APPROFONDIMENTI NORMATIVI
Aliquota IVA agevolata 10%
si consiglia di consultare sull’argomento:
– Agenzia delle Entrate: circolare 71_2000 (circolare di riferimento)
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Premessa
– La normativa che disciplina l’imposta IVA per gli interventi edilizi ed impiantistici su edifici esistenti prescinde da quella che regola le detrazioni 55% – 65% o 36% – 50%.
– In altre parole, le cessioni di beni (materiali, prodotti) e le prestazioni di servizi (manodopera, prestazioni professionali), per la realizzazione dei suddetti interventi, sono assoggettate all’IVA in base alle aliquote previste per i cosiddetti interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
– Non è rilevante se successivamente queste spese siano o meno detratte dall’imposta.
– Per i suddetti interventi è comunque prevista, in generale, ma con alcune eccezioni, l’aliquota agevolata del 10%.
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– La definizione dei casi in cui l’aliquota agevolata è applicabile è piuttosto complessa. Un riferimento è senz’altro la circolare 71-
Casi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
– Nei casi, molto frequenti, in cui l’intervento si configura come manutenzione ordinaria o straordinaria, su immobili residenziali (categorie catastali da A1 ad A9 e A11) e parti comuni di edifici prevalentemente composti da unità di queste categorie), fatturati ad un soggetto non passivo d’imposta IVA (una persona fisica) si può applicare IVA 10% a:
1- l’importo in fattura relativo alla manodopera per realizzare l’intervento;
2- l’importo in fattura relativo ai prodotti ed ai materiali impiegati, forniti dall’installatore (non acquistati direttamente dal committente), con l’eccezione dei cosiddetti “beni significativi” che, nei casi più frequenti, sono da intendersi le caldaie ed i serramenti;
3- la parte dell’importo in fattura, relativo a caldaie o serramenti, equivalente alla somma totale degli importi relativi ai punti 1 e 2. Ne consegue che, nel caso che la somma 1 + 2 sia maggiore dell’importo relativo a caldaie o serramenti, tutto l’importo in fattura è assoggettato all’aliquota del 10% .
Quest’ultimo punto, il cui contenuto può risultare non subito comprensibile, può essere esemplificato come segue:
Ipotesi di intervento sostituzione caldaia
Un procedimento mnemonico può essere il seguente:
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Ipotesi di intervento sostituzione serramenti
Se è il caso fosse attinente, consultare:
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Si ribadisce che, per le regole sopra indicate, quando manodopera, prodotti e bei non significativi (negli esempi le caldaie e i serramenti), superano il 50% del totale, l’intera fattura è assoggetta all’aliquota del 10%.
Eventualmente utilizzare questo semplice foglio Excel: Calcolo IVA agevolata.xls
L’aliquota agevolata non si applica nei seguenti casi:
– materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori ovvero acquistati direttamente dal committente (tranne nei casi di interventi classificati nella pratica edilizia di ristrutturazione edilizia o di recupero e restauro conservativo);
– prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio.
Impianti solari termici e fotovoltaici
Norme specifiche riguardano questi impianti per i quali sia la manodopera che i beni sono sempre assoggettati alla aliquota IVA del 10%. Questo anche nei casi in cui i beni siano acquistati direttamente dal committente e non forniti dall’installatore.
Dettagli ulteriori sono indicati nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 269-
Dichiarazione
A volte il fornitore richiede una formale richiesta dell’applicazione dell’IVA agevolata ovvero una dichiarazione sul possesso dei diritti per poterne usufruire. La richiesta è spesso pretestuosa. Il diritto di godere dell’agevolazione è infatti determinato dalla destinazione d’uso abitativa dell’immobile (come scritto in capo alla pagina). Comunque questa dichiarazione può essere redatta con i contenuti del seguente modello: dichiarazione requisiti iva agevolata.
Beni significativi
L’elenco completo dei beni significativi è il seguente:
– infissi interni ed esterni;
– caldaie;
– videocitofoni;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
– sanitari e rubinetteria da bagno;
– impianti di sicurezza.
L’elenco è assoluto. Non è riducibile o ampliabile. La limitazione dell’agevolazione IVA si applica solo in presenza di questi beni intesi nel senso letterale del termine.
# | voce in fattura | prezzo senzaIVA | imponibileIVA | aliquotaIVA da applicare | Importo IVA |
a | prezzo valvole termostatiche ed altri prodotti e materiali che non siano la caldaia(beni non significativi) | € 1.300 | € 1300 | 10 % | € 130 |
b | prezzo manodopera | € 1.500 | € 1.500 | 10 % | € 150 |
c | prezzo sola caldaia(bene significativo) | € 4.000 | il prezzo della caldaia si suddivide come di seguito | ||
voci a + b(€ 1.300 + € 1.500) | 10 % | € 280 | |||
voci c – (a+ b)€ 4000 – € 2.800 | 22 % | € 265 | |||
TOTALI | € 6800 | € 825 |
# | voce in fattura | prezzo senzaIVA | imponibileIVA | aliquotaIVA da applicare | Importo IVA |
a | prezzo di tapparelle, persiane ed accessori simili non strutturalmente accorpati al serramento(beni non significativi) | € 1.300 | € 1300 | 10 % | € 130 |
b | prezzo manodopera | € 1.500 | € 1.500 | 10 % | € 150 |
c | prezzo dei soli serramenti: finestre, portee chiusure in genere(beni significativi) | € 4.000 | il prezzo della caldaia si suddivide come di seguito | ||
voci a + b(€ 1.300 + € 1.500) | 10 % | € 280 | |||
voci c – (a+ b)€ 4000 – € 2.800 | 22 % | € 265 | |||
TOTALI | € 6800 | € 825 |