di:

operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze che non provvedono direttamente all’emissione e alla registrazione delle fatture;
operazioni effettuate da imprese, fuori dalla loro sede, tramite propri dipendenti ovvero ausiliari o intermediari;
cessioni di beni effettuate nell’ambito di un contratto estimatorio;
passaggi di beni dal committente al commissionario.
Specifiche regole di registrazione sono altresì previste per le operazioni effettuate da autotrasportatori per conto terzi, i quali possono annotare le fatture di vendita entro il trimestre solare successivo all’emissione del documento, con riferimento al mese di registrazione.
I richiamati termini speciali non dovrebbero subire variazioni per effetto della modifica del termine ordinario di registrazione delle fatture di cui all’art. 23 co. 1 del DPR 633/72 ad opera del DL 119/2018.

Reverse charge
In caso di operazioni interne soggette all’applicazione del reverse charge ai sensi dell’art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72, la fattura viene emessa dal cedente o prestatore, senza applicazione dell’IVA e con l’annotazione “inversione contabile”; mentre il cessionario o committente è tenuto a integrare la fattura indicando l’aliquota e l’imposta.
Per il cedente o prestatore tale fattura è annotata secondo le regole ordinarie.
Il cessionario o committente, invece, è tenuto a registrare la fattura così integrata:
sul registro delle vendite, entro il mese di ricevimento, ovvero successivamente, ma comunque entro 15 giorni dalla data di ricevimento, con riferimento a quest’ultima;
sul registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/72.
Cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soggetti UE
La fattura relativa a una cessione intracomunitaria viene emessa dal soggetto IVA entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile. Ai sensi degli artt. 46 co. 2 e 47 co. 4 del DL 331/93, tale fattura dovrà essere annotata sul registro delle vendite entro il termine di emissione (il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione) con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione:

distintamente rispetto alle fatture interne;
secondo l’ordine progressivo della numerazione.
Per le prestazioni di servizi generiche effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in altro Stato membro possono applicarsi le medesime regole, nonché i medesimi termini di registrazione (cfr. art. 21 co. 4 lett. c) e art. 23 co. 1 del DPR 633/72).

Autofatture
L’autofattura emessa dal cessionario o committente ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 633/72, per l’acquisto realizzato in Italia di beni o servizi presso operatori extra-UE, deve essere:

annotata sul registro delle vendite (o dei corrispettivi) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
annotata sul registro degli acquisti, entro gli ordinari termini per l’esercizio del diritto alla detrazione (circ. 37/E/2011).
La registrazione delle autofatture può essere effettuata anche mediante l’utilizzo di un unico registro sezionale, ovvero di un blocco sezionale unico, con relativa adozione di una distinta serie di numerazione, sempre nel rispetto dell’ordine progressivo delle operazioni. Tale registro assume il duplice ruolo di registro delle vendite e di registro degli acquisti.
Anche in presenza di un’unica annotazione, tuttavia, nelle liquidazioni e nelle dichiarazioni devono essere valorizzate distintamente sia l’imposta a debito che l’imposta a credito relative a tali operazioni.
Le autofatture emesse ai sensi dell’art. 46 co. 5 del DL 331/93, ai fini della regolarizzazione, devono essere annotate entro il termine della loro emissione (ossia entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) e con riferimento al mese precedente l’emissione del documento.

Annotazione sul registro dei corrispettivi
In alternativa all’annotazione sul registro delle vendite, i commercianti al minuto e i soggetti assimilati di cui all’art. 22 del DPR 633/72 possono registrare gli importi dei corrispettivi (e delle relative imposte) certificati mediante fattura o autofattura nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del medesimo decreto.
È altresì opportuno che la registrazione delle fatture emesse sia effettuata indicando il numero iniziale e quello finale ad esse attribuito, riportando sul registro la dicitura: “comprese le fatture dal n. … al n. …” (C.M. 15.1.73 n. 3).
L’annotazione deve essere eseguita separatamente, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.
In caso di operazioni non imponibili, esenti o fuori campo IVA, per le quali l’art. 21 co. 6 e 6-bis del DPR 633/72 impone di emettere fattura, gli importi devono essere annotati distintamente per ciascuna tipologia di operazione.
In caso di utilizzo della fatturazione differita, tali soggetti sono tenuti a istituire anche il registro delle fatture emesse, ex art. 23 del DPR 633/72.

Registrazione su supporti meccanografici
Laddove il soggetto IVA utilizzi macchine elettrocontabili o si avvalga di centri di elettrocontabili gestiti da terzi, possono applicarsi i più ampi termini di registrazione previsti dal DM 11.8.75, annotando le fatture entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, ferma restando la loro contabilizzazione nella liquidazione relativa al mese di effettuazione delle stesse.

Contabilità per cassa, fatture d’acquisto

Un’impresa in contabilità semplificata, con opzione per la presunzione “registrato = pagato”, a dicembre 2019 ha ricevuto tramite SdI una serie di fatture d’acquisto. È intenzione del titolare annotare alcune fatture datate dicembre 2019 nel mese di gennaio al fine di dedurre il relativo costo nel 2020. È possibile tale comportamento?

