Contabilizzazione sconto in fattura e cessione

Le detrazioni IRPEF-IRES si contabilizzano come contributi in conto impianti.

Per investimento in un immobile con esercizio del diritto di detrazione d’imposta. Ci sono due 2 metodi di rilevazione a) METODO DIRETTO b) METODO INDIRETTO. Seguono le registrazioni contabili, queste nel caso di immobili iscritti in bilancio come immobilizzazioni.

Cessione del credito (a banche o fornitori) derivante dal ceduto o scontato credito da detrazioni a fornitore.

Come rilevare in contabilità i versamenti e le compensazioni di imposta in F24

Utile proporre le modalità di rilevazione contabile della compensazione tributaria e/o contributiva, nonché quelle di rilevazione del credito da dichiarazione.

Le dichiarazioni fiscali, come noto, possono evidenziare anche delle situazioni di credito verso il Fisco, con la conseguente possibilità di effettuarne la compensazione con altri debiti il cui pagamento va effettuato con l’F24.

È utile dunque proporre le modalità di rilevazione contabile della compensazione tributaria e/o contributiva, nonché quelle di rilevazione del credito da dichiarazione.

Nelle rilevazioni contabili, accanto al conto verrà indicato tra parentesi la voce dello stato patrimoniale CE cui esso va chiuso.

Sommario:

La rilevazione contabile dei crediti da dichiarazione

  1. Credito Iva annuale
  2. Credito per Irpeg (ora IRES) da Dichiarazione dei Redditi
  3. Credito per Irap da Dichiarazione Redditi

La rilevazione contabile delle compensazioni

  1. L’utilizzo del credito IVA
  2. L’utilizzo del credito Ires e Irap risultante dalla Dichiarazione dei Redditi
  3. Utilizzo del credito Iva per la compensazione parziale
  4. Utilizzo del credito Ires e Irap per la compensazione parziale

La rilevazione dei crediti da dichiarazione

Vediamo dunque come si rilevano i crediti Iva, Irpeg (o IRES) e Irap.

a) Credito Iva annuale

Se supponiamo che il credito che scaturisce dalla liquidazione annuale sia di € 1.000 (dato che deve comunque coincidere con il saldo del conto acceso alle liquidazioni Iva, ed iscritto nel bilancio 2003), la scrittura sarà:

Credito Iva annuale (C II 5)             A                 Erario c/liquidazione Iva               1.00

b)  Credito per Irpeg (ora IRES) da Dichiarazione dei Redditi

In questo caso, le scritture contabili sono diverse a seconda che il credito derivi da un versamento di acconti eccedente il debito effettivo scaturente dalla dichiarazione, o dalla mancanza di imponibile.

b1) Credito per Irpeg (ora IRES) da Dichiarazione dei Redditi dato da eccedente versamento di acconti

Se supponiamo che il contribuente ha versato nel corso del 2003 € 3.000 di acconti, che ha subito ritenute a titolo di acconto su interessi per € 100, e che dalla liquidazione dell’imposta venga fuori un debito effettivo per lo stesso anno di € 2000, la scrittura sarà:

Diversi                                                           A            Diversi                                              3.100

Debito Irpeg (D 11)                                                                                     2.000

Credito Ires annuale (C II 5)                                                                    1.100

                                                                                    Acconto Irpeg (CII5)                        3.000

                                                                                    Erario c/ ritenute subite (CII5)          100

b2) Credito per Irpeg (ora Ires) da Dichiarazione dei Redditi dato da mancanza di reddito imponibile

Se, nello stesso esempio precedente, dalla liquidazione dell’imposta viene fuori un reddito imponibile negativo (perdita), la scrittura sarà:

Credito Ires annuale (C II 5)                    A         Diversi                                                 3.100

                                                                                    Acconto Irpeg (CII5)                        3.000

                                                                                    Erario c/ ritenute subite (CII5)          100

c) Credito per Irap da Dichiarazione Redditi

Anche in questo caso, le scritture contabili sono diverse a seconda che il credito derivi da un versamento di acconti eccedente il debito effettivo scaturente dalla dichiarazione, o dalla mancanza di imponibile, anche se quest’ultima è una ipotesi poco frequente.

c1) Credito per Irap da Dichiarazione dei Redditi dato da eccedente misura di acconti versati

