Contributo integrativo e soggettivo Cassa previdenziale

Domanda – Sono un architetto iscritto all’ordine degli Architetti di Padova e conseguentemente anche all’Inarcassa, ovvero la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Architetti.
Annualmente pago il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d’affari ed il contributo soggettivo in relazione al reddito professionale complessivamente determinato e dichiarato sia in sede di Modello Dichiarazione Redditi che di Dichiarazione Annuale alla Cassa di Previdenza.
Quando emetto la fattura addebito al mio cliente il 4% del contributo integrativo determinato sul compenso; alla fine dell’anno il cliente mi rilascia idonea certificazione attestante le ritenute effettuata e versate nei termini di legge.
Sulla Certificazione Unica viene indicato esclusivamente il compenso e non già l’imponibile IVA (comprensivo quindi anche del 4% di contributo integrativo).
Volevo sapere se la Certificazione così come predisposta dal mio cliente è corretta e se il contributo integrativo posso indicarlo tra gli oneri deducibili alla voce contributi previdenziali.

Risposta – Così come evidenziato in sede di quesito i liberi professionisti iscritti alle Casse di Previdenza e di Assistenza professionali in relazione alla loro iscrizione ad Albi, Ruoli o Collegi, devono versare due tipi di contribuzione:
il contributo integrativo: calcolato nella misura del 4% dell’onorario; è imponibile IVA; è addebitato a titolo di rivalsa al cliente in occasione della fatturazione del compenso; non è imponibile ai fini della Ritenuta d’Acconto IRPEF del 20% trattenuta in occasione del pagamento del corrispettivo al professionista;
il contributo soggettivo: calcolato sul reddito libero professionale (individuale o anche in forma associata).

Per ciascuno dei due sopraddetti contributi le Casse hanno stabilito dei limiti (di volume d’affari e di reddito professionale) “minimali” per i quali sono stabiliti dei contributi fissi; superati tali limiti si dovrà conguagliare i contributi in relazione alle aliquote stabilite, calcolate sulle eccedenze rispetto agli importi minimali.

Il contributo integrativo addebitato a titolo di rivalsa in fattura al cliente non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF (non è infatti neppure assoggettato a Ritenuta d’Acconto del 20% in sede di pagamento) e non va dichiarato nella Certificazione Unica che il cliente rilascia al fine di attestare le ritenute d’acconto effettuate e versate.

In tal senso si esprimono anche le istruzioni per la compilazione della Certificazione le quali precisano che al punto 4 della sezione – Dati relativi alle somme erogate – in deroga alla previsione generale dell’indicazione dell’ammontare lordo del compenso corrisposto, precisa che non va indicato il contributo integrativo (del 2% o del 4%) destinato alle Casse professionali, in quanto non fa parte del compenso.

In relazione a ciò quindi il contributo non dovrà essere indicato nel Quadro “RE” della Dichiarazione dei redditi in quanto non costituente compenso e quindi reddito professionale.

Per quanto concerne invece la deducibilità dei contributi previdenziali in sede di dichiarazione dei redditi mentre nessun dubbio o limite è da imputarsi al contributo soggettivo si deve operare diversamente per quanto attiene il contributo integrativo.

Infatti, nel caso in cui il professionista abbia emesso fatture per un importo di onorario complessivo uguale o superiore al limite minimo sul quale calcolare il contributo integrativo questo non potrà essere portato in deduzione dal reddito complessivo, essendo lo stesso oggetto di addebito a titolo di rivalsa in sede di fatturazione a carico del cliente mandante.

Viceversa nel caso in cui il professionista abbia emesso fatture per attività professionale d’importo inferiore al volume d’affari minimo la parte di contributo integrativo che non trova rivalsa nell’addebito al cliente, in quanto rimasto completamente a carico del contribuente potrà essere portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera e) del TUIR.