Ai fini IVA le fatture d’acquisto vanno annotate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Risulta quindi possibile “posticipare” ai mesi successivi, rispetto a quello di ricevimento, l’annotazione delle fatture d’acquisto. Nel particolare caso in cui il “differimento” dell’annotazione comporta la registrazione nel 2020 di fatture relative ad operazioni 2019 ricevute entro il 31.12.2019, è necessario provvedere, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E, alla predisposizione di un apposito sezionale. Ai fini delle imposte sui redditi, per un’impresa in contabilità semplificata con l’opzione per la presunzione “registrato = pagato”, l’annotazione della fattura nel mese di gennaio 2020 determina l’imputazione del relativo costo in tale anno (come voluto, nel caso di specie, dal contribuente).

Ristorante e Fatture, elettroniche e corrispettivi

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO

La società [ALFA], di seguito istante, ha esposto quanto qui sinteticamente riportato.

L’istante, nello svolgimento della propria attività alberghiera con ristorante, ha sempre documentato i corrispettivi percepiti mediante emissione di ricevute o scontrini fiscali.

L’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dispone, a partire dal 1° gennaio 2020, l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle entrate, obbligo anticipato al 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro. Al riguardo pone il problema di come certificare le prestazioni rese nei confronti di clienti che prenotano il soggiorno e versano il corrispettivo tramite un’agenzia di viaggi (nazionale o estera), poiché al momento dell’ultimazione del soggiorno il cliente non corrisponde alcun importo. 

A seguito di specifica richiesta di elementi integrativi, l’istante ha precisato che le agenzie di viaggio, alternativamente:

  1. prenotano il soggiorno in nome e per conto del cliente, il quale versa il corrispettivo del servizio ricevuto al termine del soggiorno;
  2. acquistano la disponibilità di una o più camere per un certo periodo e, all’atto della prenotazione, comunicano il nominativo del cliente cui è destinata la camera.

Nel primo caso l’istante certifica le prestazioni alberghiere e di ristorazione direttamente al cliente da cui incassa il corrispettivo.

Nel secondo caso, invece, il cliente paga direttamente all’istante solo gli eventuali servizi extra, mentre l’importo per le prestazioni alberghiere e di ristorazione è corrisposto dalle agenzie di viaggio. Pertanto, l’istante certifica al cliente solo i corrispettivi per i servizi extra, mentre il soggiorno e la ristorazione sono certificate alle agenzie di viaggio al momento del pagamento, che ha luogo nei termini previamente concordati.

In tale evenienza, al termine del soggiorno l’istante è solito emettere:

  • nei confronti delle agenzie di viaggio italiane una fattura;
  • nei confronti delle agenzie di viaggio estere una “ricevuta fiscale provvisoria con la dicitura corrispettivo non pagato (ricevuta che non viene registrata a corrispettivi)” e, all’atto del pagamento “un’altra ricevuta per l’importo incassato … registrata a corrispettivi”.

Atteso che, secondo l’istante, i nuovi misuratori fiscali memorizzano e trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi ma non consentono di distinguere tra importo pagato e importo non pagato, l’istante chiede come gestire i “sospesi” senza incorrere in irregolarità.

Con documentazione integrativa l’istante ha posto, infine, il medesimo dubbio circa la gestione dei “sospesi” con riferimento ai clienti abituali che usano frequentare il ristorante e saldare il corrispettivo a scadenze stabilite o a fine mese.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi, considerato che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), l’istante ritiene possibile:

  1. rilasciare alle agenzie di viaggio, al termine del soggiorno dei clienti dalle medesime inviati, un “documento commerciale di cortesia che evidenzi l’importo totale speso e il dettaglio dei servizi ricevuti (giorni di soggiorno, pasti e bevande consumate ecc)”, senza tuttavia memorizzare alcun importo sul misuratore fiscale;
  2. al ricevimento del pagamento (totale o parziale) “memorizzare e inviare tramite il misuratore fiscale un corrispettivo pari all’importo incassato e contestualmente produrre il corrispondente scontrino commerciale emesso dallo stesso misuratore fiscale da rilasciare all’agenzia.”.

In alternativa, l’istante ritiene di potere rilasciare all’agenzia di viaggio “una fattura proforma per l’importo totale delle prestazioni da non inviare tramite SDI e poi al ricevimento del pagamento emettere fattura definitiva questa volta da inviarsi tramite SDI e comprendere nella liquidazione IVA di quel mese”.

L’istante ritiene idonea la soluzione sub 1) anche con riferimento al caso dei clienti abituali che pagano le prestazioni a scadenze prestabilite o a fine mese.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 6 del decreto IVA, ai commi 3 e 4, dispone che “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.“.

L’articolo 22, primo comma, del decreto IVA dispone che “L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione… per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi…“. Quando, tuttavia, il servizio è destinato ad un soggetto passivo che lo acquista per lo svolgimento della sua attività l’operazione va documentata con fattura.