Se supponiamo che il contribuente ha versato nel corso del 2003 € 4.500 di acconti, e che dalla liquidazione dell’imposta venga fuori un debito effettivo per lo stesso anno di € 3.000, la scrittura sarà:

Diversi                                                           A            Acconto Irap                                     4.500 

Debito Irap (D 11)                                                                                     3.000

Credito Irap annuale (C II 5)                                                                  1.500

c2) Credito per Irap da Dichiarazione dei Redditi dato da mancanza di reddito imponibile

Se, nello stesso esempio precedente, dalla liquidazione dell’imposta viene fuori un reddito imponibile negativo (perdita), la scrittura sarà:

Credito Irap annuale (C II 5)                    A            Acconto Irap (CII5)                          3.100

La rilevazione delle compensazioni

Vediamo dunque adesso quali sono le scritture che dovranno essere fatte in contabilità per rilevare la compensazione.

Analizziamo prima (1 e 2) l’ipotesi in cui il credito copra interamente il debito (ossia quella in cui l’F24 è a saldo zero per effetto della compensazione), e poi quella (3 e 4) in cui esso invece è inferiore all’importo da versare (e quindi l’F24 presenta un saldo attivo da versare).

I crediti Irap e Ires verranno trattati insieme, ma solo per snellire la trattazione, in quanto, evidentemente, è ben possibile che un contribuente abbia una posizione debitoria per uno di tali tributi, e creditoria per l’altro.

a) L’utilizzo del credito IVA:

  •  per il versamento delle imposte risultanti dalla Dichiarazione dei Redditi (saldo e acconto)

Diversi                                                           A            Credito Iva annuale (C II 5)        1.000

Debito Irpeg (D 11)                                                                                     100

Debito Irap (D11)                                                                                      100

Acconto Irap            (C II 5)                                                                                    500

Acconto Ires            (C II 5)                                                                                    300

  •  per il versamento delle ritenute fiscali


Erario c/ritenute  (D 11)                              A             Credito Iva annuale (C II 5)        1.000 

  •  per il versamento dei contributi previdenziali


Inps c/contributi (D 12)                         A             Credito Iva annuale (C II 5)        1.000

b) L’utilizzo del credito Ires e Irap risultante dalla Dichiarazione dei Redditi

  •  per il versamento dell’IVA mensile

Se supponiamo che il contribuente abbia un credito di € 500 per Ires e di € 200 per Irap, e debba versare un’ IVA periodica di 600, la scrittura sarà:

Erario c/liquidazione Iva (D 11)               A             Diversi                                              600

Credito Ires annuale (C II 5) 500

                                                                        Credito Irap annuale (C II 5)        100

  •  per il versamento delle ritenute fiscali

Se invece che il contribuente con gli stessi crediti dell’esempio precedente deve versare delle ritenute di 550, la scrittura sarà:

Erario c/ritenute  (D 11)                              A             Diversi                                              550

Credito Ires annuale (C II 5) 500

                                                                        Credito Irap annuale (C II 5)        50      

  •  per il versamento dei contributi previdenziali

Se l’importo da versare è relativo a contributi previdenziali, la scrittura sarà:

Inps c/contributi (D 12)                                     A             Diversi                                              550

Credito Ires annuale (C II 5) 500

                                                                        Credito Irap annuale (C II 5)        50

c) Utilizzo del credito Iva per la compensazione parziale:

  •  delle imposte risultanti dal Dichiarazione dei Redditi (saldo e acconto)

Se supponiamo che il contribuente abbia un credito Iva annuale di € 4.000 e debba versare delle imposte per saldo e acconto Ires e Irap per € 4.800, presenterà l’F24 con un saldo attivo di € 800, e la scrittura contabile sarà la seguente:

Diversi                                               A            Diversi                                                          4.800

Credito Iva annuale (C II 5) 4.000

Banca c/c   800

Debito Irpeg (D 11)                                                                                     1.000

Debito Irap (D11)                                                                                      2.400

Acconto Irap            (C II 5)                                                                                    1.000

Acconto Ires            (C II 5)                                                                                    400

  •  per il versamento delle ritenute fiscali

Se invece il contribuente “spende” il suo credito Iva annuale di € 1.000 per compensare delle ritenute di € 1.200, presenterà l’F24 con un saldo attivo di € 200, e la scrittura contabile sarà la seguente:

Erario c/ritenute  (D 11)                  A             Diversi                                                          1.200

