La finalità del legislatore, con il comma 5 dell’art. 1 del DL 39/2024, è quella di “disapplicare la disapplicazione” del “blocco” delle opzioni di sconto o cessione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, per le spese detraibili ai fini del superbonus e degli altri bonus edilizi, sostenute successivamente al 30 marzo 2024, che sono relative a quegli interventi che, al 30 marzo, risultano essere ancora “soltanto su carta”, ossia soltanto su titoli edilizi abilitativi ed eventuali delibere assembleari (quando relativi a parti comuni di edifici condominiali).
Per fare questo, viene introdotta una implicita presunzione assoluta della sussistenza di tale circostanza (intervento ancora solo “su carta”) quando alla medesima data non risultano ancora esservi spese sostenute documentate da fattura per lavori già effettuati.
I presupposti di applicazione del comma 5 dell’art. 1 del DL 39/2024 (e, quindi, i presupposti di disapplicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 2 del DL 11/2023) sono infatti che, alla data del 30 marzo 2024, non sia ancora “stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.
La richiamata locuzione normativa si presta a non pochi dubbi di natura interpretativa e sarebbero state certamente auspicabili modifiche, in sede di conversione in legge del decreto, che ne migliorassero la qualità, sia dal punto di vista terminologico, sia in rapporto alla già richiamata ratio sottostante all’introduzione della disposizione medesima.
Non essendo sopravvenute tali auspicabili modifiche, risulta necessario confrontarsi con una norma che:
– facendo riferimento al fatto che, alla data del 30 marzo 2024, ci debba essere almeno una spesa “sostenuta”, potrebbe rendere necessario valutare la sussistenza o meno di questo presupposto alla luce dei criteri comunemente seguiti nella costante prassi interpretativa e applicativa, sia dell’Agenzia delle Entrate che della generalità della dottrina, per individuare il momento di sostenimento di una spesa agevolata ai fini del superbonus o degli altri bonus edilizi (ossia che la spesa, alla data del 30 marzo 2024, risulti sostenuta in base al principio di cassa o di competenza fiscale, a seconda della natura del soggetto che la sostiene);
– facendo riferimento al fatto che, alla data del 30 marzo 2024, la spesa sostenuta debba essere “documentata da fattura”, rende necessario valutare la sussistenza o meno di questo presupposto in funzione dell’avvenuta emissione o meno di un documento con i requisiti di cui all’art. 21 del DPR 633/72 (avendo riguardo, si ritiene, alla data della fattura, piuttosto che a quella di sua trasmissione a mezzo SdI; si veda “Per la fattura con sconto integrale superbonus vale la data inserita nel file” del 14 maggio 2024);
– facendo riferimento al fatto che, alla data del 30 marzo 2024, la spesa sostenuta, documentata da fattura, debba essere “per lavori già effettuati”, esclude la sussistenza di questo presupposto quando le spese sostenute e documentate da fattura si riferissero esclusivamente ad acconti finanziari rispetto a lavori che non sono ancora stati effettuati (pare però corretto ritenere che il presupposto sussista quando le spese sostenute e documentate da fattura si riferiscono ad acconti finanziari che “coprono” in parte anche “lavori già effettuati”, la cui liquidazione a titolo definitivo è rinviata al conseguimento di una determinata percentuale di stato di avanzamento lavori, o direttamente al termine dei lavori, sulla base degli accordi contrattuali esistenti tra le parti).
Un ulteriore dubbio è se il requisito del sostenimento di spese documentate da fattura per lavori già effettuati possa considerarsi soddisfatto anche se le spese, sostenute e documentate da fattura alla data del 30 marzo 2024, siano relative esclusivamente a prestazioni professionali, quali quelle per la presentazione del titolo edilizio, per la predisposizione di studi preliminari di fattibilità e/o per la predisposizione dei progetti e di altra pertinente documentazione tecnica.
L’utilizzo da parte della norma del termine “lavori” potrebbe far dubitare, sul piano letterale, che, anche in tale caso, possa essere “disapplicata la disapplicazione del blocco delle opzioni”.
Tuttavia, se si considera che non è in discussione l’inclusione delle spese sostenute per le predette prestazioni professionali tra le spese agevolate per i lavori effettuati, al pari di quelle di materiale esecuzione degli interventi, diventa verosimile, in termini di coerenza del comma 5 dell’art. 1 del DL 39/2024 rispetto al contesto disciplinare nel quale va a inserirsi, che nel novero delle spese sostenute e documentate da fattura per lavori già effettuati possano essere ricondotte tutte le spese sostenute e documentate da fattura che attengono ad attività già effettuate e confluiscono tra quelle agevolabili per l’effettuazione dei lavori.
Viene da sé che per tutti gli operatori sarebbe a dir poco utile poter conoscere quanto prima gli orientamenti che l’Agenzia delle Entrate riterrà di fare propri su tutte le questioni interpretative che precedono.