Le imprese fornitrici che applicano lo sconto in fattura ex art. 121 del DL 34/2020 in relazione a spese agevolate con detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus 110% devono riaddebitare al committente gli oneri finanziari impliciti dell’operazione (pari alla differenza tra il valore nominale dello sconto applicato in fattura e il valore attualizzato del credito di imposta che sorge a fronte dell’applicazione dello sconto), se non vogliono rimanerne incisi loro stessi.
Nel caso del superbonus 110%, il riaddebito non è necessario, né giustificato sul piano economico, perché, fatto 100 di sconto in fattura, l’impresa fornitrice matura un credito di imposta di 110, il cui valore attuale, che monetizza in caso di cessione a terzi, è all’incirca pari a 100, ossia al valore nominale dello sconto che ha riconosciuto in fattura al proprio committente.
Nel caso delle altre detrazioni “edilizie”, invece, il valore attuale del credito di imposta che il fornitore matura a fronte dello sconto applicato in fattura (e che il fornitore monetizza in caso di sua cessione a terzi acquirenti) è inferiore di circa il 10% o il 20% del valore nominale dello sconto concesso al committente, a seconda che si tratti di bonus con orizzonte temporale di recupero a 5 anni (sismabonus) o a 10 anni (IRPEF 50%, ecobonus, bonus facciate).
Sul piano pratico, taluni fornitori tendono a riaddebitare al committente questo 10% o 20% di minor valore attuale del credito di imposta, rispetto al valore nominale dello sconto applicato, senza evidenziarlo come tale ed agendo direttamente con un innalzamento del corrispettivo praticato.
Inutile dire che questa prassi, per quanto possa essere comoda, è totalmente errata, specie se, rimanendo comunque all’interno dei meccanismi di costo massimo specifico (ove applicabili) e di tetto massimo di spesa agevolata, la parte di corrispettivo incrementata a titolo di “riaddebito improprio” diviene essa stessa base per il calcolo della detrazione spettante e, quindi, dello sconto massimo applicabile.
Si ricorda, infatti, che tra le spese detraibili, ai sensi dell’art. 16-bis comma 2 del TUIR “sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia” (la disposizione, seppur riguardi la detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio, è applicabile anche al sismabonus e all’ecobonus ai sensi della lett. f) dell’art. 5 comma 1 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, ai sensi della quale rientrano tra le spese detraibili quelle per “prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi” di efficienza energetica).
Proprio perché il riaddebito al committente degli oneri finanziari impliciti nell’operazione di sconto in fattura costituisce un comportamento del tutto logico sul piano economico, è facile prevedere che l’Agenzia delle Entrate, laddove non veda evidenziata questa posta, presumerà (con tentativo di inversione dell’onere della prova in capo al contribuente) che la medesima sia stata inserita sotto forma di innalzamento dei corrispettivi praticati a monte e ne contesterà, per importo corrispondente, la detraibilità.
Una volta compresa l’importanza di adeguate procedure di fatturazione volte a evidenziare in modo chiaro e trasparente cosa costituisce corrispettivo dell’appalto e cosa, invece, riaddebito degli oneri finanziari impliciti nell’opzione di sconto in fattura da parte del fornitore, rimane da inquadrare il corretto trattamento IVA da applicare sul riaddebito.
A tale proposito, è pacifico che, nella misura in cui all’operazione di sconto debba essere riconosciuta natura meramente accessoria delle prestazioni di servizi “edilizi” rese dal fornitore medesimo, il trattamento IVA sarà il medesimo delle operazioni principali (sia nel caso di unica fatturazione, sia nel caso di fatturazione separata).
Se invece tale natura accessoria non sussiste, il trattamento IVA del riaddebito sarà quello dell’esenzione ex art. 10 comma 1 n. 1) del DPR 633/72.
La natura accessoria o meno dello sconto in fattura, rispetto alla prestazione “edilizia” principale, dipende dal tipo di accordi che intercorrono tra le parti.
Se il contratto di appalto prevede espressamente che, ai fini del pagamento del corrispettivo, il committente dovrà pagare soltanto ciò che residuerà dopo lo sconto in fattura, la natura accessoria dello sconto in fattura, rispetto alla prestazione principale dei servizi “edilizi” è in re ipsa.
Se però il contratto di appalto prevede che lo sconto in fattura sia solo una facoltà eventuale, che il committente potrà richiedere al fornitore mediante apposita comunicazione prima dell’emissione della fattura medesima, ecco allora che lo sconto in fattura può assumere carattere di prestazione autonoma non meramente accessoria, con quel che ne consegue in termini di diverso trattamento IVA.