Una ditta acquista acqua minerale confezionata in bottiglie per il suo consumo, nel luogo di lavoro, da parte dei dipendenti e dei soci che vi prestano la loro opera. Detto costo si può considerare deducibile? L’Iva ad esso applicata è da considerare detraibile?L’Iva relativa all’acquisto o all’importazione di alimenti e di bevande non è ammessa in detrazione ad eccezione degli alimenti e bevande che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o che sono somministrati in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa (articolo 19-bis1, lettera f) del Dpr 633/1972).Si ritiene che il costo dell’acqua destinata ai dipendenti sia deducibile ai sensi e nei limiti dell’articolo 100, comma 1 del Tuir come spese per finalità ricreative, mentre non risulta deducibile quella destinata ai soci.
caffe’ e boccioni acqua
Acquisto delle cialde di caffè
La risoluzione 103/E/2016 ha ritenuto corretto applicare l’aliquota Iva del 10%, affermando, però, la – non detraibilità in capo all’acquirente: affermazione che non pare in linea con il dettato dell’articolo 19-bis.1 del Dpr 633/72, secondo il quale l’indetraibilità dell’Iva per somministrazione di alimenti e bevande prevede l’eccezione dell’erogazione mediante distributori automatici.
– Erogazione di acqua tramite boccionila detraibilità dell’Iva dovrebbe essere motivata dalla somministrazione tramite distributori automatici.
COSTOPer quanto concerne la deducibilità del costo delle cialde e dell’acqua, va segnalato che, in linea generale, l’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/86) prevede che le somministrazioni di alimenti e bevande siano deducibili nella misura del 75%; ma, se vengono eseguite tramite distributori automatici, si ritiene che si possa dedurre la spesa nella misura integrale, in quanto inerente all’esercizio dell’attività professionale.
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