Il decreto collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. 124/2019) ha introdotto una nuova stretta finalizzata a contrastare frodi e illeciti.
Se il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 vuole agevolare i controlli, è già evidente l’impatto sulle tasche delle piccole partite Iva italiane. La norma in commento ha infatti allineato i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette a quelli già vigenti per i crediti derivanti dalle dichiarazioni Iva.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 31.12.2019, n. 110/E, ha chiarito che, oltre l’Iva, le imposte interessate dall’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito per le compensazioni sono le imposte sostitutive, le imposte sui redditi e addizionali e l’Irap. I contribuenti prima di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, crediti superiori a 5.000 euro, hanno il duplice obbligo di attendere il 10° giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito e di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La norma si applica anche ai soggetti non titolari di partita Iva che, per utilizzare i crediti in compensazione mediante delega F24, dovranno utilizzare i sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
È stata prevista una specifica disciplina sanzionatoria da applicare alle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020 nei casi in cui venga individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili. Se a seguito delle attività di controllo i crediti indicati nei modelli F24 risultano in tutto o in parte inutilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che l’ha trasmessa e applica nei confronti del contribuente una sanzione per ciascuna delega non eseguita o F24 scartato, pari al 5% dell’importo per somme fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro per importi superiori. La sanzione non viene iscritta a ruolo a titolo definitivo se il contribuente paga entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Al contrario, se il contribuente non si ravvede, la sanzione è iscritta a ruolo a titolo definitivo e la relativa cartella di pagamento può essere notificata entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione del modello.
Dalla relazione illustrativa del D.L. 124/2019, l’obbligo di presentazione della dichiarazione per le compensazioni superiori a 5.000 euro è esclusa solo per i crediti delle ritenute alla fonte. Quindi, tali crediti anche se di importo superiore a 5.000 euro possono essere compensati dal 1.01 dell’anno successivo a quello di maturazione e dunque prima del termine di presentazione del modello 770.