Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus del 110% – Unità immobiliari “indipendenti e autonome” nei condomini – Valutazioni di convenienza – Facoltà di scelta

Quesito del 24.2.2022
In riferimento alle agevolazioni c.d. super-ecobonus, per interventi di risparmio energetico effettuati da persone fisiche proprietarie di unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo, ma le quali siano situate nell’ambito di un condominio (presenza di parti comuni), si chiede di conoscere se tali unità possano beneficiare delle agevolazioni con le regole dei condomìni (proroga al 2023, massimali calcolati comprendendo anche le pertinenze) in ipotesi di interventi trainanti relativi a lavori condominiali aventi ad oggetto il cappotto esterno e l’installazione dell’impianto di climatizzazione centralizzato in sostituzione degli impianti autonomi preesistenti.

Risposta
La categoria delle “unità funzionalmente indipendenti” è stata introdotta dal Legislatore affinché per le unità situate all’interno di edifici plurifamiliari, dotate tuttavia di indipendenza nella funzionalità degli impianti ed autonomia di accesso, venga agevolata la fruizione del superbonus al 110% nelle ipotesi di interventi di efficienza energetica “trainanti”, qualora non sia possibile procedere ad un intervento riguardante l’intero edificio, o non vi sia una volontà condivisa in tal senso da parte dei proprietari delle altre unità. Tale fine è stato attuato mediante l'”equiparazione” delle unità indipendenti con accesso autonomo site in edifici plurifamiliari agli edifici unifamiliari autonomi (in tal senso Zanetti E., “Superbonus con tetti di spesa delle parti comuni anche per unità indipendenti e autonome“, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 7.10.2021; per un approfondimento si rinvia all’analisi a cura di Zanetti E. Zeni A., “Superbonus al 110%”, in “Detrazioni per gli interventi “edilizi” e superbonus 110%”, Monografie on line, www.eutekne.it).
Per quanto riguarda invece la qualifica di “condominio”, si rinvia alla circ. Agenzia Entrate 8.8.2020 n. 24, al § 1.1, che, richiamando la disciplina del codice civile, configura il condominio quale forma peculiare di comunione in cui coesistono “la proprietà individuale dei singoli condòmini costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile”. Per la qualifica dell’edificio come condominio è richiesto che la proprietà delle singole unità faccia riferimento a soggetti diversi.
Altresì in via di premessa, si richiamano le differenze, in materia di disciplina del superbonus del 110%, tra la fattispecie delle unità immobiliari indipendenti dotate di accesso autonomo e quella del condominio:
– in primo luogo, sotto il profilo della determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione, in quanto, per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio effettuati dal condominio, gli stessi vengono determinati moltiplicando il limite unitario di spesa per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (incluse le pertinenze, in tal senso circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2020 n. 30, § 4.4.4 e 4.4.5);
– in secondo luogo, sotto il profilo della finestra temporale entro la quale le spese sostenute danno diritto al superbonus del 110%, in quanto, ai sensi del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, da un lato, per gli interventi effettuati da proprietari delle unità funzionalmente indipendenti il termine viene attualmente individuato nel 30.6.2022 (prorogabile al 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo); mentre, dall’altro lato, per i condomìni il termine per la fruizione della detrazione al 110% viene fissato al 31.12.2023, prevedendosi poi detrazioni con aliquota al 70% nel 2024 e 65% nel 2025.
Ciò premesso, nel caso di specie, si ritiene che per gli interventi di efficientamento energetico “trainanti” posti in essere sul descritto edificio possa trovare applicazione la disciplina propria dei condomìni poc’anzi evidenziata, ancorché le unità immobiliari che compongono l’edificio siano funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo.
Non vi sono, infatti, elementi del dettato dell’art. 119 del DL 34/2020 che si pongono nel senso di precludere l’applicazione (qualora ne sussistano i presupposti) della disciplina degli interventi sulle parti comuni del condominio anche nel caso in cui il complesso condominiale sia costituito da una pluralità di unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo.
Ciò anche in coerenza con la sopra richiamata ratio della previsione normativa della categoria delle unità funzionalmente indipendenti, che, lo si ribadisce, è quella di facilitare l’accesso al superbonus per la singola unità immobiliare indipendente quando, in mancanza di interventi sull’intero edificio plurifamiliare, il proprietario non possa accedervi in qualità di “condomino”, e non quella di precludere l’applicazione della disciplina per gli interventi condominiali quando ne sussistano i presupposti (così Zanetti E., “Superbonus con tetti di spesa delle parti comuni anche per unità indipendenti e autonome“, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 7.10.2021).
Tale conclusione trova avallo nella risposta interpello Agenzia Entrate 6.10.2021 n. 665, nella quale è stato anzitutto precisato che “la sussistenza dei requisiti dell’autonomia funzionale e della presenza di accesso autonomo dall’esterno rileva al solo fine di identificare le unità immobiliari unifamiliari o le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari ma non rileva, ovviamente, ai fini dell’individuazione degli edifici in condominio o composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni”. Da tale premessa l’Agenzia ha riconosciuto la facoltà dei proprietari delle unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo all’esterno di accedere al superbonus del 110%, relativamente ad interventi di isolamento termico, facendo riferimento, per la determinazione dei limiti massimi di spesa agevolata, alla disciplina propria degli interventi sulle parti comuni di un condominio.