Pertanto, con riferimento al caso prospettato, quando le prestazioni sono acquistate direttamente dal cliente cui sono rese, anche se per il tramite delle agenzie che gestiscono la prenotazione, l’operazione va certificata in conformità a quanto disposto dall’articolo 22 del decreto IVA e, quindi:

  • fino al 31 dicembre 2019 mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale di cui all’articolo 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;
  • dal 1° gennaio 2020 – termine anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro – con la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nonché con l’emissione del documento commerciale.

Resta salva in ogni caso la possibilità per il cliente di richiedere la fattura, da emettere tramite SdI e con obbligo di rilascio di una copia in formato analogico salvo rinuncia da parte del cliente medesimo. Va da sé che nell’ipotesi sopra richiamata con il medesimo documento potranno essere certificati il servizio alberghiero e di ristorazione ed i servizi aggiuntivi resi al cliente.

Quando, invece, i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio per essere poi ceduti ai clienti fruitori, il corrispettivo deve essere documentato con fattura. Al riguardo si ricorda che, stante la particolare tipologia di servizi resi dall’istante, per i quali l’articolo 7-quater, comma 1, del decreto IVA prevede che “In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

[…]

c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;”., per conto dei clienti le prestazioni”, l’operazione è imponibile sia quando l’agenzia acquirente è residente sia quando non è residente.

In particolare, al momento del pagamento (anche parziale) del corrispettivo, va emessa:

  • fattura elettronica tramite SdI nei confronti di tutte le agenzie di viaggio residenti o stabilite nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015;
  • fattura ordinaria (cartacea e/o elettronica) nei confronti delle agenzie non residenti, con l’obbligo di tracciare l’operazione mediante il cd “esterometro”, salvo in ogni caso la possibilità di accordarsi con il destinatario per l’emissione tramite SdI al fine di ovviare all’esterometro.

Per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo l’istante può utilizzare una fattura pro-forma o altro documento similare, compreso il documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”. In tale evenienza, come già chiarito in altre occasioni (cfr. risposta ad interpello n. 419 pubblicata il 23 ottobre 2019), confluendo tale dato tra i corrispettivi inviati all’Agenzia, e stante la rilevanza ai fini IVA dei corrispettivi relativi ai servizi solo al momento del loro incasso o, se antecedente, della loro fatturazione, tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente.

Quanto, infine, all’ipotesi dei clienti abituali che usano pagare il corrispettivo dei servizi ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese, vale quanto sopra già chiarito, nel senso che ogni singolo servizio va tracciato mediante emissione di un documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”, mentre al momento dell’incasso va emesso un documento commerciale che riepiloghi l’ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa.

Noleggio con conducente

IVA Non detraibile al 100% Costo Deducibile al 100% se sporadico

Nel silenzio della prassi ufficiale, è stato osservato che, relativamente a tale fattispecie, i limiti previsti dalla lett. b) del co. 1 dell’art. 164 del TUIR non dovrebbero trovare applicazione con riferimento alle spese sostenute in relazione a contratti di noleggio con conducente, poiché, nonostante il nome della fattispecie possa richiamare lo schema contrattuale del noleggio, nel caso di specie pare corretto ritenere che non ci si trovi di fronte ad un accordo negoziale riconducibile al novero dei contratti di noleggio (il cui oggetto principale è la messa a disposizione del bene a favore dell’utilizzatore), quanto piuttosto al novero dei contratti di trasporto di persone (il cui oggetto principale consiste nell’obbligo del conducente di trasferire persone e relativi bagagli da un luogo ad un altro) (cfr. Cerato S., Popolizio G. “Attività di noleggio con conducente”, Corriere Tributario, 48, 1999, p. 3609).

È stato rilevato che tale considerazione pare condivisibile solo a condizione che, con riferimento alla fattispecie concreta, possa essere effettivamente ritenuta prevalente la causa di trasporto sulla causa della messa a disposizione del bene.
In termini esemplificativi:

  • se in relazione a un contratto di noleggio con conducente che prevede la disponibilità di una vettura con conducente per una determinata giornata, o comunque per un numero di giornate limitato, può in effetti evincersi la prevalenza della causa del trasporto di persone su quella della disponibilità del bene;
  • viceversa, in relazione a un contratto di noleggio con conducente di durata prolungata, svincolato da esigenze di trasporto contingenti in stretta dipendenza delle quali l’accordo è stipulato, pare tornare a prevalere la causa della disponibilità del bene su quella del trasporto.

In questo secondo caso, ai fini di quanto previsto dalla lett. b) del co. 1 dell’art. 164 del TUIR, parrebbe corretto assimilare il noleggio con conducente a un’ipotesi di noleggio “full service” e quindi:

  • considerare il costo complessivo deducibile solo nella misura percentuale ammessa dalla richiamata disposizione;
  • inoltre, applicare i limiti al riconoscimento fiscale delle spese sostenute per canoni di noleggio, ferma restando la possibilità di applicare detto limite solo con riferimento alla componente del costo complessivo rappresentata dal mero noleggio del veicolo (purché detta componente risulti specificamente quantificata a parte).

