Superbonus in condominio minimo: intestazione dei documenti di spesa
I proprietari delle tre unità abitative che compongono un edificio (condominio minimo) hanno intenzione di effettuare interventi di riqualificazione energetica che porteranno ad un miglioramento di due classi energetiche dell’immobile e che quindi saranno idonei ad essere agevolati con la maxi detrazione del 110%.
Trattandosi di fatto di un condominio minimo (non c’è nomina dell’amministratore o codice fiscale), i clienti si chiedono se sia ammessa la possibilità che l’impresa che curerà i lavori emetta tre fatture distinte, una per ciascun condomino; ogni condomino effettuerebbe quindi il pagamento dal proprio conto corrente.La soluzione
La soluzione sembra essere positiva, si precisano tuttavia di seguito alcuni aspetti d’interesse.
La Circolare 25 giugno 2021, n. 7, chiarisce che possono beneficiare del superbonus, ai sensi dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, i condomini minimi, vale a dire condomini costituiti da due a otto unità immobiliari, per i quali non è necessario nominare l’amministratore di condominio né richiedere il codice fiscale.
In tali casi, al fine di beneficiare dell’agevolazione per i lavori realizzati sulle parti comuni, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.
Con la recente Risposta ad Interpello 14 dicembre 2021, n. 809, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti richiesti ai condòmini in caso di interventi sulle parti comuni del condominio minimo, in particolare riguardo alla corretta intestazione dei documenti di spesa e di pagamento.
Richiamata la citata Circolare n. 7/2021, l’Agenzia ha precisato che le fatture devono essere emesse nei confronti del condòmino, o dei condòmini, che effettua, ovvero effettueranno, anche i correlati adempimenti.
Sembra quindi ammessa la possibilità che il fornitore emetta fatture distinte ai condomini, i quali, tuttavia, devono corrispondere a coloro che effettuano gli adempimenti.
Analogamente a quanto previsto in ambito di ecobonus e sismabonus, è tuttavia ulteriormente precisato che il superbonus spetta anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui abbia effettivamente sostenuto le spese, a patto che tali documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale. Si tratta di una integrazione che deve essere apposta il primo anno di utilizzo della detrazione.
Si ricorda infine che l’Agenzia delle Entrate ha ricordato anche che ciascun condòminoindipendentemente dalla scelta operata dall’altro, può decidere di beneficiare direttamente della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, o di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.