aggiornato al 24 Giugno 2022
La correzione degli errori in bilancio e relativa rilevanza fiscale: novità
Durante la fase di rilevazione contabile dei fatti di gestione e in fase di redazione del bilancio d’esercizio, ci si trova di frequente nella necessità di dover correggere errori commessi nei precedenti esercizi: che siano errori matematici, dovuti ad erronee interpretazioni di fatti o dovuti a negligenza nel raccogliere le informazione ed i dati disponibili, è necessario da un lato conoscere il corretto comportamento contabile da seguire e dall’altro verificare la rilevanza fiscale della relativa correzione.
Dal punto di vista contabile il principio di riferimento è l’Oic 29, dedicato a “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, che definisce l’errore contabile come l’impropria o la mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili.
Il corretto trattamento contabile degli errori parte dalla distinzione tra errori rilevanti e non rilevanti, da valutare in relazione alla dimensione e alla natura degli stessi.
In particolare, definiamo come rilevante l’errore che può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.
Facciamo un esempio limite in grado di chiarire il concetto e il fatto che la rilevanza vada appurata caso per caso: un semplice errore di calcolo relativamente modesto commesso nell’iscrivere in bilancio valori liquidi superiori al reale (di per sé non rilevante) potrebbe divenire tale se il mantenimento di un ammontare minimo di liquidità fosse una condizione essenziale di un contratto il cui mancato avverarsi comporterebbe rilevanti conseguenze economiche per l’impresa.
In ogni caso, appurato l’errore, questo va rilevato contabilmente nel momento in cui è individuato e sono disponibili le informazioni ed i dati per un suo corretto trattamento.
Se l’errore viene scoperto prima della chiusura dell’esercizio cui si riferisce non ci sono particolari problematiche da gestire: basterà annullare o correggere la scrittura contabile originaria; se invece l’errore è stato commesso in esercizi precedenti la correzione dipende dalla rilevanza o meno dello stesso, secondo la definizione sopra precisata.
Se l’errore non è rilevante, la relativa correzione deve essere contabilizzata tempestivamente nel conto economico dell’esercizio in cui è individuato in corrispondenza della voce a cui afferisce.
Se è rilevante, l’Oic 29 stabilisce la necessità:
- di operare la correzione sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui se ne viene a conoscenza, generalmente negli utili portati a nuovo o in altra componente del netto se più appropriata;
- e, ai soli fini comparativi:
- se l’errore è stato commesso nell’esercizio precedente, rideterminare gli importi comparativi per l’esercizio precedente;
- se l’errore è stato commesso prima dell’inizio dell’esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell’esercizio precedente;
salvo il caso in cui non sia fattibile determinare o l’effetto di competenza dell’esercizio precedente ovvero l’effetto cumulativo dell’errore.
Definito l’inquadramento contabile, dal punto di vista fiscale, in assenza di specifiche indicazioni per i soggetti Oic-adopter dopo l’introduzione del principio di derivazione rafforzata, rifacendosi a quanto previsto per i soggetti Ias, e quindi alle circolari 7/E/2011 e 31/E/2011, era stato chiarito che la derivazione rafforzata non potesse mai determinare il riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili, anche se non rilevanti, essendo fuori competenza.
L’unica strada per attribuire rilevanza fiscale alla correzione di errori contabili era la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, entro i termini previsti per l’accertamento.
Il contribuente doveva pertanto:
- nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui era rilevato a conto economico l’errore non rilevante, apportare apposita variazione fiscale in aumento;
- presentare, entro i termini dell’accertamento, una dichiarazione integrativa relativa all’anno in cui era stato commesso l’errore contabile in modo da far emergere fiscalmente il relativo componente di reddito.
La strada fin qui delineata è stata superata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21.06.2022 del D.L. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni fiscali”), che, semplificando la procedura già dal periodo d’imposta in corso (2022 per i soggetto solari), ha previsto che il criterio di derivazione rafforzata trova ora applicazione anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili: non è quindi più necessario presentare la dichiarazione integrativa per il loro riconoscimento fiscale.
Importante in ogni caso evidenziare che la nuova disposizione si applica solo ai componenti negativi di reddito relativi ad esercizi per i quali non è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, che deve essere trasmessa entro i termini previsti per la decadenza dell’attività di accertamento, quindi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ordinariamente presentata.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile, il documento OIC 29 stabilisce che la correzione di errori è contabilizzata, in caso di errori non rilevanti, nel Conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore, mentre, in caso di errori rilevanti, sul saldo di apertura del Patrimonio netto.
