L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 476 dell’8 novembre 2019, ha fornito chiarimenti in ordine alla fatturazione elettronica dei servizi di pubblica utilità rientranti nelle disposizioni del Dm. n. 370/2000.
Nel caso di specie il Comune istante, che gestisce in forma diretta il “Servizio idrico integrato”, ha ricordato che, fino al 31 dicembre 2018, ha addebitato la fornitura di acqua e diritti di depurazione e fognatura tramite bollette/fatture ai sensi del Dm. n. 370/2000.
Ai sensi dell’art. 1, del Provvedimento Agenzia delle Entrate 28 dicembre 2018, i soggetti che prestano i servizi disciplinati dal citato Decreto sono inclusi – ancorché emettano bollette/fatture – tra i destinatari dell’obbligo della fattura elettronica.
Ciò posto, il Comune istante ha chiesto di sapere se l’obbligo della fatturazione elettronica faccia venir meno la semplificazione prevista dall’art. 2 del citato Decreto in merito alla registrazione dei corrispettivi, che consente di annotare il totale dei corrispettivi riscossi e delle bollette/fatture non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare. Se venisse meno tale agevolazione i Comuni, come rilevato dall’istante, sarebbero infatti obbligati ad istituire e annotare nello specifico registro le fatture emesse e, soprattutto, ad anticipare all’Erario l’Imposta esigibile non riscossa.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Dm. n. 370/2000 – recante particolari modalità di applicazione dell’Iva nei confronti di contribuenti che gestiscono il “Servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati” ed il “Servizio di fognatura e depurazione”, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta (il Decreto riguarda anche in realtà il “Servizio di illuminazione votiva”, ma per tale Servizio il problema in esame non sussiste più essendo stato collocato, se svolto dai Comuni, all’interno dell’art. 22, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, e quindi tra i Servizi esonerati da fatturazione) – all’art. 1, comma 1, dispone che per l’addebito dei corrispettivi relativi, tra le altre, alle somministrazioni di acqua, nonché per le operazioni relative al “Servizio di fognatura e depurazione”, “possono essere emesse bollette che tengono luogo delle fatture”, anche agli effetti previsti dall’art. 26 del Dpr. n. 633/1972, “sempreché contengano tutti gli elementi di cui all’art. 21 del medesimo Decreto”.
La Risoluzione n. 68/E del 21 settembre 2018 ha chiarito che, “stante il disposto dell’art. 1 del Dm. n. 370/2000, le bollette emesse per l’addebito dei corrispettivi relativi alle diverse somministrazioni (di acqua, gas, energia elettrica, ecc.) tengono luogo delle fatture e, dunque, sono da considerarsi tali sotto ogni profilo”.
L’equiparazione tra bollette e fatture implica, a parere dell’Agenzia che, con l’entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica, i soggetti (inclusi i Comuni) che prestano i servizi di cui al citato art. 1, comma 1 del Decreto, sono tenuti all’emissione di fatture elettroniche.
Tale obbligo è confermato dall’art. 1, comma 6-quater, del Dlgs. n. 127/2015, che dispone che, “al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le regole tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il ‘Sistema di interscambio’ da parte dei soggetti passivi dell’Iva che offrono i servizi disciplinati dai Regolamenti di cui ai Decreti del Ministro delle Finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione”.
In attuazione della norma citata, il predetto Provvedimento Agenzia delle Entrate 28 dicembre 2018 ha previsto specifiche disposizioni per le “fatture elettroniche, emesse nei confronti di persone fisiche residenti in Italia che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione, riferite a prestazioni di servizi di pubblica utilità disciplinate (…) dal Decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370”, al fine di consentirne l’emissione anche in assenza del Codice fiscale del destinatario.
