Impresa Coniugale

L’azienda coniugale, disciplinata sotto il profilo civilistico dall’art. 177 c.c. (recante le disposizioni per la comunione legale), è definita come l’azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio.
Ai redditi derivanti dall’azienda coniugale si applica l’art. 4 co. 1 lett. a) del TUIR, in base al quale i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli art. 177 ss. c.c. sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto ovvero per la diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 c.c.
Le aziende appartenenti ad uno solo dei coniugi prima del matrimonio, ma gestite da entrambi, entrano in comunione solo in relazione agli utili ed agli incrementi (art. 177 c.c. ; cfr. anche Cass. 17.11.2010 n. 23170).
Pertanto, al fine di individuare il regime fiscale applicabile, occorre operare una distinzione in base a:

  • il momento in cui l’azienda è stata costituita (prima o dopo il matrimonio);
  • la circostanza che la gestione della stessa sia affidata ad uno solo o ad entrambi i coniugi.

Azienda costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi

L’azienda coniugale costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi è assimilata alle società di persone.
In tal caso, il reddito dell’azienda:

  • deve essere dichiarato nel modello REDDITI SP se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad esempio, coniugi cointestatari della licenza o entrambi imprenditori);
  • deve essere ripartito pro quota tra i coniugi, mediante indicazione nel quadro RH del modello REDDITI PF.

Azienda costituita dopo il matrimonio e gestita da un solo coniuge

Se l’azienda è stata costituita dopo il matrimonio ma viene gestita da uno solo dei coniugi:

  • il reddito dell’azienda deve essere dichiarato dal coniuge titolare dell’azienda nel quadro RF (contabilità ordinaria) o RG (contabilità semplificata) del modello REDDITI PF;
  • l’altro coniuge deve compilare il quadro RH per dichiarare la propria quota di reddito.

Azienda costituita prima del matrimonio e gestita da entrambi i coniugi

Nel caso in cui l’azienda appartenesse prima del matrimonio a un solo coniuge e successivamente venga gestita da entrambi i coniugi:

  • il reddito dell’azienda deve essere dichiarato dal coniuge titolare dell’azienda nel quadro RF (contabilità ordinaria) o RG (contabilità semplificata) del modello REDDITI PF;
  • l’altro coniuge deve compilare il quadro RH per dichiarare la propria quota di reddito.

L’azienda coniugale è prevista all’art. 177 co. 1 lett. d) c.c., dove si stabilisce che l’azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio è oggetto di comunione legale.
Dalla lettura della norma si evince che:

  • l’azienda (ossia i beni strumentali volti all’esercizio dell’attività), costituita dopo il matrimonio, è oggetto della comunione;
  • elemento necessario affinché si realizzi l’azienda coniugale è la cogestione della stessa da parte di entrambi i coniugi.

In generale, per gestione dell’azienda si intende la partecipazione alle scelte imprenditoriali, all’amministrazione e al controllo.
Tale elemento la distingue dall’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c.: in quest’ultima, al familiare che presta la propria attività a favore dell’impresa non compete la qualifica di imprenditore, mentre nell’impresa coniugale i coniugi sono coimprenditori.
È bene precisare che non sempre l’azienda costituita dopo il matrimonio, e gestita da entrambi i coniugi, cade in comunione legale. Occorre, infatti, verificare il titolo d’acquisto.

Ad esempio, nel caso in cui l’acquisto avvenga per successione, l’azienda rientra tra i “beni personali” (ex art. 179 c.c.) del coniuge che l’ha ereditata, anche se verrà gestita da entrambi i coniugi.

Disciplina applicabile

In linea di principio, l’orientamento maggioritario ritiene che all’azienda coniugale non si applichi la disciplina prevista per la società di fatto e che debba applicarsi, invece, la normativa in materia di comunione legale (cfr. Gorini M. sub art. 177 c.c. in “Codice Civile Ipertestuale”, a cura di Bonilini G., Confortini M., Granelli C., IPSOA, 2020).
In particolare, le norme che si applicano sono:

  • l’art. 180 c.c. relativo all’amministrazione dei beni; 
  • l’art. 186 c.c. in relazione ai limitati obblighi gravanti sui beni della comunione; 
  • l’art. 191 co. 2 c.c. in materia di scioglimento della comunione d’azienda.

Costituzione

L’azienda coniugale nasce per effetto della semplice gestione da parte di entrambi i coniugi di un’attività di impresa.

La cogestione dell’azienda potrebbe ravvisarsi quando entrambi i coniugi stipulano contratti di compravendita di beni o servizi gestiti dall’azienda o assumono obbligazioni.

Inoltre, la giurisprudenza ritiene che un’azienda gestita di fatto da entrambi i coniugi in regime di comunione legale, in assenza di precisi accordi formali, ricade nell’ipotesi di cui all’art. 177 co. 1 lett. d) c.c.

