Pubblicate 2 nuove Faq in materia di congruità della manodopera in edilizia a chiarimento di alcuni aspetti ancora dubbi.
Con lettera circolare 10.04.2025, n. 11 la CNCE ha pubblicato due nuove FAQ a chiarimento di aspetti legati alla congruità della manodopera, nello specifico sul tema delle giustificazioni a dimostrazione dello scostamento e sul tema di 2 specifiche attività edili.
La prima Faq in esame è relativa alle giustificazioni che consentono la dimostrazione dello scostamento rispetto al valore atteso di congruità, per poter ottenere l’attestazione da parte dell’azienda affidataria dell’opera.
Nello specifico viene evidenziata la procedura da seguire per giustificare l’eventuale mancato raggiungimento dell’importo atteso in presenza di lavorazioni particolari.
Da marzo 2023, periodo dal quale è stata introdotta la procedura cd. di “alert”, che permette alle Casse edili di operare da delegate, avviando in automatico le verifiche di congruità, è infatti cambiata la modalità di giustificazione degli scostamenti, non essendo più ammessa la semplice autodichiarazione dell’impresa sulle casistiche di lavorazioni particolari (come, ad esempio, materiali dal costo rilevante, macchinari altamente tecnologici, tecniche costruttive particolari). È invece necessario allegare idonea documentazione comprovante le specificità del caso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione del direttore dei lavori, adeguatamente motivata, del mancato raggiungimento dell’importo atteso – Computo metrico estimativo – Capitolato di appalto – Contratto – Schede tecniche esplicative riferite ai materiali o ai macchinari utilizzati).
Si ricorda che il D.M. 143/2021 prevede che, qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa debba rilasciare ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. Pertanto, in fase di richiesta della congruità, l’azienda affidataria, nel caso in cui debba dimostrare uno scostamento (come previsto dal D.M. 143/2021), dovrà procedere allegando dichiarazione del direttore dei lavori adeguatamente motivata e dimostrata tramite idonea documentazione.
La seconda Faq fornisce invece un chiarimento di inquadramento in merito a 2 specifiche attività, includendole tra quelle considerate edili. Si evidenzia che il corretto inquadramento delle attività edili, ai fini della congruità, è indispensabile sotto svariati aspetti. Consente infatti la corretta applicazione del contratto collettivo da parte delle aziende con dipendenti che svolgano tali attività, con conseguente obbligo di iscrizione in Cassa edile. Solo le aziende edili con o senza dipendenti possono correttamente denunciare ore ai fini della congruità dell’affidatario. Inoltre, il corretto inquadramento di un’attività edile permette di identificare se l’importo legato a tale lavorazione rientri anche nel calcolo dell’importo dei lavori edili oltre che in quello complessivo dell’opera.
Viene evidenziato nella Faq che l’attività di montaggio linee vita (a esclusione dei casi in cui l’installazione venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione) e quella di moviere (figura che delimita l’ambito del cantiere stradale ai fini della sicurezza della circolazione stradale) sono considerate attività edili e, quindi, rientranti nell’ambito di applicazione della congruità di cui al D.M. 143/2021.