Concordato preventivo anno 2024, no forfettari

Ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale è data anche facoltà di fruire del correlato istituto del ravvedimento di cui all’art. 2-quater D.L. 113/2024 (decreto Omnibus).

Per aderire al regime del ravvedimento non è necessario inviare alcuna comunicazione telematica, ma solo provvedere al versamento tramite il modello F24 di quanto dovuto, come emerge dal provvedimento 4.11.2024, n. 403886, entro il 31.03.2025.

Per capire a quanto ammonta il dovuto è sufficiente accedere al proprio Cassetto fiscale e seguire questo percorso: Consultazioni / Comunicazioni / Scheda di sintesi del Concordato Preventivo Biennale. Nelle ultime pagine della scheda è possibile evincere, per ogni singola annualità oggetto del ravvedimento, l’importo da pagare per “blindare” l’anno. Si ricorda infatti che il pagamento di tali somme permette di evitare accertamenti:

– analitici, analitico-induttivi, o induttivi puri ai fini redditi;

– analitico-induttivi ai fini Iva.

conteggi vengono effettuati sulle basi imponibili delle dichiarazioni dei redditi/Irap presentate entro lo scorso 9.10.2024 (integrative comprese).

Tuttavia, non tutti i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo possono fruire del ravvedimento, poiché per esempio i soggetti in regime forfetario ne sono esclusi. Sono destinatari del regime del ravvedimento i soggetti che:

– hanno applicato gli Isa o hanno avuto una causa di esclusione correlata all’emergenza Covid o una situazione di non normale svolgimento dell’attività (causa 4);

– hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Inoltre, il provvedimento suddetto chiarisce che non è possibile avvalersi del regime di ravvedimento se il pagamento del dovuto avviene dopo la notifica di un PVC o schema d’atto d’accertamento o atto di recupero di crediti inesistenti.

Se il soggetto nelle annualità 2018-2022 ha prodotto sia redditi da lavoro autonomo sia redditi d’impresa, deve effettuare il pagamento per entrambe le tipologie, non potendone selezionare una o l’altra, il che non perfezionerebbe il ravvedimento su quell’anno.

È ben possibile ravvedere anche una sola delle annualità disponibili e nel modello F24 andrà indicata tale annualità nel campo “anno di riferimento” e l’apposito codice tributo.

Nel caso si opti per rateizzare il debito, l’annualità si deve considerare “blindata” soltanto se si versano tutte le rate, anche se tardivamente; infatti, il pagamento tardivo di una rata (diversa dalla prima) non causa la decadenza dalla rateazione se il pagamento viene effettuato entro il termine della rata successiva. Si ricorda che le rate possono essere massimo 24 e sono mensili.

Fringe Benefit expertup lavoro

Assistenza Professionisti4 (Azienda-Studio)2 ott 2023, 09:44 CESTGentile cliente,
le causali del fringe benefit sono le seguenti:
206 FRINGE BENEFIT 
Se si tratta di dipendente con figli sono state create le nuove causali 2924 FRINGE BENEFIT CON FIGLI (non soggetto TFR e mal/mat),  2925 FRINGE BENEFIT CON FIGLI e  2937 FRINGE BENEFIT CON FIGLI-RIMBORSI.
A seconda della sua esigenza potra utilizzare le suddette causali.

Per quanto riguarda “Oltree il cellulare e un finanziamento (mutuo o prestito)” non ci è chiaro quale la sua necessita.
Se si tratta di mutuo/prestito è presente la faq per la gestione https://azienda-studio.zendesk.com/hc/it/articles/7606426319377-PAGHE-GESTIONE-PRESTITI-CESSIONE-DEL-QUINTO-PIGNORAMENTO

1 e 4 Novembre, paghe

Nel  mese di novembre 2024 professionisti ed imprese sono chiamati a gestire la festività del 1° novembre (Ognissanti) e l’ex festività del 4 novembre. Come noto, il 1° novembre gode del riconoscimento di festività nazionale, il 4 novembre, invece, rientra nel novero delle festività soppresse con la legge 5 marzo 1977, n. 54.

Il 1° novembre, essendo una festività nazionale riconosciuta, prevede una gestione retributiva “ordinaria”, sicché in caso di coincidenza con una giornata lavorativa, i dipendenti non sono tenuti a prestare servizio, mantenendo comunque il diritto alla normale retribuzione o ad aver diritto ad una giornata retribuita aggiuntiva laddove la predetta giornata coincida con il giorno di riposo.

