Contabilità – Prima Nota – Come registrare una fattura di acquisto IntraUE?
Le causali precaricate che gestiscono la casistica sono:
034 – IMPORTAZIONE UE
033 – ACQUISTO UE X REGISTRO VEND.
Prerequisito essenziale è che sul Fornitore sia indicato come Comune lo Stato estero di appartenenza.
La causale prevede l’inserimento dei dati relativi al modello Intrastat (ammontare, natura transazione, nomenclatura/codice servizio, ecc.) tramite il tasto Intra sulla registrazione di Prima nota.
Al salvataggio della Causale – 034 verrà proposta la registrazione fittizia per il registro delle vendite (Causale – 033) e la prima volta viene proposta la creazione del Cliente con il nominativo del Fornitore.
Nota Bene:
sull’acquisto è necessario indicare il Codice Iva – 322 (IVA 22% PER ACQUISTI INTRA-UE) mentre sulla registrazione fittizia deve indicare il Codice Iva – 222 (IVA 22% VENDITE INTRA-UE FITTIZIA).
Per distinguere l’acquisto di Beni da quello dei Servizi è necessario utilizzare rispettivamente il Codice Bene – 001 per l’acquisto di beni e 017 per gli acquisti di Servizi Esteri.
In allegato le immagini delle causali contabili/codici iva/categorie di bene da utilizzare.
Entro la fine del mese prox deve essere inviato esterometro
Importazione intracee – causale 034 acquisti beni o servizi categoria beni 001 servizi 017. Codice Iva – 322 (IVA 22% PER ACQUISTI INTRA-UE), mentre sulla registrazione fittizia deve indicare il Codice Iva – 222 (IVA 22% VENDITE INTRA-UE FITTIZIA).
Quali causali si devono utilizzare per stornare le registrazioni di Importazione UE? NOTE CREDITO su acquisti
Le causali precaricate che gestiscono la casistica sono:
37 – NOTA ACCREDITO ACQUISTO UE
39 – N.C. ACQUISTO UE X REG.VEN SOLO IVA
Al salvataggio della Causale – 037 verrà proposta la registrazione fittizia per il registro delle vendite (Causale – 039).
Nota Bene:
sulla NC è necessario indicare il Codice Iva – 322 (IVA 22% PER ACQUISTI INTRA-UE), mentre sulla registrazione fittizia deve indicare il Codice Iva – 222 (IVA 22% VENDITE INTRA-UE FITTIZIA).
Per distinguere l’acquisto di Beni da quello dei Servizi è necessario utilizzare rispettivamente:
il Codice Bene – 001 per l’acquisto di beni
il Codice Bene – 017 per gli acquisti di Servizi Esteri.
In allegato le immagini delle causali contabili d
Veniamo, a questo punto, alle modalità operative di regolarizzazione proponendo il seguente esempio.
La società Alfa Srl ha dimenticato di trasmettere 180 fatture di acquisto di beni da un fornitore Ue: le fatture sono state ricevute e registrate nel mese di luglio, pertanto, era necessario presentare l’esterometro entro il 2 settembre. In caso di regolarizzazione entro i 15 giorni successivi alla scadenza (17 settembre) trovano applicazione, come detto, le sanzioni dimezzate, nel limite massimo di 500 euro.
Qualora il contribuente voglia avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, potrà assolvere all’obbligo comunicativo entro il 17 settembre, versando le seguenti sanzioni ridotte secondo la tempestività della correzione:
- 20 euro, ossia sanzione base di 180 euro, ridotta ad 1/9 entro il 1° dicembre 2019 (articolo 13, comma 1, lettera a-bis, D.Lgs. 472/1997);
- 22,50 euro, ossia sanzione base di 180 euro, ridotta ad 1/8 entro il 30 aprile 2020 (articolo 13, comma 1, lettera b, D.Lgs. 472/1997);
- 25,71 euro, ossia sanzione base di 180 euro, ridotta ad 1/7 entro il 30 aprile 2021 (articolo 13, comma 1, lettera b-bis, D.Lgs. 472/1997);
- 30 euro, ossia sanzione base di 180 euro ridotta ad 1/6 entro il 31 dicembre 2025 (articolo 13, comma 1, lettera b-ter, D.Lgs. 472/1997);
- 36 euro, ossia sanzione base di 180 euro ridotta ad 1/5 fino alla notifica dell’atto impositivo (articolo 13, comma 1, lettera b-quater, D.Lgs. 472/1997).
Qualora la correzione avvenga oltre i suddetti 15 giorni dalla scadenza originaria, trova applicazione la sanzione ordinaria (2 euro a fattura) ridotta, in caso di ravvedimento, come segue:
- 40 euro, ossia sanzione base di 360 euro, ridotta ad 1/9 entro il 1° dicembre 2019 (articolo 13, comma 1, lettera a-bis);
- 45 euro, ossia sanzione base di 360 euro, ridotta ad 1/8 entro il 30 aprile 2020 (articolo 13, comma 1, lettera b);
- 51,43 euro, ossia sanzione base di 360 euro, ridotta ad 1/7 entro il 30 aprile 2021 (articolo 13, comma 1, lettera b-bis);
- 60 euro, ossia sanzione base di 360 euro ridotta ad 1/6 entro il 31 dicembre 2025 (articolo 13, comma 1, lettera b-ter);
- 72 euro, ossia sanzione base di 360 euro ridotta ad 1/5 fino alla notifica dell’atto impositivo (articolo 13, comma 1, lettera b-quater).
a utilizzare.