Credito Iva annuale (C II 5) 1.000

Banca c/c   200

  •  per il versamento dei contributi previdenziali

Se invece il contribuente deve versare € 1.000 a titolo di contributi, la scrittura contabile sarà la seguente:

Inps c/contributi (D 12)             A             Diversi                                                          1.200

Credito Iva annuale (C II 5) 1.000

Banca c/c   200

d) Utilizzo del credito Ires e Irap per la compensazione parziale:

  •  dell’IVA periodica

Se supponiamo che il contribuente abbia un credito Ires annuale di € 2.000 e un credito Irap annuale di € 300 e debba versare un Iva dovuta per il mese di giugno 2004 per € 2.800, presenterà l’F24 con un saldo attivo di € 500, e la scrittura contabile sarà la seguente:

Erario c/liquidazione Iva (D 11)               A            Diversi                                              2.800

Credito Ires annuale (C II 5) 2.000

Credito Ires annuale (C II 5) 300

Banca c/c 500

  •  per il versamento delle ritenute fiscali

Se invece il contribuente utilizza il suo credito Ires annuale di € 3.000 e il suo credito Irap annuale di € 1.000 per compensare delle ritenute di € 4.400, presenterà l’F24 con un saldo attivo di € 400, e la scrittura contabile sarà la seguente:

Erario c/ritenute  (D 11)                  A             Diversi                                                          4.400

Credito Ires annuale (C II 5) 3.000

Credito Irap annuale (C II 5) 1.000

Banca c/c   400

  •  per il versamento dei contributi previdenziali

Se invece il contribuente deve versare € 5.500 a titolo di contributi, la scrittura contabile sarà la seguente:

Inps c/contributi (D 12)             A             Diversi                                                          5.500

Credito Ires annuale (C II 5) 3.000

Credito Irap annuale (C II 5) 1.000

Banca c/c 1.500

Conclusione

È evidente che le ipotesi che si possono presentare nella pratica sono molto numerose, in quanto comprendono numerose combinazioni di fattispecie che non possono essere coperte del tutto senza rendere lo scritto oltremodo lungo, ma si ritiene che gli esempi qui forniti possano essere di ausilio per la rilevazione di qualunque operazione di compensazione tributaria.

Festività in busta, quando si lavora? si paga il lavoratore

Nei mesi di aprile e maggio ricorrono alcune festività che impattano sul lavoro e, in particolare, sull’elaborazione dei cedolini paga. Inoltre, in specifici settori, nell’elaborare i cedolini paga occorre prestare particolare attenzione anche al diritto del lavoratore al trattamento integrativo speciale ex L. 213/2023.
In merito alle festività nazionali, civili e religiose, individuate dagli artt. 1 e 2 della L. 260/49, in tali mesi ricorrono: il lunedì dell’Angelo (1° aprile); l’anniversario della Liberazione d’Italia (giovedì 25 aprile); la Festa dei lavoratori (mercoledì 1° maggio).

Prima di analizzare gli effetti delle festività sui cedolini, giova ricordare che il lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro, conservando la retribuzione, nelle giornate di festività infrasettimanali; il datore, invece, potrà richiedere la prestazione solo in caso di accordo individuale. Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza, affermando che la rinuncia al riposo nelle festività infrasettimanali è possibile solo dietro accordo tra il datore e il lavoratore – o accordi sindacali stipulati da OO.SS. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato – e non in virtù di una scelta unilaterale del datore (Cass. n. 18887/2019).

Ciò premesso, elementi necessari ai fini della corretta gestione dei cedolini sono:
– il giorno in cui cade la festività, se in un giorno infrasettimanale ovvero di domenica;
– se la festività è lavorata o meno;
– la modalità con cui viene retribuito il lavoratore (a ore o in misura fissa).

Se la festività cade in un giorno infrasettimanale, per il dipendente retribuito in misura fissa mensile, che non presta attività lavorativa nel giorno festivo, la retribuzione per tale giornata risulta già compresa nella paga base e pertanto il datore di lavoro non deve effettuare alcun particolare tipo di adempimento.

Invece, per i lavoratori retribuiti a ore che si astengono dal lavoro nella giornata di festività, il datore di lavoro dovrà corrispondere la normale retribuzione giornaliera di fatto come se avessero lavorato, compreso ogni elemento accessorio. In particolare, per tali lavoratori spetta una retribuzione pari a 1/6 dell’orario settimanale previsto da contratto (1/5 in caso di settimana corta).