Rateizzazione Saldo Iva

Il 16 marzo 2022 scade il termine per il versamento in un’unica soluzione, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2021 (art. 6 del DPR 542/99).

In alternativa, è possibile effettuare il versamento entro il termine stabilito per le imposte sui redditi(30 giugno), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (art. 17 comma 1 del DPR 435/2001). Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).

Pertanto, il saldo IVA per il 2021 può essere versato entro:
– il 16 marzo 2022, termine ordinario;
– il 30 giugno 2022, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
– il 22 agosto 2022 (in quanto il 30 luglio 2022 è sabato e, pertanto, si applica il differimento al 1° agosto 2022 nonché, in applicazione della sospensione feriale, un ulteriore differimento al 20 agosto 2022 che, però, cade anch’esso di sabato, con slittamento a lunedì 22 agosto 2022), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).

In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 deve essere compilato indicando:
– con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
– nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.

Il versamento del saldo IVA per il 2021 può essere anche rateizzato in massimo nove rate mensili di pari importo completando la rateazione entro il mese di novembre 2022 (art. 20 del DLgs. 241/97). Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009).Più tempo per enti sportivi e allevatori

Ai sensi dell’art. 1 comma 923 lett. c) della L. 234/2021, i termini dei versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 sono sospesi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2022, § 2.1), ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.

I citati versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
– in un’unica soluzione, entro il 30 maggio 2022;
– oppure, per il 50%, in sette rate mensili (di pari importo) da maggio a novembre 2022 e, per il restante 50%, entro il 16 dicembre 2022.

Con l’art. 3 comma 6-quater del DL 228/2021 (conv. L. 15/2022), inoltre, sono stati prorogati al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti IVA, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, per i soggetti che svolgono attività di allevamentoavicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana.

I versamenti sospesi sono effettuati:
– in unica soluzione, entro il 16 settembre 2022;
– oppure, in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.
Le predette misure riguardano, quindi, anche il versamento del saldo IVA relativo al 2021, in scadenza il 16 marzo 2022.

Agriturismo, IVA detraibile per le spese di manutenzione ristrutturazione e deducibilita’ costo – separazione contabilità

Le spese sostenute per la ristrutturazione e manutenzione dei fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agrituristica sono ammesse al regime di detrazione IVA. Lo ha riaffermato, come principio di diritto, la Cassazione che, con sentenza n. 4606/2016 depositata ieri, ha accolto il ricorso di una società agricola esercente anche l’attività di agriturismo.

La società contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento con il quale l’ufficio ha preteso anche il recupero a tassazione, per l’anno 2003, dell’indebita detrazione IVA versata in rivalsa sui corrispettivi relativi ai lavori di ristrutturazione di appartamenti destinati allo svolgimento dell’attività turistico-ricettiva di case vacanze. I primi giudici tributari hanno accolto il ricorso della società, mentre i giudici del riesame hanno accolto l’appello dell’ufficio, tranne il recupero a tassazione IRPEG e IRAP dei costi relativi ai medesimi lavori di ristrutturazione, legittimamente portati in deduzione dalla società.
In buona sostanza, il Collegio regionale da una parte ha escluso la detrazione IVA per i lavori di ristrutturazione dei fabbricati aventi destinazione abitativa, dall’altra ha riconosciuto ai fini delle imposte dirette la deducibilità dal reddito d’impresa dei costi di ristrutturazione sostenuti per gli stessi fabbricati abitativi perché strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa.

