Valori Bollati professionisti – Contabilità semplificata

 

INTRODUZIONE Come già visto nella precedente fiscal studio, dal punto di vista fiscale e contabile, i valori bollati (francobollo, marca da bollo, fogli bollati, ecc.), al momento dell’acquisto non si considerano beni ma “valori di cassa” (ossia sono assimilati alla cassa).A livello contabile, dunque, indipendentemente dal regime in cui si opera (di competenza economica o di cassa), al momento dell’acquisto si registra una doppia movimentazione finanziaria.

Da un lato sarà movimentato il conto “Valori bollati” e dall’altro il conto Cassa o Banca (a seconda del mezzo di pagamento utilizzato per l’acquisto).

Registrazione contabile
Valori bollati (C.IV.3)Cassa o Banca

Il conto “Valori bollati” (o altra denominazione che potrebbe ad esempio essere “Cassa bollati”) troverà epilogo alla voce “Denaro e valori in cassa” dell’attivo patrimoniale (C.IV.3).

Ai fini IVA, l’acquisto di valori bollati è considerata un’operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. i) DPR 633/72.

L’utilizzo del valore bollato del professionista (per se)

 

Il professionista, come si sa, agisce in regime di cassa, ossia il suo reddito professionale è dato dalla differenza tra compensi effettivamente percepiti e spese “effettivamente” sostenute “sborsate” nel periodo d’imposta.Premesso che, dunque, al momento dell’acquisto (sia che si operi in regime di competenza economica sia di cassa), contabilmente si esegue la predetta registrazione, occorre successivamente distinguere a seconda che i valori bollati acquistati siano utilizzati dal professionista:

  • per se stesso;
  • oppure, anticipati per conto del cliente e poi a questi addebitati.

Iniziamo ad analizzare il caso in cui l’utilizzo avviene per se. È il caso, ad esempio, di valori utilizzati per affrancare lettere indirizzate ai propri clienti e poi non addebitati a questi, oppure il caso di fogli bollati utilizzati per atti riguardanti la propria attività e non quella dei clienti.

Contabilmente, nel momento in cui si utilizza il valore bollato per se stesso, dovrà rilevare il relativo costo, con una scrittura del tipo:

Registrazione contabile
Bolli e marche (Conto economico B.14)Valori bollati (SP C.IV.3)

A livello fiscale, il costo sostenuto è interamente deducibile dal reddito professionale (sempreché il valore bollato sia effettivamente utilizzato per scopo inerente l’attività stessa).

Tuttavia, poiché, come anticipato, il professionista opera in regime di cassa, la deduzione deve avvenire nel rispetto dello stesso principio.

Quindi, il professionista deduce dal proprio reddito professionale i valori bollati inerenti la sua attività nello stesso periodo d’imposta in cui li ha acquistati e non in quello in cui li ha utilizzati.

Ad esempio i valori bollati acquistati nel 2015 ma utilizzati nel 2016, potranno essere dedotti (interamente) con riferimento al 2015 (Modello Unico/2016).

Valori bollati acquistati per se
Deducibilità Principio di deducibilità
SI(purché inerenti l’attività) Per cassa

 

L’acquisto per conto del cliente Nell’esercizio dell’attività professionale (avvocati, ingegneri, commercialisti, ecc.), la prassi più frequente è quella in cui i valori bollati siano acquistati ed utilizzati per conto dei propri clienti (e quindi, poi a questi addebitati).In tal caso, fermo restando che al momento dell’acquisto, il professionista esegue la registrazione contabile di cui in premessa, nel momento in cui egli utilizzerà il valore bollato per conto del cliente, (ad esempio utilizza fogli bollati per la stesura di atti riguardanti un cliente), contabilmente occorrerà non più rilevare un costo, bensì un’anticipazione verso clienti.

Pertanto si eseguirà una registrazione di questo tipo:

Registrazione contabile
Cliente c/anticipazioneValori bollati

Nel momento in cui è emessa fattura, il professionista addebita anche le spese anticipate per i valori bollati (“Rimborso spese escluso ex art. 15 DPR n. 633/1972”) e nel momento in cui la fattura è saldata, questi contabilmente eseguirà una registrazione di questo tipo:

Registrazione contabile
Crediti v/clientiCompensi per prestazione

Debiti v/cassa previdenziale

IVA ns/debito

Cliente c/anticipazioni

Il conto “Debiti v/ cassa previdenziale” rileva la rivalsa in fattura del contributo previdenziale alla cassa di appartenenza del professionista (cassa forense, inarcassa, ecc.).

Si tenga presente che i valori bollati non concorrono alla formazione della base imponibile IVA (cui concorre, invece, la cassa previdenziale).