Sotto il profilo fiscale, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 31/2013, i componenti rilevati a seguito della correzione di errori derivanti dalla mancata imputazione di costi e ricavi nel corretto esercizio di competenza non possono assumere immediato rilievo fiscale, in quanto non presentano i presupposti legittimanti né per la deduzione delle sopravvenienze passive ex art. 101 del TUIR, né per l’assoggettamento a tassazione delle sopravvenienze attive ex art. 88 del TUIR.
Pertanto, nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui viene corretto l’errore, in caso di errori non rilevanti, è necessario operare una variazione in aumento/diminuzione per sterilizzare sul piano fiscale il componente transitato a Conto economico. In caso di errori rilevanti, invece, occorre astenersi dall’operare una variazione.
Tanto premesso, il contribuente può recuperare la deduzione del costo o assoggettare a tassazione il ricavo con riferimento al periodo d’imposta in cui è stata omessa l’imputazione, laddove i termini di decadenza di cui all’art. 43 del DPR 600/73 non siano ancora scaduti, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa.
In particolare, nella dichiarazione integrativa, occorre operare una variazione in diminuzione per ottenere il riconoscimento del costo non dedotto e una variazione in aumento per tassare il ricavo non imputato.
Si consideri, ad esempio, il caso in cui a dicembre 2020 il contribuente si accorge di aver omesso l’imputazione di un costo di competenza dell’anno 2017, per un ammontare di 1.000 euro. Per correggere l’errore il contribuente rileva nel Conto economico 2020 un componente negativo di reddito.
Nella relativa dichiarazione (REDDITI 2021) occorre operare una variazione in aumento pari a 1.000,00 euro, da indicare, in mancanza di specifiche istruzioni, nel rigo RF31 (dedicato alle altre variazioni in aumento), con il codice 99.
Il contribuente può, poi, presentare una dichiarazione integrativa a favore REDDITI 2018:
– compilando, nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio, la casella “Dichiarazione integrativa” con il codice 1 (si tratta della c.d. integrativa “ultrannuale”, per la quale nel modello REDDITI 2021 è stata inserita la nuova casella “Dichiarazione integrativa errori contabili”);
– imputando il costo al periodo d’imposta 2017 attraverso una variazione in diminuzione, da indicare, in mancanza di specifiche istruzioni, nel rigo RF55 (dedicato alle altre variazioni in diminuzione), con il codice 99.
Se la dichiarazione integrativa è presentata nel corso del periodo d’imposta 2020 e comporta l’emersione di un credito, occorre, poi, compilare il quadro DI del modello REDDITI SC 2021.
Se l’errore commesso nel 2017 è rilevante (es. 500.000 euro) ed è, quindi, corretto con una rettifica del saldo iniziale del Patrimonio netto, non è necessario effettuare variazioni nella dichiarazione riferita al 2020 (ferma invece restando la variazione in diminuzione da operare nella dichiarazione integrativa).
Nella specie, nel periodo d’imposta di competenza può ritenersi rispettato il principio di previa imputazione a Conto economico ex art. 109 comma 4 del TUIR, anche se la correzione è stata contabilizzata a Patrimonio netto (risposta a interpello Agenzia Entrate n. 12/2018).
Si prenda a riferimento, ora, il caso in cui a dicembre 2020 il contribuente si accorge di aver omesso l’imputazione di un ricavo di competenza dell’anno 2019, per un ammontare di 1.000 euro. Per correggere l’errore il contribuente rileva nel Conto economico 2020 un componente positivo di reddito.
Il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa a sfavore REDDITI 2020:
– compilando, nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio, la casella “Dichiarazione integrativa” con il codice 1;
– imputando il ricavo al periodo d’imposta 2019 attraverso una variazione in aumento, da riportare nel rigo RF31, con il codice 99.
In questo caso, l’omissione ha effetti sanzionatori. Rimane comunque ferma la possibilità di fruire del ravvedimento operoso, in costanza dei requisiti di legge.
Successivamente, nella dichiarazione relativa al 2020 (REDDITI 2021), potrà operare una variazione in diminuzione pari a 1.000 euro, da indicare nel rigo RF55, con il codice 99.
Se l’errore commesso nel 2019 è rilevante (es. 200.000 euro) e comporta una rettifica del saldo iniziale di Patrimonio netto, non è necessario effettuare variazioni nella dichiarazione riferita al 2020 (ferma invece restando la variazione in aumento da operare nella dichiarazione integrativa).