dal 01/07/2017 al 14/07/2018 dl50/2017
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Fuori campo Iva gli importi da risarcimento ed interessi
Se le spese hanno natura risarcitoria sono sempre escluse dall’ambito di applicazione IVA. A dare questo chiarimento è stata l’Agenzia delle Entrate nella risposta 74 del 13 marzo 2019 qui allegata.
Nel documento di prassi l’istante ha chiesto conferma del fatto che le somme corrisposte a titolo esclusivamente risarcitorio, nonché per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi siano escluse dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate ha ricordato come ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 1) del Testo Unico IVA (DPR 633/72) non conconcorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente. Pertanto, presupposto stringente per l’esclusione dal campo IVA è l’esistenza di un risarcimento in senso proprio,dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali. Inoltre, già ca risoluzione 23 aprile 2004, n. 64/E era stato precisato che “le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo”.
Nel caso di specie, considerato che come rappresentato nell’istanza, l’importo complessivo delle somme recuperate dal soggetto moroso comprendano gli interessi moratori e le spese per il recupero crediti, tali somme abbiano “natura risarcitoria” e debbano, pertanto, considerarsi escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Fonte: Fisco e Tasse
Fatturazione di fine anno 2018.
Semplificati: anche i costi fuori campo Iva seguono la registrazione, entro 60 gg dalla effettuazione della operazione (risc./pagam)
Continuano a far discutere le modalità di determinazione del reddito dei contribuenti in regime semplificato per cassa, soprattutto in relazione al diffusissimo metodo ex articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, secondo cui i costi risultano rilevanti al momento della registrazione.
In particolare, si sta diffondendo la convinzione (sbagliata, a parere di chi scrive), secondo cui i costi non certificati tramite fattura perché fuori dal campo di applicazione dell’Iva (ad esempio le ricevute di bolli o assicurazioni) siano sempre e comunque rilevanti alla data del pagamento; in realtà, tale posizione non trova alcun fondamento, né giuridico, né nelle indicazioni fornite dall’Agenzia.
La data del pagamento costituisce infatti il dies a quo da cui computare i termini della registrazione, ma comunque la rilevanza di tali costi si avrebbe in ogni caso alla data in cui il documento risulta annotato nelle scritture contabili del contribuente.
I termini di registrazione
In alternativa al regime di cassa previsto dal 2017 per la gestione del reddito conseguito dai contribuenti in contabilità semplificata (regime di cassa che, comunque, deve ritenersi “misto” viste le numerose componenti che anche attualmente continuano ad essere assoggettate alla competenza), il comma 5 dell’articolo 18introduce un metodo alternativo ed opzionale che consente, per presunzione assoluta, di dare rilevanza alla registrazione della fattura, in luogo della movimentazione finanziaria.
In relazione ai costi documentati da fattura non si pongono pertanto particolari problemi (almeno sotto questo punto di vista), posto che l’articolo 25 D.P.R. 633/1972 regolamenta il momento entro il quale detti documenti vanno registrati, ossia il termine per l’invio della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta di ricezione del documento (attualmente il 30 aprile dell’anno successivo).
I dubbi si sono posti in relazione ai costi che non vengono certificati tramite fattura.
Con riferimento a tale tema si è espressa l’Amministrazione finanziaria nei forum con la stampa specializzata tenutisi lo scorso mese, richiamando quanto già affermato nella circolare AdE 11/E/2017 per l’applicazione del regime di cassa: “i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa secondo il principio di cassa (v. par. 3.1.), ma non sono considerate né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini Iva (articoli 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972), – [ovvero le cd operazioni “fuori campo IVA”] – devono essere registrate entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l’operazione, ossia dalla data dell’avvenuto incasso o pagamento [secondo il principio stabilito dal citato articolo 9 del Dl n. 69 del 1989, nonché dall’articolo 1 del Dm n. 154 del 1989]”
L’Agenzia, con tale intervento, individua nel termine di 60 giorni dal pagamento il limite entro il quale occorre annotare detto documento, senza fare alcun riferimento al momento in cui sorge il diritto alla deduzione, tantomeno affermando che il pagamento è rilevante per individuare l’anno in cui dedurre il costo.
