CESSIONE BENI AMMORTIZZABILI E PASSAGGI INTERNI
Il codice TD26 contraddistingue, nelle nuove specifiche tecniche, le fatture emesse per la cessione di beni ammortizzabili e per i passaggi interni di cui all’art. 36 del DPR 633/72, che, non concorrendo alla formazione del volume d’affari, devono essere indicati in apposito rigo della dichiarazione annuale (VE40 nel modello IVA 2020) e sottratti dall’ammontare delle operazioni attive presenti nel quadro VE (rigo VE50 nel modello IVA 2020 – “Volume d’affari”).
Con riferimento ai passaggi interni di beni o servizi si ricorda che, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 27 della direttiva 2006/112/CE, essi sono soggetti ad IVA solo nel caso in cui il bene o servizio venga trasferito a un’attività che conferisce il diritto alla detrazione IVA in misura inferiore rispetto a quella dalla quale il bene o servizio viene fornito.
Tale principio ha trovato conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale, nella circ. 31.10.2018 n. 19, ha chiarito che in tali ipotesi “la rilevanza impositiva agli effetti dell’IVA dei passaggi interni tra attività separate è giustificata dall’esigenza di garantire il corretto funzionamento del meccanismo di applicazione dell’IVA e la conseguente neutralità dell’imposta.
Ciò ha luogo ad esempio nel caso in cui l’IVA assolta sull’acquisto del bene o del servizio oggetto di passaggio sia stata detratta ed il passaggio avvenga rispetto a un’attività che, invece, non conferisce (o conferisce in misura più limitata) il diritto alla detrazione dell’IVA”26.
http://www.upasv.it/wp-content/uploads/2021/02/Nuovo-schema-di-Fatturazione-Elettronica_Le-risposte-dellAgenzia-delle-Entrate-a-Confindustria.pdf