Con una serie di motivi la società ha impugnato la pronuncia d’appello, sostenendo fra l’altro la tesi in virtù della quale la “destinazione abitativa”, di cui alla norma che dispone l’indetraibilità IVA (art. 19-bis1, comma 1, lett. i) del DPR n. 633/1972), non può intendersi riferita alla mera classificazione catastale (nel caso di specie i fabbricati oggetto di ristrutturazione erano censiti nella categoria A/3), ma deve interpretarsi in funzione dell’impiego per uso personale, cioè non commerciale, dell’immobile a destinazione abitativa acquistato o ristrutturato.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso perché fondato. Secondo la Suprema Corte, che ha confermato i precedenti propri pronunciamenti e avvalorato la tesi dell’Agenzia delle Entrate espressa nella risoluzione n. 18/2012, gli immobili abitativi, utilizzati dal contribuente nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (ad esempio, gestione di case vacanze e affitto camere) che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.
Ne consegue che le spese di acquisto, manutenzione e ristrutturazione relative ai medesimi immobili non risentono dell’indetraibilità di cui all’art. 19-bis1, comma 1, lett. i) del DPR n. 633/1972.

La stessa Cassazione ha altresì riaffermato che il riconoscimento della qualità agrituristica dell’attività di “ricezione ed ospitalità” richiede necessariamente la contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti (fra tante, Cass. nn. 16685/2015 e 490/2015): qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che svolge l’attività di agriturismo; esistenza di un “rapporto di connessione e complementarietà” con l’attività propriamente agricola; permanenza della principalità dell’attività agricola rispetto all’attività agrituristica.

Per la Suprema Corte, in sostanza, il complesso normativo mette in evidenza l’intenzione del legislatore di considerare in modo unitario l’attività agrituristica (in quanto connessa allo svolgimento dell’attività agricola in senso stretto), la quale include tipicamente l’attività di organizzazione ed esecuzione del servizio di ospitalità e alloggio, che non può essere fornito se non attraverso la realizzazione e messa a disposizione di immobili costruiti sul fondo e adibiti ad uso abitativo. Ne discende che anche le spese sostenute per la ristrutturazione e manutenzione di tali immobili, la cui funzione tipica (riconosciuta dalla legge) è “strumentale” all’esercizio dell’attività agrituristica, debbono godere dell’ordinario regime di detrazione IVA laddove la relativa opzione sia stata regolarmente esercitata.

Al riguardo gli stessi supremi giudici hanno già ribadito che non opera nemmeno la limitazione alla detraibilità dell’imposta per le spese di ristrutturazione degli immobili destinati ad uso abitativo, di cui al citato art. 19-bis1, comma 1, lett. i) del DPR n. 633/1972, la quale trova giustificazione solo quando il consumatore finale beneficia direttamente di tali lavori in quanto utilizzatore “in proprio” del bene immobile, a fini esclusivamente abitativi, ovvero allorché l’immobile ristrutturato sia destinato ad utilizzo promiscuo del soggetto passivo.

Qualora invece le spese di ristrutturazione riguardino immobili utilizzati per l’esercizio dell’impresa avente ad oggetto l’attività agrituristica, per i quali la funzione abitativa dell’immobile (costituendo mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente l’ospitalità della clientela) sia direttamente strumentale allo svolgimento dell’attività economica assoggettata ad IVA, le stesse rientrano nel regime ordinario di detrazione ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633/1972 (per tutte, Cass. n. 3455/2014).

Spese professionali pagate tramite finanziamento al test dell’imputazione temporale, data bonifico finanziari

Nella pratica può capitare che le spese sostenute dal professionista nell’esercizio dell’attività siano materialmente pagate da una società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento.

Si pensi al medico che procede all’acquisto di alcune attrezzature e beni di consumo nel 2021, con fattura saldata dalla finanziaria al fornitore nel 2021 e rimborso rateale del finanziamento da parte del professionista nel 2022.
Ci si domanda se, in capo a quest’ultimo, il costo si intenda sostenuto nel 2021 oppure nel 2022, allorquando il professionista rimborserà l’anticipazione ricevuta.

