Noleggio con conducente

IVA Non detraibile al 100% Costo Deducibile al 100% se sporadico

Nel silenzio della prassi ufficiale, è stato osservato che, relativamente a tale fattispecie, i limiti previsti dalla lett. b) del co. 1 dell’art. 164 del TUIR non dovrebbero trovare applicazione con riferimento alle spese sostenute in relazione a contratti di noleggio con conducente, poiché, nonostante il nome della fattispecie possa richiamare lo schema contrattuale del noleggio, nel caso di specie pare corretto ritenere che non ci si trovi di fronte ad un accordo negoziale riconducibile al novero dei contratti di noleggio (il cui oggetto principale è la messa a disposizione del bene a favore dell’utilizzatore), quanto piuttosto al novero dei contratti di trasporto di persone (il cui oggetto principale consiste nell’obbligo del conducente di trasferire persone e relativi bagagli da un luogo ad un altro) (cfr. Cerato S., Popolizio G. “Attività di noleggio con conducente”, Corriere Tributario, 48, 1999, p. 3609).

È stato rilevato che tale considerazione pare condivisibile solo a condizione che, con riferimento alla fattispecie concreta, possa essere effettivamente ritenuta prevalente la causa di trasporto sulla causa della messa a disposizione del bene.
In termini esemplificativi:

  • se in relazione a un contratto di noleggio con conducente che prevede la disponibilità di una vettura con conducente per una determinata giornata, o comunque per un numero di giornate limitato, può in effetti evincersi la prevalenza della causa del trasporto di persone su quella della disponibilità del bene;
  • viceversa, in relazione a un contratto di noleggio con conducente di durata prolungata, svincolato da esigenze di trasporto contingenti in stretta dipendenza delle quali l’accordo è stipulato, pare tornare a prevalere la causa della disponibilità del bene su quella del trasporto.

In questo secondo caso, ai fini di quanto previsto dalla lett. b) del co. 1 dell’art. 164 del TUIR, parrebbe corretto assimilare il noleggio con conducente a un’ipotesi di noleggio “full service” e quindi:

  • considerare il costo complessivo deducibile solo nella misura percentuale ammessa dalla richiamata disposizione;
  • inoltre, applicare i limiti al riconoscimento fiscale delle spese sostenute per canoni di noleggio, ferma restando la possibilità di applicare detto limite solo con riferimento alla componente del costo complessivo rappresentata dal mero noleggio del veicolo (purché detta componente risulti specificamente quantificata a parte).

Domanda

Detraibilità dell’IVA relativa ai costi di trasporto di clienti con servizio di NCC (noleggio con conducente) in occasione di visite agli stabilimenti produttivi.Risposta

L’art. 19-bis1, art. 1 lettera e, sancisce che l’imposta sul trasporto di persone è indetraibile, salvo che non rientrino nell’oggetto proprio dell’impresa. Nel caso proposto dall’istante, vi è un’indetraibilità di tipo oggettivo sull’IVA relativa al trasporto delle persone pertanto, anche se tali spese sono state sostenute in occasione di visite agli stabilimenti produttivi l’imposta non è detraibile poiché si prescinde dalla destinazione effettiva dei servizi medesimi.
La risoluzione ministeriale n° 361729 del 10 novembre 1979 riconosce la detraibilità dell’IVA sul trasporto di persone nella particolare circostanza in cui vi è un contratto di appalto stipulato tra un’impresa ed il vettore. Nel caso prospettato si precisa che i dipendenti trasportati pagavano un corrispettivo determinato forfettariamente per poter usufruire del servizio.
Alla luce di quanto esposto e considerando l’assenza di altre sentenze o risoluzioni si può affermare che l’IVA relativa al trasporto di persone così come prospettata dall’istante è indetraibile.

Expertup – Importazioni

Contabilità – Prima Nota – Come registrare una fattura di acquisto IntraUE?

Le causali precaricate che gestiscono la casistica sono:
034 –  IMPORTAZIONE UE
033 –  ACQUISTO UE X REGISTRO VEND.

Prerequisito essenziale è che sul Fornitore sia indicato come Comune lo Stato estero di appartenenza.

La causale prevede l’inserimento dei dati relativi al modello Intrastat (ammontare, natura transazione, nomenclatura/codice servizio, ecc.) tramite il tasto Intra sulla registrazione di Prima nota.

