Agenzia Riscossione e ipoteca e pignoramento.

Le tutele previste dalla legge in materia di ipoteca e pignoramento immobiliare proteggono il contribuente da misure eccessive o indiscriminate da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sebbene l’Ente abbia il diritto ed il dovere di recuperare i crediti dovuti, il contribuente può contare su una serie di garanzie, come la soglia minima di debito per l’iscrizione dell’ipoteca e il divieto di pignoramento su determinate tipologie di immobili. Questi strumenti garantiscono un equilibrio tra il recupero dei crediti e la protezione del patrimonio del debitore.

L’azione coercitiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sorge quando un contribuente non provvede al pagamento di una cartella esattoriale o di un avviso entro i termini stabiliti e non ha un piano di rateizzazione in corso di validità ovvero non decaduto. Tra le azioni più temute per il recupero dei crediti ci sono sicuramente l’iscrizione di ipoteca sugli immobili e il pignoramento immobiliare. 

Ipoteca sugli immobili – L’iscrizione ipotecaria può essere iscritta solo quando l’importo del debito supera i 20.000 euro. Questo limite è stabilito dall’art. 77 D.P.R. 602/1973, come modificato dall’art. 52 D.L. 69/2013. 

Prima di procedere con l’iscrizione, il contribuente riceve una comunicazione preventiva che gli concede 30 giorni di tempo per regolarizzare la sua posizione. Solo se, trascorso questo termine, il debito non viene saldato o non si attiva una rateizzazione, l’ipoteca viene iscritta presso la conservatoria dei registri immobiliari. L’importo dell’ipoteca sarà pari al doppio del credito complessivo che Agenzia delle Entrate-Riscossione intende recuperare.

Una volta iscritta l’ipoteca, il contribuente ne viene informato tramite una comunicazione formale e potrà richiederne la cancellazione solo una volta che il debito sarà estinto integralmente o nel caso in cui venga emesso uno sgravio totale da parte dell’ente creditore.

Pignoramento immobiliare – Se, dopo l’iscrizione dell’ipoteca, il contribuente non provvede a estinguere il debito, non richiede una rateizzazione o non ottiene uno sgravio, Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere con il pignoramento immobiliare solo se sussistono tutte le seguenti condizioni:

– il credito complessivo da recuperare deve essere superiore a 120.000 euro;

– il valore dell’immobile del debitore deve essere superiore a 120.000 euro.

Inoltre, devono essere trascorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza che il debitore abbia provveduto al pagamento o alla rateizzazione.

Questi limiti sono stabiliti dall’articolo 76 D.P.R. 602/1973, modificato dall’art. 50 D.L. 152/2021. 

Infine, la legge vieta l’azione esecutiva su un immobile se presenta tutte le seguenti caratteristiche:

– è l’unico immobile di proprietà del debitore;

– è adibito a uso abitativo, con residenza anagrafica del debitore;

– non è classificato come immobile di lusso, secondo i criteri previsti dal decreto del ministro dei lavori pubblici del 2.08.1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27.08.1969, n. 218;

– non rientra nelle categorie catastali A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di pregio artistico o storico).

Questi requisiti garantiscono che un contribuente non perda la disponibilità della propria abitazione principale a meno che non si tratti di un immobile di lusso o di particolari caratteristiche di valore storico.

Distacco, UNILAV SOLO ALL’INIZIO SE INDICATA LA FINE

Se nel modello UNILAV iniziale hai già indicato sia la data di inizio che la data di fine del distacco, e il distacco termina effettivamente in quella data, non è necessario inviare un’ulteriore comunicazione per notificare la fine del distacco.

Ecco perché:

  • Comunicazione completa: L’UNILAV iniziale che include sia la data di inizio che quella di fine copre l’intero periodo del distacco come previsto.
  • Assenza di variazioni: Se non ci sono state modifiche al periodo di distacco (come proroghe o cessazioni anticipate), le autorità hanno già tutte le informazioni necessarie.

Quando è necessaria una comunicazione aggiuntiva:

  • Proroga del distacco: Se il distacco viene esteso oltre la data di fine inizialmente comunicata, devi inviare un nuovo UNILAV per aggiornare la data di fine.
  • Cessazione anticipata: Se il distacco termina prima della data prevista, è obbligatorio comunicare la modifica tramite UNILAV entro 5 giorni dall’evento.

In sintesi:

  • Distacco secondo programma: Nessuna ulteriore comunicazione è richiesta se tutto procede come inizialmente comunicato.
  • Modifiche al programma: Qualsiasi variazione rispetto alle date comunicate richiede un aggiornamento tramite UNILAV.