L’anzidetta rilevazione contabile avviene qualora il professionista si trovi in contabilità ordinaria. Qualora, invece, questi si trovi in contabilità semplificata, dovrà solo rilevare nel libro incassi e pagamenti la somma complessiva percepita dal cliente al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso spese. Non avrà l’obbligo di rilevare, invece, la spesa anticipata in quanto (come vedremo) questa non costituisce un costo deducibile dal reddito professionale.

Potrebbe, tuttavia, capitare che il professionista si faccia rimborsare dal cliente i valori bollati anticipati per suo conto, prima che emetta fattura.

In tal caso contabilmente, il professionista rileverà una doppia movimentazione finanziaria. Dunque:

Registrazione contabile
CassaCliente c/anticipazioni

Ai fini fiscali, i valori bollati anticipati dal professionista per conto del cliente e poi a questi addebitati non rientrano nel reddito del professionista, quindi:

ð non sono deducibili dal suo reddito professionale;

ð non concorrono all’applicazione dell’eventuale ritenuta d’acconto;

ð non concorrono alla formazione della base imponibile per il calcolo della rivalsa previdenziale;

ð e, come già anticipato, non concorrono alla formazione della base imponibile IVA (art. 15 DPR 633/1972).

Di seguito un esempio di fatturazione in presenza di rimborso spese (come valori bollati)

Fattura n. …….del ………….

Onorario Euro 2.000,00

Contributo Cassa di Previdenza Gestione Separata (4% di 2.000) Euro 80,00

SUBTOTALE Euro 2.080,00

IVA (22% su 2.080) Euro 457,60

Rimborso spese escluse ex art. 15 DPR 633/72 Euro 200,00

 

TOTALE FATTURA Euro 2.737,60

RITENUTA D’ACCONTO (20% su 2.080) Euro (-) 416,00

 

Netto a pagare (2.736,60- 416,00) = Euro 2.321,60

Quanto detto fin qui vale anche per i soggetti (professionisti) che operano in regime di vantaggio e per chi opera in regime forfettario (entrambi determinano il reddito secondo il principio di cassa come i professionisti in regime ordinario), tenendo però in considerazione che tali soggetti di per se non applicano la ritenuta d’acconto e l’IVA e che chi opera in regime forfettario (a differenza del regime di vantaggio) non potrà beneficiare dell’eventuale deduzione fiscale dei valori bollati acquistati per se (chi agisce in regime forfettario non deduce i costi inerenti l’attività salvo i contributi previdenziali ed assistenziali assolti per disposizione di legge).

Il cliente Mettendosi dal lato del cliente che vede anticiparsi dal professionista le spese per valori bollati, per questi, certamente il rimborso si traduce in un costo fiscalmente deducibile.La deduzione avviene secondo lo stesso principio in cui il cliente stesso agisce (competenza economia o di cassa).

Contabilmente, se il cliente rimborsa al professionista i valori bollati anticipati e ciò avviene prima che il professionista emette la fattura (quindi non li addebita in fattura), a livello contabile il cliente già può rilevare il costo sostenuto, e quindi:

Registrazione contabile
Rimborso spese ex art. 15Cassa o banca

Qualora, invece, il rimborso del cliente avviene in fattura, la registrazione contabile sarà del tipo:

Registrazione contabile
DebitiRimborsi spese ex art.15

Consulenze professionali

Iva ns/credito

 

CHECK LIST
DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE
P. IVA (EVENTUALE)
BREVE CHECK Acquisto valori bollati o Per se

o In anticipo per il cliente

ACQUISTO PER IL CLIENTE

o Il professionista opera in contabilità ordinaria

o Il professionista opera in contabilità semplificata

RIMBORSO DA PARTE DEL CLIENTE

o In fattura

o Prima della fattura

RECAPITI NECESSARIAL FINE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINAZIARIA MAIL _____________________________________________TELEFONO ________________________________________

FAX ______________________________________________

– Riproduzione riservata –

Ritenuta studi associati

Utilizzo delle ritenute da parte di studi associati e società

15 Gen 2018

Le ritenute d’acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone) possono essere utilizzate, oltre che dai soci per abbattere propri debiti d’imposta, anche dalle stesse associazioni/società dalle quali dette ritenute provengono.

Si tratta di una possibilità di grande importanza soprattutto per gli studi professionali dove il “monte ritenute” attribuito a ciascun associato si dimostra spesso molto superiore alle esigenze di compensazione di tale associato; al contrario, se tali eccedenze vengono restituite all’associazione professionale, questa le può utilizzare per effettuare propri versamenti (Iva, contributi dei dipendenti, etc.).