In assenza – a quanto ci consta – di chiarimenti di fonte ufficiale, la questione va risolta alla luce dei principi generali che presiedono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo professionale.
In proposito, occorre innanzitutto valutare la tipologia dei beni acquistati.

Qualora si tratti di beni mobili strumentali all’esercizio della professione, la deduzione del costo avviene comunque per quote di ammortamento (per i medici, occorre fare riferimento alla categoria XXI “Servizi sanitari”, della Tabella allegata al DM 31 dicembre 1988), rendendo irrilevante la questione dell’intervenuto pagamento.
Nel caso dell’esempio, le quote di ammortamento sarebbero deducibili dal 2021.

Laddove, invece, si tratti di acquisti di differente natura o di un insieme di beni strumentali ciascuno di valore non superiore a 516,46 euro e, quindi, deducibili per cassa, occorre stabilire se rilevi il momento in cui è saldata la fattura del fornitore (2021) o quello in cui il professionista rimborsa il finanziamento ottenuto (vale a dire, il 2022).

In proposito, sembra utile richiamare la ris. Agenzia delle Entrate n. 77/2007, secondo la quale i contributi versati da un professionista alla propria Cassa di previdenza tramite carta di credito divengono deducibili all’atto dell’utilizzo della carta. È in questo momento, infatti, che il professionista impartisce l’ordine di pagamento alla banca, ottenendo contestualmente il rilascio della ricevuta telematica di avvenuto pagamento, firmata digitalmente dalla banca stessa che versa quindi l’importo sul conto dell’ente.
La conclusione dell’Agenzia si fonda sull’art. 1270 comma 1 c.c., ai sensi del quale “il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo”.

Da quanto esposto si evince che i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenerne l’onere dando ordine di pagamento alla banca.
Il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca attiene a un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante e il delegato, irrilevante ai fini fiscali.

Tali considerazioni sembrano estensibili anche all’analogo caso in cui le spese professionali siano pagate da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente. Anche in tale ipotesi, infatti, il rimborso del finanziamento da parte del professionista pare riguardare il rapporto tra il contribuente e società finanziaria, che non rileva fiscalmente.

Un’ulteriore conferma della bontà del ragionamento sembra rinvenirsi nella circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2014 (§ 4.4), che affronta la questione della detraibilità delle spese di ristrutturazione edilizia (ex art. 16-bis del TUIR) e riqualificazione energetica degli edifici (ex art. 1 commi 344-349 della L. 296/2006) in caso di pagamento effettuato da una società finanziaria a seguito del finanziamento della spesa del contribuente.
Secondo il documento di prassi, in tale ipotesi il contribuente può beneficiare delle citate detrazioni, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico.

Ai fini dell’imputazione temporale dell’onere detraibile, ad avviso dell’Agenzia, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della società finanziaria al fornitore della prestazione (e non quello in cui il contribuente beneficiario della detrazione rimborsa il finanziamento).

Analogo ragionamento pare estensibile al caso in esame, anche se, data la rilevanza della questione, sul punto appare opportuna una conferma di fonte ufficiale.

Mbox per aprire pec Aruba

Come salvare tutto il contenuto della casella PEC Aruba sul proprio pc.Prima di procedere alla cancellazione dei vecchi messaggi di posta certificata al fine di liberare spazio nella casella PEC, occorre effettuare il backup di tutte le cartelle in essa contenute (posta in arrivo, posta inviata, bozze, cestino, etc).L’operazione è molto semplice e avviene attraverso l’interfaccia web Aruba disponibile al link webmail.pec.it seguendo pochi passaggi1- Inserire username e password;2- Cliccare sulla voce Opzioni quindi sulla voce Gestione Cartelle 3- Selezionare la cartella da salvare cliccando sull’icona floppy (come indicato dalla freccia rossa) 4- Selezionare la casella Formato mbox e cliccare sulla voce Esporta cartella5- Ripetere il punto 3 per ogni cartella da salvarePer accedere ai file .mbox contenenti tutti i messaggi scaricati sul computer, si consiglia l’utilizzo del programma Mbox Viewer che può essere salvato direttamente nella cartella contenente il backup (il programma non richiede l’installazione). Per avviare il download fare click qui con il tasto destro e selezionare la voce “salva link con nome”.
Una volta eseguito il download e avviato il programma, bisogna comunicare al programma dove si trovano i file .mbox, premendo il tasto F2 sulla tastiera e selezionando, nell’apposita finestra, la cartella creata al punto 6 della procedura descritta sopra. Nell’interfaccia del programma apparirà la barra laterale a sinistra con l’elenco dei file .mbox presenti nella cartella selezionata e, cliccando su ciascuno di essi, nella parte centrale della schermata apparirà l’elenco dei messaggi (in alto) e l’anteprima del messaggio selezionato (in basso). Sempre dalla stessa schermata sarà possibile accedere alle funzioni per la ricerca, il salvataggio, l’esportazione e la stampa, di tutti i messaggi e degli allegati.