La gestione delle festività cambia se in detta giornata il lavoratore presta la sua attività lavorativa. In tale situazione è necessario distinguere se viene previsto o meno un riposo compensativo in un’altra giornata. Se non è previsto un riposo compensativo, la prestazione viene considerata straordinaria e il lavoratore avrà diritto anche a una maggiorazione per lavoro straordinario festivo. Se, al contrario, è previsto un riposo compensativo, al lavoratore dovrà essere corrisposta la sola maggiorazione per il lavoro festivo (oltre alla retribuzione per la festività).

Il diritto al trattamento economico per la festività è previsto anche per il lavoratore assente per malattia, infortunio, maternità obbligatoria e facoltativa, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi.

Per i lavoratori in cassa integrazione è intervenuto l’INPS con il messaggio n. 13552/2009, precisando che, per i dipendenti retribuiti in misura fissa, le festività non comportano in ogni caso riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali. Per i lavoratori retribuiti a ore le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno devono essere retribuite dal datore di lavoro, mentre il lunedì dopo Pasqua non è integrabile quando si colloca nell’ambito delle prime due settimane di sospensione, essendo assicurata la retribuzione a carico del datore di lavoro.

Come accennato, nell’elaborazione dei cedolini paga occorre prestare attenzione anche alla possibilità di riconoscere il trattamento integrativo speciale ex art. 1 commi 21-25 della L. 213/2023 ai lavoratori dipendenti del settore privato (titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 euro):
– degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della L. 287/91;
– del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.

Il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi ed esclusivamente se la prestazione è effettuata nei primi sei mesi del 2024.

L’importo è riconosciuto dal sostituto d’imposta, su richiesta del lavoratore (che deve attestare il reddito del 2023), e la sua erogazione può avvenire anche dopo il 30 giugno, ma entro comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il credito maturato potrà essere recuperato dal sostituto mediante compensazione, utilizzando il codice tributo “1702” (circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2024).

La decadenza non osta all’adesione per l’errore sulla competenza fiscale – adesione se si sbaglia la competenza

La prassi è ormai consolidata nell’ammettere l’accertamento con adesione (lo stesso vale per la conciliazione giudiziale) onde effettuare una sorta di “compensazione” tra imposte laddove la contestazione riguardi l’errata imputazione a periodo delle componenti reddituali.

Il caso classico è il disconoscimento del costo per deduzione nell’anno non di competenza, contestazione dalla quale sorge il diritto al riconoscimento delle maggiori imposte pagate per effetto della mancata deduzione di quello stesso costo nell’anno corretto (circ. Agenzia delle Entrate 4 maggio 2010 n. 23). Lo stesso, ovviamente, vale per i componenti positivi di reddito (circ. Agenzia delle Entrate 20 settembre 2012 n. 35, § 1.4), e, in generale, per tutte quelle contestazioni dalle quali scaturisce una doppia imposizione (si pensi al disconoscimento delle quote di ammortamento, o alla deduzione degli accantonamenti e così via).

Il principio, di recente, è stato ritenuto operante per la dichiarazione di una sopravvenienza connessa a un precedente recupero del costo per mancanza di certezza (Cass. 14 giugno 2023 n. 17068).
Sintetizzando, se il contribuente viene raggiunto da un accertamento sull’anno X per deduzione del costo in violazione della competenza, si può stipulare un atto di adesione in cui il recupero viene neutralizzato in ragione del riconoscimento delle maggiori imposte pagate, a seconda dei casi, in anni successivi o antecedenti a quello accertato.

Vale la pena ricordare che in questo caso la riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo ex art. 2 comma 5 del DLgs. 218/1997 non avviene sul 90%, ma, a seconda dei casi e ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DLgs. 471/97:
– sul 60% del minimo, in quanto la violazione base se si tratta di errata imputazione a periodo, è quella del 90% ridotta di un terzo;
– su 250 euro, quando la violazione non ha causato nessun danno all’Erario.

