Termini di emissione della fattura
Secondo la regola generale, la fattura deve essere emessa non oltre il momento di effettuazione dell’operazione individuato ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72.
Tale momento coincide con:
- la consegna o spedizione dei beni mobili;
- la stipula dell’atto di acquisto per i beni immobili;
- il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi interne;
- l’ultimazione delle prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi UE o extra-UE.
Il pagamento del corrispettivo anteriormente al verificarsi di tali eventi ha comunque l’effetto di anticipare il momento impositivo e, dunque, l’obbligo di emissione della fattura.
Dunque, secondo la regola generale (fatturazione “immediata”), il documento deve essere emesso entro la mezzanotte del giorno in cui l’operazione si intende effettuata.
Esistono, tuttavia, alcune eccezioni (fatturazione differita).
Tipologia di operazione | Termine di emissione della fattura |
Generalità delle operazioni | Entro la mezzanotte del giorno in cui l’operazione si intende effettuata |
Operazioni ex art. 21 co. 4 lett. a), c) e d) DPR 633/72 | Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione |
Cessioni intracomunitarie ex art. 41 DL 331/93 | Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione (inizio del trasporto o della spedizione dei beni dall’Italia) |
Operazioni ex art. 21 co. 4 lett. b) DPR 633/72 | Entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni |
Ulteriori ipotesi di differimento dell’obbligo di fatturazione sono previste in relazione a specifiche categorie di soggetti o a particolari tipi di operazioni (es. operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie; operazioni effettuate da banche; cessioni di beni inerenti contratti estimatori, ecc.).
Novità del DL 119/2018
Il DL 119/2018 (conv. L. 136/2018) introduce rilevanti novità in ordine all’obbligo di fatturazione.
In particolare, l’art. 11 del DL 119/2018 modifica, a regime, i termini di emissione delle fatture (indipendentemente dal formato cartaceo o elettronico), stabilendo che, a partire dall’1.7.2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (determinato ex art. 6 del DPR 633/72). In tal caso, la data di effettuazione dovrà essere specificamente indicata sul documento, in quanto diversa da quella di emissione della fattura.
Il comma 4 dell’art.21 del DPR 633/72 stabilisce che la fattura deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione.
Essa, in linea di massima coincide con:
- il momento della consegna o spedizione, nel caso dei beni mobili;
- il pagamento del corrispettivo, nel caso di prestazione di servizi.
Questa fattura è detta fattura immediata e, a partire dal 1° luglio 2019, potrà essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
Nel caso di cessione di beniè sempre stata prevista la possibilità di ricorrere alla fatturazione differita nel caso in cui la consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è stata effettuata l’operazione.
La stessa facoltà è stata riconosciuta, a partire dal 1° gennaio 2013, per quanto concerne le prestazioni di servizi.
A questo proposito la norma prevede la possibilità di emettere una fattura cumulativa differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, per le prestazioni rese nel corso dello stesso mese solare nei confronti del medesimo committente, purché tali operazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione.
Esempio:
l’impresa Alfa Srl effettua operazioni di manutenzione e riparazione di macchinari e impianti. Essa ha eseguito, nel corso del mese di maggio, tre lavori diversi per la ditta Rossi & C. Snc come segue
Data | Importo |
05/05 | 1.000 |
21/05 | 700 |
29/05 | 1.200 |
Totale | 2.900 |
L’impresa può emettere un’unica fattura per un importo di 2.900 euro entro il 15 giugno.
Per quanto riguarda l’idonea documentazione necessaria al fine di individuare le operazioni la CM 18/E del 2014 ha affermato che si può utilizzare a tal fine la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. A titolo di esempio possono costituire idonea documentazione:
- il contratto d’opera sottoscritto dalle parte;
- la nota di consegna dei lavori;
- la lettera d’incarico;
- la relazione professionale;
- il documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo.
In ogni, da tale documentazione, deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.
Sempre secondo quanto dispone la CM 18/E del 2014 il contribuente può emettere fattura differita anche:
- nel caso in cui effettui una sola prestazione di servizi risultanti da idonea documentazione nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto;
- in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel corso dello stesso mese solare nei confronti del medesimo cessionario/committente.
Per quanto concerne i termini di registrazione, la fattura differita per servizi va annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ma l‘IVA va liquidata nel mese di effettuazione delle operazioni.
Esempio:
tornando all’esempio precedente la fattura emessa entro il 15 giugno va registrata sempre entro il 15 giugno, ma l’IVA deve essere liquidata con riferimento al mese di maggio e deve essere versata entro il 16 giugno.