Beni strumentali 4.0, Unico

In merito al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “4.0”, l’Agenzia delle Entrate, con le FAQ 5.6.2023 pubblicate sul proprio sito internet, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla compilazione del quadro RU del modello REDDITI
Investimenti “4.0” prenotati nel 2021 ed effettuati nel 2022
Nel primo caso, un’impresa nel corso dell’anno 2022 ha completato l’acquisto di un bene strumentale nuovo 4.0 ex L. 232/2016 per il quale era stata effettuata nel 2021 la relativa “prenotazione” (ordine vincolante e versamento dell’acconto del 20%).
Sotto il profilo dichiarativo, l’impresa ha:
– indicato l’importo del credito d’imposta maturato nel rigo RU5, colonne 2 e 3, del modello REDDITI 2022;
– riportato l’ammontare dell’investimento effettuato nel rigo RU140 del medesimo modello.
È stato quindi chiesto, con riferimento a tale fattispecie, se i medesimi dati debbano essere nuovamente esposti nel rigo RU130 del modello REDDITI 2023.
L’Agenzia delle Entrate risponde precisando anzitutto che, come affermato nelle istruzioni per la compilazione del modello REDDITI 2022, nel rigo RU140 andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento del citato modello (vale a dire il 2021) ed entro il 31.12.2022 per i quali entro il 31.12.2021 si era proceduto all’ordine vincolante ed era stato versato l’acconto del 20% (c.d. “prenotazione”).
Il corrispondente credito d’imposta, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d’imposta, andava comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo (in cui va indicato l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione).
Viene quindi precisato che nel modello REDDITI 2023, nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (vale a dire il 2022) ma diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello REDDITI 2022.
Il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
La descritta modalità di compilazione, ad avviso dell’Agenzia, consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello REDDITI 2022 e poi nel modello REDDITI 2023), con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta.
Investimenti “4.0” effettuati nel 2020 e interconnessi nel 2022
La seconda fattispecie analizzata dall’Agenzia delle Entrate riguarda un’impresa che ha effettuato nel periodo d’imposta 2020 uno o più investimenti in beni 4.0 (Allegato A o B della L. 232/2016), procedendo alla loro interconnessione al sistema aziendale nel 2022.
Si chiedeva se il credito d’imposta maturato a seguito di tali investimenti dovesse essere riportato nel modello REDDITI 2021, anche con presentazione di dichiarazione integrativa, oppure nel modello REDDITI 2023.
Con riferimento a tale fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito maturato e l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali di cui all’Allegato A o B della L. 232/2016 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel modello REDDITI 2021.
La risposta sottolinea che tale modalità di compilazione è direttamente desumibile dalle istruzioni del citato modello REDDITI 2021, laddove viene precisato che nel rigo “RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione“, e prescinde dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione.[Tratto da La Settimana in Breve n.23 del 9 Giugno 2023]

Decontribuzione SUD (esonero contributivo di cui all’articolo 27 del Dl 104/2020) – in DR attenzione correzione in diminuzione cod 99

art. 10 bis dl 137/2020 – esonero contributivo di cui all’articolo 27 del Dl 104/2020

1. DOMANDA

La decontribuzione sud prevista dall’art. 27 dl 104/2020 (decreto agosto) rientra nella previsione dell’art.  10 bis del dl 137/2020 (non tassabilità aiuti covid)?

Se si, considerato che contabilmente i contributi a carico dell’azienda vengono rilevati al netto di detta decontribuzione, è corretto operare in DR2023 una variazione in diminuzione utilizzando il codice 99?

Cordialità. 

Si chiede se l’esonero contributivo di cui all’articolo 27 del Dl 104/2020 e prorogato dalla legge 178/2020 (articolo 1, commi da 161 a 168), possa essere qualificato come contributo e/o indennità erogato a seguito dell’emergenza Covid che ai sensi dell’articolo 10-bis del Dl 28 ottobre 2020, n. 137, non rilevano ai fini delle imposte sui redditi e sull’Irap. In buona sostanza, il contribuente potrebbe considerare tra i costi del personale l’importo dei contributi previdenziali al lordo della decontribuzione Sud, risparmiando pertanto imposte e Irap?

2. RISPOSTA

La risposta al quesito è positiva. Ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 1, del Dl 137/2020, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid-19, e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. La percentuale è pari al 30% dei contributi pagati dal datore di lavoro.

In merito al quesito posto si rammenta che la c.d. “decontribuzione Sud” è una specifica agevolazione che si concreta in un esonero contributivo parziale dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro applicabile a tutti i contratti di lavoro dipendente, salvo quelli di lavoro domestico, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente nelle seguenti regioni considerate aree svantaggiate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Ció detto, evidenziando che non si rinvengono specifici chiarimenti da parte di ade, si – concorda – con quanto prospettata in quesito e quindi, nello specifico, che si possa applicare l’art. 10-bis, DL 137/2020 citato in quesito che, come rammentato, fissa un principio – generale – di intassabilità delle agevolazioni covid.

Si condivide, quindi, che in tale fattispecie, va operata una – variazione in diminuzione ai fini fiscali – in dichiarazione redditi (codice “99”) che qualora non effettuata, di fatto, comporterebbe la tassazione della agevolazione usufruita (sarebbe un nonsense).