Diversamente, la regolamentazione del 4 novembre, quale festività soppressa, non dà diritto a un giorno di riposo, ma richiede il riconoscimento di un “compenso sostitutivo” o di un ulteriore permesso retribuito, secondo quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento.

Cessione d’Azienda – novità dal 01-01-2025

L’art. 2 D.Lgs. 139/2024, in attuazione dei principi di delega fissati nella L. 111/2023, apporta modifiche al Testo unico imposta di registro (Tur). In particolare, vengono rivisti alcuni articoli afferenti alla tassazione dei trasferimenti di aziende o rami di esse.

L’art. 23, c. 4 del Tur viene completamente sostituito e il nuovo testo, in vigore dal 1.01.2025, prevede l’applicazione delle aliquote previste per le diverse tipologie di beni oggetto di cessione. Dalla lettura della relazione illustrativa, si evince che l’intervento legislativo mira a garantire una maggiore razionalità alla funzione dell’imposta e una semplificazione nel suo meccanismo applicativo. Fermo restando che nulla muta ai fini Iva (la cessione d’azienda o di un singolo ramo continua a essere un’operazione fuori campo ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. b) D.P.R. 633/1972), ai fini dell’imposta di registro, la tassazione, come noto, è in misura proporzionale.

Considerato che l’operazione di che trattasi interessa un’universalità di beni, costituita da elementi materiali e immateriali, si pone il problema di individuare i criteri di applicazione dell’imposta che variano a seconda che si tratti il trasferimento come afferente a un complesso unitario oppure considerando le caratteristiche e la natura dei singoli beni che lo compongono. Il nuovo art. 23, c. 4 prevede che sia legittimo applicare separatamente a ogni categoria di beni, la propria aliquota prevista dal Testo unico imposta di registro.Questo, tuttavia, impone una condizione: occorre una precisa ripartizione del prezzo da imputare a ogni singola categoria di beni (mobili, immobili, crediti, ecc.).

Nel caso in cui siano compresi nel trasferimento dei crediti, si applica la corrispondente aliquota (0,50%) sulla quota parte di corrispettivo a essi imputabile. Per quanto attiene alle passività, la norma prevede che debbano essere imputate ai diversi beni (sia mobili che immobili) in proporzione del loro rispettivo valore. Qualora nell’atto di cessione non sia prevista una ripartizione del prezzo, il trasferimento viene inteso come riferito a un complesso unitario e, in tal caso, si applicano i criteri stabiliti dall’art. 23, c. 1 ovvero l’aliquota più elevata tra quella prevista per i singoli beni che compongono il complesso oggetto di cessione.

Confrontando le differenze tra vecchia e nuova norma, tuttavia, si nota soltanto uno spostamento di quanto già previsto nell’ultimo periodo dell’art. 23, c. 1, al c. 4. Invece, il vecchio comma 4 si occupava unicamente del criterio di imputazione delle passività, che, peraltro, rimane invariato. Viene interessato da modifiche anche l’art. 51 del Tur, con la sostituzione dei cc. 2 e 4.

In particolare, i criteri già previsti dalla precedente formulazione del c. 4 vengono trasfusi nel nuovo c. 2. Ai fini della determinazione della base imponibile si assume il valore venale complessivo dei singoli beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed esclusi i beni di cui agli artt. 7, parte prima della tariffa e 11-bis della tabella (unità da diporto e veicoli iscritti al PRA). La determinazione del valore da sottoporre a tassazione prevede lo scomputo delle passività inerenti all’azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa, salvo quelli che l’alienante si sia impegnato ad estinguere.

Nella sostanza, si tratta di una riscrittura di regole già vigenti.

Cumulo Giuridico – Ravvedimento operoso

Il D.Lgs. 87/2024 ha riformato le sanzioni e il ravvedimento operoso per le violazioni commesse dal 1.09.2024; per le violazioni commesse prima di tale data, si dovrà fare riferimento alla disciplina del ravvedimento precedente all’intervento del D.Lgs. 87/2024. Con la riforma è possibile applicare il cumulo giuridico al nuovo ravvedimento operoso a eccezione degli omessi versamenti e la sanzione viene calcolata partendo da quella riconducibile alla violazione più grave, aumentata di 1/4. A tale sanzione si applicano le riduzioni previste dal ravvedimento, prendendo a riferimento la data di commissione della prima violazione per individuare la misura della riduzione.

