I soggetti passivi IVA che operano in regime di PRO-RATA (art. 19-bis del DPR 633/1972) possono trovarsi nella condizione di dover registrare acquisti in regime di inversione contabile (art. 17 del DPR 633/1972) .
Come è noto la fattura acquisto soggetta ad l’inversione contabile o reverse charge deve essere registrata con la causale contabile “FARC” che genera automaticamente:
A) la registrazione della fattura di acquisto alla quale deve essere “fittiziamente” aggiunta l’IVA (con obbligo di annotazione sulla fattura stessa);
B) la registrazione di una fattura di vendita con IVA (che “annulla” l’IVA di cui al punto “A” e consente il rispetto degli obblighi di inversione contabile);
C) la registrazione di un giroconto che annulla le altre poste contabile generate dal reverse charge (ricavi e crediti di cui al punto “B”).
La registrazione delle fatture soggette ad inversione contabile nelle contabilita’ con IVA detraibile in prorata puo’ determinare un minor credito IVA o anche un’IVA da versare.
E’ il caso es. di medici che emettono fatture di vendita in esenzione di IVA. La registrazione di anche una sola fattura acquisti soggetta ad inversione contabile obbliga al versamento della relativa IVA e alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
Contribuenti trimestrali speciali
Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%.
Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:
- distributori di carburanti
- autotrasportatori di merci conto terzi
- esercenti attività di servizi al pubblico
- esercenti arti e professioni sanitarie.
I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.