Poi, se il tutto origina da una violazione della sola legge fiscale (la classica variazione in aumento non effettuata) e sono stati osservati i corretti principi contabili, la violazione non sarebbe proprio punibile ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DLgs. 472/97, ma si tratta di una causa di non punibilità completamente posta nell’oblio dagli uffici finanziari (nonostante il chiarissimo dettato contrario della C.M. 180/1998sub art. 6).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, una siffatta “compensazione” può avvenire solo su accordo con l’Agenzia delle Entrate e non può essere disposta dal giudice (Cass. 23 aprile 2020 n. 8068).
La menzionata “compensazione” deve poter avvenire quand’anche l’anno in cui le imposte siano state pagate in eccesso sia ormai decaduto, per un motivo tanto semplice quanto intuitivo: non si sta accertando quell’anno ma si stanno riconoscendo imposte che comunque il contribuente potrebbe chiedere a rimborso.

Supponiamo che l’Erario disconosca le quote di ammortamento sulla base del fatto che il bene non avrebbe dovuto essere capitalizzato e che, quindi, il costo avrebbe dovuto essere dedotto per intero nell’anno in cui è stata (impropriamente) dedotta la prima quota di ammortamento. In un caso del genere, l’anno in cui il costo avrebbe potuto essere dedotto ben può essere formalmente decaduto.

Dubbio se il giudice possa applicare la compensazione

Il rimborso, infatti, non è quello disciplinato dall’art. 38 del DPR 602/73 (con dies a quo ancorato al momento del pagamento, addirittura secondo l’opinione maggioritaria degli acconti e non del saldo) ma è quello dell’art. 21 del DLgs. 546/92 (con dies a quo ancorato al momento in cui la pretesa è definitiva). In questo senso si sono espresse la circ. Agenzia delle Entrate 4 maggio 2010 n. 23 e, per tutte, la pronuncia della Cassazione 22 febbraio 2022 n. 5696.

Anzi, secondo varie sentenze se si forma il giudicato sul recupero per violazione della competenza fiscale le imposte possono essere chieste entro la prescrizione decennale (Cass. 17 aprile 2023 n. 10126, Cass. 22 settembre 2022 n. 27818).
In ragione di quanto esposto, non ci sarebbe motivo di negare l’adesione adducendo una supposta “decadenza” dell’annualità interessata.
Così facendo, si costringerebbe il contribuente ad azionare la procedura di rimborso, in violazione con il principio di economia procedimentale.

Barriere Architettoniche 75%

Per il bonus eliminazione barriere architettoniche al 75% ex art. 119-ter del DL 34/2020, il blocco degli sconti e delle cessioni disposto dall’art. 1 comma 4 del DL 39/2024 segue a distanza di pochi mesi quello che era stato previsto dall’art. 3 comma 2 del DL 212/2023.

Questo bonus era stato invece integralmente “graziato” dal blocco che era stato disposto dal comma 1 dell’art. 2 del DL 11/2023, in forza della deroga prevista dal comma 1-bis del medesimo art. 2. Tenendo conto che, tanto per il “primo” blocco ex DL 212/2023, quanto per il “secondo” blocco ex DL 39/2024, vengono previste norme di salvaguardia per le spese che derivano da situazioni già in essere alla data dei rispettivi blocchi, il quadro applicativo che viene a delinearsi risulta alquanto articolato, fermo restando che è possibile distinguere principalmente tre ambiti temporali:
– quello dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;
– quello dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024;
– quello a decorrere dal 31 marzo 2024.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 l’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è sempre possibile.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024, l’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è possibile in due casi.
Per quanto riguarda il primo, le spese devono riguardare interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici ed essere sostenute da:
– condomini a prevalente destinazione abitativa, in relazione alle parti comuni dell’edificio;
– persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020 (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92).

Nel secondo caso, l’esercizio delle opzioni è possibile, se sono spese che si riferiscono a interventi diversi dai precedenti (in quanto aventi per oggetto, ad esempio, infissi o servizi, oppure in quanto sostenute da soggetti diversi da condomini a prevalente destinazione abitativa o persone fisiche), solo a condizione che dette spese derivino da:
– interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo ante 30 dicembre 2023;
– interventi in regime di “edilizia libera” che, ante 30 dicembre 2023, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Per le spese sostenute a decorrere dal 31 marzo 2024 l’esercizio delle opzioni è possibile in due casi.
Nel primo, se sono spese per interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici e sono sostenute da condomini a prevalenza residenziale, in relazione alle parti comuni dell’edificio, oppure da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020 (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ex art. 3 della L. 104/92), l’esercizio delle opzioni è possibile a condizione che dette spese derivino da interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo entro il 29 marzo 2024, oppure, nel caso di interventi in “edilizia libera”, derivino da interventi che, alla medesima data, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Nel secondo caso, se sono spese per interventi diversi dai precedenti (ad esempio, con oggetti diversi come infissi o servizi, oppure in quanto sostenute da soggetti diversi da condomini a prevalente destinazione abitativa o persone fisiche), l’esercizio delle opzioni è possibile solo a condizione che dette spese derivino da:
– interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo in data antecedente al 30 dicembre 2023;
– interventi in regime di “edilizia libera” che, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Barriere Architettoniche – codice 28 e 32