Termini di accertamento e sanzioni ridotti con i pagamenti elettronici

L’impiego di strumenti elettronici, per gestire incassi e pagamenti, è incentivato dal legislatore tributario, principalmente nell’ottica di contrastare l’evasione dell’IVA.

Una delle agevolazioni più rilevanti consiste nella riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA (nonché dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo) nel caso in cui sia garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro (art. 3 del DLgs. 127/2015), da parte di chi documenta le operazioni con fattura elettronica via SdI e/o con memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 331/2021).

L’agevolazione non riguarda, ad esempio, i soggetti in regime “di vantaggio” o forfetario, salvo che questi emettano fatture elettroniche su base volontaria. Attualmente, infatti, non è stato ancora previsto, a livello interno, l’obbligo di fatturazione elettronica per questi soggetti, nonostante sia stata concessa la relativa deroga a livello comunitario, come da decisione del Consiglio Ue n. 2251/2021 (si veda “Fattura elettronica ancora non obbligatoria per i forfetari” di oggi). Qualora tale obbligo venisse introdotto in corso d’anno, potrebbe comunque essere accordato il beneficio della riduzione dei termini di accertamento per i soggetti in regime di vantaggio e forfetario che abbiano emesso e-fatture volontariamente dall’inizio del periodo d’imposta.
La valutazione è da effettuarsi per singolo periodo d’imposta. Pertanto, con l’avvio dell’anno solare, i soggetti passivi possono adeguare i propri comportamenti, garantendo la tracciabilità di incassi e pagamenti ai fini dell’agevolazione descritta.

La tracciabilità è garantita da carte di credito o debito, ma anche da altri mezzi di pagamento individuati dall’art. 3 del DM 4 agosto 2016, quali bonifico bancario o postale, o assegno bancario, circolare o postale non trasferibili.

Un altro beneficio consiste nella possibilità di riduzione al 50% delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 15 e 6 del DLgs. 471/97, in favore degli imprenditori e degli esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività, utilizzino esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e indichino, nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA, i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito (art. 2 comma 36-vicies ter del DL 138/2011).

Ulteriori agevolazioni sono legate all’assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati ex art. 22 del DPR 633/72. Ad esempio, il credito d’imposta previsto dall’art. 22 del DL 124/2019, per le commissioni relative alle transazioni B2C effettuate mediante strumenti di pagamento elettronico tracciabili, risulta innalzato dal 30% al 100% delle commissioni se tali strumenti sono collegati ai registratori telematici o a strumenti di pagamento evoluto che consentono anche la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (art. 2 comma 5-bis del DLgs. 127/2015). Per altro verso, si segnala che la previsione di tale credito d’imposta si accompagna all’obbligo, per gli operatori finanziari, di inviare all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli strumenti di pagamento in parola, comunicazione che dovrebbe costituire un nuovo strumento per l’analisi del rischio di evasione.

L’art. 22-bis del DL 124/2019 prevede, poi, un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di detti strumenti di pagamento. 
Va però ricordato che, recentemente, l’art. 5 comma 12-bis del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021) ha rinviato dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022 la possibilità di adempiere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi mediante sistemi “evoluti” di incasso.Concluso il programma “cashback”

Nel quadro delle agevolazioni per l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico, si evidenzia, invece, la conclusione del c.d. “cashback”, vale a dire il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per gli acquisti effettuati mediante pagamenti elettronici (art. 1 commi 288-290 della L. 160/2019 e DM 24 dicembre 2020). Lo prevede l’art. 1 commi 637-644 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), dopo che il programma era già stato sospeso, per il secondo semestre 2021, ai sensi dell’art. 11-bis del DL 73/2021 (conv. L. 106/2021). 

