SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA
1^ pagina:
– in tipologia del lavoratore si dovrà indicare: lavoratore domestico;
– in tipologia del contratto si dovrà indicare: determinato o indeterminato;
– in CCNL categoria lavoratori domestici (non serve scrivere nulla su CCNL settore lavorativo);
– in qualifica assicurativa si dovrà indicare: addetto ai servizi domestici e familiari;
– in voce professionale: colf o badante.
2^ pagina:
– nel primo riquadro si dovrà mettere la crocetta in servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali e indicare nome e cognome del datore, codice fiscale e codice Inps (si trova nei mav o nella denuncia di iscrizione del collaboratore domestico);
– nel riquadro indirizzo inserire l’indirizzo del datore di lavoro;
– nel riquadro unità produttiva indicare il luogo di lavoro del collaboratore domestico.
3^ pagina:
– compilare e descrivere l’incidente indicando come natura della lesione e sede della lesione una delle opzioni indicate nelle istruzioni per la compilazione.
4^ pagina:
– compilare solo in caso di testimone (prima parte);
– compilare solo in caso di incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti.
5^ pagina:
– nel riquadro servizi domestici si dovranno riportare le ore settimanali e la paga oraria lorda compresa della quota di 13esima e anche di vitto alloggio orario se il collaboratore é convivente (ossia la paga oraria effettiva che viene utilizzata nel pagamento del mav e che, in Webcolf, si trova nell’ultimo riepilogo dei contributi del menù cedolini);
– se il collaboratore lavora anche per altri datori va compilata anche la parte 1) e 2) con relative ore e retribuzione.
6^ pagina:
nel riquadro che riguarda l’autocertificazione selezionare “il sottoscritto datore di lavoro” e inserire tutti i dati del datore compreso numero di telefono e nell’ultima riga indicare che si allega il certificato medico.
INDENNITA’ DI INFORTUNIO
A) I primi 3 giorni di calendario sono a carico del datore di lavoro e vanno retribuiti con la paga di fatto, cioé comprensiva di vitto alloggio per i collaboratori conviventi.
B) A decorrere dal 4° giorno successivo a quello dell’infortunio e fino alla guarigione, viene pagata un’indennità giornaliera dall’INAIL, che comprende i giorni festivi (e il vitto e alloggio per conviventi), pari al:
– 60% della retribuzione convenzionale per i primi 90 giorni di calendario;
– 75% della retribuzione convenzionale dal 91° giorno di calendario in poi.