Viene, al contrario, posto un termine per evitare arbitraggi (eccessivi) nella registrazione del documento, ma la deduzione di tale costo comunque segue la regola derogatoria prevista dall’articolo 18 comma 5, ossia il momento della registrazione.
Qualora si volesse affermare, per assurdo, che tali costi debbano essere dedotti nell’anno di pagamento, si avrebbe di conseguenza una “deroga della deroga” assolutamente non supportata né dal tenore della norma (nella quale si afferma che il metodo della registrazione ha finalità semplificatorie), né da alcuna interpretazione dell’Agenzia (che, come detto, si è espressa unicamente circa il termine entro il quale la registrazione deve avvenire).
In definitiva, se un costo non certificato da fattura fosse pagato in dicembre 2017, esso potrebbe essere registrato anche ad inizio 2018, appunto entro 60 giorni dalla data in cui è intervenuto il pagamento stesso; ciò comporta che detto costo, per le regole che presidiano l’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, risulterebbe rilevante nel 2018, senza possibilità di retrocederlo nel 2017 e senza che l’Agenzia possa in alcun modo contestare, come non lo può fare per le fatture, la scelta del contribuente di registrarlo (e dedurlo) nell’anno successivo, purché entro il termine fissato per tale tipologia di documento.
Emissione Fattura servizi e cessione beni
Termini di emissione della fattura
Secondo la regola generale, la fattura deve essere emessa non oltre il momento di effettuazione dell’operazione individuato ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72.
Tale momento coincide con:
- la consegna o spedizione dei beni mobili;
- la stipula dell’atto di acquisto per i beni immobili;
- il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi interne;
- l’ultimazione delle prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi UE o extra-UE.
Il pagamento del corrispettivo anteriormente al verificarsi di tali eventi ha comunque l’effetto di anticipare il momento impositivo e, dunque, l’obbligo di emissione della fattura.
Dunque, secondo la regola generale (fatturazione “immediata”), il documento deve essere emesso entro la mezzanotte del giorno in cui l’operazione si intende effettuata.
Esistono, tuttavia, alcune eccezioni (fatturazione differita).
Tipologia di operazione | Termine di emissione della fattura |
Generalità delle operazioni | Entro la mezzanotte del giorno in cui l’operazione si intende effettuata |
Operazioni ex art. 21 co. 4 lett. a), c) e d) DPR 633/72 | Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione |
Cessioni intracomunitarie ex art. 41 DL 331/93 | Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione (inizio del trasporto o della spedizione dei beni dall’Italia) |
Operazioni ex art. 21 co. 4 lett. b) DPR 633/72 | Entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni |
Ulteriori ipotesi di differimento dell’obbligo di fatturazione sono previste in relazione a specifiche categorie di soggetti o a particolari tipi di operazioni (es. operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie; operazioni effettuate da banche; cessioni di beni inerenti contratti estimatori, ecc.).
Novità del DL 119/2018
Il DL 119/2018 (conv. L. 136/2018) introduce rilevanti novità in ordine all’obbligo di fatturazione.
In particolare, l’art. 11 del DL 119/2018 modifica, a regime, i termini di emissione delle fatture (indipendentemente dal formato cartaceo o elettronico), stabilendo che, a partire dall’1.7.2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (determinato ex art. 6 del DPR 633/72). In tal caso, la data di effettuazione dovrà essere specificamente indicata sul documento, in quanto diversa da quella di emissione della fattura.
Il comma 4 dell’art.21 del DPR 633/72 stabilisce che la fattura deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione.
Essa, in linea di massima coincide con:
- il momento della consegna o spedizione, nel caso dei beni mobili;
- il pagamento del corrispettivo, nel caso di prestazione di servizi.
Questa fattura è detta fattura immediata e, a partire dal 1° luglio 2019, potrà essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
Nel caso di cessione di beniè sempre stata prevista la possibilità di ricorrere alla fatturazione differita nel caso in cui la consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è stata effettuata l’operazione.
La stessa facoltà è stata riconosciuta, a partire dal 1° gennaio 2013, per quanto concerne le prestazioni di servizi.
A questo proposito la norma prevede la possibilità di emettere una fattura cumulativa differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, per le prestazioni rese nel corso dello stesso mese solare nei confronti del medesimo committente, purché tali operazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione.
