Comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura – Errori di compilazione – Indicazione di un importo del credito inferiore a quello spettante – Modalità di correzione – Applicazione della “remissione in bonis”

Quesito del 6.7.2023
Per la correzione di una comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 per intervento agevolato con superbonus al 110%, trasmessa entro il 31.3.2023, ove è stato indicato un importo del credito d’imposta inferiore al dovuto (solo il 100%), si domanda se è corretto il procedimento indicato nella circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 per la restante quota di credito del 10%.
Si domanda inoltre se occorre pagare la sanzione pari a 250,00 euro, tenuto conto che si tratta di errore formale di cui al paragrafo 5.2.2 della circolare.

Risposta
La circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 (§ 5.2.2) tratta della particolare tipologia di errore, relativo alla comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020, concernente l’indicazione di un credito d’imposta ceduto al cessionario, o di un contributo fruito come sconto applicato dal fornitore, inferiore all’ammontare della detrazione effettivamente spettante.
Tale errore può verificarsi se:
– nella comunicazione di opzione è stato indicato un ammontare di spesa agevolata inferiore a quella effettivamente sostenuta e per la quale ci si è avvalsi dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito;
– nella comunicazione di opzione è stato indicato un ammontare di spesa agevolata corretto, ma si è poi riportato un importo del credito di imposta inferiore a quello che effettivamente si intende cedere al cessionario o al fornitore come sconto sul corrispettivo.
Il caso descritto nel quesito rientra nella seconda ipotesi, in quanto si assume che nella comunicazione di opzione:
– la spesa agevolata con superbonus con aliquota al 110% è stata indicata correttamente;
– è stato tuttavia riportato un importo del credito di imposta pari al solo 100% della spesa, e non al 110% (analogo discorso vale, in ogni caso, anche per le altre detrazioni fiscali diverse dal superbonus).
In questa ipotesi, la circ. 33/2022 consente di conservare gli effetti della comunicazione recante l’importo del credito inferiore, e di trasmettere, entro il termine previsto per l’invio delle comunicazioni relative all’anno della spesa, “un’altra comunicazione con le consuete modalità, indicando gli stessi dati, ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l’importo corretto e quello indicato nella precedente Comunicazione”.
Pertanto, nel caso di specie va presentata “un’altra Comunicazione che riporti gli stessi dati della precedente, ad eccezione dell’ammontare del credito ceduto, che sarà, invece, pari al 10 per cento della spesa complessiva”.
Alla luce dei principi indicati nella stessa circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 (§ 5.4), se per la trasmissione dell’ulteriore comunicazione di opzione “integrativa” (riguardante la quota di credito spettante non già indicata nella precedente comunicazione) è ormai decorso il termine ordinario, deve ritenersi possibile trasmettere la comunicazione di opzione avvalendosi della remissione in bonis, purché in presenza dei requisiti e secondo i termini di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.
In particolare, con la remissione in bonis la comunicazione di opzione può essere trasmessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dunque, la comunicazione d’opzione riferita a spese sostenute nel 2022 (o per la cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021 o nel 2020) può essere trasmessa, avvalendosi della remissione in bonis, oltre il termine ordinario del 31.3.2023 ed entro il 30.11.2023.
La circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 (§ 5.4), richiamando l’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, precisa che il contribuente può avvalersi della remissione in bonis se al contempo:
– il contribuente presenta tutti i requisiti per beneficiare della detrazione fiscale per cui intende esercitare l’opzione ex art. 121 del DL 34/2020;
– il cedente ed il cessionario hanno tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione (ciò, in particolare, se l’esercizio dell’opzione risulta da un accordo o da una fattura precedenti al termine di invio della comunicazione; a tal proposito, si veda anche quanto disposto dall’art. 2-quinquies del DL 11/2023);
– non sono già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza della detrazione;
– il contribuente abbia contestualmente versato, mediante il modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE), la sanzione minima di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 (pari a 250,00 euro), non compensabile e non ravvedibile (secondo le modalità indicate dalla ris. Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 58).
Nel caso di specie, dunque, se la comunicazione “integrativa” (riguardante la quota di credito spettante non già indicata nella precedente comunicazione) è stata presentata entro il 31.3.2023, nessuna sanzione deve essere versata, in quanto l’adempimento è stato correttamente effettuato nei termini “ordinari”.
Diversamente, se la comunicazione “integrativa” non è stata presentata entro il 31.3.2023, è necessario, entro il 30.11.2023 (se si tratta di soggetto “solare”), avvalersi della remissione in bonis ex art. 2 co. 1 del DL 16/2012 (ove vi siano tutti i requisiti richiesti). Il contribuente, pertanto, entro il 30.11.2023 dovrà presentare la comunicazione “integrativa” e versare contestualmente l’importo di 250,00 euro, pari alla misura minima della sanzione di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97, con il modello F24 ELIDE.

  

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