Domanda

Detraibilità dell’IVA relativa ai costi di trasporto di clienti con servizio di NCC (noleggio con conducente) in occasione di visite agli stabilimenti produttivi.Risposta

L’art. 19-bis1, art. 1 lettera e, sancisce che l’imposta sul trasporto di persone è indetraibile, salvo che non rientrino nell’oggetto proprio dell’impresa. Nel caso proposto dall’istante, vi è un’indetraibilità di tipo oggettivo sull’IVA relativa al trasporto delle persone pertanto, anche se tali spese sono state sostenute in occasione di visite agli stabilimenti produttivi l’imposta non è detraibile poiché si prescinde dalla destinazione effettiva dei servizi medesimi.
La risoluzione ministeriale n° 361729 del 10 novembre 1979 riconosce la detraibilità dell’IVA sul trasporto di persone nella particolare circostanza in cui vi è un contratto di appalto stipulato tra un’impresa ed il vettore. Nel caso prospettato si precisa che i dipendenti trasportati pagavano un corrispettivo determinato forfettariamente per poter usufruire del servizio.
Alla luce di quanto esposto e considerando l’assenza di altre sentenze o risoluzioni si può affermare che l’IVA relativa al trasporto di persone così come prospettata dall’istante è indetraibile.

Expertup – Importazioni

Contabilità – Prima Nota – Come registrare una fattura di acquisto IntraUE?

Le causali precaricate che gestiscono la casistica sono:
034 –  IMPORTAZIONE UE
033 –  ACQUISTO UE X REGISTRO VEND.

Prerequisito essenziale è che sul Fornitore sia indicato come Comune lo Stato estero di appartenenza.

La causale prevede l’inserimento dei dati relativi al modello Intrastat (ammontare, natura transazione, nomenclatura/codice servizio, ecc.) tramite il tasto Intra sulla registrazione di Prima nota.

Al salvataggio della Causale – 034 verrà proposta la registrazione fittizia per il registro delle vendite (Causale – 033) e la prima volta viene proposta la creazione del Cliente con il nominativo del Fornitore.

Nota Bene:
sull’acquisto è necessario indicare il Codice Iva – 322 (IVA 22% PER ACQUISTI INTRA-UE) mentre sulla registrazione fittizia deve indicare il Codice Iva – 222 (IVA 22% VENDITE INTRA-UE FITTIZIA).
Per distinguere l’acquisto di Beni da quello dei Servizi è necessario utilizzare rispettivamente il Codice Bene – 001 per l’acquisto di beni e 017 per gli acquisti di Servizi Esteri.

In allegato le immagini delle causali contabili/codici iva/categorie di bene da utilizzare. 

Entro la fine del mese prox deve essere inviato esterometro

Importazione intracee – causale 034 acquisti beni o servizi categoria beni 001 servizi 017. Codice Iva – 322 (IVA 22% PER ACQUISTI INTRA-UE), mentre sulla registrazione fittizia deve indicare il Codice Iva – 222 (IVA 22% VENDITE INTRA-UE FITTIZIA).


Quali causali si devono utilizzare per stornare le registrazioni di Importazione UE? NOTE CREDITO su acquisti
Le causali precaricate che gestiscono la casistica sono:
37 – NOTA ACCREDITO ACQUISTO UE
39 – N.C. ACQUISTO UE X REG.VEN SOLO IVA

Al salvataggio della Causale – 037 verrà proposta la registrazione fittizia per il registro delle vendite (Causale – 039).

Nota Bene:

sulla NC è necessario indicare il Codice Iva – 322 (IVA 22% PER ACQUISTI INTRA-UE), mentre sulla registrazione fittizia deve indicare il Codice Iva – 222 (IVA 22% VENDITE INTRA-UE FITTIZIA).

Per distinguere l’acquisto di Beni da quello dei Servizi è necessario utilizzare rispettivamente:

il Codice Bene – 001 per l’acquisto di beni

il Codice Bene – 017 per gli acquisti di Servizi Esteri.
 

In allegato le immagini delle causali contabili d

Veniamo, a questo punto, alle modalità operative di regolarizzazione proponendo il seguente esempio.

La società Alfa Srl ha dimenticato di trasmettere 180 fatture di acquisto di beni da un fornitore Ue: le fatture sono state ricevute e registrate nel mese di luglio, pertanto, era necessario presentare l’esterometro entro il 2 settembre. In caso di regolarizzazione entro i 15 giorni successivi alla scadenza (17 settembre) trovano applicazione, come detto, le sanzioni dimezzate, nel limite massimo di 500 euro.