Al salvataggio della Causale – 034 verrà proposta la registrazione fittizia per il registro delle vendite (Causale – 033) e la prima volta viene proposta la creazione del Cliente con il nominativo del Fornitore.

Nota Bene:
sull’acquisto è necessario indicare il Codice Iva – 322 (IVA 22% PER ACQUISTI INTRA-UE) mentre sulla registrazione fittizia deve indicare il Codice Iva – 222 (IVA 22% VENDITE INTRA-UE FITTIZIA).
Per distinguere l’acquisto di Beni da quello dei Servizi è necessario utilizzare rispettivamente il Codice Bene – 001 per l’acquisto di beni e 017 per gli acquisti di Servizi Esteri.

In allegato le immagini delle causali contabili/codici iva/categorie di bene da utilizzare. 

Entro la fine del mese prox deve essere inviato esterometro

Importazione intracee – causale 034 acquisti beni o servizi categoria beni 001 servizi 017. Codice Iva – 322 (IVA 22% PER ACQUISTI INTRA-UE), mentre sulla registrazione fittizia deve indicare il Codice Iva – 222 (IVA 22% VENDITE INTRA-UE FITTIZIA).


Quali causali si devono utilizzare per stornare le registrazioni di Importazione UE? NOTE CREDITO su acquisti
Le causali precaricate che gestiscono la casistica sono:
37 – NOTA ACCREDITO ACQUISTO UE
39 – N.C. ACQUISTO UE X REG.VEN SOLO IVA

Al salvataggio della Causale – 037 verrà proposta la registrazione fittizia per il registro delle vendite (Causale – 039).

Nota Bene:

sulla NC è necessario indicare il Codice Iva – 322 (IVA 22% PER ACQUISTI INTRA-UE), mentre sulla registrazione fittizia deve indicare il Codice Iva – 222 (IVA 22% VENDITE INTRA-UE FITTIZIA).

Per distinguere l’acquisto di Beni da quello dei Servizi è necessario utilizzare rispettivamente:

il Codice Bene – 001 per l’acquisto di beni

il Codice Bene – 017 per gli acquisti di Servizi Esteri.
 

In allegato le immagini delle causali contabili d

Veniamo, a questo punto, alle modalità operative di regolarizzazione proponendo il seguente esempio.

La società Alfa Srl ha dimenticato di trasmettere 180 fatture di acquisto di beni da un fornitore Ue: le fatture sono state ricevute e registrate nel mese di luglio, pertanto, era necessario presentare l’esterometro entro il 2 settembre. In caso di regolarizzazione entro i 15 giorni successivi alla scadenza (17 settembre) trovano applicazione, come detto, le sanzioni dimezzate, nel limite massimo di 500 euro.

Qualora il contribuente voglia avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, potrà assolvere all’obbligo comunicativo entro il 17 settembre, versando le seguenti sanzioni ridotte secondo la tempestività della correzione:

Qualora la correzione avvenga oltre i suddetti 15 giorni dalla scadenza originaria, trova applicazione la sanzione ordinaria (2 euro a fattura) ridotta, in caso di ravvedimento, come segue:

  • 40 euro, ossia sanzione base di 360 euro, ridotta ad 1/9 entro il 1° dicembre 2019 (articolo 13, comma 1, lettera a-bis);
  • 45 euro, ossia sanzione base di 360 euro, ridotta ad 1/8 entro il 30 aprile 2020 (articolo 13, comma 1, lettera b);
  • 51,43 euro, ossia sanzione base di 360 euro, ridotta ad 1/7 entro il 30 aprile 2021 (articolo 13, comma 1, lettera b-bis);
  • 60 euro, ossia sanzione base di 360 euro ridotta ad 1/6 entro il 31 dicembre 2025 (articolo 13, comma 1, lettera b-ter);
  • 72 euro, ossia sanzione base di 360 euro ridotta ad 1/5 fino alla notifica dell’atto impositivo (articolo 13, comma 1, lettera b-quater).

a utilizzare.

Spesometro e operazione intracomunitarie senza iscrizione VIES

Aggiornato al 2017, modificato a gennaio 2019. Attenzione al 01-2020

Le operazioni intracomunitarie senza iscrizione al Vies hanno un trattamento diverso ai fini dell’indicazione nello Spesometro a seconda che si tratti di acquisti o vendite. Vediamo i motivi per tale diverso trattamento.