Nota bene:

  • Conserva la documentazione: Mantieni una copia dell’UNILAV iniziale e di eventuali comunicazioni successive per fini di controllo.
  • Consulenza: Se hai dubbi specifici o situazioni particolari, potrebbe essere utile consultare un consulente del lavoro.

Industria 4.0

Il credito di imposta per l’acquisto di beni 4.0 materiali o immateriali presuppone l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, manon vi è un termine entro il quale il bene debba essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari debbano essere acquisiti.

Nell’ipotesi in cui l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’agevolazione 4.0 potrà iniziaresolo da tale successivo periodo.

L’art. 1, c. 1059, L. 30.12.2020 n. 178, precisa che è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta ordinario per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Nel caso in cui l’impresa abbia deciso di avvalersi del credito di imposta “in misura ridotta” a seguito dell’entrata in funzione del bene, l’ammontare del credito d’imposta “in misurapiena” successivamente fruibile dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Ad esempio, ipotizzando che nel corso del 2021 si sia proceduto all’acquisto e all’entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo sia pari a 90.000 euro e che nel corso del2023 sia stato interconnesso; qualora l’impresa nel corso del 2021 si sia avvalsa della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito spettante ai sensi delcomma 1054 della legge di Bilancio 2021, pari a 3.000 euro (1/3 di 9.000), e nell’anno 2022 della seconda quota, a partire dal 2023 decorrerà il triennio di fruizione del creditospettante, per ipotesi, ai sensi del comma 1056 e la quota annuale compensabile sarà pari a 13.000 euro [1/3 di 39.000 (45.000 – 6.000)].

Nell’ipotesi prospettata, secondo le indicazioni di una Faq pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate nel 2022, l’impresa avrà compilato il quadro RU del modello Redditi 2022indicando nel rigo RU1 il codice credito 2L (corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili 4.0). Le istruzioni per la compilazione del suddetto quadro, infatti, precisavano che: “Idati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”. L’individuazione del codice credito da utilizzareprescinde, quindi, sia dall’entrata in funzione del bene sia dall’avvenuta interconnessione dello stesso.

Inoltre, l’impresa doveva riportare, nel rigo RU5, l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni e, nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontarecomplessivo del costo sostenuto. Resta fermo che, sebbene il credito sia stato indicato per l’intero ammontare (pari al 50% del costo sostenuto), lo stesso era utilizzabile in misuranon superiore al 10% del predetto costo (come bene ordinario), per la quota annuale pari a 1/3. Quindi, nel rigo RU12 del modello Redditi 2022 e Redditi 2023 andava indicato ilcredito residuo da riportare nel successivo modello Redditi 2024. L’interconnessione avvenuta nel 2023 permette di evidenziare nel Redditi 2024 una maggiore quota di credito diimposta utilizzata in compensazione.

L’impresa consapevole che il bene acquistato non verrà mai interconnesso ridurrà l’importo residuo del rigo RU12 della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta peri beni agevolabili 4.0, barrando la casella 1.

PATENTE A PUNTI CANTIERI EDILI E NON

Patente a punti in edilizia: requisiti necessari

ALLEGATO CERTIFICAZIONE REGOLARITA’ FISCALE

Con il DM 132/2024 si è data attuazione ed operatività alla disciplina della patente a punti per i cantieri temporanei o mobili in edilizia, introdotta dall’art. 29 del DL 19/2024 (decreto “PNRR”) che ha riscritto l’art. 27 del DLgs. 81/2008.

Meritano di essere evidenziati i requisiti necessari per il conseguimento della stessa.

L’art. 1 del DM 132/2024 enuncia i requisiti necessari per l’ottenimento della a punti per i cantieri temporanei o mobili in edilizia.

Nel dettaglio, dispone che ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all’art. 27, co. 1, D.lgs. 81/2008 presentano domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (VISURA)
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. 81/2008
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, co. 5 e 6, D.lgs. 241/97, nei casi previsti dalla normativa vigente
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei suddetti requisiti:

  • 1), 2) e 3) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000
  • 4) 5) e 6) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ex art. 47, DPR 445/2000.

Il rilascio della patente verrà effettuato dall’INL una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti e attestati da apposita documentazione prodotta dal richiedente.