Esempio:
l’impresa Alfa Srl effettua operazioni di manutenzione e riparazione di macchinari e impianti. Essa ha eseguito, nel corso del mese di maggio, tre lavori diversi per la ditta Rossi & C. Snc come segue
Data | Importo |
05/05 | 1.000 |
21/05 | 700 |
29/05 | 1.200 |
Totale | 2.900 |
L’impresa può emettere un’unica fattura per un importo di 2.900 euro entro il 15 giugno.
Per quanto riguarda l’idonea documentazione necessaria al fine di individuare le operazioni la CM 18/E del 2014 ha affermato che si può utilizzare a tal fine la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. A titolo di esempio possono costituire idonea documentazione:
- il contratto d’opera sottoscritto dalle parte;
- la nota di consegna dei lavori;
- la lettera d’incarico;
- la relazione professionale;
- il documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo.
In ogni, da tale documentazione, deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.
Sempre secondo quanto dispone la CM 18/E del 2014 il contribuente può emettere fattura differita anche:
- nel caso in cui effettui una sola prestazione di servizi risultanti da idonea documentazione nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto;
- in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel corso dello stesso mese solare nei confronti del medesimo cessionario/committente.
Per quanto concerne i termini di registrazione, la fattura differita per servizi va annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ma l‘IVA va liquidata nel mese di effettuazione delle operazioni.
Esempio:
tornando all’esempio precedente la fattura emessa entro il 15 giugno va registrata sempre entro il 15 giugno, ma l’IVA deve essere liquidata con riferimento al mese di maggio e deve essere versata entro il 16 giugno.
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La correlazione dei ricavi e costi per le prestazioni di servizi
Con una sentenza del, 24 gennaio 2013 (n. 1648), la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del principio di competenzanella determinazione del reddito d’impresa e del conseguente principio di correlazione tra costi e ricavi.
In estrema sintesi, laddove il principio di competenza sia applicato in modo erroneo con riferimento ai ricavi, i costi correlati non possono seguire i ricavi e sono quindi deducibili secondo il principio generale di competenza.
Agevola sicuramente la comprensione della massima la descrizione della fattispecie concreta, almeno come si evince dalla lettura del testo della sentenza.
Una società di formazione (siamo quindi nell’ambito della prestazione di servizi) fatturava ed imputava a ricavi tutti i corrispettivi che scaturivano da contratti stipulati nel mese precedente.
Quindi, i contratti del mese di novembre erano per intero imputati nel mese di dicembre, a prescindere dalla relativa durata del corso.
Per contro, i costi per le prestazioni didattiche riferibili agli stessi contratti venivano imputati allo stesso periodo d’imposta, in applicazione del richiamato principio di correlazione e a prescindere dall’effettivo sostenimento.
Secondo la Cassazione, la circostanza che una parte dei ricavi sia stata imputata in misura maggiore rispetto a quanto previsto dall’art. 109 comma 2 lett. b) del TUIR, non autorizza il contribuente a dedurre costi in misura superiore rispetto a quanto previsto dalla stessa norma.
Con riferimento ai corrispettivi delle prestazioni di servizi, la citata lett. b) prevede che questi si considerano conseguiti:
– alla data in cui le prestazioni sono ultimate; ovvero
– per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Gli stessi criteri valgono per le spese che si considerano sostenute quando ricorrono le condizioni di cui sopra.
In linea di principio, quindi, il ricavo di un corso di formazione è di competenza nel periodo d’imposta di ultimazione, a meno che non si tratti di attività che si articolano in momenti diversi, indipendenti ed individuabili (si veda, con riferimento ai compensi del collegio sindacale, la circ. Agenzia delle Entrate 19 giugno 2002 n. 54).
Potrebbe essere il caso di corsi composti da incontri tra loro autonomi.
Al di là di tale aspetto, il TUIR non consente di anticipare la competenza al momento anteriore della fatturazione e pertanto risulta errato invocare il principio della correlazione costi-ricavi perché si fonda su un dato, quello dei ricavi, che non è stato assunto correttamente.
Pertanto, come accennato, la Cassazione afferma che “la scelta del contribuente di imputare ricavi per una parte del reddito maggiore di quello da considerare secondo il principio di competenza non incide in alcun modo” sul principio di competenza.
