Comunicazioni Transfrontaliere – Esterometro

Gentile Cliente, dal 1° gennaio 2019, parallelamente a quello della fatturazione elettronica, è stato introdotto un nuovo adempimento consistente in una comunicazione delle fatture relative ad operazioni attive e passive intercorse con soggetti (comunitari ed extracomunitari) non stabiliti nel territorio dello Stato.

Presupposto soggettivo

In linea generale sono obbligati a trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) i soggetti passivi IVA che hanno sede legale (residenza), decisionale (domicilio) o operativa in Italia.

Ancorché “stabiliti” in Italia, così come sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica, sono esonerati dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro  i seguenti soggetti:

  • contribuenti che applicano il regime di vantaggio ex D.L. 98/2011 (cd. minimi);
  • contribuenti forfetari ex L. 190/2014;
  • produttori agricoli in regime di esonero;
  • associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell’ambito della propria attività commerciale;
  • contribuenti tenuti all’invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (farmacie, medici, etc.).

I dati da trasmettere sono quelli relativi alle operazioni transfrontaliere intercorse con soggetti che, viceversa, non sono stabiliti in Italia.

Sono considerati soggetti passivi “non stabiliti nel territorio dello Stato”:

  • i soggetti (Ue o extra-Ue) con sede legale all’estero ma direttamente identificati in Italia;
  • i soggetti (Ue o extra-Ue) con sede legale all’estero che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale  in Italia;
  • i soggetti residenti o domiciliati all’estero (Ue o extra-Ue) che non hanno partita IVA (consumatori finali).

Operazioni da comunicare e operazioni escluse

Le operazioni da comunicare con l’“esterometro” sono quelle rappresentate da:

  • fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti ma identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica;
  • fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti ma identificati in Italia direttamente oppure mediante rappresentante fiscale;
  • fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extra UE;
  • autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extra UE.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione (quindi sono comunicate solo facoltativamente) le operazioni per le quali:

  • è stata emessa una bolletta doganale (importazioni);
  • sono state emesse fatture elettroniche (cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie di beni, prestazioni di servizi intracomunitari, cessioni di immobili ubicati in Italia, etc.).

La ragione risiede nel fatto che i dati di queste operazioni sono già note all’Agenzia delle entrate, in quanto la bolletta doganale è oggetto di dichiarazione doganale mentre le fatture elettroniche transitano dal SdI.

Diventa, quindi, importante valutare la possibilità di emettere fattura elettronica anche per le operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti “non stabiliti in Italia”, proprio al fine di evitare la trasmissione mensile dell’esterometro.

In tal caso la fattura elettronica andrà emessa indicando quale Codice Destinatario del cessionario/committente:

  • il codice convenzionale composto da sette X (“XXXXXXX”) allorquando la fattura venga emessa direttamente al soggetto non residente privo di partita Iva italiana, sempre che a tali soggetti sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, ove ne facciano richiesta.
  • il valore predefinito “0000000” (salvo che il cliente non comunichi il proprio indirizzo PEC o un proprio codice destinatario), allorquando la fattura venga emessa direttamente al soggetto non residente che si sia identificato direttamente o abbia nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia; in tal caso in fattura andrà riportato il numero di partita Iva italiano attribuito al soggetto non residente.

Informazioni da trasmettere

I dati da trasmettere con l’esterometro sono i seguenti:

  • dati identificativi del cedente/prestatore,
  • dati identificativi del cessionario/committente,
  • data del documento comprovante l’operazione,
  • data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
  • numero del documento,
  • base imponibile,
  • aliquota IVA applicata;
  • ammontare dell’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento,
  • la tipologia dell’operazione.

Termini di trasmissione

La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

La prima comunicazione mensile delle operazioni di gennaio dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2019.

Esterometro e Intrastrat

L’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat non è stato eliminato.

Conseguentemente dovranno essere trasmessi, nel corso del 2019, anche gli elenchi riepilogativi facenti riferimento alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni e servizi (resi e ricevuti).

Omessa/errata trasmissione: sanzioni

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni in questione, è prevista l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo pari a 2 euro per ogni fattura (limite massimo fissato a mille euro per trimestre).

E’ prevista la riduzione a metà della sanzione (limite massimo di euro cinquecento), se la violazione viene sanata entro quindici giorni dalla scadenza della trasmissione.

Documentazione

Allo scopo di procedere all’adempimento, è necessario che, all’inizio di ciascun mese, vengano trasmesse allo Studio tutte le fatture emesse e/o ricevute (in formato non elettronico) verso e da soggetti non stabiliti in Italia nel mese precedente, a partire dal mese di gennaio appena trascorso.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore informazione e con l’occasione porge cordiali saluti.

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