Secondo la posizione proposta dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 56/E/2009, il ragionamento logico deve essere così ricostruito:

  • lo studio associato subisce le ritenute in corso d’anno;
  • alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di reddito a questi attribuibile;
  • il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione e utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte;
  • in caso di eccedenza, il socio può “restituire” allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione; una volta restituita l’eccedenza, la stessa non potrà più essere nuovamente attribuita al socio;
  • lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute.

Come si può vedere, il sistema viene strutturato in modo da rendere subito utilizzabili dei crediti che, diversamente, sarebbero rimasti immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni. Salvo quanto tra un attimo si dirà in merito all’accordo preventivo tra i soci, la società/studio associato non deve attendere la predisposizione della dichiarazione per poter utilizzare dette ritenute: tale utilizzo può infatti avvenire già dal 1° gennaio dell’anno successivo (1° gennaio 2018 per le ritenute relative al periodo d’imposta 2017).

 

Va evidenziato che tali ritenute possono essere utilizzate solo nel caso di eccedenza rispetto all’Irpef 2017 dovuta dal socio, che però verrà determinata esclusivamente nell’ambito del prossimo modello Redditi 2018, ossia la prossima estate. Oggi, quindi, l’utilizzo di tali ritenute è consentito secondo le regole di seguito evidenziate, ma l’individuazione della quota già da subito utilizzabile va fatta con prudenza e cautela.

 

L’esplicito assenso

Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l’Agenzia richiede un esplicito assenso dei partecipanti, da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa. In particolare sembrano idonee le seguenti modalità:

  • atto pubblico;
  • scrittura privata autenticata;
  • atto privato registrato presso l’Agenzia a tassa fissa;
  • raccomandata (è bene che sia fatta in plico ripiegato senza busta);
  • tramite utilizzo della posta elettronica certificata (pec).

Non è chiaro se l’assenso di cui si parla possa essere manifestato in modo singolo da ogni socio (quindi può riguardare anche solo alcuni dei partecipanti), oppure debba avvenire necessariamente in forma collegiale; appare più logica la prima ipotesi.

Infine, tale assenso può essere:

 

 

continuativo (si può anche inserire nell’atto costitutivo)   oppure specifico per ciascun anno
in questo caso non vi sarà necessità di rinnovo in questo caso ci sarà necessità di rinnovo

 

Ovviamente, nel caso di accordo che esplica i propri effetti anche per il futuro, è concessa la possibilità di revoca, trattandosi di un credito tributario che è nella disponibilità del singolo socio. Anche la revoca, è evidente, va manifestata con atto avente data certa.

 

L’atto di assenso deve essere precedente all’utilizzo delle ritenute restituite; è pertanto necessario che esso abbia la data certa anteriore a quella di presentazione dell’F24 contenente il credito compensato.Pertanto, se si intende utilizzare al 16 gennaio 2018 in compensazione una quota di ritenute, è necessario che entro tale data venga apposta la data certa al documento in cui risulta l’accordo.

 

Di seguito si propone un fac simile di accordo (si propone la versione continuativa), da compilare a cura dell’associazione, al quale dare data certa nelle forme precedentemente descritte. Si tenga conto che il modello proposto è volutamente essenziale per rispondere al contenuto minimo preteso dall’Agenzia delle entrate; nell’ambito di ciascuna associazione è possibile introdurre specifiche clausole per regolamentare nei dettagli l’accordo (ad esempio, termini e modalità entro i quali l’associazione dovrà provvedere a pagare agli associati le ritenute che sono state riattribuite).

 

Ovviamente coloro che abbiano già predisposto in passato l’accordo nella forma continuativa, quest’anno non hanno ulteriori adempimenti sotto tale profilo e potranno procedere direttamente alla compensazione delle ritenute.

 

Ritenute delle società di capitali

Si ricorda che le società di capitali, anche se in trasparenza, non possono beneficiare di tale meccanismo di riattribuzione.

Le ritenute subite dalla Srl che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale devono essere utilizzate dai soci, senza possibilità di restituzione alla Srl trasparente: l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 99/E/2011 ha assunto tale posizione. Il chiarimento crea difficoltà a tutte le Srl trasparenti che subiscono ritenute nell’ambito delle loro attività (Srl che svolgono attività di intermediazione, oppure Srl che svolgono attività edilizia che subiscono la ritenuta sugli interventi edilizi per i quali i committenti richiedono le detrazioni per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico).