Come sappiamo un contribuente italiano, soggetto passivo iva, che intenda effettuare operazioni intracomunitarie è normalmente tenuto a comunicare quest’intenzione tramite l’apposito modello dichiarativo dell’Agenzia delle Entrate, esercitando la relativa opzione e iscrivendosi così all’archivio VIES (VAT information exchange system, sistema di scambio delle informazioni sull’IVA).

Esiste tuttavia la possibilità che il soggetto passivo iva effettui queste operazioni, nell’esercizio della propra impresa, arte o professione, in mancanza dell’iscrizione al Vies. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E/2012 esamina questa tipologia di fattispecie ribadendo, anche alla luce della circolare ministeriale n. 39/E del 01/08/2011, che l’inclusione nell’archivio summenzionato è la condizione che legittima un soggetto passivo ad effettuare operazioni del genere.

Tuttavia, viene poi spiegato, in caso di mancata inclusione nel Vies da parte di un cedente italiano, la controparte dovrebbe esimersi dal qualificare l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari, ritenendola assoggettata ad imposizione in Italia; specularmente, nel caso di un soggetto passivo italiano non regloarmente iscritto al Vies che effettua un acquisto da soggetto passivo comunitario, il detto acquisto non può configurare un’operazione intracomunitaria, l’imposta non è dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore.

In sostanza la rilevanza ai fini iva è, per tali operazioni, associata al territorio del soggetto cedente.

Ne consegue, che sotto il profilo procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al Vies, riceverà la fattura dal fornitore europeo con applicazione dell’iva vigente nello Stato comunitario del cedente. Tale imposta va considerata come un costo fuori campo iva. La fattura andrà registrata (iva compresa) soltanto in contabilità generale. Se, in caso analogo, il ricevimento della fattura esterea avviene senza indicazione dell’iva estera (per errata valutazione del cedente) allora l’operatore italiano non potrà comunque applicare l’inversione contabile; anche tale fattura andrà registrata solamente in contabilità generale, altrimenti si determinerebbe un’illegittima detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, con applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 471 del 1997.

Alla luce di tali considerazioni conviene domandarsi come possano tali operazioni essere inserite all’interno dello spesometro annuale di cui all’art. 21 del decreto legge n. 78 del 31/05/2010. Per quanto concerne le vendite intracomunitarie effettuate senza Vies non dovrebbero riscontrarsi particolari difficoltà: si tratta di operazioni rilevanti ai fini iva che vengono effettuate nei confronti di soggetti non residenti e possono pertanto essere inserite nel quadro BL o FN a seconda che la compilazione della comunicazioe polivalente avvenga in forma aggregata o analitica (Cfr. Anche comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 19/11/2013, quesito n. 7). Per quanto riguarda le operazioni di acquisto intracomunitario, invece, utilizzare il quadri BL relativo ad acquisti da non residenti potrebbe apparire una soluzione appropriata solo di primo acchito. In realtà le istruzioni ministeriali relative all’adempimento in esame (lette sempre alla luce del comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 19/11/2013, quesito n.6 stavolta), chiariscono che il quadro BL e il quadro SE sono relativi alle operazioni passive effettuate con non residenti, sia comunitari che extra comunitari, purché rilevanti in Italia e che non costituiscano importazioni od operazioni da indicare negli elenchi Intrastat.

Ora le operazioni di acquisto intracomunitario effettuate senza iscrizione al Vies, non possono essere considerate come rilevanti in Italia ai fini iva, sono quindi da considerare fuori campo iva (come commenta anche la pubblicazione del 2012, N. FR099 di Infofisco).  A questo punto non resta che rifarsi al documento dell’Agenzia delle entrate del 22/12/2011, risposte ai quesiti in materia di […], pagina 8, dove si chiarisce che le operazioni che avvengono fuori dall’ambito di applicazione dell’iva sono escluse dallo Spesometro e non vanno inserite nel modello.

Quanto riportato sopra però è stato aggiornato in conseguenza di una sentenza della corte europea.

e cessioni intracomunitarie tra soggetti passivi scontano l’Iva nel paese di destinazione anche se il numero identificativo degli operatori coinvolti non è iscritto al Vies. La prassi contraria, pertanto, è da ritenersi superata. Per il momento: nel 2020, infatti, entrerà in vigore una modifica alla direttiva Iva che cambierà le carte in tavola. Il chiarimento, arrivato dall’Agenzia delle entrate nel corso del Videoforum di ItaliaOggi del 23 gennaio scorso, ufficializza per la prima volta gli effetti della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue sulla precedente, contraria prassi nazionale.