Infatti, come evidenziato nella relazione ministeriale del 20 dicembre scorso (predisposta nell’ambito degli interventi previsti dal PNRR e diretta a orientare le azioni del Governo per ridurre l’evasione da omessa fatturazione), il programma “cashback”, pur avendo incentivato i pagamenti elettronici, non ha avuto effetti significativi sul recupero dell’evasione, soprattutto in rapporto ai costi sopportati, per cui una sua riproposizione non è stata considerata efficiente.

La congruità.

Nel caso di opere particolari i limiti dei massimali di costo posti dall’Allegato I del DM 6 agosto 2020 possono essere superati ricorrendo all’asseverazione di un tecnico abilitato, anche per i lavori da Ecobonus per serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari

Il ricorso all’ asseverazione di un tecnico abilitato per i lavori di efficienza energetica non è fatto limitato ai lavori da Superbonus, come impone l’articolo 119 del DL n. 34 coordinato con la legge di conversione n.77 del 17 luglio 2020, concetto ripreso dal DM 6 agosto 2020 Decreto Requisiti ecobonus. Fatto meno noto è che l’asseverazione può essere utilizzata anche nei lavori da Ecobonus che coinvolgono serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari.

Lo ha precisamente poco tempo fa Enea in una sua nota ufficiale (clicca qui). Per il Superbonus l’asseverazione è il documento da inviare ad Enea tramite l’apposito portale che riguarda:
-i requisiti tecnici
-la congruità delle spese.

Per l’ecobonus le cose stanno in un modo leggermente diverso. Per i lavori la cui data di inizio è anteriore al 6 ottobre l’asseverazione riguarda solo gli aspetti tecnici. Per i lavori iniziati dopo il 5 ottobre l’asseverazione contempla:
– i requisiti tecnici dell’intervento
– la congruità delle spese (punto 13. 1 allegato A, DM 06 08 20) + computo metrico.

Per l’ecobonus l’istituto dell’asseverazione era stato introdotto dal Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica. Fino al 5 ottobre è stato utilizzato solo per gli aspetti tecnici (trasmittanze termiche ecc.).

Asseverazione per i lavori da ecobonus

L’idea che l’asseverazione posa essere utilizzata anche per l’ecobonus era stata più volte messa in luce in occasione del Serramentour d’autunno dall’ing. Domenico Prisinzano, responsabile del Laboratorio Supporto Attività Programmatiche per l’efficienza energetica di Enea. Ne riprendiamo le parole espresse in occasione dell’evento del 7 ottobre quando in diretta online affermò:

Quando sussistono motivi particolari, comunque l’utente può sempre fare giustificare i costi da un professionista e quindi a quel punto la Tabella 1 dell’Allegato I non conta più. L’utente dovrà, quindi, farsi rilasciare un’asseverazionePossono esserci casi più complessi o casi particolari dove la sostituzione del serramento può comportare spese più elevate. La procedura individuata sia dal decreto del 19 febbraio 2007 che dal Decreto Requisiti Ecobonus prevede che si possa fare ricorso all’asseverazione di un tecnico il quale può dimostrare la congruità dei costi sostenuti facendo riferimento ai prezzari regionali o nazionali o facendo l’analisi dei costi e in ultima analisi può fare riferimento a quelli riportati in tabella 1 dell’Allegato I”.

Che cosa vogliamo dire? Se siamo di fronte a interventi semplici come la sostituzione degli infissi nella singola unità immobiliare si usa la Tabella 1 dell’Allegato I. Nel caso del Superecobonus vi è sempre la figura dell’ asseveratore che redigerà un’asseverazione assicurata in merito ai lavori che sta dichiarando. Quindi, in questo caso, i costi vanno giustificati dall’asseveratore. La Tabella 1 dell’Allegato I è un’ultima chance ma non è il caso vostro perché l’asseveratore può dimostrare i costi sostenuti facendo ricorso a quanto previsto nell’Allegato A del Decreto Requisiti Ecobonus al punto 13.1″. (ripreso qui di seguito, a fondo pagina, NdR)

