Continuano a far discutere le modalità di determinazione del reddito dei contribuenti in regime semplificato per cassa, soprattutto in relazione al diffusissimo metodo ex articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, secondo cui i costi risultano rilevanti al momento della registrazione.
In particolare, si sta diffondendo la convinzione (sbagliata, a parere di chi scrive), secondo cui i costi non certificati tramite fattura perché fuori dal campo di applicazione dell’Iva (ad esempio le ricevute di bolli o assicurazioni) siano sempre e comunque rilevanti alla data del pagamento; in realtà, tale posizione non trova alcun fondamento, né giuridico, né nelle indicazioni fornite dall’Agenzia.
La data del pagamento costituisce infatti il dies a quo da cui computare i termini della registrazione, ma comunque la rilevanza di tali costi si avrebbe in ogni caso alla data in cui il documento risulta annotato nelle scritture contabili del contribuente.
I termini di registrazione
In alternativa al regime di cassa previsto dal 2017 per la gestione del reddito conseguito dai contribuenti in contabilità semplificata (regime di cassa che, comunque, deve ritenersi “misto” viste le numerose componenti che anche attualmente continuano ad essere assoggettate alla competenza), il comma 5 dell’articolo 18introduce un metodo alternativo ed opzionale che consente, per presunzione assoluta, di dare rilevanza alla registrazione della fattura, in luogo della movimentazione finanziaria.
In relazione ai costi documentati da fattura non si pongono pertanto particolari problemi (almeno sotto questo punto di vista), posto che l’articolo 25 D.P.R. 633/1972 regolamenta il momento entro il quale detti documenti vanno registrati, ossia il termine per l’invio della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta di ricezione del documento (attualmente il 30 aprile dell’anno successivo).
I dubbi si sono posti in relazione ai costi che non vengono certificati tramite fattura.
Con riferimento a tale tema si è espressa l’Amministrazione finanziaria nei forum con la stampa specializzata tenutisi lo scorso mese, richiamando quanto già affermato nella circolare AdE 11/E/2017 per l’applicazione del regime di cassa: “i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa secondo il principio di cassa (v. par. 3.1.), ma non sono considerate né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini Iva (articoli 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972), – [ovvero le cd operazioni “fuori campo IVA”] – devono essere registrate entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l’operazione, ossia dalla data dell’avvenuto incasso o pagamento [secondo il principio stabilito dal citato articolo 9 del Dl n. 69 del 1989, nonché dall’articolo 1 del Dm n. 154 del 1989]”
L’Agenzia, con tale intervento, individua nel termine di 60 giorni dal pagamento il limite entro il quale occorre annotare detto documento, senza fare alcun riferimento al momento in cui sorge il diritto alla deduzione, tantomeno affermando che il pagamento è rilevante per individuare l’anno in cui dedurre il costo.
Viene, al contrario, posto un termine per evitare arbitraggi (eccessivi) nella registrazione del documento, ma la deduzione di tale costo comunque segue la regola derogatoria prevista dall’articolo 18 comma 5, ossia il momento della registrazione.
Qualora si volesse affermare, per assurdo, che tali costi debbano essere dedotti nell’anno di pagamento, si avrebbe di conseguenza una “deroga della deroga” assolutamente non supportata né dal tenore della norma (nella quale si afferma che il metodo della registrazione ha finalità semplificatorie), né da alcuna interpretazione dell’Agenzia (che, come detto, si è espressa unicamente circa il termine entro il quale la registrazione deve avvenire).
In definitiva, se un costo non certificato da fattura fosse pagato in dicembre 2017, esso potrebbe essere registrato anche ad inizio 2018, appunto entro 60 giorni dalla data in cui è intervenuto il pagamento stesso; ciò comporta che detto costo, per le regole che presidiano l’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, risulterebbe rilevante nel 2018, senza possibilità di retrocederlo nel 2017 e senza che l’Agenzia possa in alcun modo contestare, come non lo può fare per le fatture, la scelta del contribuente di registrarlo (e dedurlo) nell’anno successivo, purché entro il termine fissato per tale tipologia di documento.