La norma. Allo scopo di contrastare le frodi Iva, l’art. 27 del dl 78/2010 ha introdotto disposizioni volte a subordinare l’effettuazione di operazioni intracomunitarie, ossia gli scambi di beni e di prestazioni di servizi «generiche» con soggetti passivi stabiliti in altri paesi dell’Ue, all’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate. L’art. 22 del Dlgs n. 175/2014 ha poi modificato la procedura per meglio allinearla alla normativa Ue, in particolare prevedendo che la richiesta di autorizzazione espressa mediante l’opzione determina l’immediata iscrizione dei soggetti passivi nell’archivio Vies. La normativa Ue (regolamento n. 904/2010), comunque, non prevede la possibilità di invalidare il numero identificativo del soggetto passivo soltanto agli effetti degli scambi intracomunitari, come invece prevede l’art. 35, comma 7-bis, del Dpr 633/72, mentre impone di invalidare il numero identificativo attribuito alla persona che non possiede (o ha perso) lo status di soggetto passivo dell’Iva, come previsto dal comma 15-bis dell’art. 35.

La prassi nazionale. Nel commentare le disposizioni introdotte dall’art. 27 del dl n. 78/2010, nella circolare n. 39/2011 l’agenzia osservava che la mancata iscrizione nell’archivio Vies determina il venire meno della possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie con l’applicazione del regime fiscale proprio di tali operazioni, in quanto il soggetto non può essere considerato come soggetto passivo Iva ai fini dell’effettuazione di tali operazioni. Pertanto, eventuali cessioni o prestazioni intraUe effettuate da un soggetto passivo nazionale non incluso nell’archivio, dovrebbero scontare l’imposizione in Italia. Quanto all’ipotesi speculare (soggetto italiano acquirente), nella circolare si osservava che la controparte comunitaria che abbia riscontrato la mancata validazione della partita Iva del soggetto italiano nel Vies, dovrebbe astenersi dall’applicare all’operazione il regime fiscale degli scambi intracomunitari ed assoggettare invece l’operazione al tributo. Coerentemente, la successiva risoluzione n. 42/2012 affermava che qualora un soggetto passivo italiano non iscritto al Vies effettui un acquisto da soggetto passivo comunitario, tale acquisto non può configurarsi come una operazione intracomunitaria, per cui l’Iva non è dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore; l’acquirente italiano non iscritto al Vies, pertanto, non deve procedere all’integrazione della fattura del fornitore e all’annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti. Successivamente, però, la Corte di giustizia ha statuito che, nell’ambito della disciplina degli scambi intraUe, l’obbligo di disporre di un numero d’identificazione Iva è un requisito formale che non può mettere in discussione il diritto all’esenzione dall’Iva qualora ricorrano le condizioni sostanziali della cessione intraUe (sentenza 6 settembre 2012, C-273/11). Più recentemente, la Corte ha dichiarato che, a maggior ragione, non costituisce condizione sostanziale per l’esenzione Iva della cessione intraUe l’iscrizione al Vies, la quale rappresenta un requisito formale che non può mettere in discussione il diritto all’esenzione qualora sussistano i presupposti sostanziali, salvo il caso di frodi o salvo che la violazione formale abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.

La risposta al forum. L’agenzia prende atto che secondo l’orientamento della Corte di giustizia, formatosi successivamente alla circolare n. 39/2011 ed alla risoluzione n. 42/2012, l’iscrizione al Vies dell’operatore, in assenza di comportamenti fraudolenti, pur integrando una violazione formale, non costituisce una condizione sostanziale per l’applicazione del regime proprio delle operazioni intraUe, in presenza dei presupposti sostanziali, sicché devono intendersi superati i citati documenti di prassi. L’agenzia ricorda però che la direttiva Ue 2018/1910 del 4 dicembre 2018 ha modificato la direttiva Iva con effetto dal 1° gennaio 2020, prevedendo che «l’iscrizione del soggetto passivo nell’archivio Vies» (più precisamente, il numero di partita Iva) «diventi una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione anziché un requisito formale». La questione si riaprirà quindi tra un anno.