Qualora il contribuente voglia avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, potrà assolvere all’obbligo comunicativo entro il 17 settembre, versando le seguenti sanzioni ridotte secondo la tempestività della correzione:

Qualora la correzione avvenga oltre i suddetti 15 giorni dalla scadenza originaria, trova applicazione la sanzione ordinaria (2 euro a fattura) ridotta, in caso di ravvedimento, come segue:

  • 40 euro, ossia sanzione base di 360 euro, ridotta ad 1/9 entro il 1° dicembre 2019 (articolo 13, comma 1, lettera a-bis);
  • 45 euro, ossia sanzione base di 360 euro, ridotta ad 1/8 entro il 30 aprile 2020 (articolo 13, comma 1, lettera b);
  • 51,43 euro, ossia sanzione base di 360 euro, ridotta ad 1/7 entro il 30 aprile 2021 (articolo 13, comma 1, lettera b-bis);
  • 60 euro, ossia sanzione base di 360 euro ridotta ad 1/6 entro il 31 dicembre 2025 (articolo 13, comma 1, lettera b-ter);
  • 72 euro, ossia sanzione base di 360 euro ridotta ad 1/5 fino alla notifica dell’atto impositivo (articolo 13, comma 1, lettera b-quater).

a utilizzare.

Spesometro e operazione intracomunitarie senza iscrizione VIES

Aggiornato al 2017, modificato a gennaio 2019. Attenzione al 01-2020

Le operazioni intracomunitarie senza iscrizione al Vies hanno un trattamento diverso ai fini dell’indicazione nello Spesometro a seconda che si tratti di acquisti o vendite. Vediamo i motivi per tale diverso trattamento.

Come sappiamo un contribuente italiano, soggetto passivo iva, che intenda effettuare operazioni intracomunitarie è normalmente tenuto a comunicare quest’intenzione tramite l’apposito modello dichiarativo dell’Agenzia delle Entrate, esercitando la relativa opzione e iscrivendosi così all’archivio VIES (VAT information exchange system, sistema di scambio delle informazioni sull’IVA).

Esiste tuttavia la possibilità che il soggetto passivo iva effettui queste operazioni, nell’esercizio della propra impresa, arte o professione, in mancanza dell’iscrizione al Vies. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E/2012 esamina questa tipologia di fattispecie ribadendo, anche alla luce della circolare ministeriale n. 39/E del 01/08/2011, che l’inclusione nell’archivio summenzionato è la condizione che legittima un soggetto passivo ad effettuare operazioni del genere.

Tuttavia, viene poi spiegato, in caso di mancata inclusione nel Vies da parte di un cedente italiano, la controparte dovrebbe esimersi dal qualificare l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari, ritenendola assoggettata ad imposizione in Italia; specularmente, nel caso di un soggetto passivo italiano non regloarmente iscritto al Vies che effettua un acquisto da soggetto passivo comunitario, il detto acquisto non può configurare un’operazione intracomunitaria, l’imposta non è dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore.

In sostanza la rilevanza ai fini iva è, per tali operazioni, associata al territorio del soggetto cedente.

Ne consegue, che sotto il profilo procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al Vies, riceverà la fattura dal fornitore europeo con applicazione dell’iva vigente nello Stato comunitario del cedente. Tale imposta va considerata come un costo fuori campo iva. La fattura andrà registrata (iva compresa) soltanto in contabilità generale. Se, in caso analogo, il ricevimento della fattura esterea avviene senza indicazione dell’iva estera (per errata valutazione del cedente) allora l’operatore italiano non potrà comunque applicare l’inversione contabile; anche tale fattura andrà registrata solamente in contabilità generale, altrimenti si determinerebbe un’illegittima detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, con applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 471 del 1997.

Alla luce di tali considerazioni conviene domandarsi come possano tali operazioni essere inserite all’interno dello spesometro annuale di cui all’art. 21 del decreto legge n. 78 del 31/05/2010. Per quanto concerne le vendite intracomunitarie effettuate senza Vies non dovrebbero riscontrarsi particolari difficoltà: si tratta di operazioni rilevanti ai fini iva che vengono effettuate nei confronti di soggetti non residenti e possono pertanto essere inserite nel quadro BL o FN a seconda che la compilazione della comunicazioe polivalente avvenga in forma aggregata o analitica (Cfr. Anche comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 19/11/2013, quesito n. 7). Per quanto riguarda le operazioni di acquisto intracomunitario, invece, utilizzare il quadri BL relativo ad acquisti da non residenti potrebbe apparire una soluzione appropriata solo di primo acchito. In realtà le istruzioni ministeriali relative all’adempimento in esame (lette sempre alla luce del comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 19/11/2013, quesito n.6 stavolta), chiariscono che il quadro BL e il quadro SE sono relativi alle operazioni passive effettuate con non residenti, sia comunitari che extra comunitari, purché rilevanti in Italia e che non costituiscano importazioni od operazioni da indicare negli elenchi Intrastat.

Ora le operazioni di acquisto intracomunitario effettuate senza iscrizione al Vies, non possono essere considerate come rilevanti in Italia ai fini iva, sono quindi da considerare fuori campo iva (come commenta anche la pubblicazione del 2012, N. FR099 di Infofisco).  A questo punto non resta che rifarsi al documento dell’Agenzia delle entrate del 22/12/2011, risposte ai quesiti in materia di […], pagina 8, dove si chiarisce che le operazioni che avvengono fuori dall’ambito di applicazione dell’iva sono escluse dallo Spesometro e non vanno inserite nel modello.