Asseverazione per l’ecobonus riconfermata

Se il concetto non fosse chiaro, ecco un’altra conferma. Sempre a Roma nel corso della sessione di domande e risposte in diretta con l’ing. Prisinzano, la serramentista Dominici chiede: “Per quanto riguarda il 110% abbiamo la figura dell’asseveratore ma per quanto riguarda la semplice sostituzione degli infissi per l’ecobonus 50% non mi pare che ci sia la figura dell’asseveratore…”

L’ing. Prisinzano risponde: “No. Il certificato rilasciato dal fornitore è sostitutivo dell’asseverazione. Nei casi in cui c’è necessità, si può sempre fare ricorso a un professionista che può dimostrare e giustificare il prezzo dell’intervento. Il concetto è che ci vuole sempre un’asseverazione. Nei casi semplici l’asseverazione è sostituita da un documento alternativo che nel caso degli infissi consiste nella certificazione rilasciata dal fornitore. In questo documento sono riportati tutti gli infissi, i valori delle trasmittanze termiche di ogni singolo infisso e il valore, anche stimato, delle trasmittanze degli infissi precedenti”.

Asseverazione anche le chiusure oscuranti e le schermature

Ma ci sono anche le chiusure oscuranti e le schermature, che possono essere fornite e installate anche separatamente dagli infissi. Anche per esse vale l’asseverazione, sempre nel caso si sia di fronte a opere speciali e a situazioni in cui i costi reali delle opere non collimino con quelli della Tabella 1 dell’Allegato I, e sempre che sia conveniente il costo del ricorso all’asseverazione.
Recentemente chi scrive ha posto la seguente domanda Enea:

Domanda: L’Allegato I, Tabella 1, parla solo di “Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione”. Come interpretare questa frase.
Ovvero la spesa massimale di 230,00€/m2 è comprensiva di fornitura e installazione o solo di installazione?

La risposta, scritta, dell’ing. Prisinzano è:
ENEA: “Si consiglia di porre la domanda al MiSE. Ovviamente, nel caso che il costo specifico unitario sia superiore a 230,00/m2, il problema si supera con l’asseverazione e il relativo computo metricoAnche le spese professionali sono detraibili.

Quindi, l’asseverazione è confermata anche per le schermature solari e le chiusure oscuranti, e confermata anche nel caso di supero di massimali di spesa previsti dall’Allegato I. Il rivolgersi al MiSE è relativo invece alla formulazione poco chiara del testo dell’Allegato I che parla di installazione ma non accenna ai costi di fornitura, come se questi fossero extra. Presto vedrete domanda e risposta pubblicata all’interno di uno Speciale.

Quale criterio seguire nel formulare l’asseverazione?

La risposta, sempre scritta, di Prisinzano alla domanda di chi scrive indica: “I criteri da rispettare per la congruità dei costi sono riportati nel punto 13 dell’allegato A del decreto 06/08/2020 “Requisti Ecobonus”.
Quindi, opere speciali che riguardano serramenti, schermature solari possono essere asseverate anche nei lavori da Ecobonus. Come dicevamo nell’articolo Persiane e scuri finalmente nel Prezzario DEI un primo terreno di applicazione dell’asseverazione è il caso, abbastanza frequente, di contemporanea installazione di serramenti e chiusure oscuranti (tapparelle, persiane, scuri).

Due casi concreti di applicazione dell’asseverazione

I soli 100€ extra riconosciuti dall’Allegato I , tabella 1, per opere comrensive di serramenti e chiusure oscuranti, non coprono assolutamente i costi di persiane e scuri in alluminio, legno o pvc. E allora potrebbe essere conveniente ricorrere a un asseveratore il quale può ricorrere al manuale DEI che finalmente include le persiane in alluminio e in pvc (o anche ai prezzari regionali).
Il costo dell’asseverazione per serramenti + persiane e/o scuri che varia tra 300 e 500€ a livello nazionale. In fondo, potrebbe rappresentare una spesa accettabile se si sforano i massimali dell’Allegato I. Per di più la spesa dell’asseverazione, come conferma Enea, è detraibile.