Gli acquisti da fornitori UE, devono quindi essere fatturati senza IVA. Una volta ricevuta la fattura estera, a quel punto tu avresti dovuto:

integrare la fattura con l’IVA italiana e versarla al fisco italiano;
Presentare il modello Intrastat.
Premesso ciò e considerando che ormai il “danno” è fatto, come procedere?

In questo caso sarebbe opportuno contattare il fornitore estero, fargli presente l’errore e quindi domandargli di produrre una nota di credito per stornare la fattura sbagliata. Ovviamente dovrà anche restituirti l’IVA che non era tenuto a incassare.

A questo punto potrai integrare la fattura con l’IVA italiana, applicata sull’importo stornato dall’IVA estera, che non era dovuta. Poi, dovrai compilare il modello Intrastat secondo le regolari scadenze.

Cosa fare invece, se non fosse possibile ottenere lo storno per la correzione della fattura? A quel punto, dovrai comunque rispettare quanto disposto dall’art. 38 D.L. n. 331/1993 e, quindi integrare la fattura con l’IVA italiana (ai sensi del reverse charge ex art. 17, co. 2 D.P.R. n. 633/72), poichè hai effettuato un’operazione intracomunitaria. L’Agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito se l’IVA va applicata sul lordo (quindi costo + Iva estera) oppure solo sul costo al netto dell’IVA non dovuta.

Fino a quando non ci saranno precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, per ragioni di prudenza, è consigliabile calcolare l’IVA sull’importo totale (quindi costo + IVA estera).

Per quanto riguarda l’IVA non dovuta ma che hai comunque pagato, non potrai ovviamente chiedere il rimborso in Italia, ma dovrai rivolgerti al fornitore estero, che è il principale responsabile dell’errore.

Commissioni Paypal

Imposte dirette
====================
Le commissioni paypal addebitate sono deducibili.

Iva
=========
Le commissioni bancarie seguono, ai fini della territorialità IVA, le
regole previste per le prestazioni di servizi (generiche) di cui
all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972; queste ultime a decorrere dal 1°
gennaio 2010 sono territorialmente rilevanti nel Paese in cui il
committente soggetto passivo d’imposta è stabilito, salvo alcune
eccezioni a salvaguardia del principio base.
Nei rapporti B2B l’operazione rileva nel Paese ove è stabilito il
committente soggetto passivo IVA;
Nei rapporti B2C l’operazione rileva nel Paese ove è stabilito il
prestatore soggetto passivo IVA.

Con la circolare 2/E del 2011 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che
l’addebito di commissioni bancarie da parte di un istituto di credito
localizzato in un Paese della UE, ovvero extra-UE, concretizza
un’operazione esente IVA (art. 10, primo comma, n. 1 del D.P.R. n. 633
del 1972) a fronte dalla quale il soggetto passivo IVA provvede al
reverse charge indicando in fattura, anziché l’IVA dovuta, gli estremi
normativi in base ai quali l’operazione risulta esente, ed annotandola
nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto
(circolare 12/E del 2010).
La circolare n. 37/E del 2011 chiarisce che l’obbligo dell’autofattura
per i servizi ricevuti viene meno se il contribuente non è tenuto alla
fatturazione dei servizi della stessa tipologia che da lui effettuati;
rimane un facoltà.

Intrastat
===============
Considerato che le commissioni sono esenti IVA non vi obbligo di
presentare gli elenchi intrastat relativamente alle operazioni tra
soggetti passivi stabiliti nella UE (neanche qualora il committente sia
tenuto alla presentazione degli elenchi Intrastat acquisti servizi
mensili). Infatti, sono escluse dall’obbligo di presentazione degli
elenchi Intrastat le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del
D.P.R. n. 633/1972 che godono nel Paese del committente del regime di
esenzione o della non imponibilità IVA.

Comunicazioni Transfrontaliere – Esterometro

Gentile Cliente, dal 1° gennaio 2019, parallelamente a quello della fatturazione elettronica, è stato introdotto un nuovo adempimento consistente in una comunicazione delle fatture relative ad operazioni attive e passive intercorse con soggetti (comunitari ed extracomunitari) non stabiliti nel territorio dello Stato.