La Cassazione aggiunge che la conclusione di tale ragionamento non cambia anche nell’ipotesi in cui non vi sia stato un danno per l’Erario, in quanto nessuna interpretazione della disciplina in tema di imputazione delle voci reddituali richiede un giudizio sull’esistenza o meno di un danno erariale.
A ben vedere, su tale questione – e la sentenza in commento lo evidenzia – si era espressa sempre la Cassazione con la sentenza n. 28016 del 30 dicembre 2009. In quella circostanza, la Suprema Corte aveva evidenziato che, senza sottrazionedi materia imponibile, la violazione del principio di competenza non doveva essere sanzionata.
Nella sentenza n. 1648/2013, i giudici di legittimità osservano che il richiamato precedente (contrastato da altra successiva giurisprudenza) non può in ogni caso “giocare un ruolo concreto nel caso di specie”, in quanto l’onere di dimostrare l’assenza di pregiudizio a carico dell’Amministrazione era a carico del contribuente e tale onere non risulta, nella fattispecie, assolto.
Quello che, per certi aspetti, sorprende dalla lettura della sentenza è la circostanza che l’Amministrazione, in presenza di un errore nella determinazione del periodo d’imposta di competenza, si sia limitata a rettificare i costi e non sia intervenuta sui ricavi.
Purtroppo, sul punto la giurisprudenza della Cassazione è alquanto rigida. Per un verso, si afferma che in capo all’Amministrazione non sussiste alcun onere di rettifica delle dichiarazioni presentate per altri anni (da ultimo, Cass. 1648/2013), per altro verso si sostiene che “esiste un principio di tipicità degli atti di accertamento, nel cui ambito, fatta eccezione per i provvedimenti adottati in via discrezionale in autotutela o su richiesta di rimborso, non sono previsti provvedimenti finalizzati alla riduzione del debito d’imposta dichiarato dal contribuente” (Cass. 4224/2006).
In altri termini, ben potrebbe l’Ufficio recuperare nell’anno n l’indebita deduzione di costi e nell’anno n + 1 la mancata tassazione dei ricavi, per errata competenza, lasciando al contribuente la sola strada del rimborso.
Quanto riportato, anche se tale aspetto non è approfondito dalla sentenza, non fa venire meno la validità del principio di correlazione tra costi e ricavi, nella misura in cui i ricavi siano correttamente imputati e i costi siano certi ed oggettivi.
È il caso, ad esempio, delle provvigioni passive degli agenti che sono deducibili per l’impresa mandante nell’esercizio in cui sono imputati i ricavi procurati dall’agente (ris. Agenzia delle Entrate 12 luglio 2006 n. 91 e Cass. 9539/2011), a prescindere dal fatto che la relativa prestazione possa considerarsi ultimata con la procurata stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE E ADEMPIMENTI DICHIARATIVI
Sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche sotto forma di partecipazione agli utili i sostituti d’imposta devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta variabile sia riguardo all’aliquota che alla tipologia (d’acconto o d’imposta).
CHI DEVE EFFETTUARE LE RITENUTE
In linea generale, i soggetti obbligati all’applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo corrisposti sono:
le società di capitali residenti nel territorio dello Stato, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute, le società di persone e gli enti equiparati;
le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o arte e professione;
i Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E);
le società ed enti di qualsiasi tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
le imprese agricole;
il condominio;
i curatori fallimentari;
le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici;
i trust;
le aziende coniugali.
REDDITI SOGGETTI A RITENUTA
Sono soggetti alla ritenuta i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a qualunque titolo.
In particolare si tratta dei compensi corrisposti:
per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale, ed anche sotto forma di partecipazione agli utili;
per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
sugli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore;
sui diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.
Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i compensi di importo inferiore a euro 25,82 (sempre che non si tratti di acconti relativi a prestazioni di importo complessivo superiore a tale limite), corrisposti dagli enti pubblici e privati, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
IMPORTI SU CUI APPLICARE LA RITENUTA
La determinazione della base imponibile soggetta a ritenuta segue determinate regole.
In particolare, rientrano nella base imponibile oltre ai compensi professionali anche i rimborsi a piè di lista per le spese di viaggio, vitto ed alloggio e tutte le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente, anche se sono state sostenute nell’interesse di quest’ultimo.
