PATENTE A PUNTI CANTIERI EDILI E NON

Patente a punti in edilizia: requisiti necessari

ALLEGATO CERTIFICAZIONE REGOLARITA’ FISCALE

Con il DM 132/2024 si è data attuazione ed operatività alla disciplina della patente a punti per i cantieri temporanei o mobili in edilizia, introdotta dall’art. 29 del DL 19/2024 (decreto “PNRR”) che ha riscritto l’art. 27 del DLgs. 81/2008.

Meritano di essere evidenziati i requisiti necessari per il conseguimento della stessa.

L’art. 1 del DM 132/2024 enuncia i requisiti necessari per l’ottenimento della a punti per i cantieri temporanei o mobili in edilizia.

Nel dettaglio, dispone che ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all’art. 27, co. 1, D.lgs. 81/2008 presentano domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (VISURA)
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. 81/2008
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, co. 5 e 6, D.lgs. 241/97, nei casi previsti dalla normativa vigente
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei suddetti requisiti:

  • 1), 2) e 3) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000
  • 4) 5) e 6) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ex art. 47, DPR 445/2000.

Il rilascio della patente verrà effettuato dall’INL una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti e attestati da apposita documentazione prodotta dal richiedente.

Nel merito, l’art. 1 del decreto attuativo ricorda che la domanda di rilascio del documento va presentata dalle imprese e dai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ex art. 89 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Con la circ. n. 4/2024, l’INL ha ricordato che, ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. d) del DLgs. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Tecnicamente, l’istanza può essere presentata in via telematica utilizzando un’apposita procedura presente sul portale dell’INL, accedendovi attraverso modalità informatiche che assicurano l’identità del soggetto che effettua l’accesso.

Sul punto, la norma del decreto attuativo stabilisce che la richiesta di rilascio della patente a punti può essere effettuata, oltre che dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto con apposita delega, inclusi i soggetti abilitati a effettuare adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale di cui all’art. 1 della L. 12/79 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati).

Peraltro, in fase di prima applicazione, l’INL, nella citata circolare, ha reso noto che è possibile presentare a mezzo PEC una autocertificazione concernente il possesso dei requisiti richiesti.

Tale dichiarazione ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola il richiedente a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la medesima data.

Pertanto, a partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato nazionale.

Per quanto attiene le imprese/lavoratori autonomi stabiliti in un paese UE/extraUE sarà sufficiente il possesso di un “documento equivalente” alla patente, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine (riconosciuto secondo la legge italiana, in caso di paese extraUE).

Infine, va ricordato che la patente potrà essere oggetto di revoca in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno/più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, sarà possibile richiedere il rilascio di una nuova patente.

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