Nel merito, l’art. 1 del decreto attuativo ricorda che la domanda di rilascio del documento va presentata dalle imprese e dai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ex art. 89 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Con la circ. n. 4/2024, l’INL ha ricordato che, ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. d) del DLgs. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Tecnicamente, l’istanza può essere presentata in via telematica utilizzando un’apposita procedura presente sul portale dell’INL, accedendovi attraverso modalità informatiche che assicurano l’identità del soggetto che effettua l’accesso.

Sul punto, la norma del decreto attuativo stabilisce che la richiesta di rilascio della patente a punti può essere effettuata, oltre che dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto con apposita delega, inclusi i soggetti abilitati a effettuare adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale di cui all’art. 1 della L. 12/79 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati).

Peraltro, in fase di prima applicazione, l’INL, nella citata circolare, ha reso noto che è possibile presentare a mezzo PEC una autocertificazione concernente il possesso dei requisiti richiesti.

Tale dichiarazione ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola il richiedente a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la medesima data.

Pertanto, a partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato nazionale.

Per quanto attiene le imprese/lavoratori autonomi stabiliti in un paese UE/extraUE sarà sufficiente il possesso di un “documento equivalente” alla patente, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine (riconosciuto secondo la legge italiana, in caso di paese extraUE).

Infine, va ricordato che la patente potrà essere oggetto di revoca in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno/più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, sarà possibile richiedere il rilascio di una nuova patente.

ACCENTRAMENTO UNILAV E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Procedere su https://servizi.lavoro.gov.it/ autenticandosi con SPID andare in comunicazioni obbligatorie e poi accentramento. Attendere email e compilare il pdf già compilato firmando con firma autografa ed inserendo carta identità e codice fiscale del Dottore Commercialista che chiede l’accentramento su tutta Italia, nel mio caso da cosicilia.it ESEMPIO EMAIL che arriva

La sua comunicazione di accentramento è stata ricevuta.
Il codice di riferimento della comunicazione è il seguente: xxxxxxx

Vi ricordiamo che per completare la procedura occorre:

  1. stampare la comunicazione di accentramento disponibile al seguente link https://www.co.lavoro.gov.it/co/Accentramento.aspx?i
  2. firmarla;
  3. inviarla, unitamente a copia del documento di identità, tramite il seguente link https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case selezionando nel campo “Categoria richiesta” la voce “Comunicazioni Telematiche”, e nel campo “Sottocategoria richiesta” la voce “Accentramento Comunicazioni Obbligatorie”.

Vi consigliamo inoltre di stampare e conservare questa email.

Mancata denuncia all’INAIL di soci e collaboratori senza maxi sanzione

Nell’ipotesi in cui ai lavori siano addetti collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari (anche artigiane), coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria (anche artigiane), l’art. 23 del DPR 1124/65 richiede al datore di lavoro – qualora i predetti soggetti non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ex art. 9-bis comma 2 del DL 510/96 – di denunciarli nominativamente in via telematica all’INAIL, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto.

La denuncia in questione deve essere effettuata almeno un giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro, tramite il servizio telematico “Denunce-DNA Soci”, disponibile sul portale dell’Istituto assicuratore (www.inail.it).
Per tali categorie di lavoratori, la denuncia nominativa si aggiunge agli obblighi e ai termini prescritti dall’art. 12 del DPR 1124/65, in quanto la prima è riferita al rapporto di lavoro, la seconda al rischio assicurato (invio telematico quadro P per soggetti non artigiani o modulo D e D1 per soggetti artigiani).

Vi è dunque l’obbligo di comunicare anticipatamente il codice fiscale dei soggetti sopra citati e può ben dirsi che esso sia speculare a quello riferito ai lavoratori dipendenti per i quali, si ricorda, è necessaria la comunicazione anticipata di assunzione.
Nel caso di cessazione dell’attività da parte di tali soggetti, gli unici obblighi sono quelli di comunicazione di cui all’art. 12 del DPR 1124/65.

Va altresì ricordato che l’eventuale omissione della comunicazione non comporta sanzioni analoghe a quelle riferite alla mancata regolarizzazione di un dipendente.
Infatti, le recenti FAQ dell’Ispettorato nazionale del Lavoro riferite alla maxisanzione hanno precisato, tra le varie, che il rapporto di lavoro instaurato di fatto deve presentare i requisiti propri della subordinazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 2094 c.c.
Sono, pertanto, escluse dall’applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare, difettando di norma in tali casi l’essenziale requisito della subordinazione.