In tal senso si è espressa chiaramente l’Agenzia delle Entrate nelle sue Risoluzioni n. 69/E del 18.05.2006 e n. 25/E del 03.03.2011.
Ricapitolando quindi con riferimento al caso di specie:
la certificazione rilasciata dal Cliente e non indicante il contributo integrativo del 4% è corretta;
il Professionista potrà eventualmente portare in deduzione la quota parte di contributo integrativo, per la quota minimale, non addebitata, per assenza di fatturato sufficiente a titolo di rivalsa ai clienti, e pertanto rimasta effettivamente a suo carico. A tale proposito infatti si precisa che nel caso in cui il Libero Professionista “volutamente” non abbia esercitato il diritto di rivalsa sarà preclusa la deducibilità dello stesso.

Aiuti di Stato. CoronaVirus

Vi informo su quello che si puo’ fare, situazione fiscale:

Smart working, 730 e CU 2020, versamenti delle imposte, aiuti e bonus alle imprese, privacy

Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, il Governo ha varato un articolato pacchetto di misure, alcune delle quali rivolte alle imprese ed ai professionisti della “zona rossa”, altre invece di interesse per tutto il territorio nazionale.

Per il lavoro
• Smart working: è consentito il ricorso allo smart working, fino al 31 luglio 2020, in tutto il territorio nazionale per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali
• Ammortizzatori sociali: è previsto il potenziamento nella “zona rossa” e alle aziende situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna è data la possibilità di optare per la CIG in deroga per la durata di un mese. Vedremo in che modo in tutta ITALIA.
• Indennizzo mensile di 500 euro: a favore di lavoratori autonomi assicurati presso l’INPS, residenti o domiciliati in uno dei comuni della “zona rossa” o che, alla medesima data, svolgano attività lavorativa in uno dei medesimi comuni è previsto un indennizzo mensile esente da tassazione di 500 euro per un massimo di 3 mesi

Per le scadenze fiscali
• CU e 730: proroga dei termini di presentazione delle Certificazioni uniche 2020, del modello 730/2020 e dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, per tutti i contribuenti e sostituti d’imposta dell’intero territorio nazionale
• Versamenti sospesi: per il settore turistico-alberghiero (dell’intero territorio nazionale) e per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della “zona rossa”, ovvero che risiedono al di fuori della “zona rossa”, ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati

Per le imprese
• Imprese turistiche: rimborso dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici cancellati per motivi legati all’emergenza
• Crisi d’impresa: differimento al 15 febbraio 2021 dell’entrata in vigore degli obblighi di segnalazione a carico degli organi di controllo e revisori legali dei conti, nonché dei creditori pubblici qualificati
• Fondo PMI: accesso gratuito e prioritario alla garanzia per le imprese operanti nella “zona rossa”, comprese quelle del settore agroalimentare, con possibile estensione ad altre aree e settori

Per i professionisti
• Formazione professionale: riduzione dei crediti obbligatori richiesti nel 2020

Per la privacy
• Raccolta dei dati: i datori di lavoro non possono raccogliere informazioni sulla presenza di sintomi da coronavirus dei propri dipendenti e dei loro contatti più stretti o, comunque, rientranti nella sfera extra lavorativa

Per la Pubblica amministrazione
• Smart working: il ricorso al lavoro agile diventa obbligatorio
• Retribuzione: obbligo di corrispondere la retribuzione in caso di malattia con ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al coronavirus, compresi i periodi di quarantena.

Per la giustizia
• Attività giudiziara: sospensione dei termini e il rinvio delle udienze processuali

Il CIN in python

Ho trovato questo link molto interessate con il dettaglio della composizione dei codici IBAN.

In particolare è interessante il meccanismo di calcolo del codice di controllo CIN che riporto qui:

Nel corso del calcolo si usano le due seguenti successioni numeriche:Successione per le posizioni dispari: 1,0,5,7,9,13,15,17,19,21,2,4,18,20,11,3,6,8,12,14,16,10,22,25,24,23,27,28,26Successione per le posizioni pari: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28

Si parte dalla stringa di 22 caratteri ottenuta accostando ABI, CAB e conto corrente:

Scorrendo questa stringa da sinistra a destra, ogni carattere occupa in essa una posizione che è considerata dispari (caratteri primo, terzo, quinto, eccetera) oppure pari (caratteri secondo, quarto, sesto, eccetera). A ciascun carattere si attribuisce un peso, ricavato dall’una o dall’altra successione in base al criterio di parità, e tutti questi pesi vengono sommati.

