Fotovoltaico, unico rigo RL14 (solo se)

Al ricorrere di specifiche condizioni anche l’energia derivante da un impianto fotovoltaico deve essere indicata in sede di dichiarazione dei Redditi. Di seguito approfondiamo insieme la rilevanza fiscale di tale fattispecie nonché le regole e modalità di compilazione del modello 730/2023 o Redditi PF/2023 nei casi in cui sia obbligatoria la dichiarazione.

Premessa

In tale contesto, anche grazie agli incentivi fiscali previsti, è cresciuta l’attenzione per la produzione di energia mediante l’impiego di fonti alternative rispetto alle tradizionali risorse. Tra queste, spicca l’installazione di impianti fotovoltaici finalizzati alla produzione di energia elettrica per cui sono riconosciute diverse detrazioni IRPEF (ecobonus, Superbonus e bonus impianti fonti rinnovabili regionali).

Ma quale rilevanza attribuire all’eventuale produzione di energia eccedente rispetto al fabbisogno quotidiano di chi li ha installati?

Scambio sul posto e vendita dell’energia eccedente

In linea generale, il ritorno economico per il soggetto che installa l’impianto fotovoltaico, non riguarda soltanto il mero autoconsumo (che pure è la componente prioritaria), ma anche la cessione dell’energia esuberante sul mercato.

Nel dettaglio, tale eccedenza può formare oggetto di:

  • scambio sul posto (per impianti sino a 20 Kw): si tratta di una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione;
  • cessione alla rete dell’energia in surplus tramite vendita diretta (iscrizione al mercato dell’energia elettrica) o vendita indiretta (convenzione con il gestore dell’energia).

Il beneficio economico derivante dall’autoconsumo non è tassabile, in quanto derivante dalla riduzione dei prelievi di energia dalla rete nazionale. È invece soggetto a tassazione l’introito derivante dalla cessione dell’energia alla rete elettrica.

Qualora ci si avvalga della procedura dello “scambio sul posto”, i pagamenti sono di due tipologie:

  • contributo in conto scambio: si tratta di un rimborso parziale delle bollette elettriche, non rilevante ai fini fiscali per gli utenti privati;
  • l’eventuale liquidazione delle eccedenze maturate nell’anno da richiedere al Gestore dei servizi energetici (GSE), da tassare come redditi diversi ex art. 67 TUIR.

Anche in caso di cessione in rete dell’energia, i proventi conseguiti rilevano ai fini IRPEF come redditi diversi, essendo configurabile un’attività commerciale ancorché svolta in maniera non abituale (art. 67, comma 1, lett. i, del TUIR).

La base imponibile è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito e i costi specificatamente sostenuti per ottenerli.

Al riguardo si evidenzia che il costo relativo all’acquisto o realizzazione dell’impianto fotovoltaico non può essere considerato come specificatamente inerente alla produzione del suddetto reddito ex art. 71, comma 2 del TUIR. L’impianto fotovoltaico, infatti, è utilizzato prevalentemente per i bisogni energetici dell’utente (uso domestico di illuminazione, alimentazione di elettrodomestici etc.) e solo marginalmente produce reddito imponibile.

I proventi non devono in ogni caso essere assoggettati ad IVA per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Il corretto inquadramento della tariffa omnicomprensiva

La tariffa omnicomprensiva è l’incentivo che viene erogato dal GSE al responsabile dell’impianto fotovoltaico, in relazione all’energia immessa in rete. È così denominata poiché determinata come somma tra:

  1. una tariffa incentivante base;
  2. e il corrispettivo per la vendita dell’energia al GSE.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate la tariffa omnicomprensiva, ancorché composta di due quote, si configura come corrispettivo essendo corrisposta unitariamente a fronte dell’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta e non autoconsumata (cfr. circolare 36/E/2013).

Con la circolare n. 46/2007 è stato inoltre precisato che la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non configura lo svolgimento di un’attività commerciale quando la stessa deriva da impianti di potenza fino a 20 Kw posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale. Tale interpretazione discende dalla considerazione che gli impianti, in tal caso, sono destinati a soddisfare principalmente i bisogni personali.

Con la risoluzione n. 88/E/2010 sono state fornite indicazioni in ordine alla “tariffa fissa omnicomprensiva” corrisposta ai produttori di energia elettrica, mediante fonti diverse dal fotovoltaico, che immettono in rete l’energia non autoconsumata.

In tale occasione, è stato precisato che la suddetta tariffa, formata da due componenti (incentivo e prezzo), a differenza della tariffa incentivante, costituisce un corrispettivo, essendo erogata unicamente a fronte dell’immissione in rete dell’energia. Conseguentemente, tale incentivo assume rilevanza ai fini delle imposte dirette come reddito diverso, disciplinato dall’art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR (risoluzione n. 88/E del 2010).

Sulla questione è quindi intervenuta la DRE Lazio (DRE Lazio, Risp. a istanza di interpello 6 dicembre 2012, n. 954-174106) che, in risposta ad una richiesta del GSE in merito al trattamento fiscale delle tariffe riconosciute dal quinto conto energia (D.M. 5 luglio 2012) ha chiarito che:

La compilazione del modello dichiarativo

Come anticipato, solo in ipotesi di vendita dell’energia eccedente o nel caso di tariffa omnicomprensiva (per le suesposte considerazioni delle Entrate) scatta l’obbligo di riportare il corrispettivo percepito nella dichiarazione dei redditi del proprietario dell’impianto.

In questo caso, infatti, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, i proventi derivanti dalla vendita dell’eccedenza rappresentano redditi diversi e, in particolare, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (circolare n. 46/E del 2007).

Ne consegue che tale eccedenza è da riportare:

  • al rigo D5, se si presenta il Modello 730;
  • oppure al rigo RL14, se si presenta il Modello Redditi.

Si supponga che nel corso del 2022 l’avvocato Verdi abbia ricevuto da parte del GSE la liquidazione delle eccedenze maturate nell’anno per un importo di 515 euro. In sede di presentazione del modello Redditi PF il contribuente dovrà compilare il rigo RL14 come di seguito:

Per dichiarare la liquidazione delle eccedenze si ricorda che è necessario acquisire e conservare la relativa certificazione scaricabile dal sito del GSE, seguendo l’apposita procedura.

I passaggi per scaricare la certificazione delle eccedenze ricevute all’interno del Portale dedicato sono i seguenti:1Accedere all’area Clienti GSE2Selezionare “Servizi”3Nella pagina dedicata è possibile visualizzare i servizi per se stessi (se titolari di un contratto con il GSE) e per altri (ovvero per gli operatori a cui si risulta associati)4Cliccare sul servizio di Scambio sul posto e accedere al portale dedicato5Selezionare “Comunicazioni”/“Ricerca” e poi effettuare il download del documento per l’anno di riferimento

Nel corso del 2022 il contribuente Mario Rossi, lavoratore dipendente, ha ricevuto dal GSE, a titolo di tariffa omnicomprensiva un importo pari a 906,87 euro, opportunamente certificato con il prospetto sintetico riportato di seguito:


Trattandosi di reddito diverso, in sede di compilazione del modello 730/2023 tale andrà inserito nel rigo D5, con codice “1” – “Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” del quadro D:

Riferimenti normativi:

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