I bonus edilizi, riconosciuti sulle spese sostenute per gli interventi agevolati compresi nell’elenco di cui al co. 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, possono essere fruiti dal beneficiario, in alternativa alla modalità “naturale” della detrazione in dichiarazione dei redditi, esercitando le opzioni, di cui all’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, per lo sconto sul corrispettivo in fattura applicato dal fornitore, oppure per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante (v. “Riqualificazione energetica/Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo“).

Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche “optabili”

Si evidenzia che:

  • le spese, per interventi di eliminazione di barriere architettoniche, agevolate con il “bonus casa 50%” previsto per gli interventi di recupero edilizio, ai sensi della lett. e) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR, non rientrano di per se stesse nel novero di quelle che possono essere oggetto delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, fermo restando però che, nella misura in cui detti interventi siano qualificabili, dal punto di vista urbanistico, alla stregua di interventi di manutenzione ordinaria (purché relativi a parti comuni dell’edificio e non a singole unità immobiliari), oppure di interventi di manutenzione straordinaria (potendo in tal caso essere sia relativi a parti comuni dell’edificio, sia a singole unità immobiliari), torna per esse in gioco la possibilità di essere oggetto delle opzioni ex art. 121 del DL 34/2020, in quanto riconducibili ad interventi di cui alla lett. a) del co. 2 dell’art. 121 (in questo caso, sul modello di comunicazione delle opzioni, che deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate, va riportato, nel campo “Tipologia intervento”, il codice identificativo “17”);
  • le spese, per interventi di eliminazione di barriere architettoniche, agevolate con il superbonus, ai sensi dei co. 2 o 4 dell’art. 119 del DL 34/2020, pur non risultando espressamente contemplate nell’elenco di cui al co. 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, sono state considerate comunque ricomprese in via interpretativa, dalla prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (in questo caso, sul modello di comunicazione delle opzioni, che deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate, va riportato, nel campo “Tipologia intervento”, il codice identificativo “28”);
  • le spese, per interventi di eliminazione di barriere architettoniche, agevolate con il bonus anti-barriere 75%, ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020, risultano espressamente contemplate nell’elenco di cui al co. 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, in corrispondenza della lett. f-bis) (in questo caso, sul modello di comunicazione delle opzioni, che deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate, va riportato, nel campo “Tipologia intervento”, il codice identificativo “32”).

L’amministratore artigiano e l’INAIL

Una srl artigiana corrisponde all’amministratore un compenso mensile che sconta la contribuzione Inps come gestione separata. Contemporaneamente essendo iscritto all’albo artigiani paga i contributi alla gestione artigiani ed il premio Inail come artigiano secondo la classe di rischio attribuito da Inail. Chiedo se i compensi corrisposti come amministratore devono essere assoggettati a Inail?

Il socio-amministratore “dipendente funzionale” della società che esercita un’attività rischiosa ai sensi dell’articolo 1 DPR 1124/1965 deve essere assicurato. La tutela assicurativa si estende, infatti (art. 4, n. 5, del DPR da ultimo citato), in favore dei soci che svolgono un’attività lavorativa in favore della società medesima con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità. Tale rapporto si qualifica come di “dipendenza funzionale”, da intendere come “particolare rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza, finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni o servizi.” (v. nota INAIL 27 febbraio 2015, prot. n. 1501). In presenza di attività già assicurata in relazione alla qualità di socio, non rileva lo svolgimento delle funzioni di amministratore. Pertanto: A) per i soci amministratori che lavorano all’interno della società già assicurati all’INAIL si fa riferimento alle retribuzioni convenzionali; B) se il socio amministratore non lavora all’interno della società deve essere assicurato in presenza di rischi che comportino la relativa tutela antinfortunistica ed in presenza di un apposito mandato da parte degli organi sociali (in genere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa). Si rientra in tal caso nell’articolo 5 del decreto legislativo 38/2000 e si fa riferimento ai compensi effettivamente percepiti, rispettando il minimale ed il massimale di rendita.