Presupposto soggettivo

In linea generale sono obbligati a trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) i soggetti passivi IVA che hanno sede legale (residenza), decisionale (domicilio) o operativa in Italia.

Ancorché “stabiliti” in Italia, così come sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica, sono esonerati dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro  i seguenti soggetti:

  • contribuenti che applicano il regime di vantaggio ex D.L. 98/2011 (cd. minimi);
  • contribuenti forfetari ex L. 190/2014;
  • produttori agricoli in regime di esonero;
  • associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell’ambito della propria attività commerciale;
  • contribuenti tenuti all’invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (farmacie, medici, etc.).

I dati da trasmettere sono quelli relativi alle operazioni transfrontaliere intercorse con soggetti che, viceversa, non sono stabiliti in Italia.

Sono considerati soggetti passivi “non stabiliti nel territorio dello Stato”:

  • i soggetti (Ue o extra-Ue) con sede legale all’estero ma direttamente identificati in Italia;
  • i soggetti (Ue o extra-Ue) con sede legale all’estero che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale  in Italia;
  • i soggetti residenti o domiciliati all’estero (Ue o extra-Ue) che non hanno partita IVA (consumatori finali).

Operazioni da comunicare e operazioni escluse

Le operazioni da comunicare con l’“esterometro” sono quelle rappresentate da:

  • fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti ma identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica;
  • fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti ma identificati in Italia direttamente oppure mediante rappresentante fiscale;
  • fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extra UE;
  • autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extra UE.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione (quindi sono comunicate solo facoltativamente) le operazioni per le quali:

  • è stata emessa una bolletta doganale (importazioni);
  • sono state emesse fatture elettroniche (cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie di beni, prestazioni di servizi intracomunitari, cessioni di immobili ubicati in Italia, etc.).

La ragione risiede nel fatto che i dati di queste operazioni sono già note all’Agenzia delle entrate, in quanto la bolletta doganale è oggetto di dichiarazione doganale mentre le fatture elettroniche transitano dal SdI.

Diventa, quindi, importante valutare la possibilità di emettere fattura elettronica anche per le operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti “non stabiliti in Italia”, proprio al fine di evitare la trasmissione mensile dell’esterometro.

In tal caso la fattura elettronica andrà emessa indicando quale Codice Destinatario del cessionario/committente:

  • il codice convenzionale composto da sette X (“XXXXXXX”) allorquando la fattura venga emessa direttamente al soggetto non residente privo di partita Iva italiana, sempre che a tali soggetti sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, ove ne facciano richiesta.
  • il valore predefinito “0000000” (salvo che il cliente non comunichi il proprio indirizzo PEC o un proprio codice destinatario), allorquando la fattura venga emessa direttamente al soggetto non residente che si sia identificato direttamente o abbia nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia; in tal caso in fattura andrà riportato il numero di partita Iva italiano attribuito al soggetto non residente.

Informazioni da trasmettere

I dati da trasmettere con l’esterometro sono i seguenti:

  • dati identificativi del cedente/prestatore,
  • dati identificativi del cessionario/committente,
  • data del documento comprovante l’operazione,
  • data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
  • numero del documento,
  • base imponibile,
  • aliquota IVA applicata;
  • ammontare dell’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento,
  • la tipologia dell’operazione.

Termini di trasmissione

La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

La prima comunicazione mensile delle operazioni di gennaio dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2019.

Esterometro e Intrastrat

L’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat non è stato eliminato.

Conseguentemente dovranno essere trasmessi, nel corso del 2019, anche gli elenchi riepilogativi facenti riferimento alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni e servizi (resi e ricevuti).

Omessa/errata trasmissione: sanzioni

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni in questione, è prevista l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo pari a 2 euro per ogni fattura (limite massimo fissato a mille euro per trimestre).

E’ prevista la riduzione a metà della sanzione (limite massimo di euro cinquecento), se la violazione viene sanata entro quindici giorni dalla scadenza della trasmissione.

Documentazione

Allo scopo di procedere all’adempimento, è necessario che, all’inizio di ciascun mese, vengano trasmesse allo Studio tutte le fatture emesse e/o ricevute (in formato non elettronico) verso e da soggetti non stabiliti in Italia nel mese precedente, a partire dal mese di gennaio appena trascorso.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore informazione e con l’occasione porge cordiali saluti.