Conviene chiarire il procedimento con un esempio.

Si prende il primo carattere, che di solito è numerico, ma in teoria potrebbe essere alfabetico. Se il carattere è 0 oppure A, gli si assegna come peso 1 (primo elemento della successione per le posizioni dispari), se è 1 oppure B gli si assegna il peso 0 (secondo elemento), se è 2 oppure C il peso 5 (terzo elemento) e così via.

Ciò fatto, si passa al secondo carattere della stringa e qui entra in gioco la successione per le posizioni pari. Quindi si assegna il peso 0 se il carattere è0 oppure A, il peso 1 se è 1 oppure B, il peso 2 se è 2 oppure C, eccetera.

Passando al terzo carattere si riprende la successione per le posizioni dispari e si procede fino a esaurire tutti i caratteri della stringa, alternando l’uso delle due successioni.

I pesi via via ottenuti vengono sommati e il risultato di questa somma viene diviso per 26, prendendo il resto di tale divisione.

In conclusione, il codice CIN è il carattere alfabetico che ha la posizione corrispondente a tale resto, cominciando a contare da 0, vale a dire A corrisponde a 0, B corrisponde a 1, C corrisponde a 2 e così via fino a Z che corrisponde a 25.

Calcolo del codice di controllo CIN in IBAN con Python

Ho fatto questa breve implementazione in Python che si può utilizzare in diverse modalità:

Questa, predefinita, prevede vengano passati da linea di comando, come argomenti, il codice Abi, Cab e il conto corrente.

# encoding: utf-8

import sys

def CalcolaCin(abi, cab, cc):
    checkiban = str(abi) + str(cab) + str(cc)

    alfa = ["A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L","M","N","O","P","Q","R","S","T","U","V","W","X","Y","Z"]

    posdis = [1,0,5,7,9,13,15,17,19,21,2,4,18,20,11,3,6,8,12,14,16,10,22,25,24,23,27,28,26]
    pospar = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28]

    ri = 0
    cr = 0
    cs = 0
    resto = 0
    i = 0

    for p in checkiban:
        i = i +1
        if p.isdigit(): #se numerico
            if i % 2 == 1: # dispari
                #print "-->POSIZIONE PARI: %s VAL:%s" % (i,str(p))
                cs = cs + posdis[int(p)]
                #print "RISULTATO:%s\n" % (str(posdis[int(p)]))

            if i % 2 == 0: # pari
                #print "-->POSIZIONE DISPARI: %s VAL:%s" % (i,str(p))
                cs = cs + pospar[int(p)]
                #print "RISULTATO:%s\n" %(str(pospar[int(p)]))
        else: # se alfanumerico
            if i % 2 == 1: # dispari
                #print "-->POSIZIONE PARI: %s VAL:%s" % (i,str(p))
                cs =  cs + posdis[int(alfa.index(p))]
                #print "RISULTATO:%s\n" % (str(posdis[int(p)]))

            if i % 2 == 0: # pari
                #print "-->POSIZIONE DISPARI: %s VAL:%s" % (i,str(p))
                cs =  cs + pospar[int(alfa.index(p))]

    #print "CHECKSUM: %s" % cs
    ri = cs /26
    #print "RISULTATO INTERO: %s" % ri

    cr = 26 * ri
    resto = cs - cr
    #print "RESTO: %s" % resto

    print "IL TUO CODICE CIN: %s" % alfa[resto]

#abi = raw_input("Inserire il codice ABI:")
#cab = raw_input("Inserire il codice CAB:")
#cc = raw_input("Inserire il numero di conto corrente:")

#CalcolaCin(abi,cab,cc)
CalcolaCin(sys.argv[1],sys.argv[2],sys.argv[3])