Per tali figure (in particolare coniuge, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro) che non sono soggette all’ordinaria comunicazione UNILAV, la legge prevede appunto una comunicazione ex art. 23 del DPR 1124/65.
Ciò non significa naturalmente che la maxisanzione non possa venire applicata nel caso in cui si trovi al lavoro un familiare senza denuncia nominativa per il quale sia dimostrabile, in concreto (e con una certa complessità), l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Nella normalità dei casi la sanzione che verrà contestata nel caso di mancata denuncia nominativa di soci e collaboratori va da 125 a 770 euro secondo quanto previsto dall’art. 195 del DPR 1124/65.

Previsti recuperi contributivi e assicurativi

Ad essa si accompagnano però i recuperi contributivi e assicurativi, sempre che, naturalmente, il periodo contributivo sia scaduto.
Ad esempio, ove venga trovato al lavoro a luglio 2024 un collaboratore familiare del settore commercio occupato senza denuncia da aprile 2024, a fini INAIL non verranno richiesti premi ma l’azienda verrà invitata a denunciare l’imponibile previsto per tale soggetto alla scadenza della autoliquidazione.

L’Istituto assicuratore, tramite il proprio servizio ispettivo o attraverso una istruttoria amministrativa, potrà verificare se l’azienda ha adempiuto all’obbligo e, ove ciò non sia avvenuto, la sede INAIL richiederà i premi omessi con le relative somme aggiuntive.Nell’ipotesi in cui ai lavori siano addetti collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari (anche artigiane), coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria (anche artigiane), l’art. 23 del DPR 1124/65 richiede al datore di lavoro – qualora i predetti soggetti non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ex art. 9-bis comma 2 del DL 510/96 – di denunciarli nominativamente in via telematica all’INAIL, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto.

La denuncia in questione deve essere effettuata almeno un giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro, tramite il servizio telematico “Denunce-DNA Soci”, disponibile sul portale dell’Istituto assicuratore (www.inail.it).
Per tali categorie di lavoratori, la denuncia nominativa si aggiunge agli obblighi e ai termini prescritti dall’art. 12 del DPR 1124/65, in quanto la prima è riferita al rapporto di lavoro, la seconda al rischio assicurato (invio telematico quadro P per soggetti non artigiani o modulo D e D1 per soggetti artigiani).

Vi è dunque l’obbligo di comunicare anticipatamente il codice fiscale dei soggetti sopra citati e può ben dirsi che esso sia speculare a quello riferito ai lavoratori dipendenti per i quali, si ricorda, è necessaria la comunicazione anticipata di assunzione.
Nel caso di cessazione dell’attività da parte di tali soggetti, gli unici obblighi sono quelli di comunicazione di cui all’art. 12 del DPR 1124/65.

Va altresì ricordato che l’eventuale omissione della comunicazione non comporta sanzioni analoghe a quelle riferite alla mancata regolarizzazione di un dipendente.
Infatti, le recenti FAQ dell’Ispettorato nazionale del Lavoro riferite alla maxisanzione hanno precisato, tra le varie, che il rapporto di lavoro instaurato di fatto deve presentare i requisiti propri della subordinazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 2094 c.c.
Sono, pertanto, escluse dall’applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare, difettando di norma in tali casi l’essenziale requisito della subordinazione.

Per tali figure (in particolare coniuge, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro) che non sono soggette all’ordinaria comunicazione UNILAV, la legge prevede appunto una comunicazione ex art. 23 del DPR 1124/65.
Ciò non significa naturalmente che la maxisanzione non possa venire applicata nel caso in cui si trovi al lavoro un familiare senza denuncia nominativa per il quale sia dimostrabile, in concreto (e con una certa complessità), l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Nella normalità dei casi la sanzione che verrà contestata nel caso di mancata denuncia nominativa di soci e collaboratori va da 125 a 770 euro secondo quanto previsto dall’art. 195 del DPR 1124/65.

Previsti recuperi contributivi e assicurativi

Ad essa si accompagnano però i recuperi contributivi e assicurativi, sempre che, naturalmente, il periodo contributivo sia scaduto.
Ad esempio, ove venga trovato al lavoro a luglio 2024 un collaboratore familiare del settore commercio occupato senza denuncia da aprile 2024, a fini INAIL non verranno richiesti premi ma l’azienda verrà invitata a denunciare l’imponibile previsto per tale soggetto alla scadenza della autoliquidazione.

L’Istituto assicuratore, tramite il proprio servizio ispettivo o attraverso una istruttoria amministrativa, potrà verificare se l’azienda ha adempiuto all’obbligo e, ove ciò non sia avvenuto, la sede INAIL richiederà i premi omessi con le relative somme aggiuntive.