Un altro caso tipico di utilizzo dell’asseverazione è quando ci trovi di fronte a specifiche di commessa di serramenti e chiusure da parte del committente e/o del suo progettista che non sono riportate all’interno dei prezzari regionali o DEI. Facciamo un esempio concreto. Supponiamo di dover fornire una porta di ingresso blindata in zona climatica E. All’interno del prezzario regionale di competenza o del prezzario DEI non troviamo la voce porta o portoncino di ingresso blindato, ovvero dotato di resistenza antieffrazione di una certa classe, dotato di trasmittanza termica Ud inferiore o uguale a 1 W/m2k. In questo caso è legittimo ricorrere all’istituto dell’asseverazione. Starà al tecnico abilitato compiere un’analisi dei prezzi che porterà al costo definitivo, eventualmente anche ricorrendo, residualmente, all’Allegato I del DM 6 agosto 2020 Requisiti Ecobonus.


Decreto Requisiti Ecobonus, Asseverazione e Asseveratore

Dall’Allegato A del DM 6 Agosto 2020 Requisiti Ecobonus

13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’ asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;

b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8;

c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

fatture medici strutture sanitarie

LA CORRETTA FATTURAZIONE DEL CENTRO MEDICO PRIVATO

da Sole 24 ore – risposta 2584

D – Un poliambulatorio medico privato acquista la prestazione di dottori specialisti, tutti lavoratori autonomi, i quali fatturano la prestazione al poliambulatorio a fine mese in esenzione (articolo 10, Dpr 633/72) con ritenuta d’acconto del 20%.
Il poliambulatorio trattiene le somme e le bonifica dietro presentazione della fattura dello specialista.
Al cliente finale viene rilasciata fattura dal poliambulatorio in esenzione per l’erogazione della visita effettuata dallo specialista.
Si chiede se è corretta l’impostazione data e se ci sono ulteriori adempimenti per la corretta gestione della struttura medica.

R – Si ricorda che dal 1° marzo 2007 è stato introdotto, per le strutture sanitarie, l’obbligo della riscossione accentrata dei corrispettivi spettanti ai medici e paramedici che operano, privatamente, presso le strutture sanitarie private (articolo 1, commi da 38 a 42, della legge 27 dicembre 2006, numero 296).
In particolare, la riscossione dei compensi dovuti al professionista per attività medica e paramedica resa nell’ambito di una struttura sanitaria privata deve essere effettuata in modo unitario dalle strutture sanitarie, che pertanto hanno l’obbligo, per ciascuna prestazione resa, di incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e riversano contestualmente al medesimo.
Sono interessate a tale sistema le cosiddette “strutture sanitarie private” che mettono a disposizione o concedono in affitto ai professionisti i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche, relativamente ai compensi correlati alle prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto “direttamente con il paziente” (risoluzioni del 13 luglio 2007, n. 17, del 15 marzo 2007, n. 13/E e del 21 luglio 2008, n.304).
Ne consegue che tale obbligo non sussiste nelle ipotesi in cui il professionista esegue la prestazione a favore del paziente, ma nell’ambito di un rapporto contrattuale intrattenuto con la struttura sanitaria.
Sulla base di quanto sopra, rispondendo al quesito posto dal lettore, nel caso in cui il professionista (medico) esegua le prestazioni di natura sanitaria in esecuzione di un rapporto intrattenuto “direttamente con il paziente” dovrà essere lo stesso ad emettere fattura nei confronti del paziente in esenzione da Iva ai sensi dell’articolo 10 del Dpr n. 633/1972 (la fattura potrà essere emessa anche dall’ambulatorio in nome e per conto del professionista).
In tale ipotesi, dovrà essere seguita la procedura delineata dalla circolare n. 13/E del 15 marzo 2007 (che ha commentato le modalità di applicazione del sistema di riscossione accentrata dei corrispettivi spettanti ai medici e paramedici).
Invece, se il professionista esegue la prestazione a favore del paziente nell’ambito di un rapporto contrattuale intrattenuto con la struttura sanitaria, è corretta la procedura delineata nel quesito; si tenga comunque presente che l’ambulatorio fatturerà con esenzione Iva purché la direzione tecnica dello stesso sia affidata ad un medico abilitato all’esercizio delle stesse (risoluzione 39/E del 16 marzo 2004 e sentenze della Corte di giustizia Ue del 6 novembre 2003, nella causa C-45/01, e del 10 settembre 2002 nella causa C-141/00).
In presenza di questa condizione, il regime di esenzione tornerà applicabile sia alle fatture emesse dalla struttura nei confronti del paziente che a quelle che il medico, a sua volta, emette alla struttura stessa.