Ho commentato le parti di debug, che possono essere utili per la verifica della procedura, e la parte di input diretto che può essere usata per richiedere un input esplicito all’utente, in questo caso si possono modificare le ultime righe in questo modo:

abi = raw_input("Inserire il codice ABI:")
cab = raw_input("Inserire il codice CAB:")
cc = raw_input("Inserire il numero di conto corrente:")

CalcolaCin(abi,cab,cc)
#CalcolaCin(sys.argv[1],sys.argv[2],sys.argv[3])

Calcolo dei check digits (CIN Europeo) su IBAN in Python

#Il codice BBAN (Basic Bank Account Number) è un codice internazionale che contiene le coordinate bancarie nazionali.
    #In Italia esso è lungo 23 caratteri ed è costituito dal semplice accostamento di CIN, ABI, CAB e conto corrente. 

    #1 A destra del codice BBAN si aggiunge la stringa IT00.
    bban = cin + abi + cab + cc + "IT00"
    print "BBAN:%s" % (bban)

    #2 Nella stringa così ottenuta si sostituiscono i caratteri alfabetici con un numero di due cifre ottenuto dalla posizione della lettera nell'alfabeto a cui va sommato 9. 
    #Così, ad esempio, A diventa 10, B diventa 11, C diventa 12 e così via fino a Z, che diventa 35.
    sban = ''
    for adigit in bban:
        p = 0
        if adigit in alfa:
            for achar in alfa:
                p = p +1
                if adigit==achar:
                    cc = p + 9
        else:
            cc = adigit
        sban = sban + str (cc)
    
    #3 In questo modo si ottiene un numero di almeno 30 cifre e si considera il resto della divisione fra tale numero e 97. Il resto di tale divisione è un numero compreso fra 0 e 96.
    ci = int(sban) % 97
    resto = 98 - ci

    #4 Infine il resto ottenuto al punto 3 va sottratto da 98 e si ottiene così il codice desiderato, che è un numero compreso fra 2 e 98.
    #se il numero è di una sola cifra, occorre anteporre uno zero (così si hanno sempre due caratteri, cioè 02, 03 fino a 09), per fare questo utilizziamo la funzione zfill. 
    print "CHECK DIGITS:%s" % (str(resto).zfill(2))

Csv, fatture

Nel corso di un test per un cliente ho creato questo piccolo codice per leggere da un file csv, contenente delle date di fatturazione con relative condizioni di pagamento, di cui calcolare le corrette scadenze per alcuni casi.
E’ una problematica molto frequente nelle applicazioni gestionali, quindi calcolare i 30/60 giorni e così via.Calcolando anche il fine mese per alcune condizioni specifiche.

Ho pensato di pubblicarlo perchè contiene in poco codice diversi esempi di utilizzo delle funzioni, dei loop e soprattutto dell’utilizzo basico della programmazione a oggetti in python.

Il file csv

Il file csv si ipotizza sia nella stessa cartella di esecuzione del codice e contenga i dati in questo formato:

NrFattura;DataFattura;ModalitaDiPagamento
12440;01/01/2019;DF
12441;10/07/2019;DFFM
12442;19/02/2019;DF60
12443;21/12/2019;DF
12444;01/04/2019;DFFM
12445;12/04/2019;DF60
12446;25/04/2019;DFFM
12447;01/05/2019;DFFM
12448;22/06/2019;DF60

Il codice

# -*- coding: utf-8 -*-
from datetime import date, datetime, time, timedelta
from dateutil.relativedelta import relativedelta

#Definiamo la classe fatture
class Invoice():
    Number = 0
    Date = date.today()
    Modpag = ""

    def __init__(self, var1, var2, var3):
        self.Number = var1
        self.Date = var2
        self.Modpag = var3

