Dal prossimo 4 maggio 2020 sarà utilizzabile lo schema di predisposizione delle fatture elettroniche e delle note di variazione previsto dalle nuove specifiche tecniche approvate con un provvedimento pubblicato ieri sera dall’Agenzia delle Entrate. Il Sistema di Interscambio accetterà ancora i documenti elettronici predisposti con le precedenti specifiche – attualmente utilizzate – solo sino al 30 settembre 2020. Le novità più significative, apportate su istanza degli operatori e delle associazioni di categoria, concernono, in particolare, le codifiche “Tipo Documento” e “Natura”, che saranno maggiormente rispondenti alle fattispecie previste dalla normativa fiscale.
Quanto alla tipologia del documento, è previsto un codice peculiare per i diversi tipi di integrazione della fattura:
– integrazione fattura a seguito di reverse charge interno (TD16);
– integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero (TD17);
– integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari (TD 18);
– integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72 (TD 19).
Con riferimento all’autofattura si segnala l’introduzione del codice TD21, usabile in caso di “splafonamento”, mentre nell’ipotesi di estrazione di beni da depositi IVA si potrà scegliere fra il codice TD23 o TD22, a seconda che sia o meno previsto il versamento dell’imposta.
Se il soggetto passivo dovrà emettere una fattura differita (art. 21 comma 4 lettera a) del DPR 633/72) o “super differita” (art. 21 comma 4, lettera b) del DPR 633/72), avrà modo di indicare, nel campo “Tipo Documento”, rispettivamente i codici TD24 e TD25.
È, infine, prevista anche una codifica particolare – TD26 – per la cessione di beni ammortizzabili e per i passaggi interni.
Molte novità attengono anche i codici che identificano la natura dell’operazione, che devono essere indicati laddove nel campo “Aliquota” sia riportato il valore zero.
Per quanto concerne le operazioni non soggette il codice N2.1 identificherà le operazioni elencate negli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72, mentre tutte le altre saranno comprese all’interno della codifica N2.2.
Molte anche le scelte riferite alle operazioni non imponibili. In particolare sarà effettuata la distinzione fra:
– esportazioni (N3.1);
– cessioni intracomunitarie (N3.2);
– cessioni verso San Marino (N3.3);
– operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4);
– operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento (N3.5);
– altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).
Novità interesseranno anche le ipotesi di inversione contabile, essendo state introdotte diverse opzioni in relazione alla cessione di rottami (N6.1), alla cessione di oro e argento (N6.2), al subappalto nel settore edile (N6.3), alla cessione di fabbricati (N6.4), ecc…
Non può cogliere di sorpresa, invece, l’ennesimo rinvio, operato dall’Agenzia delle Entrate, del termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici. Così come già accaduto, più volte, nei mesi scorsi, anche in questa occasione si è reso necessario un ampliamento del periodo transitorio di adesione, che ora viene prorogato sino al 4 maggio 2020, per effetto del provvedimento pubblicato ieri dall’Agenzia.
Si tratta di una misura, per certi versi, inevitabile posto l’evidente contrasto fra una procedura che comporterebbe, in assenza di adesione, la memorizzazione dei soli “dati fattura”, con conseguente eliminazione delle indicazioni previste dall’art. 21 comma 2 lettera g) del DPR 633/72 (“natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”) e una disposizione, l’art. 14 del DL 124/2019, in base alla quale i file delle fatture elettroniche transitati mediante Sistema di Interscambio devono essere memorizzati – nella loro interezza – sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o fino alla definizione di eventuali giudizi.
Il servizio di consultazione resterà, quindi, ancora fruibile, sino al 4 maggio 2020, anche ai soggetti che non abbiano manifestato alcuna scelta, mentre, grazie al provvedimento approvato ieri, i consumatori finali che abbiano già aderito, potranno consultare, a partire dal 1° marzo, le proprie fatture ricevute.
Si evidenzia, infine, che il servizio di consultazione deve essere tenuto distinto rispetto a quello di conservazione delle fatture elettroniche, anch’esso offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate; quest’ultimo, infatti, consente di adempiere agli obblighi previsti dall’art. 3 del DM 17 giugno 2014. A tal proposito si ricorda che il prossimo 2 marzo 2020 scadrà il termine per concludere il processo di conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al 2018.