Imposte e sanzioni e interessi IRPEF IRAP IRES deducibilità

Le sanzioni sono SEMPRE INDEDUCIBILI fiscalmente (ade), ANCHE SE NON MANCANO PARERI CONTRARI.

In Expertup il conto da usare per le sanzioni imposte dirette (IRES / IRAP) relative ad esercizi precedenti ed esercizi correnti (comprese sanzioni ed interessi) è il conto 365.02.1 (Imposte relative ad esercizi precedenti indeducibili) in bilancio CE 20.b o CE B.14 (315.1.17 ONERI DIVERSI DI GESTIONE)

Al momento di ricezione della cartella di pagamento dovrebbero essere state movimentate le rispettive voci: in Avere la voce D.12) – Debiti Tributari in contropartita a una voce costo indeducibile dal punto di vista fiscale (al punto 20 del Conto economico), rappresentato da imposte e tasse di competenza di esercizi precedenti non pagate e quindi non iscritte in bilancio, oggetto dell’atto di riscossione.

Per registrare la quota relativa agli interessi di mora invece dovrebbe essere stata utilizzata la voce di costo C.17 del Conto Economico (350.1.13), mentre quanto agli oneri di riscossione e le spese di notifica (315.003.004) dovrebbe essere state contabilizzate nella sezione B.7 del Conto Economico tra i costi per servizi (315.003.004).

Per le imposte indirette (multe ammende) periodi precedenti “oneri diversi di gestione” codice “345.1.27”

Gli interessi per dilazione di pagamento imposte il codice è 350.1.11 (Interessi su posticipato pagamento di imposte) sono sempre deducibili

Le sanzioni comminate all’impresa per violazioni di carattere tributario:

  • IMPOSTE DIRETTE PERIODO CORRENTE devono essere rilevate nella voce “20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” del Conto economico, se attinenti ad imposte dirette correnti o relative ad esercizi precedenti (documento OIC 12, § 101 e sub Motivazioni alla base delle decisioni assunte; documento OIC 25, § 27); EXPERTUP CONTO
  • devono essere rilevate nella voce “B.14 – Oneri diversi di gestione” del Conto economico, se attinenti ad imposte indirette relative all’esercizio in corso o ad esercizi precedenti (documento OIC 12, sub Motivazioni alla base delle decisioni assunte).

La contropartita patrimoniale deve essere rilevata, a seconda dei casi:

  • nella voce “D.12 – Debiti tributari”, se la passività deriva da dichiarazioni dei redditi, accertamenti definitivi o contenziosi chiusi ed è, quindi, certa e determinata;
  • nella voce “B.2 – Fondi per imposte”, se la passività deriva, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari ed è, quindi, solo probabile.

La scrittura contabile è la seguente:

Sanzioni (20/B.14 CE)aDebiti tributari/Fondi per imposte (D.12/B.2 SP)

Le sanzioni amministrative comminate all’impresa devono, invece, essere rilevate nella voce B.14 del Conto economico, che comprende costi ed oneri diversi di natura non finanziaria, tra i quali gli “oneri per multe, ammende e penalità” (documento OIC 12, § 84).
La scrittura contabile è la seguente:

Sanzioni (B.14 CE)aDebiti verso altri (D.14 SP)

Affinché le sanzioni siano rilevate in bilancio e, quindi, concorrano a determinare l’utile di periodo, devono rappresentare una conseguenza di un comportamento correlato a finalità imprenditoriali (requisito di inerenza) (circ. Agenzia delle Entrate 16.7.2009 n. 36 e 22.7.2009 n. 39).
Non possono essere imputate a Conto economico, ad esempio, le sanzioni che attengono alla sfera personale degli amministratori o dei soci.

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