#Prepariamo qualche utilità
class utils():

    def last_day_of_month(any_day):
        next_month = any_day.replace(day=28) + timedelta(days=4)
        return next_month - timedelta(days=next_month.day)

    def strToDatetime(strdate):
        return datetime.strptime(strdate, "%d/%m/%Y")

    def set_due_date(mode, invoice_date):
        due_date = utils.strToDatetime(invoice_date)
        if mode.strip() == "DFFM":
            due_date = utils.strToDatetime(invoice_date)  + timedelta(days=60)
            due_date = utils.last_day_of_month(due_date)
        elif mode.strip() == "DF60":
            due_date = utils.strToDatetime(invoice_date)  + timedelta(days=60)
        return due_date.strftime("%d/%m/%Y")

    def sort_and_calc(invoices):
        for inv in sorted(invoices, key=lambda date: utils.strToDatetime(date.Date)):
            due_date = utils.set_due_date(inv.Modpag,inv.Date)
            print ("DATA:%s  NUMERO:%s DATA CALCOLATA:%s PAGAMENTO:%s"%(str(inv.Date),str(inv.Number),due_date,str(inv.Modpag)))

def main():
    invoices = []
    c = 0
    """ Main """
    invoices_file = open('test_invoices.csv', 'r')
    line = invoices_file.readline()
    while line:
        c = c+1
        print(line)
        data = line.split(";")
        try:
            int(data[0]) #Verifichiamo sia una riga valida (Es.:Verificando il numero fattura sia valido)
            item = Invoice(data[0],data[1],data[2]) #Mettiamo i campi nella classe Invoice
            invoices.append(item) #Aggiungiamo alla lista di fatture
        except:
            print ("Riga non elaborata")
        line = invoices_file.readline()
    invoices_file.close()

    utils.sort_and_calc(invoices) #Eseguiamo l'ordinamento e il calcolo delle scadenze

if __name__ == "__main__":
    main()

Python: data

Semplice esempio di trattamento date in Python:

# Data e ora di oggi

order_date = datetime.now()

# Aggiungiamo 15 giorni
order_due = order_date + timedelta(days=15)

# Formattiamo in formato stringa all’occorrenza

order_due_date = order_due.strftime(“%Y-%m-%d”)

# Inviamo l’output a schermo

print(order_due_date)

# Output

2019-07-19

Rilevazione imposta sostitutiva TFR

Il prossimo 18 dicembre scadrà il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione del TFR maturata nel 2017. Al fine di approfondire i diversi aspetti dell’adempimento, nell’edizione di Euroconferencenews di lunedì prossimo verrà pubblicato un apposito contributo collegato a una specifica Scheda di studio di Dottryna. Il presente articolo si sofferma sugli aspetti contabili dell’obbligo.

L’articolo 2120 cod. civ. prevede che: “Il trattamento di fine rapporto, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.”

L’articolo 11 del D.Lgs. 47/2000 prevede, a sua volta, che sulla rivalutazione (incremento) effettuata è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17% (la misura, ai sensi dell’articolo 1, comma 623, della L. 190/2014, si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, in precedenza, l’imposta era pari all’11%).

L’imposta va versata con modello F24 in due scadenze:

  • la prima il 16 dicembre dell’anno in corso, quale acconto (codice tributo 1712);
  • la seconda il 16 febbraio dell’anno successivo, quale saldo (codice tributo 1713).

L’imposta sostitutiva riduce l’ammontare del fondo TFR, che verrà, quindi, erogato al dipendente al netto, in modo che la quota di rivalutazione risulti già tassata.

Si supponga il caso di un’azienda con meno di 50 dipendenti.

Contabilmente occorrerà dapprima registrare il versamento in acconto dell’imposta sostitutiva da effettuarsi nel mese di dicembre (per il 2017 in data 18/12 essendo il giorno 16 un sabato); in particolare, la rilevazione sarà la seguente:

Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp)                    a          Banca c/c (sp)                         600,00

Alla fine dell’esercizio, va rilevato l’accantonamento TFR dell’anno comprensivo della rivalutazione.