Quanto riportato sopra però è stato aggiornato in conseguenza di una sentenza della corte europea.

e cessioni intracomunitarie tra soggetti passivi scontano l’Iva nel paese di destinazione anche se il numero identificativo degli operatori coinvolti non è iscritto al Vies. La prassi contraria, pertanto, è da ritenersi superata. Per il momento: nel 2020, infatti, entrerà in vigore una modifica alla direttiva Iva che cambierà le carte in tavola. Il chiarimento, arrivato dall’Agenzia delle entrate nel corso del Videoforum di ItaliaOggi del 23 gennaio scorso, ufficializza per la prima volta gli effetti della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue sulla precedente, contraria prassi nazionale.

La norma. Allo scopo di contrastare le frodi Iva, l’art. 27 del dl 78/2010 ha introdotto disposizioni volte a subordinare l’effettuazione di operazioni intracomunitarie, ossia gli scambi di beni e di prestazioni di servizi «generiche» con soggetti passivi stabiliti in altri paesi dell’Ue, all’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate. L’art. 22 del Dlgs n. 175/2014 ha poi modificato la procedura per meglio allinearla alla normativa Ue, in particolare prevedendo che la richiesta di autorizzazione espressa mediante l’opzione determina l’immediata iscrizione dei soggetti passivi nell’archivio Vies. La normativa Ue (regolamento n. 904/2010), comunque, non prevede la possibilità di invalidare il numero identificativo del soggetto passivo soltanto agli effetti degli scambi intracomunitari, come invece prevede l’art. 35, comma 7-bis, del Dpr 633/72, mentre impone di invalidare il numero identificativo attribuito alla persona che non possiede (o ha perso) lo status di soggetto passivo dell’Iva, come previsto dal comma 15-bis dell’art. 35.

La prassi nazionale. Nel commentare le disposizioni introdotte dall’art. 27 del dl n. 78/2010, nella circolare n. 39/2011 l’agenzia osservava che la mancata iscrizione nell’archivio Vies determina il venire meno della possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie con l’applicazione del regime fiscale proprio di tali operazioni, in quanto il soggetto non può essere considerato come soggetto passivo Iva ai fini dell’effettuazione di tali operazioni. Pertanto, eventuali cessioni o prestazioni intraUe effettuate da un soggetto passivo nazionale non incluso nell’archivio, dovrebbero scontare l’imposizione in Italia. Quanto all’ipotesi speculare (soggetto italiano acquirente), nella circolare si osservava che la controparte comunitaria che abbia riscontrato la mancata validazione della partita Iva del soggetto italiano nel Vies, dovrebbe astenersi dall’applicare all’operazione il regime fiscale degli scambi intracomunitari ed assoggettare invece l’operazione al tributo. Coerentemente, la successiva risoluzione n. 42/2012 affermava che qualora un soggetto passivo italiano non iscritto al Vies effettui un acquisto da soggetto passivo comunitario, tale acquisto non può configurarsi come una operazione intracomunitaria, per cui l’Iva non è dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore; l’acquirente italiano non iscritto al Vies, pertanto, non deve procedere all’integrazione della fattura del fornitore e all’annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti. Successivamente, però, la Corte di giustizia ha statuito che, nell’ambito della disciplina degli scambi intraUe, l’obbligo di disporre di un numero d’identificazione Iva è un requisito formale che non può mettere in discussione il diritto all’esenzione dall’Iva qualora ricorrano le condizioni sostanziali della cessione intraUe (sentenza 6 settembre 2012, C-273/11). Più recentemente, la Corte ha dichiarato che, a maggior ragione, non costituisce condizione sostanziale per l’esenzione Iva della cessione intraUe l’iscrizione al Vies, la quale rappresenta un requisito formale che non può mettere in discussione il diritto all’esenzione qualora sussistano i presupposti sostanziali, salvo il caso di frodi o salvo che la violazione formale abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.

La risposta al forum. L’agenzia prende atto che secondo l’orientamento della Corte di giustizia, formatosi successivamente alla circolare n. 39/2011 ed alla risoluzione n. 42/2012, l’iscrizione al Vies dell’operatore, in assenza di comportamenti fraudolenti, pur integrando una violazione formale, non costituisce una condizione sostanziale per l’applicazione del regime proprio delle operazioni intraUe, in presenza dei presupposti sostanziali, sicché devono intendersi superati i citati documenti di prassi. L’agenzia ricorda però che la direttiva Ue 2018/1910 del 4 dicembre 2018 ha modificato la direttiva Iva con effetto dal 1° gennaio 2020, prevedendo che «l’iscrizione del soggetto passivo nell’archivio Vies» (più precisamente, il numero di partita Iva) «diventi una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione anziché un requisito formale». La questione si riaprirà quindi tra un anno.