La correzione delle Li. Pe. nel quadro VH

Entro il prossimo 30.4.2024 deve essere trasmessa telematicamente la dichiarazione annuale Iva 2024, relativa al periodo d’imposta 2023.

Ai fini della compilazione della dichiarazione Iva, occorre tenere presente che la comunicazione della liquidazione Iva relativa al quarto trimestre (Li.Pe.) può essere:

trasmessa separatamente, entro il 29.2.2024, con le regole ordinarie previste per i primi tre trimestri 2023;
inclusa nel modello di dichiarazione annuale Iva 2024 con la compilazione del quadro VP, purché tale dichiarazione sia inviata entro il 29.2.2024;
corretta, integrata o inserita nel quadro VH della dichiarazione annuale Iva 2024, se tale dichiarazione è inviata oltre il 29.2.2024.
Ne deriva che il quadro VH, denominato “Variazioni delle comunicazioni periodiche”, all’interno della dichiarazione annuale Iva, deve essere compilato solo qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (li.pe.).

Nell’ipotesi di compilazione del quadro, occorre indicare tutti i dati richiesti, anche se non da integrare o correggere.

Vale a dire che, se devono essere variati i dati errati di una singola liquidazione periodica Iva, poniamo l’ipotesi relativa ad un unico trimestre, occorre compilare il quadro VH in modo completo, riportando anche l’ammontare dell’acconto dovuto con il codice relativo al metodo utilizzato per la sua determinazione.

Nel caso in cui l’invio, l’integrazione o la correzione, comporti la compilazione senza dati (es. liquidazioni tutte pari a zero e nessun importo in acconto da versare), il quadro VH deve essere comunque presentato, barrando la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”.

Qualora, però, i dati omessi, incompleti o errati, non rientrino tra quelli da indicare nel quadro VH, detto quadro non deve essere compilato.

Poniamo, quindi, l’ipotesi di un mero errore di compilazione dei righi VP2 o VP3, dedicati rispettivamente al totale delle operazioni attive e al totale delle operazioni passive, all’interno di una comunicazione della liquidazione periodica Iva; in tale ipotesi, considerato che l’errore non può essere evidenziato nel quadro VH, detto quadro non deve essere compilato.

Si evidenzia, come indicato dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 104/E/2017, che la correzione o l’integrazione di una comunicazione della liquidazione periodica Iva comporta il pagamento di una sanzione base di 500 euro per l’invio delle LI.PE. oltre i 15 giorni.

In particolare, la sanzione dovuta deve essere versata utilizzando il codice tributo 8911 e l’anno di riferimento (2023).

Si evidenzia, con la seguente tabella, quali sono gli importi dovuti per ravvedimenti oltre i 15 giorni, tenendo presente che il termine finale va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Scadenza Entro 90 giorni
– lett. a-bis) –

Entro invio dichiarazione n
– lett. b) –

Entro invio dichiarazione n+1
– lett. b-bis) –

Oltre 2 anni
– lett. b-ter) –

31.5.2023 55,56 euro (1/9)
entro il 29.8.2023

62,50 euro (1/8)
entro il 30.4.2024

71,43 euro (1/7)
entro il 30.4.2025

83,33 euro (1/6)
entro il 31.12.2029

16.9.2023 55,56 euro (1/9)
entro il 15.12.2023

62,50 euro (1/8)
entro il 30.4.2024

71,43 euro (1/7)
entro il 30.4.2025

83,33 euro (1/6)
entro il 31.12.2029

30.11.2023 55,56 euro (1/9)
entro il 29.2.2024

62,50 euro (1/8)
entro il 30.4.2024

71,43 euro (1/7)
entro il 30.4.2025

83,33 euro (1/6)
entro il 31.12.2029

29.2.2024 55,56 euro (1/9)
entro il 30.4.2024

62,50 euro (1/8)
entro il 30.4.2025

71,43 euro (1/7)
entro il 30.4.2026

83,33 euro (1/6)
entro il 31.12.2030

Nell’ipotesi di regolarizzazione dopo la constatazione della violazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 lett. b-quater), D.Lgs. 472/1997, la sanzione è pari a 100 euro (riduzione a 1/5).