 

Compilazione del modello F24

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardanti la modalità attraverso la quale compilare il modello F24 nel quale dette ritenute vengono utilizzate in compensazione:

  • il codice tributo da utilizzare, istituito con la risoluzione n. 6/E/2010, è il 6830 denominato “Credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5, Tuir” da utilizzare nella sezione Erario del modello F24;
  • l’anno di riferimento, secondo quanto chiarito dalla successiva circolare n. 29/E/2010, è quello relativo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi da cui il credito in questione sorge. Pertanto, se nel 2018 verranno utilizzate le ritenute maturate con riferimento al 2017 (e che quindi saranno evidenziate nel prossimo modello dichiarativo Redditi 2018) si dovrà indicare l’anno 2017.

 

Esempio
L’Associazione Professionale Rossi – i cui associati sono Luca Rossi e Andrea Rossi – il 16 gennaio 2018 intende utilizzare in compensazione una quota di ritenute riattribuite dagli associati (per un importo di 10.000 euro) per effettuare il versamento del debito Iva relativo al mese di dicembre 2017.

 

SEZIONE ERARIO
IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI
codice tributo rateazione/regione/
prov./mese rif.
anno di
riferimento
importi a debito
versati
importi a credito
compensati
  6012       2017 10.000,00        
6830   2017     10.000,00  
             
             
             
 codice ufficio                  codice atto               +/- SALDO (A-B)
TOTALE A 10.000,00 B 10.000,00 0,00

 

Visto di conformità

Si ricorda che i crediti tributari richiedono l’apposizione del visto di conformità quando la loro compensazione orizzontale avviene per un importo superiore a 5.000 euro (limite ridotto dal D.L. 50/17). In relazione al caso di specie, nella circolare n. 28/E/2014 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

  • sulle dichiarazioni dei singoli soci/associati non è richiesto il visto di conformità (a meno che non sia il socio a utilizzare in compensazione crediti propri superiori a 5.000 euro);
  • mentre servirà apporlo sulla dichiarazione della società/associazione se il credito derivate da ritenute che si intende utilizzare in compensazione sia eccedente la soglia di 5.000 euro.

Vista la soglia molto bassa, è molto probabile che la restituzione delle ritenute alla società/associazione richieda l’apposizione del visto di conformità per il loro utilizzo.

Interessi attivi professionisti, studi associati, contabilità semplice od ordinaria

Vanno dichiarati come compensi gli interessi maturati ed accreditati sul conto corrente bancario utilizzato dal professionista esclusivamente per l’attività professionale? In caso di risposta affermativa le ritenute d’acconto possono essere scomputate dall’imposta durante la compilazione del Modello Unico? Se il conto è intestato ad un associazione professionale cambia qualcosa nella disciplina? In tutti questi casi come si deve procedere alla contabilizzazione?
Gli interessi maturati sul conto corrente non possono considerarsi attratti nel reddito di lavoro autonomo in quanto l’articolo 54 del TUIR individua le componenti positive che concorrono alla determinazione di tale categoria di reddito (i compensi percepiti per l’esercizio dell’attività, le plusvalenze e le minusvalenze, la cessione della clientela,ecc. ) e tra queste non figurano gli interessi attivi, neppure nel caso in cui il conto corrente sia utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’attività professionale. Gli interessi, si configurano come redditi di capitale e, pertaanto saranno assoggettati alla ritenuta del 27 per cento, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettera a), del DPR n. 600 del 1973. Per i professionisti detta ritenuta è operata a titolo d’imposta. Anche nel caso di conto corrente intestato all’associazione professionale, non muta la natura di redditi di capitale degli interessi. La ritenuta effettuata a titolo d’acconto ai sensi del medesimo articolo 26, comma 4, è ripartita tra i singoli associati. I professionisti in regime di contabilità semplificata ai sensi dell’art, 19 del DPR n. 600 del 1973 (tenuti al registro cronologico degli incassi e delle spese) sono dispensati da obblighi di annotazione degli interessi. I professionisti in regime di contabilità ordinaria dovranno invece annotare contabilmente tutti i movimenti finanziari, anche se non relativi a componenti reddituali positivi o negativi. Gli interessi possono essere indicati al netto delle ritenute subite. (anno 2010)

Scoprire quale programma usa una porta del tuo computer con Linux

Per la porta 80….

netstat -tulpn | grep --color :80

poi con
whatis nginx

ti dice il programma

Un elenco utile
  • netstat – tool a linea di comando che mostra le connessioni di rete attive, le tabelle di routing e varie statistiche;
  • fuser – comando utile per identificare i processi che utilizzino file oppure socket;
  • lsof – comando utile per listare i file sotto UNIX/Linux, oltre che vedere quali file siano aperti ed il processo che lo ha fatto.
  • /proc/$pid/ file system – In Linux la directory /proc indica i processi (inclusi quelli di kernel) che siano attivi secondo la convenzione /proc/PID, comprese le porte aperte da quei processi ed ulteriori dettagli.

 

fuser -v .

link utile

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-the-linux-fuser-command