In questo caso la rilevazione contabile apparirà come segue:

Accantonamento TFR (ce)     a     Diversi                                                                             14.100,00

                                             a           Fondo TFR (sp)                                                13.200,00

                                           a           Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp)               900,00

Successivamente, in febbraio, all’atto del versamento del saldo dell’imposta di rivalutazione, verrà rilevata la seguente scrittura, stornando sostanzialmente il valore in acconto:

Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp)                    a          Banca c/c (sp)                         300,00

Potrebbe verificarsi il caso in cui l’acconto d’imposta versato si rilevi superiore al saldo a debito a fine esercizio. In questo caso la scrittura farà emergere nel conto Erario c/ritenute lavoratori dipendenti un credito. Tale eccedenza potrà essere utilizzata direttamente in compensazione al momento della compilazione e presentazione del modello F24.

Si supponga che l’importo dell’imposta sostitutiva da rilevare al 31/12 sia pari a 750,00 euro e che in dicembre sia stato versato un acconto pari a 925,00; la differenza tra i due importi, pari ad euro 175,00 costituirà un credito nei confronti dell’Erario utilizzabile, come detto, in compensazione. Le scritture contabili saranno le seguenti:

Accantonamento TFR (ce)      a          Diversi                                                                       15.000,00

                                               a          Fondo TFR (sp)                                                      14.250,00

                                               a          Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp)         750,00

All’atto dell’utilizzo del credito dell’imposta sostitutiva, ad esempio per il versamento dell’Iva, si eseguirà la seguente scrittura contabile:

Erario c/Iva (sp)                            a         Diversi                                                                    1.000,00

                                                    a         Banca c/c (sp)                                              825,00

                                                    a         Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp)      175,00

Non si procederà in questo caso al versamento del saldo.

Nuove specifiche tecniche per le Fatture Elettroniche: da 4 maggio 2020 si cambia!

Dal prossimo 4 maggio 2020 sarà utilizzabile lo schema di predisposizione delle fatture elettroniche e delle note di variazione previsto dalle nuove specifiche tecniche approvate con un provvedimento pubblicato ieri sera dall’Agenzia delle Entrate. Il Sistema di Interscambio accetterà ancora i documenti elettronici predisposti con le precedenti specifiche – attualmente utilizzate – solo sino al 30 settembre 2020. Le novità più significative, apportate su istanza degli operatori e delle associazioni di categoria, concernono, in particolare, le codifiche “Tipo Documento” e “Natura”, che saranno maggiormente rispondenti alle fattispecie previste dalla normativa fiscale.

Quanto alla tipologia del documento, è previsto un codice peculiare per i diversi tipi di integrazione della fattura:
– integrazione fattura a seguito di reverse charge interno (TD16);
– integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero (TD17);
– integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari (TD 18);
– integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72 (TD 19).

Con riferimento all’autofattura si segnala l’introduzione del codice TD21, usabile in caso di “splafonamento”, mentre nell’ipotesi di estrazione di beni da depositi IVA si potrà scegliere fra il codice TD23 o TD22, a seconda che sia o meno previsto il versamento dell’imposta.

Se il soggetto passivo dovrà emettere una fattura differita (art. 21 comma 4 lettera a) del DPR 633/72) o “super differita” (art. 21 comma 4, lettera b) del DPR 633/72), avrà modo di indicare, nel campo “Tipo Documento”, rispettivamente i codici TD24 e TD25.
È, infine, prevista anche una codifica particolare – TD26 – per la cessione di beni ammortizzabili e per i passaggi interni.

Molte novità attengono anche i codici che identificano la natura dell’operazione, che devono essere indicati laddove nel campo “Aliquota” sia riportato il valore zero.
Per quanto concerne le operazioni non soggette il codice N2.1 identificherà le operazioni elencate negli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72, mentre tutte le altre saranno comprese all’interno della codifica N2.2.
Molte anche le scelte riferite alle operazioni non imponibili. In particolare sarà effettuata la distinzione fra:
– esportazioni (N3.1);
– cessioni intracomunitarie (N3.2);
– cessioni verso San Marino (N3.3);
– operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4);
– operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento (N3.5);
– altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).