Il contributo è diverso rispetto allo 0,80 della legge 234/2021 a vantaggio dei lavoratori

Professionista (dottore commercialista) incaricato del deposito del bilancio

Se il deposito del bilancio è affidato ad un professionista abilitato ex art. 31, commi 2-quater e
2-quinquies, Legge n. 340/2000 è sufficiente la presenza della sola firma digitale dello stesso (dottore
commercialista).
Va evidenziato che se il professionista:
O non è in possesso del certificato di sottoscrizione con ruolo deve inserire nel modello XX
“NOTE” la seguente (o analoga) dicitura:

“Il sottoscritto …………………., iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili
di …………………….. al n. ………, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di
non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio
dell’attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore
della società all’assolvimento del presente adempimento come previsto dall’art. 31 della Legge
n. 340/2000”

”Il/la sottoscritto/a ……………………… ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge n.
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la
società”

modifica pratiche CCIIAA

Il sottoscritto Dott. CRAPANZANO VINCENZO consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara, ai sensi dell’art. 31, comma 2 quinquies della Legge n. 340/2000:
1) di essere iscritto alla sezione A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della
Provincia di AGRIGENTO al n. _13/A e di non aver procedimenti disciplinari in corso che comportino la
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale
2) di essere stato incaricato da tutti i soggetti obbligati per legge alla presentazione della presente
domanda/denuncia, ivi compresi i soggetti indicati nei modelli Intercalari P, se allegati alla presente, allo
scopo di assolvere a tutti gli adempimenti pubblicitari in essa contenuti, così come previsto dalle
corrispondenti disposizioni normative di riferimento.

Spese rappresentanza 75% Modello Unico quadro RF

Nella redazione del quadro RF (per le imprese in contabilità ordinaria) e del quadro RE (per gli esercenti arti e professioni), come di consueto le spese di rappresentanza vanno distinte in base alla tipologia.

Innanzitutto, si ricorda che la disciplina relativa al reddito d’impresa (ex art. 108 comma 2 del TUIR e DM 19 novembre 2008) rileva anche ai fini del reddito di lavoro autonomo professionale.

Pertanto, fermi restando i diversi limiti di deducibilità, per entrambe le tipologie reddituali la nozione di spesa di rappresentanza va mutuata dal DM 19 novembre 2008 (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 1).
In sintesi, vengono definite spese di rappresentanza inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:

  • a titolo gratuito;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Ciò posto, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (art. 54 comma 5 del TUIR).
Inoltre, ove sostenute per finalità di rappresentanza, le spese alberghiere e di ristorazione sono prima assoggettate al limite di deducibilità del 75%, poi sommate alle altre spese di rappresentanza e, infine, sottoposte al limite di deducibilità dell’1% dei compensi (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.2).

Si supponga che, nel periodo d’imposta 2022, un professionista abbia percepito compensi pari a 200.000 euro e sostenuto spese di rappresentanza pari a 2.500 euro, di cui 800 euro relativi a vitto e alloggio.

Si opera come segue:

  • il limite del 75% viene applicato alle spese di vitto e alloggio (800 × 75% = 600 euro);
  • l’ammontare così ottenuto (600 euro) si somma alle altre spese di rappresentanza (1.700 euro), per un totale di 2.300 euro;
  • si applica il limite dell’1% dei compensi (200.000 × 1% = 2.000).

L’importo deducibile è pertanto pari a 2.000 euro, mentre 500 euro sono definitivamente indeducibili.

Ove sostenute con finalità di rappresentanza, le spese di vitto e alloggio devono essere indicate, per il 75% del loro importo, nella colonna 1 del rigo RE16 (nella quale, nel nostro caso, occorrerà quindi esporre 600).

Atteso che l’importo deducibile delle spese di rappresentanza, indicato nella colonna 3 del medesimo rigo, deve corrispondere alla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2, le spese di rappresentanza (diverse da vitto e alloggio) sono indicate nella colonna 2 per l’importo deducibile (1.400 e non 1.700). Il totale deducibile di 2.000 (600 + 1.400) deve poi essere riportato nella colonna 3.

Passando al reddito d’impresa, le spese di rappresentanza sono deducibili in misura pari:

  • all’1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% dei suddetti ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • allo 0,4% dei suddetti ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Anche qui, tali oneri vanno indicati in base alla tipologia, distinguendo tra le spese di vitto e alloggio sostenute con finalità di rappresentanza e le spese di rappresentanza di diversa natura.

In particolare, le spese di vitto e alloggio qualificabili come “spese di rappresentanza” devono essere prima assoggettate al limite di deducibilità del 75%, poi sommate alle altre spese di rappresentanza e, infine, sottoposte ai limiti di deducibilità di cui all’art. 108 comma 2 del TUIR.

Così, se nel 2022 una srl ha conseguito ricavi e altri proventi per un milione di euro e sostenuto spese di rappresentanza per 17.000 euro (delle quali 5.000 relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande), tale importo deve essere oggetto di una variazione in aumento nel rigo RF23, indicando:

  • nella colonna 1, le spese di vitto e alloggio (nel nostro caso, 5.000 euro);
  • nella colonna 2, le spese di rappresentanza diverse da quelle indicate nella colonna 1 (nel nostro caso, 12.000 euro);
  • nella colonna 3, la somma degli importi delle due precedenti colonne e, quindi, 17.000 euro.

Nel rigo RF43 occorre invece indicare gli importi deducibili, riportando:

  • nella colonna 1, l’importo deducibile delle spese di vitto e alloggio sostenute con finalità di rappresentanza (3.750 euro, cioè il 75% di 5.000);
  • nella colonna 2, l’importo deducibile delle spese di rappresentanza, incluso l’ammontare esposto nella colonna 1 (15.000 euro);
  • nella colonna 3, l’importo della colonna 2 e, quindi, 15.000 euro.