Inoltre, è soggetto a ritenuta il contributo INPS addebitato al cliente (4%) da parte di lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.
Invece, non concorrono alla formazione della base imponibile:
i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate in nome e per conto del cliente a condizione che non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano debitamente e analiticamente documentate.
Riguardo ai redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore e di quelli per le opere d’ingegno, il reddito imponibile è dato dall’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese sostenute (importo elevato al 40% se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni).
ALIQUOTE
Per i redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, la ritenuta, effettuata a titolo d’acconto, è pari al 20%.
Se, invece, i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti per prestazioni svolte sul territorio dello Stato, si applica una ritenuta a titolo di imposta in misura del 30% dell’ammontare corrisposto.
La medesima aliquota del 30% a titolo d’imposta si applica sui compensi e le somme corrisposti a non residenti per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti, invenzioni industriali e simili, di cui all’art. 23, comma 2, lett. c), TUIR.
Se i predetti compensi per prestazioni di lavoro autonomo ed assimilati sono corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti si applica la ritenuta a titolo di acconto in misura del 20%.
TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO
Le ritenute vanno versate dai sostituti entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento.
Se il predetto termine cade di sabato o di giorno festivo il versamento è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente con modalità telematiche per i sostituti titolari di partita IVA, utilizzando il codice tributo 1040.
Somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e in luoghi diversi
Ai sensi del n. 121 della Tabella A/3, parte III del DPR del 26 ottobre 1972, si applica l’aliquota Iva del 10%:
- alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi oppure in luoghi diversi;
- alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi oppure in luoghi diversi.
L’aliquota Iva del 10% si applica anche alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
- nei ristoranti di lusso;
- nei ristoranti annessi agli alberghi di lusso (sia ai clienti che alloggiano nell’albergo sia a quelli che non vi alloggiano).
Caso 1 – Vendite per asporto
Ai sensi della Ris. Min. 20 agosto 1998 n. 107/E, non rientrano, invece, nel concetto di somministrazione di alimenti e bevande le vendite “per asporto” di pasti preparti per il consumo immediato, di natura composita (zuppe, minestre, paste alimentari cotte, con carne e senza carne, ecc.).
Tali vendite “per asporto”, pertanto, sono assoggettate all’aliquota Iva propria dei beni ceduti.
Caso 2 – Consumazioni obbligatorie
Le consumazioni obbligatorie somministrate in discoteche o locali da ballo sono assoggettate ad aliquota ordinaria.
Se le consumazioni obbligatorie sono imposte nel corso di manifestazioni svolte in locali diversi dalle discoteche e sale da ballo (ad es. bar, ristoranti, pub) si applica l’aliquota Iva del 10% (Risoluzione Agenzia Entrate 13 marzo 2008 n. 91/E).
Le consumazioni facoltative, invece, restano assoggettate all’aliquota del 10% (art. 35, co. 1, D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006 e Circolare Agenzia Entrate 4 agosto 2006 n. 28/E).
Caso 3 – Contratto di appalto con corrispettivo forfetariamente determniato per l’organizzazione di un congresso
Nell’potesi di organizzazione di un congresso affidata ad una società mediante la stipulazione di un contratto di appalto con pattuuizione di un corrispettivo forfetariamente determinato (comprensivo anche di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande), la fattura che indica il corrispettivo unitario va assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria (Risoluzione Agenzia delle Entrate 28 maggio 2010 n. 47/E).
* * *
Servizi di catering
Rientrano nell’ambito applicativo dell’aliquota Iva del 10% anche le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate all’esterno del pubblico esercizio (per es., in occasione di rinfreschi, buffet, pranzi nel domicilio del cliente o presso la sede indicata dal cliente stesso) con merce, attrezzatura e personale dell’azienda, ovvero le somministrazioni effettuate mediante consegna di bevande negli uffici, negozi o enti (Risoluzione Min. 25 febbraio 1980 n. 380292).
* * *
Contratti di appalto per la fornitura o la somministrazione di alimenti e bevande
Le prestazioni dipendenti da appalti di fornitura o somministrazione di alimenti e bevande effettuate, ad es., nei confronti di ospizi, ospedali, ecc., sono soggette all’aliquota Iva del 10% (n. 121 della Tabella A/3, parte III del DPR del 26 ottobre 1972).