Novità interesseranno anche le ipotesi di inversione contabile, essendo state introdotte diverse opzioni in relazione alla cessione di rottami (N6.1), alla cessione di oro e argento (N6.2), al subappalto nel settore edile (N6.3), alla cessione di fabbricati (N6.4), ecc…

Non può cogliere di sorpresa, invece, l’ennesimo rinvio, operato dall’Agenzia delle Entrate, del termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici. Così come già accaduto, più volte, nei mesi scorsi, anche in questa occasione si è reso necessario un ampliamento del periodo transitorio di adesione, che ora viene prorogato sino al 4 maggio 2020, per effetto del provvedimento pubblicato ieri dall’Agenzia.

Si tratta di una misura, per certi versi, inevitabile posto l’evidente contrasto fra una procedura che comporterebbe, in assenza di adesione, la memorizzazione dei soli “dati fattura”, con conseguente eliminazione delle indicazioni previste dall’art. 21 comma 2 lettera g) del DPR 633/72 (“natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”) e una disposizione, l’art. 14 del DL 124/2019, in base alla quale i file delle fatture elettroniche transitati mediante Sistema di Interscambio devono essere memorizzati – nella loro interezza – sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o fino alla definizione di eventuali giudizi.

Il servizio di consultazione resterà, quindi, ancora fruibile, sino al 4 maggio 2020, anche ai soggetti che non abbiano manifestato alcuna scelta, mentre, grazie al provvedimento approvato ieri, i consumatori finali che abbiano già aderito, potranno consultare, a partire dal 1° marzo, le proprie fatture ricevute.

Si evidenzia, infine, che il servizio di consultazione deve essere tenuto distinto rispetto a quello di conservazione delle fatture elettroniche, anch’esso offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate; quest’ultimo, infatti, consente di adempiere agli obblighi previsti dall’art. 3 del DM 17 giugno 2014. A tal proposito si ricorda che il prossimo 2 marzo 2020 scadrà il termine per concludere il processo di conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al 2018.

Compensazioni, solo se presentata la dichiarazione e dopo 10 giorni se l’importo compensato con F24 telematico è superiore a 5000 euro

Il decreto collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. 124/2019) ha introdotto una nuova stretta finalizzata a contrastare frodi e illeciti.

Se il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 vuole agevolare i controlli, è già evidente l’impatto sulle tasche delle piccole partite Iva italiane. La norma in commento ha infatti allineato i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette a quelli già vigenti per i crediti derivanti dalle dichiarazioni Iva.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 31.12.2019, n. 110/E, ha chiarito che, oltre l’Iva, le imposte interessate dall’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito per le compensazioni sono le imposte sostitutive, le imposte sui redditi e addizionali e l’Irap. I contribuenti prima di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, crediti superiori a 5.000 euro, hanno il duplice obbligo di attendere il 10° giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito e di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La norma si applica anche ai soggetti non titolari di partita Iva che, per utilizzare i crediti in compensazione mediante delega F24, dovranno utilizzare i sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
È stata prevista una specifica disciplina sanzionatoria da applicare alle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020 nei casi in cui venga individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili. Se a seguito delle attività di controllo i crediti indicati nei modelli F24 risultano in tutto o in parte inutilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che l’ha trasmessa e applica nei confronti del contribuente una sanzione per ciascuna delega non eseguita o F24 scartato, pari al 5% dell’importo per somme fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro per importi superiori. La sanzione non viene iscritta a ruolo a titolo definitivo se il contribuente paga entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Al contrario, se il contribuente non si ravvede, la sanzione è iscritta a ruolo a titolo definitivo e la relativa cartella di pagamento può essere notificata entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione del modello.
Dalla relazione illustrativa del D.L. 124/2019, l’obbligo di presentazione della dichiarazione per le compensazioni superiori a 5.000 euro è esclusa solo per i crediti delle ritenute alla fonte. Quindi, tali crediti anche se di importo superiore a 5.000 euro possono essere compensati dal 1.01 dell’anno successivo a quello di maturazione e dunque prima del termine di presentazione del modello 770.