Debiti dell’azienda coniugale

In riferimento alla sorte dei debiti derivanti dalla gestione dell’azienda, la norma che occorre richiamare è l’art. 186 lett. d) c.c.
Tale norma stabilisce che i beni della comunione rispondono di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
Pertanto, i debiti contratti in ragione della gestione dell’azienda gravano sui beni della comunione ai sensi dell’art. 186, lett. d) c.c.

Scioglimento della comunione d’azienda

L’art. 191 co. 2 c.c. statuisce che, nel caso di azienda coniugale (ex art. 177 co. 2 lett. d) c.c.), lo scioglimento della comunione può essere deciso per accordo dei coniugi; tale norma è volta a consentire che uno solo dei coniugi continui l’attività di impresa.

Azienda gestita da un solo coniuge

La fattispecie dell’azienda gestita da un solo coniuge è ravvisabile all’art. 178 c.c.
Secondo tale norma i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa (c.d. comunione de residuo).

Azienda di un solo coniuge ma gestita da entrambi

L’art. 177 co. 2 c.c. prevede che qualora si tratti di aziende di proprietà di un solo coniuge (e quindi non appartenente alla comunione) ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Cos’è l’impresa coniugale

L’impresa coniugale è una particolare forma di impresa familiare. Nello specifico, si definisce impresa coniugale quell’impresa che viene gestita da entrambi i coniugi. Inoltre, questo tipo di impresa puó essere costituito sia prima che dopo il matrimonio.

  • Se l’azienda è stata costituita dopo il matrimonio ed é gestita da entrambi i coniugi, questa costituisce oggetto della comunione legale dei beni tra i coniugi. Di conseguenza, la proprietá dell’azienda, gli utili e gli incrementi vanno ripartiti al 50% tra i coniugi
  • Invece, se l’impresa coniugale è stata creata prima del matrimonio da un solo coniuge e dopo il matrimonio viene gestita da entrambi, la proprietá dell’azienda rimane al coniuge imprenditore. Oggetto della comunione saranno invece gli utili e gli incrementi successivi al matrimonio

Questa distinzione è stata fatta a partire da una legge del 1975 sul diritto di famiglia, in particolare sui matrimoni. Prima di questa data, infatti, i matrimoni supponevano un regime di separazione dei beni tra i coniugi. Invece, a partire dal 1975 i matrimoni vedono i coniugi in regime di comunione legale.

Le caratteristiche dell’impresa coniugale

Spesso, si tende a confondere l’impresa coniugale con l’impresa familiare o con la societá. Anche se queste forme imprenditoriali presentano caratteristiche simili, vi sono alcuni elementi che caratterizzano l’impresa coniugale rispetto alle altre. In primo luogo, un’impresa si definisce coniugale proprio perchè entrambi i coniugi gestiscono congiuntamente l’impresa. È proprio la cogestione il primo elemento che differenzia questa forma giuridica di impresa dalle altre. Diversamente, in un’impresa familiare, nonostante la collaborazione del coniuge, dei familari e degli affini, è unicamente il titolare a gestire l’azienda. In una societá, esiste anche la possibilitá che persone senza alcun legame di parentela possano gestire l’impresa.

Nell’impresa coniugale, dunque, i coniugi hanno lo stesso potere di amministrare l’azienda. Differentemente, nell’impresa familiare è il titolare che mantiene le redini dell’azienda. Invece, i familiari collaboratori, tra i quali anche il coniuge, avranno un ruolo subordinato rispetto al titolare, pur non essendo dipendenti.

Con riferimento alla creazione di queste imprese, solo i coniugi possono costitituire un’impresa coniugale: qualsiasi altra persona viene esclusa. Funziona diversamente nell’impresa familiare, in quanto l’impresa viene costituita unicamente dall’imprenditore. Egli infatti stipula un vero e proprio contratto di lavoro con il coniuge e con i familiari collaboratori. Ancora, le societá vengono costituite da piú persone, in qualitá di soci.

Ultima caratteristica riguarda le procedure per la costituzione del’impresa coniugale. L’impresa coniugale non necessita di Atto pubblico per essere creata nè della presenza del notaio, a differenza delle altre forme giuridiche.

Con riferimento alla creazione di queste imprese, solo i coniugi possono costitituire un’impresa coniugale: qualsiasi altra persona viene esclusa. Funziona diversamente nell’impresa familiare, in quanto l’impresa viene costituita unicamente dall’imprenditore. Egli infatti stipula un vero e proprio contratto di lavoro con il coniuge e con i familiari collaboratori. Ancora, le societá vengono costituite da piú persone, in qualitá di soci.

Ultima caratteristica riguarda le procedure per la costituzione del’impresa coniugale. L’impresa coniugale non necessita di Atto pubblico per essere creata nè della presenza del notaio, a differenza delle altre forme giuridiche.

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