Indicazione ISA

TRATTASI DI MERA ELABORAZIONE STATISTICA, CON MEDIE ARITMETICHE SEMPLICI, CHE PRESUME FATTI NOTI RICAVATI DA ANALISI DI DATI ELABORATI E PROVENIENTI DA ALTRO STRUMENTO STANDARDIZZATO (STUDI DI SETTORE), CONSIDERATO IN UN PERIODO TEMPORALE E PREGRESSO DI 8 E/O 9 ANNI CHE NON PESA LE PECULIARITA’ DI OGNI ANNUALITA’, CON UNA NORMALIZZAZIONE DEI REDDITI DA VERIFICARE, CHE RENDONO INCOMPRENSIBILE IL RISULTATO DELLA PAGELLA FISCALE, CHE E’ UN’ELABORAZIONE STANDARDIZZATA CON LA FUNZIONE DI REGRESSIONE CHE NON GARANTISCE L’APPARTENENZA AL SINGOLO MODELLO DI BUSINESS, IN CONTRASTO CON LA REALE ATTIVITA’ ESERCITATA CON I LIMITI RILEVATI ANCHE DAI GARANTI DEL CONTRIBUENTE. UN RISULTATO SPERIMENTALE, CHE DOVRA’ ESSERE RICALCOLATO SULLA BASE DEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI, IN UN CONTRADDITTORIO PREVENTIVO UTILE PER LA COMPRENSIONE E VERIFICA DEI DATI E DEI RISULTATI. UN ESITO CHE NON RISULTA IDONEO NE’ PER GLI EVENTUALI ADEGUAMENTI RICHIESTI, NE’ PER L’ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONTROLLO, IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA

Architetti ed Ingegneri, niente CASSA solo se lavoratori dipendenti

L’INPS fornisce i criteri generali per la corretta individuazione dell’Ente competente in materia di previdenza per i liberi professionisti che svolgano attività professionale di ingegnere o architetto, alla luce del combinato disposto dell’art. 18 co. 11 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) con l’art. 7 dello Statuto di INARCASSA, in base al quale coloro che, pur essendo iscritti all’Albo e in possesso di partita IVA, esercitino la professione di cui si tratta in maniera abituale ma non esclusiva, affiancandola ad un’attività di lavoro dipendente o, comunque, ad un’attività soggetta ad altra forma di previdenza obbligatoria:
– sono esclusi dalla possibilità di iscriversi ad INARCASSA;
– devono iscriversi alla Gestione separata INPS e versare a quest’ultima, alla stregua dei professionisti “senza Cassa”, i contributi previdenziali obbligatori sui redditi di lavoro autonomo professionale percepiti.
In particolare, la circolare in commento richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui é possibile ricondurre al concetto di “esercizio della libera professione produttivo di redditi professionali”, oltre all’espletamento delle prestazioni “riservate” ai professionisti iscritti agli Albi, anche l’esercizio di attività che, pur non soggette a riserva, presentino un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, richiedendo il ricorso alle medesime cognizioni e competenze tecniche utilizzate nell’esercizio di quest’ultima.
In considerazione di ciò – fermo restando che quanto sopra vale per gli ingegneri e architetti che intrattengano anche un rapporto di lavoro subordinato – viene proposto, in forma tabellare, un elenco di attività di lavoro autonomo, distinguendo tra:
– attività che, se svolte in aggiunta all’attività professionale “tipica”, presentando una “connessione” con la stessa (nel senso sopra evidenziato), risultano “attratte” alla professione e produttive di redditi riconducibili ai redditi professionali costituenti la base imponibile per il pagamento dei contributi obbligatori ad INARCASSA (es. attività di consulente gestionale, amministratore di condominio, consulente e programmatore informatico, amministratore di società esercenti attività tecnica e/o tecnologica od operanti nel settore edile);
– attività che, se svolte in aggiunta all’attività professionale “tipica”, non presentando alcuna “connessione” con la stessa, né risultando subordinate all’iscrizione ad un Albo, sono soggette a contribuzione alla Gestione separata, precludendo l’iscrizione a INARCASSA e determinando l’assoggettamento di tutti i redditi percepiti al prelievo contributivo a favore della suddetta Gestione (es. procacciatore d’affari e consulente commerciale, consulente bancario e assicurativo).