Si ricorda, infine, che le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva 2023 possono essere integrate, corrette e inviate fino alla data di invio, ovvero alla scadenza, della dichiarazione annuale Iva 2024.

Ritenute d’acconto, quando? 2024

Le ritenute a titolo di acconto che i “sostituti di imposta” hanno l’obbligo di effettuare sui redditi corrisposti a talune categorie di persone fisiche percipienti (cosiddetti “sostituìti”), tra i quali i professionisti, i rappresentanti, o i dipendenti, devono essere versate entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento. A tale regola esiste un’eccezione, nata con lo scopo di semplificare gli obblighi di quei sostituti di imposta definiti in gergo “minimi”, ossia il cui volume di ritenute effettuate nell’anno solare è abbastanza esiguo.

In base all’articolo 2 del DPR n. 445/1997, come modificato dall’articolo 3 comma 2 del DPR 14/10/99, n. 542, i sostituti di imposta che nell’anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute d’acconto per un importo complessivo non superiore a € 1.032,91 (pari a 2 milioni di lire) effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo di imposta entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti suindicati (numero dei percettori di reddito di lavoro autonomo, e limite quantitativo dell’importo complessivo delle ritenute effettuate ), il sostituto di imposta è tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini ordinari previsti dal DPR n. 602/73 La norma impone alcune notazioni.

In particolare :

  • non si fa alcuna distinzione in base al soggetto che effettua la ritenuta, e quindi la norma si applica al sostituto di imposta in generale, sia che esso sia persona fisica, sia società, sia altro;
  • le ritenute oggetto della semplificazione sono solo quelle effettuate a redditi di lavoro autonomo, di cui all’articolo 25 del DPR n. 600/73, ad esclusione quindi degli altri tipi di ritenute quali quelle per lavoro dipendente, provvigioni, ecc.;
  • non occorre solamente fare attenzione al numero dei percettori dei compensi di lavoro autonomo, ma occorre anche avere riguardo al fatto che essi siano i soli soggetti a cui è stata effettuata la ritenuta nel periodo di imposta.

È il caso di rilevare come la dilazione gratuita permessa dalla norma consenta di ritardare il versamento fino a più di un anno: si pensi al caso in cui un compenso venga pagato, ad esempio, nel mese di gennaio; poichè la relativa ritenuta dovrà,  essere pagata entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (attualmente il 3o giugno) dell’anno successivo, e non entro il 16 febbraio, la dilazione sarà pari a sedici mesi.
Nel caso in cui invece gli stessi soggetti corrispondessero nello stesso anno anche dei redditi di lavoro dipendente, o delle provvigioni, si avrà che tutte le ritenute (e quindi anche quelle dell’avvocato e del commercialista, potenzialmente rinviabili) dovranno essere versate nei termini ordinari.

La norma in commento ha carattere opzionale, e non è quindi obbligatoria. L’eventuale scelta deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale essa è stata effettuata.
Il codice tributo per il versamento della ritenuta nei termini più ampi permessi è comunque sempre il 1040. Il periodo di riferimento è invece quello dell’anno di effettuazione, ossia quello di pagamento del compenso.
La semplificazione non esonera i sostituti di imposta dalla presentazione del Mod. 770, che dovrà essere compilato avendo cura di inserire al campo “note” di cui al quadro ST (relativo ai versamenti), il codice apposito (“A”) che indica che il versamento è stato effettuato avvalendosi appunto della semplificazione in esame.

Soggetti sostituti minimi: Si precisa che tale norma non interferisce, non avendo nulla in comune, con quella di cui all’art. 2 comma 1 del Dpr n. 445/1997, che riguarda i cc.dd. sostituti minimi, ossia coloro i quali durante l’anno hanno corrisposto soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti, per un totale di ritenute inferiore ad euro 1.032,91, i quali possono effettuare i versamenti di tali ritenute entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi del relativo anno (anziché entro il canonico termine del 16 del mese successivo).

Chi: Sostituti d’imposta che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non piu’ di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 che si avvalgono della facolta’ di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa: Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell’anno 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo nel mese di luglio 2020

Modalità: Modello F24 con modalita’ telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni

Tipologie tributi:

  • ritenute

Categorie contribuenti:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Societa’ di persone, societa’ semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Societa’ di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle societa’
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, societa’ fiduciarie
  • Enti che non svolgono attivita’ commerciali