Gli acquisti da fornitori UE, devono quindi essere fatturati senza IVA. Una volta ricevuta la fattura estera, a quel punto tu avresti dovuto:

integrare la fattura con l’IVA italiana e versarla al fisco italiano;
Presentare il modello Intrastat.
Premesso ciò e considerando che ormai il “danno” è fatto, come procedere?

In questo caso sarebbe opportuno contattare il fornitore estero, fargli presente l’errore e quindi domandargli di produrre una nota di credito per stornare la fattura sbagliata. Ovviamente dovrà anche restituirti l’IVA che non era tenuto a incassare.

A questo punto potrai integrare la fattura con l’IVA italiana, applicata sull’importo stornato dall’IVA estera, che non era dovuta. Poi, dovrai compilare il modello Intrastat secondo le regolari scadenze.

Cosa fare invece, se non fosse possibile ottenere lo storno per la correzione della fattura? A quel punto, dovrai comunque rispettare quanto disposto dall’art. 38 D.L. n. 331/1993 e, quindi integrare la fattura con l’IVA italiana (ai sensi del reverse charge ex art. 17, co. 2 D.P.R. n. 633/72), poichè hai effettuato un’operazione intracomunitaria. L’Agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito se l’IVA va applicata sul lordo (quindi costo + Iva estera) oppure solo sul costo al netto dell’IVA non dovuta.

Fino a quando non ci saranno precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, per ragioni di prudenza, è consigliabile calcolare l’IVA sull’importo totale (quindi costo + IVA estera).

Per quanto riguarda l’IVA non dovuta ma che hai comunque pagato, non potrai ovviamente chiedere il rimborso in Italia, ma dovrai rivolgerti al fornitore estero, che è il principale responsabile dell’errore.

Commissioni Paypal

Imposte dirette
====================
Le commissioni paypal addebitate sono deducibili.

Iva
=========
Le commissioni bancarie seguono, ai fini della territorialità IVA, le
regole previste per le prestazioni di servizi (generiche) di cui
all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972; queste ultime a decorrere dal 1°
gennaio 2010 sono territorialmente rilevanti nel Paese in cui il
committente soggetto passivo d’imposta è stabilito, salvo alcune
eccezioni a salvaguardia del principio base.
Nei rapporti B2B l’operazione rileva nel Paese ove è stabilito il
committente soggetto passivo IVA;
Nei rapporti B2C l’operazione rileva nel Paese ove è stabilito il
prestatore soggetto passivo IVA.

Con la circolare 2/E del 2011 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che
l’addebito di commissioni bancarie da parte di un istituto di credito
localizzato in un Paese della UE, ovvero extra-UE, concretizza
un’operazione esente IVA (art. 10, primo comma, n. 1 del D.P.R. n. 633
del 1972) a fronte dalla quale il soggetto passivo IVA provvede al
reverse charge indicando in fattura, anziché l’IVA dovuta, gli estremi
normativi in base ai quali l’operazione risulta esente, ed annotandola
nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto
(circolare 12/E del 2010).
La circolare n. 37/E del 2011 chiarisce che l’obbligo dell’autofattura
per i servizi ricevuti viene meno se il contribuente non è tenuto alla
fatturazione dei servizi della stessa tipologia che da lui effettuati;
rimane un facoltà.

Intrastat
===============
Considerato che le commissioni sono esenti IVA non vi obbligo di
presentare gli elenchi intrastat relativamente alle operazioni tra
soggetti passivi stabiliti nella UE (neanche qualora il committente sia
tenuto alla presentazione degli elenchi Intrastat acquisti servizi
mensili). Infatti, sono escluse dall’obbligo di presentazione degli
elenchi Intrastat le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del
D.P.R. n. 633/1972 che godono nel Paese del committente del regime di
esenzione o della non imponibilità IVA.

Comunicazioni Transfrontaliere – Esterometro

Gentile Cliente, dal 1° gennaio 2019, parallelamente a quello della fatturazione elettronica, è stato introdotto un nuovo adempimento consistente in una comunicazione delle fatture relative ad operazioni attive e passive intercorse con soggetti (comunitari ed extracomunitari) non stabiliti nel territorio dello Stato.

Presupposto soggettivo

In linea generale sono obbligati a trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) i soggetti passivi IVA che hanno sede legale (residenza), decisionale (domicilio) o operativa in Italia.

Ancorché “stabiliti” in Italia, così come sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica, sono esonerati dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro  i seguenti soggetti:

  • contribuenti che applicano il regime di vantaggio ex D.L. 98/2011 (cd. minimi);
  • contribuenti forfetari ex L. 190/2014;
  • produttori agricoli in regime di esonero;
  • associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell’ambito della propria attività commerciale;
  • contribuenti tenuti all’invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (farmacie, medici, etc.).

I dati da trasmettere sono quelli relativi alle operazioni transfrontaliere intercorse con soggetti che, viceversa, non sono stabiliti in Italia.

Sono considerati soggetti passivi “non stabiliti nel territorio dello Stato”:

  • i soggetti (Ue o extra-Ue) con sede legale all’estero ma direttamente identificati in Italia;
  • i soggetti (Ue o extra-Ue) con sede legale all’estero che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale  in Italia;
  • i soggetti residenti o domiciliati all’estero (Ue o extra-Ue) che non hanno partita IVA (consumatori finali).

