Dal punto di vista dei bonus edilizi, la normativa fiscale distingue in modo netto i pannelli solari destinati alla produzione di energia elettrica (c.d. “impianti solari fotovoltaici”) da quelli destinati alla produzione di energia termica (c.d. “impianti solari termici”).
Gli interventi di installazione dei primi possono beneficiare della detrazione IRPEF al 50%, ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR, con possibilità di “traino” nel superbonus 110%, ai sensi dei commi 5-7 dell’art. 119 del DL 34/2020, ove effettuati congiuntamente a interventi “trainanti” di efficienza energetica o di riduzione di rischio sismico.
Gli interventi di installazione dei secondi, oltre naturalmente alla detrazione IRPEF al 50%, ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR, possono beneficiare dell’ecobonus al 65%, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del DL 63/2013, con possibilità di “traino” nel superbonus 110%, ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del DL 34/2020, ove effettuati congiuntamente a interventi “trainanti” di efficienza energetica.
La tecnologia è però in continua evoluzione e sono ormai sempre più comuni i pannelli solari c.d. “ibridi”, mediante i quali è possibile sfruttare lo stesso impianto sia per generare energia elettrica anche accumulabile per l’autoconsumo, oppure cedibile alla rete attraverso lo scambio sul posto, sia per produrre energia termica per acqua calda sanitaria e riscaldamento dei locali.
In questi impianti, i due tipi di pannelli, fotovoltaico e solare termico, sono distinti, ma funzionano in modo congiunto.
Pare corretto ritenere che, in quei casi in cui dovessero sussistere tutti i requisiti richiesti dalle diverse discipline agevolative (quelle applicabili agli impianti solari fotovoltaici e quelle applicabili agli impianti solari termici), il soggetto che sostiene le spese di installazione di un impianto solare “ibrido” possa decidere liberamente se agevolarle come spese relative a impianti solari fotovoltaici oppure come spese relative a impianti solari termici.
Fermo restando che rimane sempre opportuna una valutazione caso per caso, la scelta di agevolare l’impianto come fotovoltaico è più favorevole nei casi in cui risulti applicabile il superbonus, mentre, fuori dal superbonus, l’ecobonus al 65% applicabile sugli impianti solari termici risulta più appetibile del bonus casa 50%.
Agevolare l’impianto come fotovoltaico conviene con il superbonus
Fuori dal superbonus, la possibilità di agevolare gli impianti solari “ibridi” con l’ecobonus assume ancor più rilevanza laddove la scelta non è tra due agevolazioni diverse, ma tra questa agevolazione e nessuna agevolazione.
Si pensi, ad esempio, a tutti quegli interventi di ristrutturazione edilizia ex lett. d) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 (eventualmente realizzati anche previa demolizione dell’edificio esistente), a cura di imprese che possiedono l’intero fabbricato e che procedono poi alla locazione o vendita delle singole unità immobiliari che lo compongono.
Queste imprese, nella misura in cui siano soggetti IRES, si ritrovano evidentemente escluse a priori dalla possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF 50%, prevista dall’art. 16-bis del TUIR, mentre possono beneficiare della detrazione IRPEF/IRES spettante a titolo di ecobonus, prevista dall’art. 14 del DL 63/2013.
È appena il caso di ricordare che, per poter beneficiare dell’ecobonus sulle spese sostenute per l’installazione di pannelli solari, è necessario che l’edificio su cui sono installati risulti dotato, ante intervento, di impianto di riscaldamento ed è altresì necessario che l’impianto installato produca l’energia termica di cui all’Allegato H del DM 6 agosto 2020 “Requisiti” e presenti i requisiti tecnici di cui al punto 3 dell’Allegato A del medesimo DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, la cui sussistenza deve essere formalmente asseverata da un tecnico abilitato (con possibilità di sostituire l’asseverazione con una dichiarazione del produttore, quando la superficie dei collettori solari installati è inferiore a 20 metri quadrati).