Per quanto concerne le modalità di registrazione dei corrispettivi, l’art. 2 del Dm. n. 370/2000 dispone che “l’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse in ciascun giorno sono annotate nel registro previsto dall’art. 24 del Dpr. n. 633/1972, e s.m., con le modalità ivi previste. Le annotazioni devono essere effettuate comunque non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell’operazione…2. Entro lo stesso termine le bollette-fatture emesse possono essere singolarmente annotate, anziché nel registro di cui al comma 1, in quello previsto dall’art. 23 del Dpr. n. 633/1972, e s.m., con le modalità ivi indicate…3. I soggetti di cui all’ultimo comma dell’art. 1 possono effettuare le prescritte annotazioni indicando i totali delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette-fatture emesse nel corso di ciascun trimestre solare, entro il mese successivo al trimestre stesso con riferimento alla data della loro emissione”.
Le semplificazioni previste dalla norma citata si applicano ai servizi i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta/fattura.
Alla luce di quanto precede, l’Agenzia ha chiarito che l’assimilazione delle bollette/fatture alle fatture elettroniche – con conseguente obbligo di fatturazione elettronica in capo al Comune istante – non fa venir meno la loro sostanziale riconducibilità all’ambito applicativo del Dm. n. 370/2000.
Ciò in quanto, come già chiarito in precedenti Documenti di prassi, la disciplina in materia di fattura elettronica “non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ‘ordinaria’, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore” (vedasi Risoluzioni n. 88/E del 19 ottobre 2015 e n. 98/E del 25 novembre 2015).
“Ne deriva – conclude l’Agenzia – che, in mancanza di un’abrogazione espressa delle semplificazioni di cui all’art. 2 del Dm. n. 633/1972, le stesse possono continuare ad applicarsi alle bollette/fatture emesse in base all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972”.
Ma il richiamo esplicito all’art. 22, del Dpr. n. 633/72, norma che esonera i soggetti Iva da fatturazione – ma che per ciò che concerne specificamente gli Enti Locali è collegata anche all’esonero da certificazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. qq), del Dpr. n. 696/1996 (tranne che per l’attività delle Farmacie e per le attività spettacolistiche di volume d’affari sopra Euro 25.000 annui) – parrebbe significare 2 cose, ossia che:
- (come è nell’intento primario della Risposta in esame) laddove il Comune dal 1° gennaio 2019 abbia deciso di emettere, conformemente alle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria aventi valenza generale, bollette/fatture in formato elettronico per la riscossione delle tariffe del “Servizio idrico integrato”, possa comunque continuare ad applicare la disciplina agevolativa di cui al sopra richiamato art. 2 del Dm. n. 370/2000 (in merito alle modalità e tempi di annotazione dei corrispettivi ivi previste, evitando così di anticipare Iva all’Erario);
- (implicitamente) il Comune possa limitarsi all’emissione di avvisi di pagamento o bollettini di pagamento cartacei, evitando dunque l’emissione di fatture o bollette/fatture elettroniche, in virtù del “combinato disposto” dell’art. 22, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, del Dm. n. 370/2000, e della Circolare Mef n. 18/1976, in base al quale l’Ente Locale è esonerato da fatturazione – e quindi anche da certificazione dei corrispettivi ex art. 2, comma 1, lett. qq), Dpr. n. 696/1996 e da trasmissione telematica dei corrispettivi (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 10 maggio 2019) – potendo pertanto procedere alla registrazione dei corrispettivi del Servizio idrico integrato o al momento dell’emissione del ruolo (se più agevole, ma anticipando così Iva all’Erario), o al momento dell’incasso, in virtù delle caratteristiche di “uniformità, frequenza, importo limitato” delle entrate di tale Servizio, “tali da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi”.
L’Agenzia ha precisato infine che resta ferma l’applicazione dell’art. 4 del Dm. n. 370/2000, ai sensi del quale, ai fini delle liquidazioni periodiche – che possono essere effettuate “entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta senza corresponsione degli interessi” – deve tenersi conto di “tutte le operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel trimestre solare”, ancorché non riscossa.