Operazioni da comunicare e operazioni escluse

Le operazioni da comunicare con l’“esterometro” sono quelle rappresentate da:

  • fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti ma identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica;
  • fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti ma identificati in Italia direttamente oppure mediante rappresentante fiscale;
  • fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extra UE;
  • autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extra UE.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione (quindi sono comunicate solo facoltativamente) le operazioni per le quali:

  • è stata emessa una bolletta doganale (importazioni);
  • sono state emesse fatture elettroniche (cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie di beni, prestazioni di servizi intracomunitari, cessioni di immobili ubicati in Italia, etc.).

La ragione risiede nel fatto che i dati di queste operazioni sono già note all’Agenzia delle entrate, in quanto la bolletta doganale è oggetto di dichiarazione doganale mentre le fatture elettroniche transitano dal SdI.

Diventa, quindi, importante valutare la possibilità di emettere fattura elettronica anche per le operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti “non stabiliti in Italia”, proprio al fine di evitare la trasmissione mensile dell’esterometro.

In tal caso la fattura elettronica andrà emessa indicando quale Codice Destinatario del cessionario/committente:

  • il codice convenzionale composto da sette X (“XXXXXXX”) allorquando la fattura venga emessa direttamente al soggetto non residente privo di partita Iva italiana, sempre che a tali soggetti sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, ove ne facciano richiesta.
  • il valore predefinito “0000000” (salvo che il cliente non comunichi il proprio indirizzo PEC o un proprio codice destinatario), allorquando la fattura venga emessa direttamente al soggetto non residente che si sia identificato direttamente o abbia nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia; in tal caso in fattura andrà riportato il numero di partita Iva italiano attribuito al soggetto non residente.

Informazioni da trasmettere

I dati da trasmettere con l’esterometro sono i seguenti:

  • dati identificativi del cedente/prestatore,
  • dati identificativi del cessionario/committente,
  • data del documento comprovante l’operazione,
  • data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
  • numero del documento,
  • base imponibile,
  • aliquota IVA applicata;
  • ammontare dell’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento,
  • la tipologia dell’operazione.

Termini di trasmissione

La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

La prima comunicazione mensile delle operazioni di gennaio dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2019.

Esterometro e Intrastrat

L’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat non è stato eliminato.

Conseguentemente dovranno essere trasmessi, nel corso del 2019, anche gli elenchi riepilogativi facenti riferimento alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni e servizi (resi e ricevuti).

Omessa/errata trasmissione: sanzioni

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni in questione, è prevista l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo pari a 2 euro per ogni fattura (limite massimo fissato a mille euro per trimestre).

E’ prevista la riduzione a metà della sanzione (limite massimo di euro cinquecento), se la violazione viene sanata entro quindici giorni dalla scadenza della trasmissione.

Documentazione

Allo scopo di procedere all’adempimento, è necessario che, all’inizio di ciascun mese, vengano trasmesse allo Studio tutte le fatture emesse e/o ricevute (in formato non elettronico) verso e da soggetti non stabiliti in Italia nel mese precedente, a partire dal mese di gennaio appena trascorso.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore informazione e con l’occasione porge cordiali saluti.

Indicazione ISA

TRATTASI DI MERA ELABORAZIONE STATISTICA, CON MEDIE ARITMETICHE SEMPLICI, CHE PRESUME FATTI NOTI RICAVATI DA ANALISI DI DATI ELABORATI E PROVENIENTI DA ALTRO STRUMENTO STANDARDIZZATO (STUDI DI SETTORE), CONSIDERATO IN UN PERIODO TEMPORALE E PREGRESSO DI 8 E/O 9 ANNI CHE NON PESA LE PECULIARITA’ DI OGNI ANNUALITA’, CON UNA NORMALIZZAZIONE DEI REDDITI DA VERIFICARE, CHE RENDONO INCOMPRENSIBILE IL RISULTATO DELLA PAGELLA FISCALE, CHE E’ UN’ELABORAZIONE STANDARDIZZATA CON LA FUNZIONE DI REGRESSIONE CHE NON GARANTISCE L’APPARTENENZA AL SINGOLO MODELLO DI BUSINESS, IN CONTRASTO CON LA REALE ATTIVITA’ ESERCITATA CON I LIMITI RILEVATI ANCHE DAI GARANTI DEL CONTRIBUENTE. UN RISULTATO SPERIMENTALE, CHE DOVRA’ ESSERE RICALCOLATO SULLA BASE DEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI, IN UN CONTRADDITTORIO PREVENTIVO UTILE PER LA COMPRENSIONE E VERIFICA DEI DATI E DEI RISULTATI. UN ESITO CHE NON RISULTA IDONEO NE’ PER GLI EVENTUALI ADEGUAMENTI RICHIESTI, NE’ PER L’ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONTROLLO, IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA