Ai sensi del n. 121 della Tabella A/3, parte III del DPR del 26 ottobre 1972, si applica l’aliquota Iva del 10%:
- alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi oppure in luoghi diversi;
- alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi oppure in luoghi diversi.
L’aliquota Iva del 10% si applica anche alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
- nei ristoranti di lusso;
- nei ristoranti annessi agli alberghi di lusso (sia ai clienti che alloggiano nell’albergo sia a quelli che non vi alloggiano).
Caso 1 – Vendite per asporto
Ai sensi della Ris. Min. 20 agosto 1998 n. 107/E, non rientrano, invece, nel concetto di somministrazione di alimenti e bevande le vendite “per asporto” di pasti preparti per il consumo immediato, di natura composita (zuppe, minestre, paste alimentari cotte, con carne e senza carne, ecc.).
Tali vendite “per asporto”, pertanto, sono assoggettate all’aliquota Iva propria dei beni ceduti.
Caso 2 – Consumazioni obbligatorie
Le consumazioni obbligatorie somministrate in discoteche o locali da ballo sono assoggettate ad aliquota ordinaria.
Se le consumazioni obbligatorie sono imposte nel corso di manifestazioni svolte in locali diversi dalle discoteche e sale da ballo (ad es. bar, ristoranti, pub) si applica l’aliquota Iva del 10% (Risoluzione Agenzia Entrate 13 marzo 2008 n. 91/E).
Le consumazioni facoltative, invece, restano assoggettate all’aliquota del 10% (art. 35, co. 1, D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006 e Circolare Agenzia Entrate 4 agosto 2006 n. 28/E).
Caso 3 – Contratto di appalto con corrispettivo forfetariamente determniato per l’organizzazione di un congresso
Nell’potesi di organizzazione di un congresso affidata ad una società mediante la stipulazione di un contratto di appalto con pattuuizione di un corrispettivo forfetariamente determinato (comprensivo anche di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande), la fattura che indica il corrispettivo unitario va assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria (Risoluzione Agenzia delle Entrate 28 maggio 2010 n. 47/E).
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Servizi di catering
Rientrano nell’ambito applicativo dell’aliquota Iva del 10% anche le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate all’esterno del pubblico esercizio (per es., in occasione di rinfreschi, buffet, pranzi nel domicilio del cliente o presso la sede indicata dal cliente stesso) con merce, attrezzatura e personale dell’azienda, ovvero le somministrazioni effettuate mediante consegna di bevande negli uffici, negozi o enti (Risoluzione Min. 25 febbraio 1980 n. 380292).
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Contratti di appalto per la fornitura o la somministrazione di alimenti e bevande
Le prestazioni dipendenti da appalti di fornitura o somministrazione di alimenti e bevande effettuate, ad es., nei confronti di ospizi, ospedali, ecc., sono soggette all’aliquota Iva del 10% (n. 121 della Tabella A/3, parte III del DPR del 26 ottobre 1972).