Istanza annullamento F24 a zero (MODELLO)

All’Agenzia delle Entrate

Direzione provinciale di AGRIGENTO 

Ufficio territoriale di AGRIGENTO

Il/la o sottoscritto/a ________________________________________________________ codice fiscale ____________________________________ nato/a il ___/____/19____ a _______________________________________________ prov. (____) residente in _______________________________________________   prov. _______ via –piazza-corso – ________________________________________________________________ n. _____ tel. ______________ fax ________________ email ________________________________________________________________________□ a titolo personale

□ in qualità di ____________________________ della/o società/studio_________________ _____________________________ codice fiscale _____________________________ partita iva _________________________ sede ______________________________ città ________________________ prov._____

chiede

di procedere all’annullamento dell’allegato modello F24, con saldo uguale a zero, protocollo telematico (se disponibile) ____________, presentato in data ____________ , che risulta errato.

______________________. ___/___/20__                              

Firma _______________________

Documenti da allegare a questo modulo: □ documento di identità del sottoscrittore
□ copia modello F24 da annullare

Agenzia Riscossione e ipoteca e pignoramento.

Le tutele previste dalla legge in materia di ipoteca e pignoramento immobiliare proteggono il contribuente da misure eccessive o indiscriminate da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sebbene l’Ente abbia il diritto ed il dovere di recuperare i crediti dovuti, il contribuente può contare su una serie di garanzie, come la soglia minima di debito per l’iscrizione dell’ipoteca e il divieto di pignoramento su determinate tipologie di immobili. Questi strumenti garantiscono un equilibrio tra il recupero dei crediti e la protezione del patrimonio del debitore.

L’azione coercitiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sorge quando un contribuente non provvede al pagamento di una cartella esattoriale o di un avviso entro i termini stabiliti e non ha un piano di rateizzazione in corso di validità ovvero non decaduto. Tra le azioni più temute per il recupero dei crediti ci sono sicuramente l’iscrizione di ipoteca sugli immobili e il pignoramento immobiliare. 

Ipoteca sugli immobili – L’iscrizione ipotecaria può essere iscritta solo quando l’importo del debito supera i 20.000 euro. Questo limite è stabilito dall’art. 77 D.P.R. 602/1973, come modificato dall’art. 52 D.L. 69/2013. 

Prima di procedere con l’iscrizione, il contribuente riceve una comunicazione preventiva che gli concede 30 giorni di tempo per regolarizzare la sua posizione. Solo se, trascorso questo termine, il debito non viene saldato o non si attiva una rateizzazione, l’ipoteca viene iscritta presso la conservatoria dei registri immobiliari. L’importo dell’ipoteca sarà pari al doppio del credito complessivo che Agenzia delle Entrate-Riscossione intende recuperare.

Una volta iscritta l’ipoteca, il contribuente ne viene informato tramite una comunicazione formale e potrà richiederne la cancellazione solo una volta che il debito sarà estinto integralmente o nel caso in cui venga emesso uno sgravio totale da parte dell’ente creditore.

Pignoramento immobiliare – Se, dopo l’iscrizione dell’ipoteca, il contribuente non provvede a estinguere il debito, non richiede una rateizzazione o non ottiene uno sgravio, Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere con il pignoramento immobiliare solo se sussistono tutte le seguenti condizioni:

– il credito complessivo da recuperare deve essere superiore a 120.000 euro;

– il valore dell’immobile del debitore deve essere superiore a 120.000 euro.

Inoltre, devono essere trascorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza che il debitore abbia provveduto al pagamento o alla rateizzazione.

Questi limiti sono stabiliti dall’articolo 76 D.P.R. 602/1973, modificato dall’art. 50 D.L. 152/2021. 

Infine, la legge vieta l’azione esecutiva su un immobile se presenta tutte le seguenti caratteristiche:

– è l’unico immobile di proprietà del debitore;

– è adibito a uso abitativo, con residenza anagrafica del debitore;

– non è classificato come immobile di lusso, secondo i criteri previsti dal decreto del ministro dei lavori pubblici del 2.08.1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27.08.1969, n. 218;

– non rientra nelle categorie catastali A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di pregio artistico o storico).

Questi requisiti garantiscono che un contribuente non perda la disponibilità della propria abitazione principale a meno che non si tratti di un immobile di lusso o di particolari caratteristiche di valore storico.